N. 462 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2000
Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Clemente Massimo contro il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per l'attivita' libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita' assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita' assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 33 e 76. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10. - Costituzione, art. 33. Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Universita' - Lesione del principio della liberta' di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11. - Costituzione, artt. 33 e 76.(GU n.37 del 6-9-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4686/2000 proposto da De Clemente Massimo rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Orefice con domicilio eletto nello studio dell'avv.to Luigi Napolitano, in Roma, viale Angelico n. 38; Contro il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e ministero della sanita' in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore; Universita' degli studi di Catanzaro "Magna Graecia", in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato ex lege dom. in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nonche' azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro-tempore non costituita; avverso e per l'annullamento, previa sospensiva: della nota protocollo n. 1966 del 1o marzo 2000, con cui il rettore dell'Universita' degli studi di Catanzaro "Magna Graecia" ha comunicato al ricorrente il termine entro cui optare, ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999, per lo svolgimento dell'attivita' di libero professionista intramuraria o extramuraria; della nota prot. n. 345 del 7 marzo 2000 con cui il capo del servizio personale dell'azienda ospedaliera "Mater Domini" di Catanzaro ha avvisato i professori e ricercatori universitari del termine entro cui optare ai sensi del decreto legislativo 517/1999; di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa, per quanto di ragione, la circolare del ministero della sanita' del 15 luglio 1999; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni sopraindicate; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, perla camera di consiglio del 12 aprile 2000 il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale; Vista l'ordinanza cautelare della sezione. 3013/2000; Ritenuto e considerato in: f a t t o e d i r i t t o 1. - Il ricorrente, ricercatore confermato afferente alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso l'azienda ospedaliera "Mater Domini" di Catanzaro, impugna, con ricorso rubricato al n. 4686/2000, il provvedimento specificato in epigrafe,con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o dell'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi dell'art.5, commi 7 e 8 , del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 461/2000). 00C0927