N. 466 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2000
Ordinanza emessa il 23 maggio 2000 dal tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Leonardi Alfio ed altri Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilita' di altri - Esercizio della facolta' di non rispondere - Applicabilita', in mancanza di accordo delle parti, della disciplina di cui all'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, comma quinto, Cost. - Lamentato contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Denunciata insussistenza di ipotesi in cui e' consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio. - Cod. proc. pen., art. 513, comma 2. - Costituzione, art. 111, commi quarto e quinto (novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).(GU n.37 del 6-9-2000 )
IL TRIBUNALE All'udienza del 23 maggio 2000, pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 236/99/16 (n. 670/98/21 RGPM) contro Leonardi Alfio e Duranti Luciano, imputati dei reati di cui agli artt. 110, 317, 319 e 319-bis CP, rispettivamente ascritti come nel decreto del g.u.p. del tribunale di La Spezia. Premesso che: all'odierna udienza i difensori degli imputati hanno sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. con riferimento all'art. 111 Costituzione, nella parte in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o ometta, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti concernenti la responsabilita' di altri imputati, gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di accordo delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma, Costituzione; il p.m. ha chiesto il rigetto della questione, ritenendo la sua manifesta infondatezza. O s s e r v a La questione sollevata dalla difesa e' rilevante nel presente giudizio, posto che non e' possibile definirlo senza aver previamente stabilito se il p.m. possa, non sussistendo il consenso delle parti, contestare a Comitardi Maurizio, persona esaminata ex art. 210 c.p.p. e che si e' avvalsa della facolta' di non rispondere alle domande, il contenuto dei verbali degli interrogatori resi il 17 maggio 1994, il 9 febbraio 1995 ed il 10 agosto 1995 al p.m. del tribunale di Genova, nei quali aveva reso dichiarazioni attinenti ai fatti per cui si procede. Invero, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 2 novembre 1998, l'art. 513, secondo comma, c.p.p. consente l'applicabilita', anche nel caso di persona esaminata ai sensi dell'art. 210 c.p.p., della contestazione disciplinata per i testimoni dall'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p.. Non pare superabile il tenore letterale dell'art. 500, quarto comma, c.p.p., secondo cui le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in essa affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'. Non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, posto che la disciplina di cui all'art. 513 comma 2 c.p.p., cosi' come delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/98, appare in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 111 Cost. introdotto dalla legge costituzionale n. 2/99, da cui peraltro traspare la specifica volonta' del legislatore di porre nel nulla la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale sopra citata. Ed invero, la possibilita' - introdotta col meccanismo delle contestazioni - di acquisire ed utilizzare contra alios le dichiarazioni in precedenza rese dalla persona esaminata ex art. 210 c.p.p., che si sia avvalsa in dibattimento della facolta' di non rispondere, pare inconciliabile: 1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e ricorrendo, peraltro, la specifica ipotesi di soggetto che si e' sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore in relazione alla propria posizione processuale; 2) con il comma 5 dell'art. 111 Cost., non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui e' consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio (consenso dell'imputato, accertata impossibilita' di natura oggettiva, provata condotta illecita).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p., come interpretata dalla sentenza n. 361/98 della Corte costituzionale, per contrasto con l'art. 111, commi 4 e 5 Cost., novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, nella parte in cui consente la utilizzazione, nei confronti degli imputati, delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona esaminata ex art. 210 c.p.p., a seguito della contestazione effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p., qualora il dichiarante si sia avvalso della facolta' di non rispondere, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111 comma 5 Cost.; Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. La Spezia, addi' 23 maggio 2000. Il Presidente: Faravino 00C0931