N. 317 ORDINANZA 11 - 20 luglio 2000

Ordinanza 11-20 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reato  in  genere  -  Prescrizione - Termine - Possibilita' che sulla
determinazione   del  termine  abbia  effetto  la  concessione  della
attenuante  prevista  dall'art.  62-bis  cod.  pen.,  o  comunque  di
circostanze  non  preventivamente individuabili all'atto del rinvio a
giudizio  -  Conseguente,  lamentata,  irrazionalita' del sistema, in
contrasto    con    l'interesse    punitivo   dello   Stato   e   con
l'obbligatorieta'  dell'azione  penale - Intervento additivo in malam
partem  precluso  alla Corte, in ossequio al principio di legalita' -
Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. pen., art. 157, secondo comma.
- Costituzione,  artt. 3, 112 e 25, secondo comma; convenzione per la
  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo e delle liberta' fondamentali
  (resa  esecutiva  con  legge  4 agosto 1955, n. 848), art. 6, primo
  comma.
(GU n.31 del 26-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKI, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 157, comma
secondo,  del  codice  penale,  promosso  con  ordinanza emessa il 24
settembre  1998  dalla  Corte  di  appello di Milano nel procedimento
penale  a  carico  di C. G., iscritta al n. 95 del registro ordinanze
2000  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 1a
serie speciale - n. 11, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  la  Corte  di  appello  di Milano ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 112  e  3  della  Costituzione (quest'ultimo
richiamato  implicitamente  solo  in motivazione) e all'art. 6, primo
comma,  della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle  liberta'  fondamentali,  adottata  a Roma il 4 novembre 1950 e
resa  esecutiva  con  legge  4  agosto  1955,  n. 848,  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice
penale,  nella  parte in cui "consente che il termine di prescrizione
del reato non sia definibile nella stessa misura in tutte le fasi del
procedimento", e in particolare nella parte in cui consente che sulla
determinazione  del  termine  della prescrizione abbia effetto, anche
mediante  il  giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee di
cui  all'art. 69  cod.  pen.,  "la concessione dell'attenuante di cui
all'art. 62-bis cod. pen., ovvero di ogni altra circostanza del reato
non  specificamente  identificabile nei suoi contenuti, facoltativa e
comunque  non  preventivamente  individuabile  all'atto  del rinvio a
giudizio";
        che  il  rimettente premette di procedere per un reato punito
con  la  pena  massima  di cinque anni di reclusione, per il quale la
legge prevede un termine di prescrizione di dieci anni, estensibile a
quindici  anni  per l'effetto interruttivo, rilevando che, in caso di
conferma  della  condanna  di  primo  grado con eventuale giudizio di
prevalenza  ex  art. 69 cod. pen. delle attenuanti generiche ai sensi
dell'art. 597,  comma  5,  cod. proc. pen., il termine prescrizionale
risulterebbe  ridotto  a  sette  anni  e  sei  mesi, gia' interamente
decorsi;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   rilevando   che  la  questione  e'  stata  gia'  decisa  con
l'ordinanza n. 337 del 1999.
    Considerato  che  con  ordinanza  n. 337 del 1999 questa Corte ha
dichiarato  manifestamente  inammissibile  una  identica questione di
legittimita'   costituzionale   sollevata  dal  medesimo  rimettente,
rilevando   che   l'intervento   richiesto   "si  tradurrebbe  in  un
trattamento  deteriore nei confronti dell'imputato, in violazione del
principio di legalita' sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in
base al quale e' precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo in
malam   partem   in   materia  penale",  e  che  non  puo'  ritenersi
ingiustificata  la  scelta  del  legislatore  di rapportare i termini
entro  cui  si  produce  l'effetto  estintivo della prescrizione alla
"concreta gravita' del fatto-reato, quale risulta anche a seguito del
riconoscimento  delle  attenuanti generiche e del bilanciamento delle
circostanze";
        che    pertanto   la   questione   deve   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice
penale,   sollevata,   in   riferimento  agli  artt. 3  e  112  della
Costituzione  e  all'art. 6,  primo  comma,  della Convenzione per la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali,
adottata  a  Roma  il  4  novembre  1950 e resa esecutiva con legge 4
agosto   1955,   n. 848,  dalla  Corte  di  appello  di  Milano,  con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                      Il relatore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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