N. 466 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2000

Ordinanza  emessa  il  23  maggio 2000 dal tribunale di La Spezia nel
procedimento penale a carico di Leonardi Alfio ed altri

Processo  penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di
persona  imputata  in  procedimento connesso - Dichiarazioni rese nel
corso  delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilita'
di   altri   -   Esercizio   della   facolta'  di  non  rispondere  -
Applicabilita',  in mancanza di accordo delle parti, della disciplina
di   cui   all'art.   500,   commi   2-bis  e  4,  cod.  proc.  pen.,
indipendentemente  dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art.
111,  comma  quinto, Cost. - Lamentato contrasto con il principio del
contraddittorio   nella   formazione   della   prova   -   Denunciata
insussistenza  di  ipotesi  in  cui e' consentita la formazione della
prova al di fuori del contraddittorio.
- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione,  art.  111,  commi  quarto  e quinto (novellato dalla
  legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).
(GU n.37 del 6-9-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    All'udienza  del  23 maggio 2000, pronuncia la seguente ordinanza
  nel  procedimento  n. 236/99/16 (n. 670/98/21 RGPM) contro Leonardi
  Alfio  e Duranti Luciano, imputati dei reati di cui agli artt. 110,
  317,  319  e  319-bis CP, rispettivamente ascritti come nel decreto
  del g.u.p. del tribunale di La Spezia.
    Premesso che:
        all'odierna   udienza   i   difensori  degli  imputati  hanno
  sollevato    la    questione    di    legittimita'   costituzionale
  dell'art. 513,   comma   2,  c.p.p.  con  riferimento  all'art. 111
  Costituzione,   nella   parte   in  cui  prevede  che,  qualora  il
  dichiarante  rifiuti  o  ometta, in tutto o in parte, di rispondere
  sui  fatti  concernenti  la responsabilita' di altri imputati, gia'
  oggetto  delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di accordo
  delle  parti  alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4
  c.p.p.,  indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti
  dall'art. 111, quinto comma, Costituzione;
        il  p.m.  ha chiesto il rigetto della questione, ritenendo la
  sua manifesta infondatezza.

                            O s s e r v a

    La  questione  sollevata  dalla  difesa e' rilevante nel presente
  giudizio,   posto   che  non  e'  possibile  definirlo  senza  aver
  previamente stabilito se il p.m. possa, non sussistendo il consenso
  delle  parti, contestare a Comitardi Maurizio, persona esaminata ex
  art. 210  c.p.p.  e  che  si  e'  avvalsa  della  facolta'  di  non
  rispondere   alle   domande,   il   contenuto   dei  verbali  degli
  interrogatori  resi  il 17 maggio 1994, il 9 febbraio 1995 ed il 10
  agosto  1995  al p.m. del tribunale di Genova, nei quali aveva reso
  dichiarazioni attinenti ai fatti per cui si procede.
    Invero,  a  seguito  della  sentenza  della  Corte costituzionale
  n. 361  del  2  novembre  1998,  l'art. 513,  secondo comma, c.p.p.
  consente  l'applicabilita',  anche nel caso di persona esaminata ai
  sensi  dell'art. 210 c.p.p., della contestazione disciplinata per i
  testimoni dall'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p..
    Non  pare  superabile  il  tenore letterale dell'art. 500, quarto
  comma,  c.p.p.,  secondo  cui  le  dichiarazioni  utilizzate per la
  contestazione  sono  acquisite  nel fascicolo per il dibattimento e
  sono valutate come prova dei fatti in essa affermati, se sussistono
  altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'.
    Non  appare manifestamente infondata la questione di legittimita'
  costituzionale   sollevata,   posto   che   la  disciplina  di  cui
  all'art. 513  comma  2  c.p.p., cosi' come delineata dalla sentenza
  della  Corte  costituzionale  n. 361/98, appare in contrasto con il
  dettato  costituzionale  di cui all'art. 111 Cost. introdotto dalla
  legge costituzionale n. 2/99, da cui peraltro traspare la specifica
  volonta'   del   legislatore   di   porre  nel  nulla  la  sentenza
  interpretativa  di  accoglimento  della  Corte costituzionale sopra
  citata.
    Ed  invero,  la  possibilita'  -  introdotta col meccanismo delle
  contestazioni   -  di  acquisire  ed  utilizzare  contra  alios  le
  dichiarazioni   in  precedenza  rese  dalla  persona  esaminata  ex
  art. 210  c.p.p., che si sia avvalsa in dibattimento della facolta'
  di non rispondere, pare inconciliabile:
        1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato
  il  principio  costituzionale  del contraddittorio nella formazione
  della  prova  e  ricorrendo,  peraltro,  la  specifica  ipotesi  di
  soggetto  che  si  e'  sottratto volontariamente all'esame da parte
  dell'imputato  e  del  suo  difensore  in  relazione  alla  propria
  posizione processuale;
        2) con il comma 5 dell'art. 111 Cost., non ricorrendo nessuna
  delle  ipotesi in cui e' consentita la formazione della prova al di
  fuori   del   contraddittorio  (consenso  dell'imputato,  accertata
  impossibilita' di natura oggettiva, provata condotta illecita).
                              P. Q. M.

    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 513  comma  2  c.p.p., come
  interpretata  dalla  sentenza n. 361/98 della Corte costituzionale,
  per  contrasto  con  l'art. 111, commi 4 e 5 Cost., novellato dalla
  legge  costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, nella parte in cui
  consente  la  utilizzazione,  nei  confronti  degli imputati, delle
  dichiarazioni   rese   nelle  indagini  preliminari  dalla  persona
  esaminata   ex  art. 210  c.p.p.,  a  seguito  della  contestazione
  effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p., qualora
  il  dichiarante  si  sia  avvalso della facolta' di non rispondere,
  indipendentemente   dal   verificarsi  di  uno  dei  casi  previsti
  dall'art. 111 comma 5 Cost.;
    Sospende  il procedimento e dispone la trasmissione immediata del
  fascicolo alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
  notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia
  comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
  del Senato della Repubblica.
        La Spezia, addi' 23 maggio 2000.
                       Il Presidente: Faravino
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