N. 384 ORDINANZA 12 - 27 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte sui redditi - Utili distribuiti da societa' - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Esclusione della detrazione del credito di imposta - Conseguente, lamentata, doppia imposizione, in contrasto con i principî di eguaglianza, di capacita' contributiva e di imparzialita' dell'amministrazione - Questione gia' oggetto di esame o riconducibile alla ratio di precedente pronuncia - Manifesta infondatezza. - Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma (ora art. 14, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). - Costituzione, artt. 3, 53 e 97.(GU n.32 del 2-8-2000 )
Ordinanza 12-27 luglio 2000 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 26 (recte: 16) dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria), promosso con Ordinanza emessa l'8 febbraio 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Napoli, sui ricorsi proposti da Cerami Giovanni ed altro contro l'ufficio delle imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visti l'atto di costituzione di Cerami Alberto nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto che - in sede di impugnativa proposta da Cerami Alberto e Cerami Giovanni avverso gli avvisi con i quali l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli, nel rideterminare l'IRPEF dovuta per l'anno 1988, non aveva ammesso a detrazione il credito d'imposta relativo agli utili percepiti dai ricorrenti quali soci della S.p.a. Cerami - la commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato, con ordinanza dell'8 febbraio 1999, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 (recte: 16) dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria), "per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui esclude la detrazione del credito d'imposta in presenza di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi"; che il giudice a quo nel premettere che l'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), stabilisce il divieto di doppia imposizione, in cio' ispirandosi ai principi degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, osserva che detto divieto risulta disatteso dalla norma denunciata, da reputare, percio', lesiva dei canoni "di uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi; di concorso alle spese pubbliche in ragione della singola capacita' contributiva; di imparzialita' dell'amministrazione pubblica"; che l'ordinanza rileva, altresi', che, in caso di caducazione della disposizione, nessuna disparita' di trattamento si verrebbe a configurare tra i soci che hanno regolarmente dichiarato i redditi e quelli inadempienti, dal momento che l'omessa dichiarazione risulta gia' punita sia sotto il profilo penale che amministrativo; che si e' costituito Cerami Alberto, il quale, nell'aderire alle argomentazioni dell'ordinanza, sostiene, in particolare, che, nella specie, l'imposizione di un'ulteriore tassazione indiretta a carico del socio inadempiente contrasta con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, non costituendo la semplice violazione di un obbligo di legge indice di effettiva maggiore ricchezza; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, all'uopo richiamando le pronunzie gia' emesse in argomento da questa Corte. Considerato che l'ordinanza ripropone una questione che ha gia' formato oggetto di esame da parte di questa Corte, con le ordinanze n. 130 e n. 940 del 1988, n. 509 del 1989 e, in riferimento ad altra previsione normativa sostanzialmente riconducibile alla medesima ratio anche con la sentenza n. 186 del 1982; che, in tali precedenti occasioni, la Corte ha gia' osservato, in ordine all'art. 53 della Costituzione, che la determinazione del quantum del tributo ben puo' essere collegata dal legislatore all'osservanza di specifici oneri, a patto che essi non siano irragionevolmente gravosi per il contribuente; che, oltre alla violazione dell'art. 53, e' stata esclusa anche quella dell'art. 3 della Costituzione, rilevandosi, al riguardo, che tutti i soggetti tassabili si trovano in situazione identica dinanzi alla norma censurata, mentre non puo', al tempo stesso, riconoscersi identita' di situazione fra coloro che abbiano regolarmente osservato le previste prescrizioni e coloro che le abbiano disattese (vedi, particolarmente, sentenza n. 186 del 1982); che il rimettente, nel denunciare nuovamente la disposizione (ora contenuta nell'art. 14, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986), non propone motivi nuovi o comunque tali da indurre a mutare le precedenti pronunzie, salvo il richiamo all'art. 97 della Costituzione, la cui evocazione appare, peraltro, del tutto inappropriata, vertendosi in materia dalla quale, come rileva anche l'Avvocatura dello Stato, esula ogni discrezionalita' dell'amministrazione; che, pertanto, la questione e' da reputare manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria), disposizione ora contenuta nell'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C0890