N. 462 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2000

Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul
ricorso   proposto   da   Clemente   Massimo   contro   il  ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
alla   facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  Esercizio  o  rinnovo
dell'opzione  per  l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
l'attivita' libero professionale extramuraria - Termine perentorio di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  censurato  -  Previsione  dell'equivalenza  legale della
mancata  comunicazione  dell'opzione  entro il termine predetto, alla
scelta    dell'attivita'    assistenziale    esclusiva    -   Mancata
subordinazione   dell'esercizio  dell'opzione  alla  previa  concreta
disponibilita'  di  strutture  adeguate in cui esercitare l'attivita'
assistenziale  intramuraria  -  Irragionevolezza  -  Contrasto con il
principio di buon andamento della P.A.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
  necessario   per   l'attribuzione  di  incarichi  di  direzione  di
  struttura  nonche'  dei  programmi,  della  scelta  per l'attivita'
  assistenziale  esclusiva  -  Lesione  del  principio  di  autonomia
  didattico-scientifica  e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
  assistenziale  e  attivita'  didattica  e  di ricerca scientifica -
  Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
  limitate  eccezioni,  della  scelta  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria    -    Lesione    del    principio    di    autonomia
  didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanita'  pubblica  -  Norme relative all'organizzazione interna delle
  aziende  sanitarie  e  in  materia  di  personale  delle  stesse  -
  Assoggettamento    dell'attivita'   assistenziale   del   sanitario
  universitario   alle  determinazioni  organizzative  del  Direttore
  generale  dell'Azienda  ospedaliera  -  Attribuzione  al  Direttore
  generale  del  potere  di  conferimento e revoca degli incarichi di
  strutture  semplici  e  di  natura  professionale,  su proposta del
  responsabile   della   struttura   complessa  di  appartenenza  del
  sanitario,  nonche'  degli  incarichi  di  direzione  di  strutture
  complesse  sulla  base  di  mera  intesa con il Rettore - Incidenza
  delle  determinazioni  del Direttore generale sulle attribuzioni in
  materia didattica e scientifica riservate all'Universita' - Lesione
  del   principio   della   liberta'  di  insegnamento  in  relazione
  all'attribuzione  di  un  incarico  assistenziale  che non consente
  un'adeguata  e  proficua utilizzazione di strutture e personale per
  esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
  a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
(GU n.37 del 6-9-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 4686/2000
  proposto  da De Clemente Massimo rappresentato e difeso dall'avv.to
  Fabio  Orefice  con domicilio eletto nello studio dell'avv.to Luigi
  Napolitano, in Roma, viale Angelico n. 38;
    Contro  il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
  e  tecnologica  e ministero della sanita' in persona dei rispettivi
  Ministri pro-tempore;
    Universita'  degli studi di Catanzaro "Magna Graecia", in persona
  del   legale  rappresentante  pro-tempore  rappresentati  e  difesi
  dall'avvocatura  generale dello Stato ex lege dom. in Roma, via dei
  Portoghesi  n. 12;  nonche'  azienda  ospedaliera  Mater  Domini di
  Catanzaro,  in  persona  del  legale rappresentante pro-tempore non
  costituita; avverso e per l'annullamento, previa sospensiva:
        della  nota  protocollo n. 1966 del 1o marzo 2000, con cui il
  rettore  dell'Universita'  degli studi di Catanzaro "Magna Graecia"
  ha  comunicato  al ricorrente il termine entro cui optare, ai sensi
  del   decreto   legislativo   n. 517/1999,   per   lo   svolgimento
  dell'attivita'    di    libero    professionista   intramuraria   o
  extramuraria;
        della  nota prot. n. 345 del 7 marzo 2000 con cui il capo del
  servizio  personale  dell'azienda  ospedaliera  "Mater  Domini"  di
  Catanzaro  ha  avvisato i professori e ricercatori universitari del
  termine entro cui optare ai sensi del decreto legislativo 517/1999;
        di   ogni  altro  atto  preordinato,  collegato,  connesso  e
  conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi
  compresa,  per  quanto di ragione, la circolare del ministero della
  sanita' del 15 luglio 1999;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
  sopraindicate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  perla camera di consiglio del 12 aprile 2000
  il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
    Vista l'ordinanza cautelare della sezione. 3013/2000;
    Ritenuto e considerato in:

                     f a t t o  e  d i r i t t o

    1.   -  Il  ricorrente,  ricercatore  confermato  afferente  alla
  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  in servizio presso l'azienda
  ospedaliera  "Mater  Domini"  di  Catanzaro,  impugna,  con ricorso
  rubricato   al   n. 4686/2000,   il  provvedimento  specificato  in
  epigrafe,con   cui   viene   intimato  di  optare  per  l'esercizio
  dell'attivita'  assistenziale  intramuraria  (definita  anche  come
  "attivita'   assistenziale   esclusiva")  o  dell'attivita'  libero
  professionale  extramuraria  ai sensi dell'art.5, commi 7 e 8 , del
  decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 461/2000).
00C0927