N. 377 SENTENZA 12 - 27 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regioni    a   statuto   speciale   -   Funzioni   amministrative   -
Approvvigionamento  idrico  per le isole minori - Trasferimento delle
relative  funzioni  dallo Stato alle Regioni - Procedimento - Ricorso
delle   Regioni  Siciliana  e  Sardegna,  in  via  principale  -  Non
conformita'  del  procedimento seguito alle procedure statutariamente
previste - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ogni
altro profilo dedotto (sotto il profilo sostanziale).
- D.Lgs. 30 giugno 1998, n. 244.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  56; Statuto della Regione
  Siciliana,  art.  43;  (e Costituzione, artt. 116, 119 e 81, quarto
  comma).
(GU n.32 del 2-8-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo   ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 30
giugno  1998,  n. 244  (Trasferimento alle regioni a statuto speciale
delle  funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento
idrico delle isole minori, a norma dell'art. 55, comma 5, della legge
27  dicembre  1997,  n. 449),  promossi  con  ricorsi  delle  regioni
Sardegna  e  Sicilia, notificati il 4 e il 22 agosto 1998, depositati
in  cancelleria il 7 e il 28 successivi e iscritti ai nn. 35 e 36 del
registro ricorsi 1998.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi  gli  avvocati  Sergio  Panunzio  per  la regione Sardegna,
Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la regione Sicilia
e   l'avvocato   dello  Stato  Ignazio  Francesco  Caramazza  per  il
Presidente del Consiglio dei Ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.1.  Con  ricorso notificato il 4 agosto 1998 (r. ric. n. 35 del
1998),  la  Regione autonoma della Sardegna ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  del decreto legislativo 30 giugno 1998,
n. 244  (Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni
del  Ministero  della  difesa in materia di rifornimento idrico delle
isole  minori,  a  norma  dell'articolo  55,  comma 5, della legge 27
dicembre  1997,  n. 449),  per  violazione  degli artt. 76, 116 e 119
della Costituzione, degli artt. 3-8, 56 dello statuto speciale per la
Sardegna  (legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 3)  e delle
relative  norme  di  attuazione,  adottate con d.P.R. 22 maggio 1975,
n. 480, e con d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
    La  ricorrente  rileva  che  il  rifornimento  idrico delle isole
minori   e'  sempre  stato  di  competenza  dello  Stato  e  che,  in
particolare,  secondo la normativa vigente in materia (legge 9 maggio
1950,  n. 307;  legge 19 maggio 1967, n. 378; legge 21 dicembre 1978,
n. 861),  alla  provvista  e  al  trasporto  dell'acqua nelle regioni
speciali  e'  preposto  il Ministero della difesa, mentre la gestione
del  rifornimento  e' affidata al Ministero della sanita' che, quando
ricorrano  particolari  necessita', puo' demandare al Ministero della
marina  mercantile la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e
privati.  Alle  regioni  ordinarie  e'  stata  invece  trasferita  la
gestione  del  rifornimento  idrico  alle  isole  minori,  nonche' il
compito  di  stipulare  le necessarie convenzioni con enti pubblici e
privati,  quando  ricorrano  particolari  necessita'  (artt. 3  e  4,
secondo  comma, della legge n. 861 del 1978). Pertanto, nella Regione
Sardegna  spettano  allo  Stato  sia  la  provvista  e  il  trasporto
dell'acqua,  sia  la gestione del rifornimento idrico, sia il compito
di  stipulare  convenzioni per l'approvvigionamento di acqua nei casi
di particolare necessita'. Su questo tessuto normativo si e' inserita
la  disciplina  impugnata, che dispone (art. 1) il trasferimento alle
regioni a statuto speciale delle funzioni di rifornimento idrico alle
isole  minori,  assegnate al Ministero della difesa dall'art. 4 della
legge  n. 861  del  1978,  e  che  disciplina (art. 2) il concorso al
rifornimento  idrico  che  il  Ministero  della  difesa e' chiamato a
svolgere quando sussistano condizioni di particolare necessita'.
    Secondo  la ricorrente non risulta chiaro quali siano le funzioni
trasferite  (in  quanto  sembra  implausibile  che  si  siano  volute
trasferire  le  funzioni  svolte  dal  Ministero sulla base del primo
comma  dell'art. 4  della  legge  n. 861  del  1978,  trattandosi  di
funzioni  di pianificazione di livello nazionale), potendosi accedere
a  due  distinte  soluzioni  interpretative:  a)  che si siano voluti
trasferire  tutti  i  compiti di provvista e di rifornimento di acqua
alle   isole   minori,  ma  soltanto  quando  ricorrono  "particolari
necessita'"  (atteso  che  l'intero contesto normativo dell'art. 4 fa
riferimento  a questa ipotesi), per cui, al di fuori di tali casi, il
rifornimento  continuerebbe  ad  essere  di  competenza del Ministero
della  difesa;  b)  che  si  sia inteso trasferire il complesso delle
funzioni in materia anche per le situazioni ordinarie.
    Ma  quale  che  sia  l'interpretazione  accolta,  ad avviso della
Regione Sardegna, la normativa sarebbe comunque incostituzionale.
    In particolare, ad accedere alla seconda linea interpretativa, il
decreto  legislativo  violerebbe  gli  artt. 36  e  56  dello statuto
speciale  e  le  relative  norme  di attuazione perche' si sarebbe di
fronte  a  un  ampliamento delle competenze regionali statutariamente
previste, ampliamento che puo' avvenire soltanto attraverso una legge
costituzionale o norme di attuazione. Sarebbe violato anche l'art. 76
della Costituzione, in quanto la legge di delegazione aveva stabilito
che il trasferimento in questione dovesse avvenire "fermi restando la
continuita'  ed  il  livello  qualitativo  del  servizio",  mentre il
decreto  legislativo,  disponendo  che  il  trasferimento decorre dal
momento  della  sua  entrata  in  vigore  (in  piena estate), mette a
rischio lo svolgimento del servizio medesimo.
    Sarebbero  poi  violate  le disposizioni statutarie in materia di
ordinamento degli uffici regionali (art. 3, lettera a) e di autonomia
statutaria   (artt. 7   e  8),  oltre  agli  artt. 116  e  119  della
Costituzione,  poiche'  per  esercitare  le nuove funzioni la regione
dovrebbe   adeguare  l'organizzazione  degli  uffici,  e  poiche'  e'
mancata,  contestualmente  alla  attribuzione  dei nuovi compiti, una
corrispondente integrazione delle entrate finanziarie regionali. Tale
ultima considerazione, precisa la ricorrente, rimarrebbe valida anche
se  si  ritenesse  -  senza  peraltro  che tale ipotesi possa trovare
conforto nel dato letterale - di essere di fronte a una delega, e non
a un trasferimento di funzioni.
    Infine,  la  Regione  ribadisce  che anche ad accogliere la prima
delle   due   ipotesi  interpretative  delineate,  e  a  ritenere  il
trasferimento  limitato  alle  condizioni  di particolare necessita',
varrebbero le medesime censure gia' avanzate.
    1.2.  - Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
infondata.
    2.1. Con  ricorso notificato il 22 agosto 1998 (r. ric. n. 36 del
1998),   anche   la  regione  siciliana  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  del medesimo decreto legislativo n. 244
del  1998,  per  violazione degli artt. 17, 19, 21, terzo comma, e 43
dello statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), delle norme
di  attuazione  approvate  con  d.P.R.  9 agosto 1956, n. 1111, e con
d.P.R.  17  dicembre  1953,  n. 1113,  nonche' degli artt. 81, quarto
comma, 116 e 119 della Costituzione.
    Secondo   la   ricorrente   per   il  trasferimento  di  funzioni
determinato  dal  decreto  legislativo  impugnato  era  necessario lo
speciale   procedimento   previsto   dall'art. 43   dello  statuto  -
procedimento  non  escluso,  peraltro,  dall'art. 55,  comma 5, della
legge  di  delega  n. 449  del  1997  - posto che solo in presenza di
un'attribuzione  statutaria  ben definita in tutti i suoi aspetti non
sorge   la   necessita'   di   norme  di  attuazione.  La  violazione
dell'art. 43  determinerebbe  altresi'  la  violazione  della vigente
normativa  di  attuazione dello statuto in materia di igiene, sanita'
pubblica  e  assistenza  sanitaria  (d.P.R.  n. 1111  del 1956), o di
comunicazioni e trasporti (d.P.R. n. 1113 del 1953), che, per effetto
del decreto legislativo, subirebbe modificazioni strutturali ad opera
di una norma di rango inferiore.
    Inoltre,  il  decreto  legislativo  impugnato  addosserebbe  alla
regione  un  onere  del  tutto  nuovo,  in precedenza sostenuto dallo
Stato, senza determinare una apposita copertura finanziaria, con cio'
ponendosi   in   contrasto   con   l'art. 81,   quarto  comma,  della
Costituzione,  e alterando, in violazione degli artt. 116 e 119 della
Costituzione,  nonche'  degli  artt. 17  e 19 dello statuto speciale,
l'equilibrio  dei mezzi finanziari e, insieme, delle funzioni e delle
competenze.
    Infine, il decreto legislativo violerebbe l'art. 21, terzo comma,
dello  statuto  speciale,  in  quanto alla riunione del Consiglio dei
ministri  del  26 giugno 1998, in cui esso e' stato approvato, non ha
partecipato  il  Presidente  della regione siciliana: e cio' benche',
essendo  le  isole  minori ricomprese nell'ambito di due sole regioni
speciali,  fossero  coinvolti  interessi regionali qualificati da una
"rilevante  peculiarita'  e  da  una particolare intensita'", tali da
necessitare,  secondo  la  stessa  giurisprudenza  costituzionale, la
partecipazione   al  Consiglio  dei  ministri  del  rresidente  della
regione.
    2.2.  Nel  giudizio  si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
infondata.
    3.1.  In  prossimita'  dell'udienza  l'Avvocatura  generale dello
Stato  ha  depositato una memoria, relativa al ricorso promosso dalla
regione Sardegna, sostenendo che il decreto legislativo impugnato non
avrebbe  in realta' realizzato alcun trasferimento di funzioni. Esso,
infatti, attraverso il rinvio all'art. 4 della legge n. 861 del 1978,
determinerebbe  soltanto  un  "affidamento  di  compiti" esecutivi in
materia  di  approvvigionamento  idrico, compiti prima a carico della
Marina  militare, che sarebbero, sulla base della nuova normativa, da
disciplinare con "accordi di programma" tra Regione e Marina militare
medesima.  Competente  all'assolvimento delle funzioni amministrative
in materia di gestione del rifornimento idrico, secondo l'Avvocatura,
era e rimane la regione, nel quadro delle sue attribuzioni in materia
di  igiene  e  sanita'  pubblica. Rientrando le funzioni in questione
nelle  attribuzioni  statutarie,  i  relativi  oneri non potranno che
essere  posti  a  carico del bilancio regionale, con esclusione della
violazione dell'autonomia finanziaria.
    3.2.  Nel giudizio promosso dalla regione siciliana, l'Avvocatura
dello  Stato  ha depositato analoga memoria, aggiungendo, quanto alla
censura  relativa  alla  mancata  partecipazione del presidente della
regione  al  Consiglio  dei  Ministri,  che  la  normativa denunciata
riguarda formalmente tutte le regioni a statuto speciale e, comunque,
quantomeno  due  di  esse,  non riscontrandosi quindi quell'interesse
differenziato,  proprio  e peculiare di una singola regione, che solo
legittima la partecipazione al Consiglio dei Ministri.

                       Considerato in diritto


    1. - Le Regioni autonome della Sardegna e della Sicilia sollevano
questione  di  legittimita' costituzionale del decreto legislativo 30
giugno  1998,  n. 244  (Trasferimento alle regioni a statuto speciale
delle  funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento
idrico delle isole minori).
    Le  ricorrenti contestano l'avvenuto trasferimento della suddetta
funzione  per ragioni attinenti tanto al procedimento seguito, quanto
al contenuto dell'atto legislativo censurato.
    1.1.  -  Quanto  al procedimento, sia la regione Sardegna, sia la
regione  Sicilia  deducono  la  violazione  degli  artt. 56  e 43 dei
rispettivi statuti i quali, per il trasferimento delle funzioni dallo
Stato  alle  regioni  medesime,  prevedono  l'emanazione  di norme di
attuazione  statutaria  da  adottarsi  con una procedura particolare,
nella quale trova spazio la partecipazione regionale: un procedimento
che  il  decreto legislativo delegato, emanato sulla base della norma
di  delegazione  contenuta  nell'art. 55,  comma  5,  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, avrebbe violato. La violazione delle procedure
prescritte  per  l'approvazione delle norme di attuazione statutaria,
secondo  le ricorrenti, avrebbe determinato la conseguente violazione
delle  norme  degli  statuti  che  prevedono le materie di competenza
regionale  e le relative norme di attuazione, nelle materie coinvolte
dal  decreto  legislativo  impugnato:  in particolare, per la regione
Sardegna,  gli  artt. 3-6  dello  statuto  speciale  e  i decreti del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e 19 giugno 1979,
n. 348,  e,  per  la  regione Sicilia, i decreti del Presidente della
Repubblica  9  agosto  1956,  n. 1111,  e  17 dicembre 1953, n. 1113.
Sempre  sul  piano della legittimita' costituzionale del procedimento
seguito,  la  regione  Sicilia  denuncia  la violazione dell'art. 21,
terzo   comma,   del  suo  statuto,  il  suo  Presidente  non  avendo
partecipato  alla  riunione del Consiglio dei Ministri nella quale il
decreto  legislativo in questione, vertente su "materia che interessa
la regione", e' stato adottato.
    1.2.  -  Quanto  al  contenuto,  entrambe le Regioni lamentano la
violazione   della  propria  autonomia  organizzativa  e  finanziaria
[artt. 3,  lettera a), 7 e 8 dello statuto della Regione Sardegna; 17
e  19  dello  statuto  della regione Sicilia; nonche' 116 e 119 della
Costituzione], in quanto il decreto legislativo impugnato impone alle
ricorrenti  oneri  finanziari  nuovi,  in  precedenza sostenuti dallo
Stato,  senza  prevedere  un'apposita copertura finanziaria, cio' che
comporterebbe  altresi'  la  violazione  dell'art. 81,  quarto comma,
della Costituzione. La Regione Sardegna, infine, deduce la violazione
dell'art. 76  della  Costituzione,  in quanto la norma di delegazione
prevede il trasferimento "fermi restando la continuita' ed il livello
qualitativo  del  servizio",  esigenze  di cui il decreto legislativo
impugnato,  disponendo  il  trasferimento  della funzione dal momento
della sua entrata in vigore, non avrebbe tenuto conto.

    2. - I giudizi sui ricorsi anzidetti, vertendo sul medesimo testo
normativo,  contestato  per  ragioni  in gran parte analoghe, possono
essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

    3. - Le questioni sono fondate.
    3.1. - Come risulta dai lavori parlamentari relativi all'art. 55,
comma  5,  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, che conferisce la
delega  al  governo  nell'esercizio  della quale e' stato adottato il
decreto legislativo impugnato, il legislatore ha avvertito l'esigenza
di  trasferire alle regioni a statuto speciale, in armonia con quanto
gia'  previsto  per  le  regioni  a statuto ordinario, il servizio di
rifornimento idrico delle isole minori ricadenti nel loro territorio,
sopprimendo  corrispondentemente  i  capitoli  di  spesa nel bilancio
della  difesa,  preordinati  a far fronte alle spese fino ad allora a
carico dello Stato (relazione governativa al disegno di legge n. 2793
-  Atti  parlamentari, Senato della Repubblica, XIII legislatura, pp.
34-35).
    In effetti, l'approvvigionamento idrico delle isole minori - che,
secondo le leggi 9 maggio 1950, n. 307, e 19 maggio 1967, n. 378, era
a  carico  dello  Stato,  con  i  compiti  di  gestione  assegnati al
Ministero  della  sanita'  e  quelli  di  provvista  e  di  trasporto
dell'acqua al Ministero della difesa-Servizi per la marina militare -
era  stato  "regionalizzato",  quanto  ai  compiti  di  gestione  del
rifornimento  idrico, dagli artt. 3 e 4 della legge 21 dicembre 1978,
n. 861,  ferma  restando la competenza del Ministero della difesa per
la provvista e il rifornimento. Successivamente, con norme che non si
segnalano   per   chiarezza,   si   e'  disposta  la  cessazione  dei
finanziamenti  a  favore  delle  regioni  a  statuto ordinario per le
funzioni  previste  dal  ricordato art. 3 della legge n. 861 del 1978
"intendendosi   trasferire  alla  competenza  regionale  le  relative
funzioni"  (art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e,
con l'art. 105, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112,  si  e'  disposto il "conferimento" alle regioni delle
funzioni  relative  al  rifornimento  idrico  delle isole, senza piu'
alcun   riferimento   alla  ripartizione  di  compiti  relativi  alla
gestione,   da  una  parte,  e  all'approvvigionamento  e  trasporto,
dall'altra.
    In  questa  dislocazione  di compiti dallo Stato alle regioni, le
regioni  a  statuto  speciale  non sono state coinvolte. Il passaggio
della  gestione  del  rifornimento idrico, disposto dall'art. 3 della
legge  n. 861  del  1978, non si poteva riferire a esse, ma solo alle
regioni  a statuto ordinario, come questa Corte ebbe ad affermare con
la  sentenza  n. 451  del 1988, e, per il resto, la seconda parte del
secondo   comma   dell'art. 4   della  medesima  legge  espressamente
stabiliva  che  in  ogni caso la provvista di acqua e il rifornimento
idrico  delle  isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto
speciale  continuavano  ad essere effettuati dalla Marina militare. E
il decreto legislativo n. 112 del 1998 che, nell'art. 105, dispone di
nuovo   in  materia,  prevedendo  nei  termini  piu'  comprensivi  il
trasferimento  delle funzioni relative all'approvvigionamento idrico,
si  riferisce ancora soltanto alle regioni ad autonomia ordinaria (v.
anche  l'art. 10  dello  stesso  decreto).  E'  solo  con  il decreto
legislativo impugnato che si e' provveduto ad allineare le regioni ad
autonomia  speciale  a quelle ad autonomia ordinaria nella materia in
questione.
    Come  osservano  le  ricorrenti,  ai fini della risoluzione della
presente  questione di costituzionalita' non rileva l'interpretazione
del decreto legislativo impugnato, in particolare per quanto riguarda
l'identificazione  specifica  delle  funzioni  di rifornimento idrico
indicate  nell'art. 1  tramite  il  rinvio  a  quelle precedentemente
assegnate  al  Ministero  della difesa dall'art. 4 della legge n. 861
del 1978: in particolare, non rileva se il riferimento sia a tutte o,
per  ragioni logiche, solo ad alcune di tali funzioni. Cio' che conta
e'  che,  incontestabilmente,  la  disposizione  impugnata  opera  un
trasferimento  di  funzioni dallo Stato alle regioni ricorrenti e che
cio'  e'  avvenuto  tramite  un procedimento normativo non conforme a
quello  che,  allo  scopo,  e'  previsto dagli artt. 56 dello statuto
della Regione Sardegna e 43 dello statuto della regione Sicilia, vale
a  dire  il  procedimento  previsto  per  l'adozione  delle  norme di
attuazione  degli  statuti speciali medesimi, tra le quali rientrano,
per  conforme  giurisprudenza di questa Corte, quelle che determinano
il  passaggio delle funzioni dallo Stato alle regioni speciali. Ed e'
a  questa  stregua,  del resto, che l'art. 10 del decreto legislativo
n. 112  del  1998,  gia'  ricordato,  ha previsto che le funzioni e i
compiti  da  esso  conferiti  alle regioni a statuto ordinario (tra i
quali,  come  detto,  anche quelli concernenti il rifornimento idrico
delle  isole)  debbano  essere  trasferiti  alle  regioni  a  statuto
speciale "con le modalita' previste dai rispettivi statuti".
    Non  conclusiva,  in  senso contrario, e' la prospettazione della
difesa  dello  Stato,  secondo  la  quale,  da  un  lato,  le regioni
ricorrenti  sarebbero  state  competenti  in  materia di gestione del
rifornimento  idrico in forza delle norme statutarie e delle relative
norme  di  attuazione gia' emanate, mentre, d'altro lato, col decreto
legislativo  impugnato  non si sarebbe individuata un'attribuzione di
funzioni  ma  si  sarebbe  disciplinato  lo  svolgimento  di  compiti
materiali, in precedenza assegnati genericamente alla Marina militare
e  ora,  secondo la nuova normativa, da disciplinare tramite "accordi
di  programma",  previsti dall'art. 2 del decreto legislativo stesso,
stipulati tra regioni e Ministero della difesa. La prima affermazione
e'  smentita  dalla gia' rilevata inapplicabilita' della legge n. 861
del  1978  e  del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni ad
autonomia  speciale.  La  seconda,  dall'esplicita formula utilizzata
dalla  legge  delega  e dal decreto legislativo ("trasferimento delle
funzioni   in   materia  di  rifornimento  idrico");  dall'inequivoca
volonta'  del  legislatore  nazionale, sopra richiamata, puntualmente
attuata  col  rinvio  all'art. 4 della legge n. 861, di dismettere le
funzioni  del Ministero della difesa in materia di approvvigionamento
e  trasporto dell'acqua, attraverso il loro passaggio alle regioni ad
autonomia    speciale;    dall'improduttivita',    ai    fini   della
determinazione  delle  forme  da  seguire nel conferimento di compiti
alle  regioni  ad autonomia speciale, dell'ipotizzata distinzione tra
trasferimento  di  funzioni  e  affidamento di compiti esecutivi. Del
resto,  l'art. 2  del  decreto  legislativo  impugnato, prevedendo il
"concorso"  del  Ministero  della difesa al rifornimento idrico delle
isole  minori,  tramite  gli "accordi di programma" ivi disciplinati,
presuppone  necessariamente  contrariamente  a  quanto ritenuto dalla
difesa  dello  Stato  -  una  competenza  delle  regioni ad autonomia
speciale, competenza in precedenza inesistente e venuta ad esistenza,
per  l'appunto,  con  il  trasferimento  operato  dall'atto normativo
impugnato.
    3.2.  -  La rilevata inidoneita' del decreto legislativo delegato
ad  operare  il  suddetto  trasferimento,  in  luogo  delle procedure
statutariamente   previste,  impone  cosi',  con  l'accoglimento  dei
ricorsi,    la   dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale
dell'impugnato  decreto  legislativo  30  giugno  1998,  n. 244,  con
assorbimento  di  ogni  altro profilo d'illegittimita' costituzionale
dedotto dalle ricorrenti.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
    dichiara  l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo
30 giugno 1998, n. 244 (Trasferimento alle regioni a statuto speciale
delle  funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento
idrico delle isole minori, a norma dell'art. 55, comma 5, della legge
27 dicembre 1997, n. 449).

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
00C0883