N. 331 ORDINANZA 11 - 21 luglio 2000

Ordinanza 11-21 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposta   comunale  sugli  immobili  (ICI)  -  Immobili  concessi  in
superficie  -  Soggetto  passivo  del  tributo  -  Individuazione nel
concedente - Asserito contrasto con i criteri direttivi fissati nella
legge  delega  -  Inapplicabilita' della norma denunciata nei giudizi
principali - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2.
- Costituzione,  artt.  76  e  77 (in relazione alla legge 23 ottobre
  1992, n. 421, art. 4, comma 1, lettera a).
(GU n.31 del 26-7-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Fernanda  CONTRI,  Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli  enti  territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992,  n. 421),  promossi  con due ordinanze emesse il 23 giugno 1999
dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Latina  sui  ricorsi
proposti  da  Selvi Gabriella contro il comune di Latina, iscritte ai
numeri  110  e  111  del  registro  ordinanze 2000 e pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 13,  prima serie speciale,
dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Latina, nel
corso di distinti giudizi aventi ad oggetto il pagamento dell'imposta
comunale   sugli  immobili  (ICI),  con  due  ordinanze  di  identico
contenuto  emesse il 23 giugno 1999 ha sollevato, in riferimento agli
artt. 76   e   77   della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  legislativo 30
dicembre   1992,   n. 504   (Riordino   della   finanza   degli  enti
territoriali,  a  norma  dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421);
        che,   a   parere  della  Commissione  rimettente,  la  norma
denunciata,  nel disporre che per gli immobili concessi in superficie
soggetto  passivo  e'  il  concedente  con  diritto  di  rivalsa  sul
superficiario,  avrebbe  introdotto  un  nuovo  soggetto  passivo del
tributo,  il  concedente  (del  diritto  di superficie), non previsto
nella  legge  delega,  violando  cosi'  i  criteri  direttivi fissati
dall'art.  4,  comma 1, lettera a), nn. 1 e 2, della legge 23 ottobre
1992,  n. 421  (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e la
revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di  pubblico
impiego,  di  previdenza  e di finanza territoriale), che individuano
nel  proprietario  dei  fabbricati, dei terreni agricoli o delle aree
fabbricabili  ovvero  nel  titolare  del  diritto di usufrutto, uso o
abitazione sugli stessi, il soggetto passivo dell'imposta;
        che,  ad  avviso  del giudice a quo la questione risulterebbe
rilevante  poiche'  dal suo accoglimento discenderebbe la definizione
dei   ricorsi   in  senso  favorevole  ai  contribuenti,  proprietari
superficiari dei fabbricati realizzati su suolo comunale;
        che  nel  giudizio  dinanzi  a questa Corte e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata
l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione.
    Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche,
vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
        che,  diversamente  da  quanto  il rimettente sembra ritenere
nella  non chiara ricostruzione delle fattispecie oggetto dei giudizi
a  quibus  il comune agisce evidentemente quale ente impositore e non
gia' quale concedente in via di rivalsa;
        che  questa  Corte,  con  sentenza  n. 200  del 1999, ha gia'
dichiarato  non  fondata  una  questione  sostanzialmente  identica a
quella sollevata nel presente giudizio;
        che,  in  particolare, e' stato specificato che il diritto di
superficie  -  cui ha riguardo la norma impugnata - e' una situazione
diversa  dalla  proprieta'  superficiaria,  che nasce successivamente
alla esecuzione della costruzione;
        che,  nel  caso  di  proprieta'  superficiaria,  il  soggetto
passivo dell'imposta va individuato, ai sensi del comma 1 dell'art. 3
del   decreto   legislativo   n. 504   del   1992,  nel  proprietario
dell'edificio realizzato su suolo altrui e non gia' nel concedente;
        che,   dunque,   contrariamente   a   quanto   affermato  dal
rimettente,  la norma impugnata e' inapplicabile nei giudizi a quibus
nei  quali - come risulta dalle ordinanze di rimessione - il titolare
del  diritto  di  superficie ha gia' proceduto alla realizzazione del
fabbricato;
        che, pertanto, la questione, in quanto priva di rilevanza nei
suddetti    giudizi,    deve    essere    dichiarata   manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti  territoriali,  a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421),   sollevata,   in  riferimento  agli  artt. 76  e  77  della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con
le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                         Il relatore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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