N. 345 ORDINANZA 12 - 24 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Formazione  della  prova  in  contraddittorio  -
Inapplicabilita'  delle  relative  garanzie nei procedimenti in corso
dalla  data  di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del
1999  -  Lamentata  violazione  del  principio  di  eguaglianza e del
diritto  di  difesa  -  Sopravvenute  innovazioni legislative, con la
conversione del decreto-legge denunciato - Restituzione degli atti al
giudice rimettente.
- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 1.
- Costituzione,  artt.  3,  24  e  111  (nuovo testo); legge cost. 23
  novembre 1999, n. 2.
(GU n.32 del 2-8-2000 )
Ordinanza 12-24 luglio 2000
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO; Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge   7   gennaio  2000,  n. 2  (Disposizioni  urgenti  per
l'attuazione  dell'articolo  2 della legge costituzionale 23 novembre
1999,  n. 2,  in  materia di giusto processo), promosso con ordinanza
emessa  il  19  gennaio  2000  dalla  Corte  di appello di Trento nel
procedimento penale a carico di D'Antonio Gerardo, iscritta al n. 123
del  registro  ordinanze  2000  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15 - prima serie speciale - dell'anno 2000.
    Visto l'atto di costituzione di D'Antonio Gerardo;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 giugno 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  con ordinanza emessa il 19 gennaio 2000, la Corte
di  appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e
111   (nuova   formulazione)   Cost.,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 1,  del  decreto-legge  7 gennaio
2000,  n. 2  (Disposizioni  urgenti  per l'attuazione dell'articolo 2
della  legge  costituzionale  23  novembre  1999, n. 2, in materia di
giusto processo);
        che  a  parere  del  giudice  rimettente la limitazione delle
garanzie   della   formazione   della  prova  in  contraddittorio  ai
procedimenti  penali  in  corso  alla data di entrata in vigore della
legge costituzionale n. 2 del 1999 nei quali non sia stato dichiarato
aperto  il  dibattimento,  violerebbe gli indicati parametri "sotto i
profili  dell'uguaglianza  dei  cittadini  di  fronte  alla  legge (a
prescindere  dunque  dallo  stato e dal grado del procedimento penale
cui essi siano sottoposti), del diritto di difesa (cosi' come sancito
anche  dalle  convenzioni  internazionali  vigenti)  e  del precitato
diritto alla formazione della prova a carico in contraddittorio";
        che  nel  giudizio si e' costituita la parte privata la quale
ha  concluso  per  la  declaratoria  di illegittimita' costituzionale
della norma impugnata.
    Considerato che la legge 25 febbraio 2000, n. 35, con la quale e'
stato  convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 2 del 2000,
ha  apportato  sensibili  innovazioni  rispetto  al testo della norma
impugnata, al punto che l'intero articolo 1 del menzionato decreto e'
stato  integralmente  sostituito  ad  opera  della  stessa  legge  di
conversione;
        che,  pertanto,  gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente   perche'   verifichi  se  la  questione  sollevata  possa
ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  alla  Corte  di appello di
Trento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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