N. 482 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 2000

Ordinanza  emessa  il  22  febbraio 2000 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Sardegna sui ricorsi riuniti proposti dal Comune di
Baunei ed altri contro il Ministero dell'ambiente ed altri

Parchi e riserve naturali - Istituzione dell'Ente Parco nazionale del
Golfo  di  Orosei e del Gennargentu - Adozione mediante intesa con la
Regione Sardegna - Mancata previsione della necessaria partecipazione
alla  procedura  istitutiva,  mediante la formulazione di pareri, dei
comuni  territorialmente  coinvolti  nella perimetrazione del Parco -
Incidenza sul principio di autonomia degli enti locali.
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 34.
- Costituzione, artt. 5 e 128.
(GU n.38 del 13-9-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sui   ricorsi  nn.
  1338-1339-1340-1341-1342-1343/1998   proposti  rispettivamente  dai
  Comuni di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villa Grande Strisaili, Seulo e
  Gairo,  rappresentati  e  difesi,  per  mandato a margine dell'atto
  introduttivo,  dall'avv.  Eulo  Cotza,  presso  il  cui  studio  in
  Cagliari, piazza Michelangelo n. 14, e' elettivamente domiciliato;
    Contro:
        il   Ministero   dell'ambiente,   in   persona  del  Ministro
  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura distrettuale
  dello Stato di Cagliari, domiciliataria;
        la Regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente
  pro-tempore  e  l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente,
  rappresentati  e  difesi  dagli avv.ti Graziano Campus e Gian Piero
  Contu,  con  domicilio eletto presso l'ufficio legale dell'ente, in
  Cagliari, viale Trento, n. 69;
        la  Provincia di Nuoro, in persona del legale rappresentante,
  non costituitasi in giudizio;
        il  comitato istituzionale di coordinamento, per il parco del
  Golfo   di   Orosei  e  del  Gennargentu,  in  persona  del  legale
  rappresentante pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
        e  nei  confronti  dei  Comuni  di  Aritzo,  Belvi',  Desulo,
  Dorgali,  Fonni,  Gadoni,  Gavoi,  Lodine,  Oliena, Ollolai, Orani,
  Ovodda,  Olzai,  Sadali,  Sarule,  Seui,  Tiana,  Tonana, Ussassai,
  (parte  dei  cui  territori sono stati inclusi nella perimetrazione
  del  parco),  in  persona  dei  rispettivi  sindaci  in carica, non
  costituitisi in giudizio;
        il  Comune  di  Talana,  in  persona  del  sindaco in carica,
  rappresentato  e  difeso dall'avv. Piero Pittalis, ed elettivamente
  domiciliato  in  Cagliari,  via  Logudoro  n. 21,  presso lo studio
  dell'avv. Maddalena Calia (solo per il ricorso n. 1341/1998);
        la  comunita' montana del Nuorese, la Comunita' montana della
  Barbagia  Mandrolisai,  dell'Ogliastra,  del  Sarcidano Barbagia di
  Seulo,  in  persona  dei rispettivi presidenti, non costituitesi in
  giudizio;
    con l'intervento ad adiuvandum:
        del  Comune di Urzulei, rappresentato e difeso, per mandato a
  margine  dell'atto  di  intervento, dall'avv. Eulo Cotza, presso il
  cui studio in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14, e' elettivamente
  domiciliato (per tutti i ricorsi);
        del  comitato  per  la  difesa  dei  diritti dei cittadini di
  Baunei, in persona del coordinatore e legale rappresentante (membro
  del  comitato  promotore previsto dall'art. 5 del regolamento dello
  stesso  comitato)  il quale agisce anche come singolo cittadino del
  Comune di Baunei e come utente civico, rappresentato e difeso dagli
  avv.ti  Lorenzo  Palermo  e  Maddalena  Calia, con domicilio eletto
  presso  lo  studio  di quest'ultima, in Cagliari, Via Logudoro n. 5
  (solo per il ricorso n. 1338/1998);
    con l'intervento ad opponendum:
        del  WWF  - Associazione italiana per il World Wide Found for
  Nature   -   in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,
  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Franco  Gaetano Scoca, con
  domicilio, per legge, presso la segreteria del tribunale (per tutti
  i ricorsi);
    per l'annullamento:
        del  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998 di
  "Istituzione  dell'Ente  parco  nazionale del Golfo di Orosei e del
  Gennargentu",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 14 maggio
  1998;
        dell'intesa  di programma fra il Ministero dell'ambiente e la
  Regione autonoma della Sardegna stipulata il 29 dicembre 1995;
        delle    determinazioni   assunte   in   sede   di   comitato
  istituzionale di coordinamento per il parco;
        dell'intesa  di programma fra il Ministero dell'ambiente e la
  Regione autonoma della Sardegna stipulata il 19 febbraio 1998;
        nonche'  di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti
  o, comunque, connessi con quelli impugnati.
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti   gli   atti   di   costituzione   in  giudizio  e  memorie
  dell'Avvocatura  distrettuale  dello Stato e della Regione autonoma
  della Sardegna;
    Visti  gli  interventi  ad adiuvandum del Comune di Urzulei e del
  "comitato per la difesa dei diritti dei cittadini di Baunei";
    Visti gli interventi ad opponendum del WWF;
    Viste le memorie prodotte dal ricorrenti a sostegno delle proprie
  difese;
    Visti gli atti depositati in giudizio;
    Designato relatore il primo referendario Grazia Flaim;
    Uditi  alla  pubblica  udienza dell'8 febbraio 2000, l'avv. Paolo
  Cotza, su delega, per il comune ricorrente e per l'interveniente ad
  adiuvandum  comune  di  Urzulei, l'avv. dello Stato Francesco Caput
  per  l'amministrazione  statale  resistente,  gli  avv.ti  Graziano
  Campus  e Gian Piero Contu per le amministrazioni regionali, l'avv.
  Lorenzo Palermo per il comitato (ric. 1338/1998) e l'avv. Antonella
  Catte, su delega, per il WWF;
    Ritnuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  decreto  del  Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998,
  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 14 maggio 1998, e' stato
  istituito  l'ente  "Parco  nazionale  del  Golfo  di  Orosei  e del
  Gennargentu",  in applicazione dell'art. 34, comma 2, della legge 6
  dicembre 1991, n. 394.
    Inoltre,  ai  sensi  dell'art. 1  comma 6 del suddetto decreto, a
  decorrere  dal  centottantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
  pubblicazione  e  fino  all'approvazione  del  "piano"  del  parco,
  avrebbero  dovuto  entrare  in  vigore  le  misure  di salvaguardia
  riportate  nell'allegato  A  del  medesimo  decreto (contenenti una
  serie  di  limitazioni  e  divieti), ritenute gravemente lesive, in
  termini  di  utilizzo  del  territorio,  da  parte  di alcune delle
  comunita'  interessate,  in  particolare  da quelle che risultavano
  maggiormente  coinvolte,  in  rapporto  all'estensione territoriale
  "conferita"  al  parco (anche in relazione ai diritti di uso civico
  ivi esercitati), e che hanno determinato, anche, violente reazioni,
  in termini oppositivi, all'istituzione del nuovo ente.
    L'entrata  in  vigore delle misure di salvaguardia e' stata, poi,
  differita  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 10
  novembre  1998  al 1o luglio 1999 e, ulteriormente, con decreto del
  Presidente  della Repubblica del 22 luglio 1999 al 31 gennaio 2000,
  in  considerazione  delle  "difficolta'  esistenti nell'organizzare
  l'esercizio  interinale  del potere autorizzatorio e delle relative
  deroghe,  posto  che  si  verrebbe  a  verificare una situazione di
  pericolosissima  paralisi  dell'intero  comprensorio del parco, che
  ricomprende  il  territorio  di  24 comuni, con l'impossibilita' di
  porre in essere un regime autorizzativo generale e particolare".
    Il  decreto  istitutivo  e'  stato  preceduto da tre intese (come
  prescritto  dal  comma  2  dell'art. 34) raggiunte fra il Ministero
  dell'ambiente  e  la Regione autonoma della Sardegna (del 25 giugno
  1992, 29 dicembre 1995 e 19 febbraio 1998).
    In   particolare,   in  ordine  alla  "perimetrazione"  dell'area
  protetta, nell'intesa del dicembre 1995 si evidenziava, all'art. 3,
  che la delimitazione:
        sarebbe  avvenuta con le procedure previste dall'art. 9 della
  legge n. 394/1991;
        avrebbe ricompreso le aree individuate dalla Regione autonoma
  della  Sardegna  con  la  legge  regionale n. 31 del 7 giugno 1989,
  nonche'  i  territori  esterni  a  tale delimitazione per i quali i
  comuni interessati "chiederanno l'inserimento" nel parco nazionale.
    Inoltre, per la definizione del perimetro del parco si prevedeva,
  all'art. 6  della  medesima  intesa, la costituzione di un comitato
  istituzionale  di coordinamento (CIC), costituito da rappresentanti
  del   Ministero   dell'ambiente,   della  Regione  Sardegna,  della
  Provincia  di  Nuoro,  della  Provincia  di  Sassari, integrato dai
  sindaci che formalizzeranno la loro adesione al parco".
    Tale comitato e' stato, poi, istituito con decreto del presidente
  della  giunta  regionale del 24 gennaio 1997 n. 13; tale decreto ha
  previsto,  per  quanto  attiene la rappresentanza degli enti locali
  interessati, la partecipazione:
        dei  sindaci  dei comuni previsti dalla legge regionale n. 31
  del 7 giugno 1989;
        dei   sindaci   dei   comuni   esterni  che  hanno  richiesto
  l'inserimento  nel  parco nazionale (Belvi', Gadoni, Gavoi, Lodine,
  Ollolai,  Orani,  Ovodda,  Olzai,  Sarule,  Seulo,  Tiana,  Tonara,
  Portotorres,  Stintino  - questi ultimi due in riferimento al parco
  dell'Asinara  -  cfr.  decreto  pubblicato  in  B.U.R.A.S.  dell'11
  febbraio 1997).
    La  richiamata  legge regionale n. 31/1989, contenente "Norme per
  l'istituzione  e  la  gestione  dei  parchi,  delle  riserve  e dei
  monumenti  naturali,  nonche'  delle  aree di particolare rilevanza
  naturalistica  ed  ambientale",  prevedeva l'istituzione dei parchi
  naturali  con  legge  regionale,  "sentiti"  i  comuni interessati,
  garantendo   alle   comunita'   coinvolte   appropriate   modalita'
  procedurali  di  partecipazione al procedimento di costituzione dei
  parchi  (regionali):  classico  strumento della pubblicazione della
  proposta,  redatta  dalla  giunta  regionale,  presentazione  delle
  osservazioni  da  parte  dei  comuni,  comunita' montane e province
  interessati,  esame  delle  osservazioni, adozione definitiva della
  proposta,  trasmissione al consiglio regionale per l'emanazione del
  provvedimento legislativo (cfr. art. 10).
    Anche  nella  legge  regionale  n. 31/1989,  all'art. 26,  veniva
  stabilita  l'immediata  entrata  in vigore di norme di salvaguardia
  (efficaci  fino  all'emanazione  della  legge istitutiva dei parchi
  regionali e comunque non oltre il periodo di 5 anni dall'entrata in
  vigore  della  legge n. 31/1989), individuate specificamente (lett.
  a-1  del  medesimo  articolo)  e  applicabili ai territori indicati
  nella  cartografla  allegata  (Allegato  A,  che  per  il parco del
  Gennargentu,  prevede  l'inclusione  di territori appartenenti a 14
  comuni  -  Aritzo,  Arzana,  Baunei, Desulo, Dorgali, Fonni, Gairo,
  Oliena,  Orgosolo,  Seui,  Talana,  Urzulei,  Ussassai, Villagrande
  Strisaili -).
    In  sostanza  nell'intesa  Stato-Regione del 29 dicembre 1995, in
  ordine  alla  perimetrazione  dell'istituendo  parco  nazionale, e'
  stato  effettuato  un  "richiamo" alla legge regionale n. 31/1989 -
  riferita  ai parchi regionali - (anche se in realta' tale legge non
  ne   prevedeva   direttamente  l'istituzione,  che  avrebbe  dovuto
  sottostare  alla  specifica procedura istitutiva ivi prevista - con
  la garanzia del pieno contraddittorio con le comunita' territoriali
  interessate   -,   ma   unicamente   le  misure  di  salvaguardia),
  integrandola  con la previsione di una "facolta'" di inserimento di
  altri  territori,  qualora  i  rispettivi comuni avessero formulato
  specifica richiesta di adesione all'istituendo parco nazionale.
    Nella  successiva  intesa  (Stato-Regione) siglata il 19 febbraio
  1998  i  due soggetti firmatari pervenivano ad un accordo, anche in
  ordine  alla  perimetrazione,  in  riferimento ad una delimitazione
  territoriale riportata in una cartografia 1:25.000.
    In  merito  a  tale  elemento  (cartografia)  i comuni ricorrenti
  lamentano,  tra l'altro, che non sarebbe stata neppure posta a loro
  disposizione,  nella fase endoprocedimentale, in modo da consentire
  un  effettivo  esame  dell'effettiva  estensione del territorio del
  parco.
    Inoltre,  la  Regione  avrebbe  sempre  sostenuto  e garantito ai
  sindaci  che  i territori dei comuni "contrari" all'istituzione del
  parco non sarebbero stati ricompresi nell'istituenda area protetta.
    La Regione, costituitasi all'udienza di discussione, ha affermato
  che, nell'adozione del decreto definitivo, il contenuto dell'intesa
  non  sarebbe stato rispettato e che il decreto del Presidente della
  Repubblica istitutivo va contestato, in quanto, sostanzialmente, la
  perimetrazione   del  parco  allegata  al  decreto  istitutivo  non
  rispetta le volonta' delle popolazioni interessate.
    In   particolare   le   comunita'  locali  lamentano  il  mancato
  coinvolgimento nelle scelte fondamentali (in primo luogo nella fase
  di discussione della perimetrazione, rispetto alla quale sostengono
  non  possa essere pretermessa una libera manifestazione di volonta'
  da  parte  dell'organo  collegiale  maggiormente  rappresentativo -
  rispettivi  consigli comunali-) e l'imposizione verticistica di una
  struttura      "parco     nazionale",     fortemente     limitativa
  nell'utilizzazione del proprio territorio, senza la previa adozione
  di  uno  strumento  di  leale collaborazione, da attuarsi anche nei
  confronti degli enti locali principalmente coinvolti.
    Si  sostiene,  cioe', che l'istituzione di un parco nazionale non
  possa   prescindere   dall'acquisizione,  nell'iter  procedimentale
  istitutivo,  di  una  concreta  partecipazione  (fmalizzata  ad una
  positiva  "adesione") da parte degli enti locali interessati, posto
  che  la  volonta'  delle  comunita' non puo' essere ignorata quando
  vengono  adottate  scelte  fondamentali  e  fortemente  incisive in
  ordine  all'utilizzazione dei propri territori (con l'inclusione in
  un   nuvo   ente),   con   previsioni   (inerenti  usi,  divieti  e
  prescrizioni),  oltretutto, immediatamente operanti, sotto forma di
  misure di salvaguardia.
    In particolare si lamenta che:
        l'attivita' del C.I.C. (organismo la cui istituzione e' stata
  prevista  all'art. 6  dalla  intesa  Stato-Regione  del 29 dicembre
  1995)  si e' svolta in realta', senza un democratico coinvolgimento
  dei  diversi comuni i quali avrebbero avuto solo la possibilita' di
  partecipare  a tale comitato, senza, in realta', poter esprimere un
  parere  su  una  concreta  proposta  di perimetrazione (non essendo
  stata  loro  posta  a disposizione la cartografia 1:25.000 allegata
  allo  schema  di  decreto  del  Presidente della Repubblica oggetto
  dell'intesa con la Regione stipulata il 19 febbraio 1998);
        nonostante  una  previsione  regolamentare (art. 4, all. n. 8
  del  fascicolo  del  ricorrente),  rimasta  in  forma di schema (in
  quanto il regolamento del CIC non sarebbe stato mai approvato), che
  chiedeva,  ai  fini  dell'approvazione  della proposta operativa di
  definizione  del perimetro, l'espressione del "consenso" dei comuni
  territorialmente  interessati,  in  realta',  poi,  tutti  i comuni
  ricorrenti  sono  stati  inseriti  d'imperio, nonostante la propria
  decisione  di  non  voler  far parte dell'istituendo parco (anche a
  causa dell'incertezza nella definizione della perimetrazione).
    Va  precisato  che 5 dei 6 comuni ricorrenti (cioe' tutti eccetto
  Seulo)  venivano,  in  precedenza,  coinvolti  nella  previsione di
  istituzione  di un parco "regionale" (chiamato del "Gennargentu" di
  Ha.  59.102,  cfr.  allegato  A  della  legge regionale n. 31/1989,
  concernente l'individuazione dei territori per l'operativita' delle
  norme  di  salvaguardia), con la legge regionale n. 31 del 7 giugno
  1989  contenente "Norme pei l'istituzione e la gestione dei parchi,
  delle  riserve  e  dei  monumenti  naturali,  nonche'  delle are di
  particolare rilevanza naturalistica ed ambientale".
    Ma in relazione a tale individuazione va subito evidenziato che i
  comuni   avrebbero   avuto,   in   sede  istitutiva,  peculiari  ed
  appropriati  strumenti  di "visibilita'" della manifestazione della
  propria  volonta'  e  di  contraddittorio con l'autorita' regionale
  deputata  all'istituzione  del  parco (da concretizzarsi tramite un
  futuro nuovo provvedimento legislativo).
    Con   ricorsi  notificati  il  13  luglio  1998  (con  successiva
  integrazione  del  contraddittorio, nei confronti di tutti i comuni
  coinvolti,  il  24  settembre  -  14  ottobre 1998) e depositati il
  successivo  22  luglio, i Comuni di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villa
  Grande  Strisaili, Seulo e Gairo hanno impugnato i provvedimenti in
  epigrafe indicati.
    I  ricorrenti  hanno chiesto l'annullamento degli atti impugnati,
  previa  sospensiva  e  col favore delle spese, deducendo i seguenti
  motivi di gravame:
        1)  violazione  di legge - eccesso di potere per inosservanza
  degli  impegni  assunti  con  atto  consensuale  endoprocedimentale
  (intesa     Stato-Regione),    ovvero    per    incongruenza    fra
  sub-procedimenti;
        2)   violazione   di   legge  per  mancata  approvazione  del
  regolamento del comitato istituzionale di coordinamento (C.I.C.);
        3)  violazione  di legge - eccesso di potere per inosservanza
  del principio di pubblicita' nelle attivita' svolte dal C.I.C.;
        4)   violazione   di   legge   -   eccesso   di   potere  per
  inesplicabilita' della disciplina del regolamento C.I.C. in materia
  di composizione dell'organo stesso;
        5)  violazione  dell'art. 4  dello  "Schema"  di  proposta di
  regolamento,  che  prevede  che  la  proposta  di  definizione  del
  perimetro  del  parco  si  considera  approvata se ottiene, tra gli
  altri, il "consenso" dei comuni territorialmente interessati.
    Alla  camera  di  consiglio  del  16  dicembre 1998, l'istanza di
  sospensione dei provvedimenti impugnati e' stata riunita al merito.
    Si   e'   costituita   in   giudizio   l'amministrazione  statale
  resistente, contestando, con memoria, la fondatezza dei gravami.
    Si sono costituiti in giudizio, quali intervenienti ad adiuvandum
  il  Comune  di  Urzulei  ed  il "Comitato di difesa dei diritti dei
  cittadini   di   Baunei"   (quest'ultimo   solo   per   il  ricorso
  n. 1338/1998).
    Si  e'  costituita all'udienza di discussione la Regione autonoma
  della Sardegna, condividendo le conclusioni di parte ricorrente.
    All'udienza   di   discussione  si  e'  anche  costituita,  quale
  interveniente ad opponendum, l'associazione WWF.
    Alla  pubblica udienza dell'8 febbraio 2000, i ricorsi sono stati
  spediti in decisione.

                            D i r i t t o

    I  ricorsi in epigrafe devono essere riuniti per evidenti ragioni
  di connessione oggettiva.
    Preliminarmente  va  esaminata  la questione di costituzionalita'
  della  norma statale costituente la fonte del potere istitutivo del
  parco  nazionale  del  Golfo  di  Orosei e del Gennargentu (art. 34
  della  legge  6  dicembre 1991 "Legge quadro sulle aree protette"),
  che  disciplina,  in  particolare,  le  modalita'  procedurali  per
  l'individuazione e la delimitazione dell'area nazionale protetta.
    Il  legislatore  ha stabilito, al comma 2, dell'art. 34, che: "e'
  istituito,  d'intesa con la regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2,
  comma 7, il parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu".
    Inoltre,  al  comma 3, ha disposto che: "entro centottanta giorni
  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
  dell'ambiente  provvede  alla  delimitazione provvisoria dei parchi
  nazionali  di  cui  ai  commi  1  e  2  sulla  base  degli elementi
  conoscitivi  e  tecnico-scientifici  disponibili,  in  particolare,
  presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato
  nonche'  le  regioni,  e,  sentiti  le  regioni  e  gli enti locali
  interessati,  adotta  le  misure  di  salvaguardia,  necessarie per
  garantire la conservazione dello stato dei luoghi".
    Orbene,  il  legislatore  del  1991  ha  fissato,  quale criterio
  cardine  per  l'istituzione  del  parco  del  Golfo di Orosei e del
  Gennargentu,  lo  strumento dell'intesa con la Regione Sardegna (in
  coerenza alla norma generale, art. 8, contenuta nella stessa legge,
  che,  per  l'istituzione  delle  aree  naturali protette nazionali,
  differenzia  il  presupposto  fra  regioni  ordinarie  e  speciali,
  richiedendo  il mero "parere" per le regioni ad autonomia ordinaria
  e "1'intesa" per le regioni ad autonomia differenziata).
    In  applicazione  di  questo  principio  risultano  essere  state
  stipulate, con la Regione Sardegna, 3 intese (il 25 giugno 1992, il
  29 dicembre 1995 ed il 19 febbraio 1998).
    In  merito,  invece,  al  coinvolgimento  degli enti territoriali
  minori,  per  i comuni interessati nella delimitazione del parco e'
  stato  previsto  unicamente un mero parere non vincolante ("sentiti
  le  regioni  e gli enti locali", cfr. art. 34, comma 3, della legge
  n. 394/1991),   ma  limitatamente  all'adozione  delle  "misure  di
  salvaguardia" e non anche in ordine alla delimitazione territoriale
  ed alla perimetrazione del parco.
    Sul  punto  va  evidenziato  che la Corte costituzionale, gia' in
  altre   occasioni  interpretative  nelle  quali  ha  analizzato  la
  legittimita'   costituzionale   di   disposizioni  legislative  che
  coinvolgevano  con  grande impatto l'ente locale e la sua autonomia
  decisionale  (ad  es.  C.C. n. 83 dell'8 aprile 1997, n. 61, del 24
  febbraio  1994,  n. 212  del  24  maggio  1991, n. 157 del 4 aprile
  1990), ha ravvisato che lo strumento del "mero parere" espresso dai
  comuni  non  possa qualificarsi come strumento idoneo e sufficiente
  per imporre scelte unilaterali da parte di altra amministrazione in
  ordine  a  decisioni  che  coinvolgono  direttamente  "l'assetto  e
  l'utilizzazione  del  proprio  territorio"  (cfr.,  in particolare,
  Corte  costituzionale  8  aprile  1997,  n. 83,  che  ha dichiarato
  incostituzionale  l'art. 3, comma 4, della legge della Provincia di
  Trento  del  12  marzo  1990,  n. 10,  nella parte in cui prevedeva
  solamente l'espressione di un "parere non vincolante", in contrasto
  con     il     potere,    costituzionalmente    riconosciuto,    di
  autodeterminazione   dei   comuni  in  ordine  all'assetto  e  alla
  utilizzazione  del  proprio  territorio  (in  materia  di  modifica
  automatica,  per  prevalenza,  tramite  deliberazioni  della giunta
  provinciale,  delle  diverse disposizioni contenute negli strumenti
  urbanistici  subordinati, in merito a decisioni attinenti la grande
  viabilita').
    E nel caso di specie neppure e' stata garantita l'espressione del
  parere  (anche  non  vincolante)  in  ordine alla delimitazione del
  parco,  da  parte  degli  enti locali minori (comuni), direttamente
  coinvolti, stante il "conferimento" del proprio territorio al nuovo
  ente nonche' l'operativita' di pesanti misure di salvaguardia.
    In  considerazione  della sfera di autonomia assegnata ai comuni,
  rafforzata con l'introduzione degli artt. 2 e 9 della legge n. 142,
  dell'8  giugno  1990  e  s.m., questo giudice ritiene essenziale ai
  fini   della   definizione   della   controversia   verificare   la
  legittimita'  della disposizione (art. 34 della legge n. 394/1991),
  nella  parte  in cui non impone specifiche modalita' procedurali di
  coinvolgimento   degli  enti  locali  interessati  in  ordine  alla
  delimitazione    del   parco   (i   cui   territori   costituiscono
  l'elemento-presupposto), al fine di garantirne una piena e completa
  audizione,  finalizzata  ad una espressione di adesione, durante la
  fase  endoprocedimentale  dell'istituzione  del parco e prima della
  sua  concreta  individuazione  (perimetrazione  ed approvazione del
  decreto istitutivo).
    In   particolare  appaiono  violati  gli  artt.  5  e  128  della
  Costituzione,  che  attribuiscono  alle  autonomie  locali un ruolo
  fondamentale   nel   sistema   dei   poteri,   specie   quelli   di
  determinazione  delle  scelte  ricadenti nella gestione del proprio
  territorio e dell'individuazione dei criteri di tutela.
    Consapevoli che la "materia" in cui si versa (tutela ambientale e
  paesaggistica)  e'  stata  da  sempre riconosciuta dalla Corte come
  valore  primario costituzionale, si ritiene che, comunque, anche in
  tale  settore,  non si possa prescindere dal rispetto dal principio
  fondamentale   del  contraddittorio  endoprocedimentale  fra  enti,
  specie  quando  gli  interventi  statali si trovino a dover operare
  delle scelte fondamentali "da imporre" alle comunita' locali (e, in
  coerenza  a  tale  logica,  va  interpretata  la  novella contenuta
  nell'art. 77,  comma  2,  norma  successiva rispetto al decreto del
  Presidente della Repubblica istitutivo del parco del 30 marzo 1998,
  contenuta  nel  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
  norme  di  "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
  Stato  alle  regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I
  della   legge  15  marzo  1997,  n. 59",  che  prevede,  dopo  aver
  qualificato  "compiti  di rilievo nazionale" le funzioni in materia
  di   parchi   naturali  e  riserve  statali,  marine  e  terrestri,
  attribuiti  allo  Stato  dalla  legge  6 dicembre 1991, n. 394, che
  "l'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina  generale  dei
  parchi e delle riserve nazionali e l'adozione delle relative misure
  di  salvaguardia  sulla  base  delle linee fondamentali della Carta
  della  natura,  sono  operati,  sentita  la conferenza unificata" -
  Conferenza  istituita  ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
  28  agosto  1997,  n. 281,  concernente  norme  di  "Definizione ed
  ampliamento  delle  attribuzioni  della conferenza permanente per i
  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
  e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
  comune   delle  regioni,  delle  province  e  dei  comuni,  con  la
  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali").
    Se  deve  essere  riconosciuto  un potere "finale" decisionale da
  parte  del  Ministero  dell'ambiente,  cio'  non  significa  anche,
  automaticamemte,  che,  a  livello procedimentale, non debba essere
  riconosciuto,  previsto  e  rispettato un contraddittorio pieno, da
  attuarsi  in  fonna  diretta,  con gli enti locali territorialmente
  interessati,  quanto  meno in tennini di facolta' di manifestare un
  istituzionalizzato  "parere"  anche  in  ordine alla (cosi' come e'
  previsto  dalla norma, art. 34, comma 3, per l'individuazione delle
  misure   di  salvaguardia,  ove  il  legislatore  non  ha  ritenuto
  sufficiente  l'intermediazione  della  regione,  avendo valutato la
  necessita'  di raccogliere e "cumulare" sia il parere della regione
  che quello degli enti locali territorialmente interessati).
    Cio'  al  fine  di  consentire, almeno in termini potenziali, una
  soluzione   maggiormente  "concordata"  con  le  comunita'  locali,
  attraverso  l'esame  dei  pareri,  da  parte dell'autorita' statale
  deputata  ad  assumere  la  decisione  finale,  espressi dai comuni
  territorialmente  coinvolti,  estesa  anche  alla fase fondamentale
  della  "delimitazione" territoriale dell'istituendo parco, in luogo
  di   una   determinazione   verticistica  e  poco  "sentita"  dalle
  popolazioni.
    Nel    caso    concreto    insufficiente    si    e'   dimostrata
  l'intermediazione  della regione, che, sino alla fine, ha garantito
  ai  sindaci  che  le  comunita'  che non avevano espresso specifica
  volonta' di adesione al parco non avrebbero dovuto subire decisioni
  "d'imperio".
    Risulterebbe, altresi', violato il principio della partecipazione
  popolare, conpletamente pretermessa in relazione ad interventi che,
  riguardando  la  gestione  del  territorio,  incidono  su posizioni
  giuridiche di soggetti pubblici ai quali non viene legislativamente
  consentito alcun intervento.
    Il  collegio  ritiene, quindi, prioritario sollevare la questione
  di legittimita' costituzionale della norma nazionale (art. 34 della
  legge  n. 394  del 6 dicembre 1991) nella parte in cui non prevede,
  per  l'istituzione  dell'ente parco nazionale del Golfo di Orosei e
  del  Genuargentu,  che  l'intesa  da  raggiungere  con  la  Regione
  autonoma  della  Sardegna debba necessariamente presupporre, quando
  questa  includa anche la delimitazione del parco, il coinvolgimento
  dei   comuni   territorialmente   coinvolti   nella   proposta   di
  perimetrazione.
    L'istituzione  di  un parco nazionale implica, infatti, una serie
  di  limitazioni  e  divieti in ordine all'utilizzazione del proprio
  territorio,  che, se attuate senza il positivo coinvolgimento delle
  popolazioni  interessate, si porrebbero in diretto contrasto con le
  norme  costituzionali  che  affidano  agli  enti locali autonomia e
  capacita'   decisionale  (artt. 5  e  128  Cost.)  nell'ambito  dei
  principi fissati da leggi generali della Repubblica.
    Ed   in   riferimento   a  tali  principi  vanno  richiamati,  in
  particolare, gli artt. 2, 9, 32 lett. b) della legge 8 giugno 1990,
  n. 142,  e  s.m.,  che,  nell'attuale  disciplina  rappresentano  e
  costituiscono  elementi-cardine nel sistema delle autonomie locali,
  attribuendo  al comune (ed in particolare al consiglio comunale) la
  trattazione delle questioni che direttamente attengono al regime di
  utilizzazione del proprio territorio.
    Nel  caso  di  specie, nonostante la previsione di partecipazione
  dei  sindaci  all'organismo  (C.I.C.)  all'uopo  istituito,  con la
  seconda intesa Stato-Regione del dicembre 1995, non si rinviene una
  disposizione   di   rango  normativo  che  "garantisca"  una  reale
  partecipazione  degli  enti  locali  alla  fase  endoprocedimentale
  (analoga  a  quella  rinvenibile  nel sistema previsto dall'art. 10
  della  L.R.  n. 31/1989),  da  qualificarsi fondamentale al fine di
  consentire che l'ente parco non nasca con pesanti contrasti e forti
  contraddizioni  interne,  causate  dalle  nette  opposizioni  delle
  comunita'  territoriali non direttamente coinvolte nell'istituzione
  del nuovo ente.
    Le  volonta'  delle  popolazioni  interessate,  rappresentate dai
  rispettivi   consigli  comunali,  non  possono  essere  ignorate  o
  relegate  ad un mero parere sulle misure di salvaguardia, posto che
  deve essere riconosciuto ai comuni un ruolo fondamentale, fin dalla
  sua nascita, nella creazione dell'ente parco.
    L'istituzione  dell'area naturale protetta avrebbe dovuto, quanto
  meno,    presupporre   la   sussistenza   di   un   contraddittorio
  procedimentale  analogo a quello previsto dalla surrichiamata legge
  regionale  n. 31/1989  (per  la costituzione dei parchi regionali),
  ove alla volonta' dei comuni e' stata conferita piena "visibilita'"
  e  possibilita'  di  esplicazione,  in  relazione  ad  una proposta
  concreta,  con  la  facolta' di presentazione di "osservazioni", il
  cui esame e' reso obbligatorio prima della redazione della proposta
  definitiva,  e  cio' proprio al fine di ritagliare ed attribuire un
  idoneo  spazio  di  valutazione  da  parte  degli enti territoriali
  direttamente coinvolti.
    L'individuazione,  per  legge,  di specifici strumenti, sul piano
  del contraddittorio, si dimostra necessaria anche alla luce di come
  si  sono  svolti  i  fatti  nel caso di specie, dove risulta che il
  presidente  della  Regione,  nel  marzo  1998  (quindi,  ormai,  in
  prossimita'  dell'emanazione  del decreto ministeriale istitutivo),
  rassicurava  i  comuni  (cfr.  note  indirizzate  ai  sindaci  e al
  Ministro  dell'ambiente, depositate dai ricorrenti al n. 19) che la
  posizione  della Regione era quella che "i territori dei comuni che
  non  hanno  aderito  al  parco  non  devono  essere  ricompresi nel
  perimetro    del    parco   stesso,   nel   rispetto   della   loro
  autodeterminazione",  in  quanto  "i rappresentanti delle autonomie
  locali  confidano  sulla  credibilita'  degli  impegni  assunti dal
  Governo  nazionale e dalla Regione, secondo i quali nessun prelievo
  coattivo di territorio comunale sarebbe stato operato".
    In  realta', senza l'individuazione di precisi e chiari strumenti
  a  disposizione  di  comuni  si e' creata una situazione confusa ed
  equivoca,  dove  le  diverse  posizioni  (comuni  a favore e comuni
  contrari)  non  hanno  avuto  una  possibilita' " istituzionale" di
  manifestare  le  proprie  valutazioni  e  motivazioni,  con tempi e
  termini  precisi,  sintetizzate in un documento finale, rispetto ad
  una   concreta   proposta  di  delimitazione,  da  porre  all'esame
  dell'autorita' centrale.
    La  situazione,  nel  caso  di  specie,  era  talmente confusa da
  creare,  sino all'emanazione del decreto istitutivo finale, fondati
  dubbi   in  ordine  all'appartenenza  o  meno  all'istituenda  area
  nazionale  protetta  da  parte  dei comuni interessati (in rapporto
  all'estensione del territorio coinvolto), posto che, da un lato, la
  posizione  assunta  dalla Regione Sardegna era tale da garantire ai
  comuni  che  non si sarebbe attuato ed imposto un prelievo coattivo
  del  territorio comunale (nel presupposto della volontarieta' della
  partecipazione  al  parco)  e,  dall'altro, una previsione di norma
  regolamentare  -  rimasta  a  livello  di "schema di regolamento" -
  dell'attivita'  del  C.I.C.  prevedeva  la necessita' di "adesione"
  della comunita' territorialmente interessata.
    In conclusione i giudizi vanno sospesi e gli atti vanno trasmessi
  alla  Corte  costituzionale,  ai  sensi  dell'art. 23  della  legge
  costituzionale 11 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Riunisce i ricorsi in epigrafe;DD
    Sospende i giudizi in corso;
    Trasmette  gli  atti  alla Corte costituzionale per l'esame della
  questione di legittimita' dell'art. 34 della legge n. 394/1991, nei
  termini indicati in motivazione;
    Dispone  la notifica della presente ordinanza a tutte le parti in
  causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Si  comunichi,  inoltre,  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
  Parlamento.
    Cosi'  deciso  in Cagliari, nella Camera di Consiglio dell'8 e 22
  febbraio 2000.
                        Il Presidente: Sassu
              Il primo referendario, estensore: Flaim
00C0947