N. 345 ORDINANZA 12 - 24 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Formazione della prova in contraddittorio - Inapplicabilita' delle relative garanzie nei procedimenti in corso dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999 - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Sopravvenute innovazioni legislative, con la conversione del decreto-legge denunciato - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 (nuovo testo); legge cost. 23 novembre 1999, n. 2.(GU n.32 del 2-8-2000 )
Ordinanza 12-24 luglio 2000 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO; Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 2000 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento penale a carico di D'Antonio Gerardo, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 - prima serie speciale - dell'anno 2000. Visto l'atto di costituzione di D'Antonio Gerardo; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 gennaio 2000, la Corte di appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 (nuova formulazione) Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo); che a parere del giudice rimettente la limitazione delle garanzie della formazione della prova in contraddittorio ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999 nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento, violerebbe gli indicati parametri "sotto i profili dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (a prescindere dunque dallo stato e dal grado del procedimento penale cui essi siano sottoposti), del diritto di difesa (cosi' come sancito anche dalle convenzioni internazionali vigenti) e del precitato diritto alla formazione della prova a carico in contraddittorio"; che nel giudizio si e' costituita la parte privata la quale ha concluso per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma impugnata. Considerato che la legge 25 febbraio 2000, n. 35, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 2 del 2000, ha apportato sensibili innovazioni rispetto al testo della norma impugnata, al punto che l'intero articolo 1 del menzionato decreto e' stato integralmente sostituito ad opera della stessa legge di conversione; che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perche' verifichi se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Trento. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Flick Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C0851