N. 488 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 1999
Ordinanza emessa il 21 dicembre 1999 dal tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Mazzoni Guido e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Gestione speciale artigiani e commercianti - Contributi previdenziali annui rapportati alla totalita' dei redditi d'impresa, denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono, ivi compresi i redditi del socio accomandante di societa' in accomandita semplice - Ingiustificato deteriore trattamento del socio accomandante di societa' in accomandita semplice rispetto al socio di societa' di capitali - Violazione del principio della capacita' contributiva, per l'indebita estensione del prelievo fiscale alla contribuzione previdenziale, nonche' della garanzia previdenziale, per il concorso al sistema contributivo pensionistico di reddito non da lavoro. - Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 3-bis. - Costituzione, artt. 3, 38, secondo comma, e 53.(GU n.39 del 20-9-2000 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 dicembre 1999, letti ed esaminati gli atti; O s s e r v a Con ricorso depositato in data 15 settembre 1995 Mazzoni Guido ha adito questo giudice esponendo: di aver versato all'I.N.P.S., sede di Ancona, per gli anni 1993-1994, oltre la legittima contribuzione dovuta per l'assicurazione I.V.S. gestione commercianti in qualita' di agente di commercio, anche quella relativa al reddito di socio accomandante della societa' in accomandita semplice Confezioni Laurenzi di Laurenzi Adele e C.; di aver presentato domanda di rimborso all'I.N.P.S., ma con esito negativo, atteso che l'ente giustificava il proprio operato richiamandosi all'art. 3-bis, legge 14 novembre 1992, n. 438, secondo cui il contributo annuo per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti e' rapportato alla totalita' dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono, facendo altresi' presente che redditi di impresa, ai sensi dell'art. 6, d.P.R. 917/1986, sono considerati anche i redditi del socio accomandante di societa' in accomandita semplice; di aver inutilmente esperito ricorso al comitato amministratore gestione artigiani e commercianti dell'IN.P.S. Ha chiesto dunque il riconoscimento del suo diritto al rimborso dell'importo dei contributi versati sul reddito di socio accomandante, con conseguente condanna dell'istituto alla corresponsione della relativa somma, oltre rivalutazione ed interessi legali. A tal fine, in via principale, ha denunciato violazione di legge per falsa ed errata interpretazione dell'art. 3-bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, sostenendo che la suddetta disposizione non puo' essere interpretata nel senso di ricomprendere fra i redditi assoggettati a contribuzione anche quelli derivanti dalla qualita' di socio di una S.a.s., posto che tali redditi non sono in alcun modo ricollegabili ad una prestazione lavorativa, ma sono sostanzialmente redditi da capitale. In subordine, ha prospettato questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 3-bis, legge 14 novembre 1992 n. 438, deducendo la violazione dei seguenti articoli della Costituzione: dell'art. 3, perche' essa introduce un'ingiustificata disparita' di trattamento tra il socio di societa' di capitali ed il socio di societa' di persone, in quanto il primo, a differenza del secondo, non vede assoggettato il reddito societario a contribuzione I.N.P.S., pur trattandosi, in entrambi i casi, di redditi frutto, non di attivita' lavorativa, ma di capitale investito; dell'art. 38, perche' fa concorrere al sistema contributivo-pensionistico un reddito non da lavoro; dell'art. 53, perche' applica ai fini contributivo-previdenziali un reddito non da lavoro da considerarsi solo a fini fiscali. Costituitosi in giudizio, l'I.N.P.S. ha chiesto il rigetto del ricorso richiamandosi alle disposizioni di legge citate e ha sostenuto l'infondatezza delle sollevate eccezioni. R i l e v a Ritiene il giudicante che le questioni di legittimita' costituzionale prospettate non siano manifestamente infondate. Invero l'art. 3-bis, legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.-l. 19 sdettembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali, al comma 1, dispone testualmente "a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalita' dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono". I soggetti di cui all'art. 1, legge 2 agosto 1990, n. 233, sono "i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori". Orbene tra i redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF devono includersi anche i redditi del socio accomandante della societa' in accomandita semplice, atteso che, ai sensi dell'art. 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), sono considerati redditi di impresa "i redditi delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale". La disposizione dell'art. 3-bis, legge n. 438/1992, assoggettando dunque alla contribuzione previdenziale anche i redditi di societa' di persone come S.n.c. e S.a.s., sembra violare la Costituzione sotto vari profili, condividendosi al riguardo le osservazioni di parte ricorrente. Deve in primo luogo rilevarsi che la suddetta previsione appare discriminare ingiustificatamente il socio accomandante di societa' in accomandita semplice rispetto al socio di societa' di capitali, in quanto soltanto il reddito societario del primo e' sottoposto a contribuzione I.N.P.S., e cio' benche' vi sia sostanziale identita' di natura tra le due tipologie di reddito (e quindi identita' di posizione, sotto il profilo che interessa, tra le due categorie di soci), nel senso che entrambe si determinano senza il concorso di alcuna attivita' lavorativa, ma in conseguenza della sottoscrizione di quote di capitale sociale con versamento degli importi corrispondenti e a seguito della formazione di utili. In secondo luogo la citata disposizione sembra porsi in contrasto con l'art. 38 secondo comma, della Costituzione, che, prevedendo il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori, esclude che al sistema contributivo previdenziale possa concorrere un reddito non da lavoro. Non si comprende, infatti, a quale titolo un reddito non ricollegabile ad una prestazione lavorativa, come quello appunto di socio accomandante di una S.a.s., debba contribuire al sistema pensionistico. Infine la norma in esame mal pare accordarsi con l'art. 53 della Costituzione che sancisce il principio della "capacita' contributiva" complessiva ai soli fini fiscali e non anche contributivo-previdenziali. Se dunque, ai fini fiscali, e' corretto ritenere qualunque reddito oggetto di tassazione, diverso e' il discorso ai fini previdenziali, atteso che soltanto i redditi da lavoro possono costituire oggetto di prelievo contributivo. Questo giudice ritiene pertanto che l'art. 3-bis, legge n. 438/1992 debba essere sottoposto al vaglio di costituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, non potendosi interpretare la suddetta disposizione nel senso di escludere i redditi da societa' in accomandita semplice dall'ammontare del contributo percentuale annuo, stante il tenore letterale della stessa ed il disposto dell'art. 6, comma 3, d.P.R. 917/1986. Da ultimo non va pretermessa la manifesta irragionevolezza della normativa in oggetto che, al solo malcelato scopo di ampliare la base contributiva, assoggetta a contribuzione quello che nella sostanza, al di la' della qualificazione formale operata dall'art. 6, comma 3, d.P.R. 917/1986 a soli fini fiscali, e' un mero reddito da capitale. La questione, oltre che non manifestamente infondata, nei termini sopra esposti, appare anche rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto, trattandosi di norma applicabile al caso di specie e non interpretabile, in considerazione del suo tenore letterale, in conformita' con le citate disposizioni costituzionali, la domanda del ricorrente potrebbe accogliersi solo a seguito di declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione nella parte in cui consente che il contributo dovuto da artigiani e commercianti sia rapportato non ai soli redditi da lavoro; dovendo, viceversa, in caso di ritenuta legittimita', farsi luogo alla reiezione del ricorso.
P. Q. M. Vsti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis, legge 14 novembre 1992, n. 438, per contrasto con gli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonche' alle parti. Ancona, addi' 21 dicembre 1999. Il giudice del lavoro: Pasini 00C0953