N. 492 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 1999
Ordinanza emessa il 17 dicembre 1999 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Holding Italia Turismo S.p.a. ed altra contro la Regione Veneto ed altre Turismo e industria alberghiera - Disciplina delle agenzie di viaggio e di turismo - Previsione di autorizzazione regionale, condizionata all'accertamento di requisiti di professionalita' e al versamento di deposito cauzionale e tassa regionale, anche per le filiali delle imprese, ivi comprese quelle aventi sede in altre regioni - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale e violazione dei limiti della legge-quadro n. 217/1983 - Incidenza sul principio di liberta' di iniziativa economica privata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 362/1998. - Legge Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44, artt. 2, commi 1 e 3; 6, comma 2, lett. a), b) e d), 7, commi 2 e 3; 11 e 12; d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, voce 23 della tariffa allegata. - Costituzione, artt. 41, 117 e 120; l. 17 maggio 1983, n. 217, art. 9.(GU n.39 del 20-9-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1514 del 1999 proposto dalle agenzie di viaggio H.I.T. - Holding Italia Turismo, e Comitours S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Burghignoli e Stefano Sacchetto, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S. Croce n. 466/G; Contro la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello stato di Venezia, domiciliataria ex lege in piazza San Marco, n. 63; e nei confronti della provincia di Verona e della provincia di Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio; per l'annullamento dei seguenti atti: 1) - nota prot. n. 1541/T in data 4 maggio 1999 della provincia di Verona - servizio turismo - ufficio agenzie di viaggio e turismo, con la quale, in relazione alla domanda di apertura di una nuova filiale di agenzia di viaggio H.I.T. - Sestante Travel Network in Verona - via Flavio Gioia n. 14, ove, negli stessi locali, era presente l'agenzia Comitours, si pretende "l'emissione dell'autorizzazione all'apertura di nuova agenzia di viaggio" e si richiede di presentare la documentazione indicata nella nota stessa al fine di ottenere l'autorizzazione; 2) - nota prot. n. 1635/T in data 4 maggio 1999 della provincia di Verona - servizio turismo - Ufficio agenzie di viaggio e turismo, con la quale, in riferimento alla domanda di variazione della denominazione sociale e della denominazione dell'agenzia di viaggio sita in Verona, corso Porta Nuova 7, da World Vision Travel in HIT - Sestante Travel Network si pretende l'emissione di specifica autorizzazione e si richiede la presentazione di documenti (gia' indicati nella nota del Servizio Turismo prot. n. 1468 del 26 aprile 1999) "entro 30 giorni...pena l'archiviazione della pratica"; 3) - nota prot. n. 154/T in data 4 maggio 1999 della provincia di Verona - Servizio Turismo - Ufficio Agenzie di Viaggio e Turismo, con la quale si richiede alla Comitours la rinuncia all'autorizzazione relativa ai locali di Verona - Via Flavio Gioia n. 14, e la restituzione dell'autorizzazione stessa; 4) - nota prot. n. 14226/1999 in data 20 aprile 1999 della provincia di Treviso - Ufficio Turismo, con la quale, in relazione alla domanda di variazione della denominazione sociale e della denominazione dell'agenzia di viaggio sita in Treviso, Vicolo Avogari n. 19, da Sestante CIT in HIT - Sestante Travel Network, si pretende la reintestazione dell'autorizzazione, previa presentazione degli atti e dei documenti indicati nella nota stessa; Visto il ricorso, notificato il 22 giugno 1999 e depositato in segreteria il successivo 29 giugno, con i relativi allegati; vista l'ordinanza 7 luglio 1999 n. 817 con la quale la sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati; Vista l'ordinanza presidenziale istruttoria n. 98 del 2 ottobre 1999 e le documentate relazioni di chiarimenti prodotte dalle province di Verona e di Treviso; Visto il controricorso della Regione Veneto; Viste le memorie delle ricorrenti in data 6 luglio, 1o dicembre e 10 dicembre 1999; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, all'udienza del 17 dicembre 1999 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Stefano Sacchetto per le ricorrenti e Antonella Daneluzzi per la Regione Veneto; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o 1. - Prima di ricostruire i fatti nel loro svolgimento cronologico occorre premettere che le ricorrenti sono state autorizzate all'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio in forza di provvedimenti rilasciati, rispettivamente, in data 28 gennaio 1999 dalla provincia di Parma e in data 23 settembre 1999 dal comune di Torino (v. allegati 7 e 8 fasc. ric.). Occorre inoltre premettere che, con riferimento alla provincia di Verona, le ricorrenti hanno avviato due distinti procedimenti: a) il primo riguarda l'autorizzazione al cambio di denominazione della filiale di Corso Porta Nuova 7, in seguito al mutamento della ragione sociale della societa' proprietaria da World Vision Travel in HIT - Sestante Travel Network; b) il secondo concerne l'autorizzazione all'apertura di una nuova filiale di agenzia di viaggio della HIT nei medesimi locali di Via Flavio Gioia 14 ove si trovava una filiale della Comitours. Quanto alla provincia di Treviso, si fa questione del rilascio di una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio nei locali di Vicolo Avogari 19 a seguito della variazione della denominazione della societa' e dell'agenzia da Sestante Cit in HIT - Sestante Travel Network. Verso la fine di ottobre del 1998 sono pervenute al Servizio Turismo della provincia di Verona lettere della Sestante Travel Network, divisione della HIT, rispettivamente a) di comunicazione della variazione della denominazione sociale e della denominazione dell'agenzia di viaggio, e di richiesta di rilascio, a seguito delle variazioni anzidette, di una nuova autorizzazione per l'agenzia Sestante Travel Network di Corso Porta Nuova 7; e b) recante la domanda di autorizzazione per l'apertura di una filiale di agenzia di viaggio Sestante Travel Network - HIT in Via Flavio Gioia 14 (v. allegati 1., 1.1. e 1.2. alla nota Prov. Verona 5 novembre 1999 prot. n. 4664/T). Con note in data 3 novembre 1998 (v. allegati 2. e 2.1. alla nota Prov. Verona cit.) il Servizio Turismo dell'Amministrazione provinciale ha chiesto integrazioni documentali relative a entrambe le domande. Nel frattempo la Corte costituzionale, con sentenza n. 362 del 6 novembre 1998, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, nelle parti in cui - per quanto qui maggiormente interessa - condizionava l'esercizio di filiali di agenzie di viaggio e turismo, autorizzate da altre Regioni, a un'autorizzazione ulteriore, al pagamento di altra tassa di concessione e di altra cauzione e all'assunzione di un direttore tecnico obbligato a prestare la propria attivita' con carattere di esclusivita' presso la filiale. Conseguentemente, con lettera in data 16 aprile 1999 (allegato 4 alla nota Prov. Verona 5 novembre 1999) la HIT - Sestante Travel Network, dopo avere sottolineato che la legge regionale n. 44 del 1997, recante nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo, disciplina la materia in modo identico a quello della legge della regione Lombardia n. 27 del 1996 oggetto della sentenza d'incostituzionalita' n. 362 del 1998, ha precisato di non essere "piu' in alcun modo tenuta, per esercitare la propria attivita' in Verona, Corso Porta Nuova n. 7, a munirsi di ulteriore autorizzazione, ne' a versare un ulteriore deposito cauzionale, ne' a corrispondere una ulteriore tassa di concessione, ne' ad assumere un direttore tecnico addetto in via esclusiva alla menzionata filiale". La HIT ha inoltre comunicato di voler aprire una propria filiale in Via Flavio Gioia n. 14. Con lettera anch'essa in data 16 aprile 1999 (sub allegato 5 nota Prov. cit.) pure la Comitours, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 362/1998, ha comunicato alla Provincia di non essere "piu' in alcun modo tenuta, per esercitare la propria attivita' in Verona, Corso Porta Nuova 7, a munirsi di ulteriore autorizzazione, ne' a versare un ulteriore deposito cauzionale, ne' a corrispondere una ulteriore tassa di concessione, ne' ad assumere un direttore tecnico addetto in via esclusiva alla filiale". In data 4 maggio 1999 il Servizio Turismo della provincia di Verona ha emesso le note in epigrafe indicate ai punti 1), 2) e 3) rilevando anzitutto l'inestensibilita' della sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 1998 alle norme della legge Regione Veneto n. 44 del 1997, "che non e' stata modificata". Ai fini dell'"emissione dell'autorizzazione all'apertura" della nuova filiale di Via Flavio Gioia n. 14 la Provincia ha chiesto alla HIT di presentare, entro 180 giorni, tra l'altro, il deposito cauzionale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 44 del 1997 e la dichiarazione di assunzione del direttore tecnico con l'attestazione, da parte di quest'ultimo, di prestare la propria opera esclusivamente nella filiale di Via Flavio Gioia (v. nota prot. n. 1541/T). Con nota prot. n. 1542/T la Provincia ha chiesto alla Comitours di rinunciare all'autorizzazione relativa ai locali di Via Flavio Gioia n. 14, e la restituzione dell'autorizzazione stessa. Quanto all'agenzia di Corso Porta Nuova n. 7 e' stato chiesto alla HIT, "per l'emissione dell'autorizzazione", di presentare entro 30 giorni "la documentazione gia' richiesta con lettera del 26 aprile 1999 prot. n. 1468" (v. nota prot. n. 1635/T). Nel maggio del 1999 la HIT ha prodotto i documenti richiesti con le note 1541/T e 1635/T e la Comitours ha restituito l'autorizzazione, cosicche' il dirigente del Servizio Turismo della Provincia: a) con atto n. 20/1999 del 26 maggio 1999 ha autorizzato la societa' HIT a esercitare l'attivita' di agenzia di viaggio in Via Flavio Gioia 14; b) con atto n. 23/1999 del 7 giugno 1999 ha autorizzato la societa' HIT al cambio della titolarita' e della denominazione dell'agenzia di viaggio con sede in Corso Porta Nuova n. 7. Per quanto riguarda la Provincia di Treviso, nell'ottobre del 1998 la HIT ha chiesto il rilascio di una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio in Treviso, Vicolo Avogari n. 19, a seguito di variazione della denominazione sociale e della denominazione dell'agenzia. Con lettera alla Provincia datata 22 marzo 1999 la HIT ha svolto osservazioni analoghe a quelle formulate con le note del 16 aprile 1999 indirizzate alla Provincia di Verona. Con l'impugnata nota del 20 aprile 1999 la Provincia di Treviso ha risposto alla HIT evidenziando - anche qui' - l'inestensibilita' della sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 1998 nei confronti della legge regionale n. 44 del 1997 e richiedendo, per la reintestazione dell'autorizzazione, la presentazione degli atti e dei documenti indicati nella nota stessa. Con provvedimento del 4 giugno 1999 il dirigente del Settore Turismo, dato atto della conformita' della documentazione presentata a corredo della domanda rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, ha autorizzato la societa' HIT a esercitare l'attivita' di agenzia di viaggio in Vicolo Avogari n. 19. Nel ricorso si e' premesso che le note provinciali in epigrafe menzionate integrano altrettanti rifiuti al "libero e legittimo esercizio dell'attivita' economica tipica delle ricorrenti, esplicitando la volonta' degli enti di procedere applicando la legge regionale, ritenuta non intaccata dalla sentenza n. 362/1998 della Corte costituzionale", e che le ricorrenti medesime hanno accettato di assoggettarsi a ingiuste e illegittime pretese d'integrazioni documentali al solo fine di evitare la sospensione o la cessazione dell'attivita', precisando peraltro che l'invio della documentazione richiesta "non pregiudica i diritti... sulla base dei princi'pi sanciti dalla sentenza n. 362 del 1998 della Corte costituzionale" (cfr. allegati da 18 a 21 fasc. ric.), cosicche' gli atti impugnati appaiono direttamente lesivi e persiste inoltre l'interesse delle ricorrenti alla impugnazione delle note citate e alla decisione del ricorso. Le ricorrenti sono quindi passate a illustrare le eccezioni di illegittimita' costituzionale delle norme della legge regionale n. 44 del 1997 sulla base delle quali le Province di Verona e Treviso hanno adottato gli atti impugnati: 1) incostituzionalita' degli articoli 2, commi 1, 2 e 3; 6 lettera d) e 7, commi 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 per violazione dell'art. 9 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 e quindi dell'art. 117 Cost.; 2) incostituzionalita' degli articoli 2, commi 1, 2 e 3; 6 lettera d) e 7, commi 2 e 3 della legge regionale n. 44 del 1997 per violazione degli articoli 41 e 120 Cost.; 3) ulteriore questione di costituzionalita' per violazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione in relazione alla violazione degli articoli 52 e 59 (ed eventualmente 30) del Trattato UE. Quanto alla rilevanza delle questioni sollevate le ricorrenti osservano che "fra i presupposti impliciti negli atti impugnati rientrano ...tutti quei requisiti... che sono previsti dalla legge regionale per l'esercizio dell'agenzia", vale a dire la necessita' di autorizzazione anche per l'apertura di una filiale, l'obbligo di assicurare le prestazioni professionali del direttore tecnico, in una sola filiale, a tempo pieno e con carattere di continuita' ed esclusivita', la necessita' di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale, dell'impresa, l'obbligo, per esercitare l'attivita' suindicata mediante l'apertura di filiali, di versare un ulteriore deposito cauzionale e di provvedere al pagamento di una ulteriore tassa di concessione regionale. "Le ricorrenti - si conclude - non potrebbero esercitare la propria attivita' senza adeguarsi a codeste prescrizioni". L'istanza di sospensiva e' stata rigettata e i Servizi Turismo delle Amministrazioni provinciali di Verona e Treviso, adempiendo all'ordinanza presidenziale istruttoria n. 98 del 2 ottobre 1999, hanno prodotto in giudizio documentate relazioni di chiarimenti sulle vicende. La Provincia di Verona ha eccepito la carenza d'interesse della HIT in relazione al fatto che entrambe le procedure - nuova filiale di Via Flavio Gioia n. 14 e cambio di titolarita' e di denominazione della filiale di Corso Porta Nuova n. 7 - si sono concluse con il rilascio delle richieste autorizzazioni nn. 20/1999 del 26 maggio 1999 e 23/1999 del 7 giugno 1999. Si e' soggiunto che le note impugnate sarebbero meramente interlocutorie e prive di autonoma capacita' lesiva: da un eventuale accoglimento del ricorso non si otterrebbe, insomma, alcun vantaggio. Inoltre, la nota n. 1635/T sarebbe meramente confermativa rispetto alla lettera del 26 aprile 1999 prot. n. 1468. Con memoria in data 1o dicembre 1999 la HIT ha evidenziato tra l'altro che la Provincia di Verona, con nota 5 novembre 1999, si e' rifiutata di rilasciare l'autorizzazione ad aprire un'agenzia in-plant presso la Glaxo - Welcome, "che costituirebbe una diramazione operativa dell'agenzia di Via Flavio Gioia n. 14". Sempre in memoria la HIT ha dedotto motivatamente l'illegittimita' della nota su citata. Con ulteriore memoria in data 10 dicembre 1999 la HIT ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 - voce 23 della tariffa allegata, nella parte in cui viene stabilito che le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. Cio' in riferimento alle disposizioni costituzionali indicate nel ricorso, oltre che con riguardo all'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega. La HIT ha quindi replicato alle eccezioni in rito formulate dalla Provincia di Verona. D i r i t t o 2. - Cio' premesso, al collegio non e' del tutto chiaro se con la memoria 1o dicembre 1999 la HIT abbia inteso impugnare la nota in data 5 novembre 1999 con la quale la Provincia di Verona - Servizio Turismo, ha rifiutato di autorizzare la ricorrente all'apertura di un'agenzia in-plant presso la Glaxo. Se cosi' fosse, l'impugnazione dovrebbe essere dichiarata inammissibile giacche', anziche' essere formulata con autonomo e separato ricorso, e' stata fatta con memoria nemmeno notificata all'autorita' emanante. Chiarito questo, le eccezioni in rito sollevate dalla provincia di Verona nella relazione di chiarimenti - eccezioni che comunque attengono a questioni rilevabili d'ufficio - sono infondate e vanno respinte. Anzitutto il collegio non ritiene che il rilascio delle chieste autorizzazioni, avvenuto nel 1999, abbia comportato la sopravvenuta carenza d'interesse a vedere deciso il ricorso. E nemmeno ritiene che le note impugnate siano prive di autonoma capacita' lesiva. Correttamente infatti la difesa delle ricorrenti sostiene che le note impugnate costituiscono altrettanti rifiuti al "libero e legittimo esercizio dell'attivita' economica tipica delle ricorrenti, esplicitando la volonta' degli enti di procedere applicando la legge regionale, ritenuta non intaccata dalla sentenza n. 362/1998 della Corte costituzionale", e che le ricorrenti medesime hanno accettato di assoggettarsi a richieste - a loro dire illegittime e ingiuste - d'integrazioni documentali al solo fine di evitare la sospensione o la cessazione dell'attivita', chiarendo, difatti, nell'inviare i documenti (ritenuti) indispensabili per la prosecuzione dell'istruttoria, che la trasmissione della documentazione richiesta non pregiudicava "i diritti ...sulla base dei princi'pi sanciti dalla sentenza n. 362 del 1998 della Corte costituzionale". Tanto basta per poter qualificare le note impugnate come atti direttamente e immediatamente lesivi e per far ritenere persistente l'interesse delle ricorrenti alla impugnazione delle note citate e alla decisione del ricorso. Dall'accoglimento delle eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dalle ricorrenti non potrebbe infatti non discendere, a giudizio del collegio, l'annullamento delle note impugnate con effetto caducatorio (s'intende, nelle parti che interessano) esteso agli atti conseguenziali. Le note stesse presuppongono, invero, ai fini dell'apertura di una nuova filiale di agenzia di viaggio oppure del cambio di titolarita' e denominazione di filiale di agenzia esistente l'osservanza dei seguenti requisiti previsti, appunto, dalla legge regionale n. 44 del 1997: a) necessita' di una specifica autorizzazione anche per l'apertura di una filiale; b) obbligo di assicurare le prestazioni del direttore tecnico,in una sola filiale, a tempo pieno e con carattere di continuita' ed esclusivita'; c) necessita' di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale, dell'impresa; d) obbligo, per esercitare la propria attivita' mediante l'apertura di una filiale, di versare un'ulteriore somma di denaro a titolo di deposito cauzionale; e) di provvedere al pagamento di una ulteriore tassa di concessione regionale. Quanto poi al carattere meramente confermativo, o no, dell'impugnata nota Prov. Verona 4 maggio 1999 prot. n. 1635/T rispetto alla lettera 26 aprile 1999 prot. n. 1468, e' evidente che quest'ultima lettera e' stata redatta prima che la Provincia di Verona esaminasse la nota 16 aprile 1999 con la quale la HIT aveva domandato all'aministrazione di applicare direttamente la sentenza n. 362 del 1998 della Corte costituzionale. Il fatto e' che la Provincia di Verona ha preso posizione per la prima volta sullo specifico quesito suindicato soltanto con la nota 4 maggio 1999 che ha fatto sorgere, in capo alla HIT, l'interesse a ricorrere. In altre parole, poiche' - come esattamente sottolinea la difesa della HIT - ai fini dell'ammissibilita' del ricorso cio' che conta e' che la Provincia abbia risposto, allo specifico quesito rivoltole dalla HIT, con la nota Servizio Turismo n. 1635/T del 4 maggio 1999 esprimendo anzitutto l'opinione che la sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 1998 non potesse estendersi alle fattispecie disciplinate dalla legge regionale veneta n. 44 del 1997, ben si puo' concludere affermando che l'impugnata nota n. 1635/T del 4 maggio 1999, nella parte in cui esige dalla ricorrente, per poter emettere l'autorizzazione, la presentazione dei documenti richiesti con la citata lettera del 26 aprile 1999, non puo' essere qualificata come atto meramente confermativo. La nota stessa costituisce insomma un atto nuovo, adottato a seguito di una nuova domanda formulata dalla ricorrente e di un riesame della questione - sotto il profilo squisitamente giuridico - da parte della provincia (sulla fattispecie, per certi versi analoga a quella odierna, concernente la natura non confermativa dell'atto adottato a seguito di riesame di una questione di diritto che si traduca in una ulteriore o nuova motivazione dell'atto, ancorche' rimanga identico il dispositivo, v. Cons. St., V, 1614 del 1996). 3. - Nel merito, per poter definire l'a'mbito della questione di legittimita' costituzionale da sollevare sembra utile ripetere che le ricorrenti, con lettere in data 16 aprile e 22 marzo 1999 hanno comunicato alle Amministrazioni provinciali di Verona e Treviso di non ritenersi piu' in alcun modo obbligate, per svolgere la propria attivita' mediante filiali, a munirsi di una ulteriore autorizzazione, ne' a versare un ulteriore deposito cauzionale, ne' a corrispondere una nuova tassa sulle concessioni regionali ne' ad assumere un direttore tecnico che assicuri le proprie prestazioni professionali "a tempo pieno e con carattere di continuita' ed esclusivita'" presso una singola filiale. Nel ricorso introduttivo, prima di prospettare una questione di legittimita' costituzionale coerente (fermo cio' che si dira' infra sulla necessita' di estendere l'incidente di costituzionalita' agli articoli 6, comma 2, lettere a) e b), 11 e 12 della legge regionale n. 44 dei 1997, nei limiti che si preciseranno) con l'interesse concreto dimostrato dalle ricorrenti anteriormente alla instaurazione dell'odierno giudizio, si e' rimarcato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 362 del 1998, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale: per violazione degli artt. 41, 117, in relazione all'art. 9 legge 17 marzo 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), e 120 Cost., dell'art. 4 comma 1 legge Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, nella parte in cui subordina al rilascio della preventiva autorizzazione l'esercizio dell'attivita' delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo in quanto - posto che dall'art. 9 della legge-quadro, che funge da principio al quale la legislazione regionale e' vincolata ad attenersi, emerge una configurazione unitaria delle agenzie, definite, testualmente, imprese; che non vi e' alcun elemento, nell'art. 9, che consenta di ritenere che il legislatore statale, nel porre con esso un principio fondamentale della materia del turismo, abbia inteso discostarsi, agli effetti della definizione di impresa, dalle risapute nozioni del diritto commerciale e che abbia voluto permettere che nelle singole legislazioni regionali divenisse impresa una realta' piu' circoscritta, diversa da quella prevista e regolata nell'ordinamento generale; che dagli artt. 41 e 120 della Costituzione emerge una nozione unitaria di mercato che non consente la creazione di artificiose barriere territoriali all'espandersi dell'impresa e al diritto di questa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacita' produttiva; che l'art. 120 della Costituzione impedisce alle Regioni di porre ostacoli allo svolgimento delle attivita' professionali e vieta alle stesse di negare alle agenzie di viaggio, che abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni, la natura di imprese e la loro vocazione ad intrattenere rapporti con l'utenza non territorialmente limitata; e che, in base all'art. 41 Cost., la decisione se mantenere l'attivita' d'impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui e' sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio piu' vasto, all'interno di una stessa Regione o anche oltre i confini di questa, e' espressione della liberta' organizzativa dell'imprenditore ed e' affidata esclusivamente alle sue valutazioni - l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di produzione e di intermediazione nei servizi turistici non puo' non riguardare l'impresa come entita' unitaria e non le filiali o le sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire; per violazione dei medesimi parametri di cui al punto precedente, dell'art. 7, comma 2 - nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale, dell'art. 11, comma 1 - nella parte in cui assoggetta l'autorizzazione all'apertura di una filiale di un'agenzia di viaggio e turismo al pagamento della tassa di concessione regionale, dell'art. 13 comma 1 della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che la cauzione debba essere prestata anche dalla filiale, in quanto, una volta dichiarata fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comina 1 nella parte in cui prevede l'obbligo della autorizzazione per le filiali o sedi secondarie, si devono dichiarare altresi' fondate le questioni che hanno ad oggetto disposizione che tale obbligo di autorizzazione presuppongono; per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 9 della legge n. 217 del 1983, dell'art. 14 comma 4 della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attivita' con carattere di esclusivita', in quanto l'interpretazione testuale e logica della disposizione interposta impone di escludere che il legislatore regionale sia legittimato a imporre alle agenzie la presenza continua e in esclusiva di un direttore tecnico per ciascuna filiale o sede secondaria. Analogamente a quanto e' stato deciso con riguardo alle suindicate disposizioni della legge regionale lombarda n. 27 del 1996, le sottoindicate norme della legge regionale veneta n. 44 del 1997 incorrono in censure d'incostituzionalita' identiche a quelle favorevolmente decise dalla Corte. Il collegio intende riferirsi: all'art. 2, commi 1 e 3, della legge regionale n. 44 del 1997, nella parte in cui l'esercizio dell'attivita' delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo viene subordinato al rilasio di autorizzazione; all'art. 6, comma 2, lettera d), della medesima legge regionale, nella parte in cui si prevede che anche nella filiale di un'agenzia di viaggio il direttore tecnico debba prestare la propria attivita' a tempo pieno e con carattere di continuita' ed esclusivita': poiche' in base all'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 44 del 1997 sono considerate agenzie di viaggio e turismo anche le singole filiali, allo stato della odierna legislazione non sembra consentito interpretare il citato art. 6, comma 2, lettera d), nella parte in cui viene impiegato il termine "agenzia", se non nel senso che il direttore tecnico e' tenuto a prestare la propria attivita' a tempo pieno e con carattere di continuita' ed esclusivita' sia in una sola agenzia sia in ciascuna sede operativa (filiale, succursale, rappresentanza); all'art. 7, comma 2, della stessa legge regionale, nella parte in cui si prevede che nell'autorizzazione viene annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale o succursale, dell'impresa; all'art. 7, comma 3, nella parte in cui viene previsto il rilascio di una nuova autorizzazione anche con riferimento all'esercizio di una filiale in presenza delle modificazioni ivi indicate; all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), e 11 e 12 della medesima legge regionale, nella parte in cui l'autorizzazione all'apertura di una filiale di un'agenzia di viaggio viene assoggettata al versamento del deposito cauzionale e al pagamento della tassa di concessione regionale: il collegio ritiene che la questione di legittimita' costituzionale vada estesa anche alle citate norme di cui agli articoli 6 e 11 - 12 (s'intende, in partibus quibus), benche' nel ricorso queste disposizioni non siano state specificamente indicate, giacche' l'individuazione delle disposizioni della cui conformita' a Costituzione si dubita va eseguita considerando il complesso delle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo. Orbene, nel ricorso e in memoria le ricorrenti hanno evidenziato di non ritenersi piu' tenute, per esercitare la propria attivita' mediante le citate filiali, ne' a versare un ulteriore deposito cauzionale, ne' a pagare un'ulteriore tassa di concessione regionale, diversamente da quanto si ricava dal combinato disposto di cui agli articoli 2 comma 1 (nella parte in cui sono considerate agenzie di viaggio e turismo anche le singole filiali), 6 comma 2 lettere a) e b) nonche' 11 e 12 della legge regionale n. 44 del 1997; infine, come e' stato opportunamente segnalato dalla difesa delle ricorrenti nella memoria 10 dicembre 1999, il collegio intende riferirsi alla voce 23 della tariffa allegata al d.lgs. 22 giugno 1991. n. 230, nella parte in cui viene stabilito che le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio aventi la sede principale in altra regione, sono tenute a munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale. Cosi' fissati i termini della questione da sottoporre alla Corte costituzionale, non appare inutile ripetere che le disposizioni della Costituzione che si assumono violate sono gli articoli 41, 117 (in relazione all'art. 9 della legge-quadro n. 217 del 1983) e 120, per motivi identici a quelli evidenziati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 362 del 1998. Sulla rilevanza, si e' gia' detto al p. 1. della prevedibile necessita' di applicare le norme suindicate per poter definire l'odierno giudizio. Si e' gia detto, cioe', che i Servizi Turismo delle Amministrazioni provinciali di Verona e Treviso, nell'adottare gli atti impugnati, hanno dato per presupposta, ai fini dell'apertura di una nuova filiale o del cambio di titolarita' e denominazione di filiale di agenzia esistente, la necessita' di osservare le seguenti prescrizioni, stabilite, appunto, dalla legge regionale n. 44 del 1997: a) obbligo di una specifica autorizzazione anche per l'apertura di una filiale; b) necessita' di assicurare le prestazioni del direttore tecnico in ciascuna singola filiale a tempo pieno e con carattere di continuita' ed esclusivita'; c) necessita' di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale, dell'impresa; d) obbligo, per esercitare la propria attivita' mediante l'apertura di una filiale, di versare un'ulteriore somma di denaro a titolo di deposito cauzionale; e) di provvedere al pagamento di una ulteriore tassa di concessione regionale. In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili d'incostituzionalita' addotti dalle ricorrenti, ribadita la non manifesta infondatezza - oltre che, come si e' appena visto, la rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale surriferita, dev'essere disposto l'immediato invio degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il giudizio in corso.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 3, 6, comma 2, lettera d), 7, commi 2 e 3, 6, comma 2, lettere a) e b) e 11 e 12 della legge Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44, oltre che della voce 23 della tariffa allegata al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, nelle parti specificate in motivazione, in riferimento agli articoli 41, 117 (in relazione all'art. 9 della legge n. 217 del 1983) e 120 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della giunta regionale del Veneto nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del consiglio regionale del Veneto; Dispone inoltre che la segreteria della sezione invii gli atti del giudizio alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 dicembre 1999. Il Presidente: Trotta L'estensore: Buricelli 00C0957