N. 469 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  15  marzo  2000  dal  tribunale di Venezia nei
procedimenti penali riuniti a carico di Bellato Giuseppe ed altri

Processo  penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di
persona  imputata  in  procedimento connesso - Dichiarazioni rese nel
corso  delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilita'
di   altri   -   Esercizio   della   facolta'  di  non  rispondere  -
Applicabilita',  in mancanza di accordo delle parti, della disciplina
di cui all'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. - Contrasto con
il principio del contraddittorio nella formazione della prova.
- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2, ultima parte.
- Costituzione,   art.   111,   quarto   comma.   Processo  penale  -
  Dibattimento  -  Acquisizione delle prove Esame di persona imputata
  in procedimento connesso che, nel corso delle indagini preliminari,
  abbia  reso  dichiarazioni  su  fatti implicanti responsabilita' di
  altri - Prevista facolta' di non rispondere - Lesione del principio
  del contraddittorio nella formazione della prova .
- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4.
- Costituzione, art. 111, quarto comma.
(GU n.37 del 6-9-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Sulle  eccezioni sollevate dai difensori in ordine alle modalita'
  con  cui il p.m. ha proceduto alle contestazioni ai sensi dell'art.
  513, c.p.p., cosi' come modificato dalla sentenza n. 361/1998 della
  Corte  costituzionale  e  sui  rilievi di incostituzionalita' delle
  norme di cui agli artt. 513 e 210, c.p.p.;

    Rilevato:
        che  la  lettura  delle  dichiarazioni  del  Giacon  ha fatto
  eseguito  alla  mancata risposta da parte dello stesso ad una serie
  di  specifiche  domande  postegli  dal pubblico ministero e che per
  tale  motivo  la  lettura  stessa  si e' sostanziata in una rituale
  contestazione, ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p.;
        che  pertanto  si  pone,  a  questo punto, la questione della
  acquisibilita'  delle  dichiarazioni  medesime  alla luce del nuovo
  dettato costituzionale di cui all'art. 111 Cost.;
        che vertendosi in ipotesi di procedimento in corso, nel quale
  le  dichiarazioni  non  sono  ancora  state acquisite, deve trovare
  applicazione non gia' il disposto di cui al secondo comma dell'art.
  1  del  d.l.  7 gennaio  2000 n. 2 (convertito in legge 25 febbraio
  2000,  n. 35),  che  fa espresso riferimento alla valutazione delle
  dichiarazioni  gia'  acquisite  al  fascicolo  per il dibattimento,
  bensi' quello di cui al primo comma del medesimo art. 1, in base al
  quale  i  principi  di  cui  all'art.  111,  Cost., si applicano ai
  procedimenti in corso;
        che  l'art.  111,  Cost.,  prevede  al  quarto  comma che "il
  processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella
  formazione della prova" salva l'eccezione di cui al comma quinto;
        che  essendosi  l'imputato  di  reato  connesso, Giacon Dino,
  avvalso   della   facolta'  di  non  rispondere,  dovrebbe  trovare
  applicazione l'art. 513, c.p.p., cosi' come modificato dalla citata
  sentenza  della  Corte  costituzionale,  in  base al quale anche in
  mancanza  di  accordo  delle  parti,  come  nel  caso di specie, le
  dichiarazioni in precedenza rese dal Giacon andrebbero acquisite al
  fascicolo del dibattimento;
        che   tale  norma,  consentendo  l'acquisizione  di  siffatte
  dichiarazioni,  darebbe  luogo  alla  formazione  di  prova  non in
  contraddittorio  delle  parti, in evidente contrasto con l'indicato
  principio  di  cui  al quarto comma dell'art. 111, Cost., nella sua
  attuale formulazione, in quanto le dichiarazioni medesime non hanno
  costituito  oggetto  di  contraddittorio ne' nel momento della loro
  originaria enunciazione avanti al p.m., ne' in dibattimento per via
  del silenzio del Giacon;

    Rilevato ancora:
        che,  ove  la  Corte non ritenesse la incostituzionalita' del
  citato  art. 513, c.p.p., sotto il profilo teste' denunziato, sotto
  alternativo  profilo  altra normativa processuale potrebbe prestare
  il  fianco  a censure di incostituzionalita' in quanto, ad impedire
  il   principio  costituzionale  della  formazione  della  prova  in
  contraddittorio,  sembrerebbe allora stare la norma di cui all'art.
  210,  quarto  comma,  c.p.p.,  che  facoltizza  l'imputato di reato
  connesso a non rispondere;
        che invero e' l'esercizio di tale facolta' di dare avvio - in
  principio  e per via dei meccanismi di cui all'art. 513. c.p.p., in
  ipotesi  ritenuto  costituzionale  -  ad un iter procedimentale che
  culmina con l'acquisizione delle dichiarazioni;

    Ritenuto,   pertanto   ed  infine,  che  sotto  tale  alternativa
  angolazione sarebbe allora il disposto dell'art. 210, quarto comma,
  c.p.p.,  ad  essere  in  sospetto  di  incostituzionalita', siccome
  presupposto dell'iter procedimentale di cui sopra;
    Ritenuta  la  rilevanza  della  proposta  questione,  dovendo  il
  tribunale  fare  applicazione  della  normativa  processuale  sopra
  indicata  per  provvedere sulla istanza del p.m. di acquisire delle
  dichiarazioni del Giacon, imputato di reato connesso, e altresi' la
  non manifesta infondatezza della questione stessa;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 513,
  secondo  comma, ultimo periodo, c.p.p., cosi' come modificato dalla
  sentenza  n. 361  del  2 novembre 1998 della Corte costituzionale e
  dell'art.  210,  quarto  comma,  c.p.p., in relazione all'art. 111,
  quarto comma, della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
  Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Venezia, addi' 15 marzo 2000.
                         Il Presidente: Izzo
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