N. 330 ORDINANZA 11 - 21 luglio 2000

Ordinanza 11-21 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Contenzioso  tributario  -  Sospensione  del  processo  tributario  -
Sospensione  necessaria per pregiudizialita' e su istanza delle parti
-  Omessa  previsione  -  Denuncia  di  irragionevole  diversita'  di
disciplina  rispetto  a  quella  dettata  per il processo civile, con
violazione  inoltre  del  criterio  direttivo della legge delega, per
mancato  adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del
processo   civile  -  Questione  gia'  decisa  nel  senso  della  non
fondatezza - Manifesta infondatezza.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39.
- Costituzione,  art. 3, primo comma, e 76 (in relazione all'art. 30,
  comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
(GU n.31 del 26-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Fernanda  CONTRI,  Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 39 del
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul
processo  tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'articolo  30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con
ordinanza  emessa  il  19  novembre 1999 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Verbania  sui  ricorsi  riuniti  proposti  da Vidoli
Claudio ed altro contro l'Ufficio delle entrate di Verbania, iscritta
al  n. 71  del  registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 10,  prima serie speciale, dell'anno
2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria provinciale di Verbania,
con   ordinanza   emessa  il  19  novembre  1999,  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt. 3,  primo  comma,  e  76 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 39 del decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni  sul processo
tributario   in   attuazione   della   delega  al  Governo  contenuta
nell'articolo  30  della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte
in   cui   non   prevede   ne'   "la   sospensione   necessaria   per
pregiudizialita'", ne' la "sospensione su istanza delle parti";
        che,  ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione
denunciata,  limitando  la  sospensione  del processo tributario alle
sole  ipotesi  in  cui  sia stata presentata querela di falso o debba
essere  decisa  in  via  pregiudiziale una questione sullo stato o la
capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare
in  giudizio,  si  porrebbe  in  contrasto con l'art. 3, primo comma,
della Costituzione, per la irragionevole diversita' di disciplina che
si  verrebbe in tal modo a determinare rispetto a quella prevista nel
processo   civile,   nel   quale   la   sospensione   necessaria  per
pregiudizialita'  e  su  istanza  delle  parti sarebbe invece ammessa
dagli artt. 295 e 296 del codice di procedura civile;
        che,   a   parere  dello  stesso  giudice,  la  citata  norma
violerebbe  altresi'  il criterio direttivo di cui all'art. 30, comma
1,   lettera   g),  della  legge  delega  30  dicembre  1991,  n. 413
(Disposizioni  per  ampliare  le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle  imprese,
nonche'  per  riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei   rapporti   tributari   pendenti;  delega  al  Presidente  della
Repubblica  per  la  concessione  di  amnistia  per  reati tributari;
istituzione  dei  centri  di assistenza fiscale e del conto fiscale),
che  sancisce  l'adeguamento  delle  norme  del processo tributario a
quelle del processo civile;
        che  la  riduzione  della  mole  del  contenzioso  tributario
renderebbe  non  piu'  attuale  l'argomento con cui questa Corte - in
relazione all'esigenza di rapida definizione dei processi tributari -
ha  in  altra  occasione  ritenuto  non  fondata analoga questione di
legittimita' costituzionale;
        che  nel  giudizio  dinanzi  a questa Corte e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata
l'infondatezza della questione in quanto gia' decisa, quanto al primo
profilo  con  la  sentenza  n. 31  del  1998,  quanto al secondo, con
l'ordinanza n. 8 del 1999.
    Considerato  che  questa  Corte,  rispettivamente con la sentenza
n. 31  del  1998  e  con l'ordinanza n. 8 del 1999, ha dichiarato non
fondate  due  questioni  sostanzialmente identiche a quella sollevata
nel presente giudizio;
        che,  in  particolare,  quanto  alla  violazione dell'art. 3,
primo  comma,  della  Costituzione, si e' affermato che la scelta del
legislatore   di   limitare   i  casi  di  sospensione  del  processo
tributario,  in  quanto  diretta  a  rendere piu' rapida e agevole la
definizione del processo medesimo, non risulta lesiva del criterio di
ragionevolezza (sentenza n. 31 del 1998);
        che,  con  riferimento alla violazione dell'art. 30, comma 1,
lettera  g),  della  legge n. 413 del 1991, questa Corte ha osservato
come il criterio direttivo di carattere generale in esso contenuto e'
quello  dell'adeguamento,  e  non  dell'uniformita'  delle  norme del
processo  tributario a quelle del processo civile (ordinanza n. 8 del
1999);
        che  e'  stato  altresi'  evidenziato come ulteriore criterio
direttivo  di  carattere specifico previsto dal citato art. 30, comma
1,  lettera g), n. 3, quanto alla disciplina dei casi di sospensione,
interruzione  ed estinzione del processo tributario, sia quello della
sollecita  definizione  del  processo  medesimo  (ordinanza  n. 8 del
1999);
        che,  dunque,  alla  luce  delle suesposte considerazioni, la
mancata  previsione  -  nella  norma  denunciata -  delle  ipotesi di
sospensione necessaria per pregiudizialita' e su istanza delle parti,
di  cui  agli  artt. 295  e  296  cod. proc. civ., non viola la legge
delega   n. 413   del   1991  e,  conseguentemente,  l'art. 76  della
Costituzione;
        che, quanto all'asserita riduzione della mole del contenzioso
tributario,  si  tratta  di  una  circostanza di fatto che, in quanto
tale,  non  puo'  incidere  sull'esigenza,  evidenziata  nelle citate
pronunce, di assicurare una definizione quanto piu' rapida ed agevole
del processo tributario;
        che,  quindi, contrariamente a quanto affermato dal giudice a
quo  l'ordinanza  di  rimessione  non prospetta nuovi ed apprezzabili
profili rispetto a quelli gia' esaminati da questa Corte;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'articolo 39 del decreto legislativo
31  dicembre  1992,  n. 546  (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione  della  delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della
legge  30  dicembre  1991,  n. 413),  sollevata,  in riferimento agli
artt. 3,  primo  comma,  e  76  della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                         Il relatore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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