N. 508 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2000
Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Germani Stefano ed altri contro Ministero della giustizia ed altri Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente "diritto vivente" - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialita' e buon andamento della p.a., per la difficolta' di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale. - Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113. Invia subordinata (ove la Corte "ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente"): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale. - Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.(GU n.31 del 26-7-2000 )
art=3; II TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3554 del 1999 proposto da Germani Stefano, Romano' Roberto, Tsembertzis Spiridon, Massimiliano Monti, Tiburzi Barbara, Torchio Andrea, Doria Silvia, Pecchiari Federico, Toriello Marina, Catone Alberto, Spada Gabriele, De Mattia Gabriella, Sorbellini Adriana, Arnaboldi Antonello, Franzini Edoardo, Ferrario Liviana, Bonetti Sabrina, Lupo Roberta, Rosada Filippo, Nicolini Marco, Biraghi Alessandro, Zapparoli Elisabetta, Sperati Daniela, Tintinaglia Antonello, Davini Simone, Gorgoglione Stefania, Spinelli Gerardo, Garganico Roberto, Fiscale Corrado e Negri Roberto, rappresentati e difesi da Albanese Marco con domicilio eletto in Milano, piazzetta Guastalla n. 1, presso Albanese Marco; Contro il Ministero della giustizia e la commissione per gli esami da avvocato, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici sono ope legis domiciliati in via Freguglia n. 1; e nei confronti di Jacopo Franco Dambrosio, controinteressato, non costituito; per l'annullamento: del verbale della commissione d'esame in data 15 gennaio 1999, nel corso della quale sono stati determinati i criteri di correzione; della comunicazione 26 dicembre 1998 a firma del presidente della commissione d'esame; del provvedimento con il quale i ricorrenti sono stati dichiarati non ammessi a sostenere le prove orali della sessione in corso degli esami da avvocato; nonche' di tutti gli atti connessi; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 9 marzo 2000 il relatore dott. Carlo Deodato; Uditi, altresi', i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o I ricorrenti hanno sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove scritte degli esami di avvocato - sessione 1998/1999, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito agli stessi di essere ammessi all'orale. Per ottenere l'annullamento di tale valutazione gli istanti hanno adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere. Si e' costituito in giudizio il Ministero della giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione. All'udienza del 9 marzo 2000 la causa e' passata in decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 449/2000). 00C0814