N. 492 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 1999

Ordinanza  emessa  il  17  dicembre 1999 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Veneto sul ricorso proposto da Holding Italia Turismo
S.p.a. ed altra contro la Regione Veneto ed altre

Turismo e industria alberghiera - Disciplina delle agenzie di viaggio
e  di  turismo - Previsione di autorizzazione regionale, condizionata
all'accertamento  di requisiti di professionalita' e al versamento di
deposito  cauzionale  e  tassa  regionale, anche per le filiali delle
imprese,   ivi  comprese  quelle  aventi  sede  in  altre  regioni  -
Esorbitanza  dai  limiti  della competenza regionale e violazione dei
limiti  della  legge-quadro  n. 217/1983 - Incidenza sul principio di
liberta'  di  iniziativa  economica  privata - Richiamo alla sentenza
della Corte costituzionale n. 362/1998.
- Legge Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44, artt. 2, commi 1 e 3;
  6,  comma  2, lett. a), b) e d), 7, commi 2 e 3; 11 e 12; d.lgs. 22
  giugno 1991, n. 230, voce 23 della tariffa allegata.
- Costituzione,  artt. 41, 117 e 120; l. 17 maggio 1983, n. 217, art.
  9.
(GU n.39 del 20-9-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1514 del 1999
  proposto  dalle agenzie di viaggio H.I.T. - Holding Italia Turismo,
  e Comitours S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
  pro-tempore,   rappresentati   e   difesi  dagli  avvocati  Massimo
  Burghignoli  e  Stefano Sacchetto, con elezione di domicilio presso
  lo studio di quest'ultimo in Venezia, S. Croce n. 466/G;
    Contro  la  Regione  Veneto, in persona del legale rappresentante
  pro-tempore,  rappresentati  e  difesi dall'avvocatura distrettuale
  dello stato di Venezia, domiciliataria ex lege in piazza San Marco,
  n. 63;  e nei confronti della provincia di Verona e della provincia
  di   Treviso,  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti
  pro-tempore,  non  costituiti  in  giudizio; per l'annullamento dei
  seguenti atti:
        1)  -  nota  prot.  n. 1541/T  in  data  4  maggio 1999 della
  provincia di Verona - servizio turismo - ufficio agenzie di viaggio
  e  turismo,  con la quale, in relazione alla domanda di apertura di
  una  nuova  filiale  di agenzia di viaggio H.I.T. - Sestante Travel
  Network  in  Verona  -  via  Flavio  Gioia n. 14, ove, negli stessi
  locali,  era presente l'agenzia Comitours, si pretende "l'emissione
  dell'autorizzazione  all'apertura di nuova agenzia di viaggio" e si
  richiede di presentare la documentazione indicata nella nota stessa
  al fine di ottenere l'autorizzazione;
        2)  -  nota  prot.  n. 1635/T  in  data  4  maggio 1999 della
  provincia di Verona - servizio turismo - Ufficio agenzie di viaggio
  e  turismo, con la quale, in riferimento alla domanda di variazione
  della  denominazione  sociale e della denominazione dell'agenzia di
  viaggio sita in Verona, corso Porta Nuova 7, da World Vision Travel
  in  HIT  -  Sestante  Travel  Network  si  pretende  l'emissione di
  specifica   autorizzazione   e  si  richiede  la  presentazione  di
  documenti  (gia'  indicati  nella  nota  del Servizio Turismo prot.
  n. 1468 del 26 aprile 1999) "entro 30 giorni...pena l'archiviazione
  della pratica";
        3)  -  nota  prot.  n. 154/T  in  data  4  maggio  1999 della
  provincia di Verona - Servizio Turismo - Ufficio Agenzie di Viaggio
  e  Turismo,  con  la  quale  si richiede alla Comitours la rinuncia
  all'autorizzazione  relativa ai locali di Verona - Via Flavio Gioia
  n. 14, e la restituzione dell'autorizzazione stessa;
        4)  -  nota  prot. n. 14226/1999 in data 20 aprile 1999 della
  provincia  di Treviso - Ufficio Turismo, con la quale, in relazione
  alla  domanda  di  variazione  della  denominazione sociale e della
  denominazione  dell'agenzia  di  viaggio  sita  in  Treviso, Vicolo
  Avogari n. 19, da Sestante CIT in HIT - Sestante Travel Network, si
  pretende     la    reintestazione    dell'autorizzazione,    previa
  presentazione  degli  atti  e  dei  documenti  indicati  nella nota
  stessa;
    Visto  il  ricorso,  notificato il 22 giugno 1999 e depositato in
  segreteria il successivo 29 giugno, con i relativi allegati;
    vista l'ordinanza 7 luglio 1999 n. 817 con la quale la sezione ha
  respinto  la  domanda  incidentale  di  sospensione dell'esecuzione
  degli atti impugnati;
    Vista  l'ordinanza  presidenziale istruttoria n. 98 del 2 ottobre
  1999  e  le  documentate  relazioni  di  chiarimenti prodotte dalle
  province di Verona e di Treviso;
    Visto il controricorso della Regione Veneto;
    Viste le memorie delle ricorrenti in data 6 luglio, 1o dicembre e
  10 dicembre 1999;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi,  all'udienza del 17 dicembre 1999 (relatore il consigliere
  Marco  Buricelli), gli avvocati Stefano Sacchetto per le ricorrenti
  e Antonella Daneluzzi per la Regione Veneto;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    1.   -   Prima  di  ricostruire  i  fatti  nel  loro  svolgimento
  cronologico   occorre  premettere  che  le  ricorrenti  sono  state
  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita' di agenzia di viaggio in
  forza  di  provvedimenti  rilasciati,  rispettivamente,  in data 28
  gennaio  1999  dalla provincia di Parma e in data 23 settembre 1999
  dal comune di Torino (v. allegati 7 e 8 fasc. ric.).
    Occorre inoltre premettere che, con riferimento alla provincia di
  Verona, le ricorrenti hanno avviato due distinti procedimenti:
        a)   il   primo   riguarda   l'autorizzazione  al  cambio  di
  denominazione  della  filiale di Corso Porta Nuova 7, in seguito al
  mutamento  della  ragione  sociale  della  societa' proprietaria da
  World Vision Travel in HIT - Sestante Travel Network;
        b)  il  secondo concerne l'autorizzazione all'apertura di una
  nuova  filiale  di agenzia di viaggio della HIT nei medesimi locali
  di Via Flavio Gioia 14 ove si trovava una filiale della Comitours.
    Quanto alla provincia di Treviso, si fa questione del rilascio di
  una  nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di agenzia
  di  viaggio  nei  locali  di  Vicolo  Avogari  19  a  seguito della
  variazione  della  denominazione  della  societa' e dell'agenzia da
  Sestante Cit in HIT - Sestante Travel Network.
    Verso  la  fine  di  ottobre  del 1998 sono pervenute al Servizio
  Turismo  della  provincia  di  Verona lettere della Sestante Travel
  Network,  divisione  della HIT, rispettivamente a) di comunicazione
  della  variazione della denominazione sociale e della denominazione
  dell'agenzia  di  viaggio,  e  di  richiesta di rilascio, a seguito
  delle   variazioni  anzidette,  di  una  nuova  autorizzazione  per
  l'agenzia  Sestante  Travel  Network  di  Corso Porta Nuova 7; e b)
  recante  la domanda di autorizzazione per l'apertura di una filiale
  di  agenzia  di viaggio Sestante Travel Network - HIT in Via Flavio
  Gioia  14  (v.  allegati  1.,  1.1. e 1.2. alla nota Prov. Verona 5
  novembre 1999 prot. n. 4664/T).
    Con note in data 3 novembre 1998 (v. allegati 2. e 2.1. alla nota
  Prov.   Verona   cit.)  il  Servizio  Turismo  dell'Amministrazione
  provinciale ha chiesto integrazioni documentali relative a entrambe
  le domande.
    Nel  frattempo la Corte costituzionale, con sentenza n. 362 del 6
  novembre  1998,  aveva  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale
  della legge Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, nelle parti
  in  cui  -  per  quanto  qui  maggiormente interessa - condizionava
  l'esercizio di filiali di agenzie di viaggio e turismo, autorizzate
  da  altre  Regioni,  a un'autorizzazione ulteriore, al pagamento di
  altra  tassa di concessione e di altra cauzione e all'assunzione di
  un  direttore tecnico obbligato a prestare la propria attivita' con
  carattere di esclusivita' presso la filiale.
    Conseguentemente,  con lettera in data 16 aprile 1999 (allegato 4
  alla  nota  Prov.  Verona 5 novembre 1999) la HIT - Sestante Travel
  Network,  dopo  avere sottolineato che la legge regionale n. 44 del
  1997,  recante  nuove  norme  sulle  agenzie  di viaggio e turismo,
  disciplina  la  materia in modo identico a quello della legge della
  regione   Lombardia   n. 27   del   1996   oggetto  della  sentenza
  d'incostituzionalita'  n. 362  del 1998, ha precisato di non essere
  "piu'  in alcun modo tenuta, per esercitare la propria attivita' in
  Verona,   Corso   Porta   Nuova   n. 7,   a  munirsi  di  ulteriore
  autorizzazione, ne' a versare un ulteriore deposito cauzionale, ne'
  a corrispondere una ulteriore tassa di concessione, ne' ad assumere
  un  direttore  tecnico  addetto  in  via  esclusiva alla menzionata
  filiale".
    La  HIT ha inoltre comunicato di voler aprire una propria filiale
  in Via Flavio Gioia n. 14.
    Con lettera anch'essa in data 16 aprile 1999 (sub allegato 5 nota
  Prov.  cit.)  pure la Comitours, richiamata la sentenza della Corte
  costituzionale  n. 362/1998,  ha  comunicato  alla Provincia di non
  essere  "piu'  in  alcun  modo  tenuta,  per  esercitare la propria
  attivita'  in  Verona,  Corso Porta Nuova 7, a munirsi di ulteriore
  autorizzazione, ne' a versare un ulteriore deposito cauzionale, ne'
  a corrispondere una ulteriore tassa di concessione, ne' ad assumere
  un direttore tecnico addetto in via esclusiva alla filiale".
    In  data  4  maggio  1999  il Servizio Turismo della provincia di
  Verona  ha emesso le note in epigrafe indicate ai punti 1), 2) e 3)
  rilevando  anzitutto  l'inestensibilita' della sentenza della Corte
  costituzionale  n. 362  del  1998  alle  norme  della legge Regione
  Veneto n. 44 del 1997, "che non e' stata modificata".
    Ai  fini  dell'"emissione dell'autorizzazione all'apertura" della
  nuova  filiale  di  Via  Flavio Gioia n. 14 la Provincia ha chiesto
  alla  HIT di presentare, entro 180 giorni, tra l'altro, il deposito
  cauzionale  di cui all'art. 11 della legge regionale n. 44 del 1997
  e   la  dichiarazione  di  assunzione  del  direttore  tecnico  con
  l'attestazione,  da  parte  di quest'ultimo, di prestare la propria
  opera  esclusivamente  nella  filiale  di Via Flavio Gioia (v. nota
  prot. n. 1541/T).
    Con  nota  prot. n. 1542/T la Provincia ha chiesto alla Comitours
  di  rinunciare  all'autorizzazione relativa ai locali di Via Flavio
  Gioia n. 14, e la restituzione dell'autorizzazione stessa.
    Quanto  all'agenzia  di  Corso  Porta Nuova n. 7 e' stato chiesto
  alla  HIT,  "per  l'emissione  dell'autorizzazione",  di presentare
  entro  30  giorni "la documentazione gia' richiesta con lettera del
  26 aprile 1999 prot. n. 1468" (v. nota prot. n. 1635/T).
    Nel  maggio del 1999 la HIT ha prodotto i documenti richiesti con
  le   note   1541/T   e   1635/T   e   la  Comitours  ha  restituito
  l'autorizzazione, cosicche' il dirigente del Servizio Turismo della
  Provincia:
        a)  con  atto n. 20/1999 del 26 maggio 1999 ha autorizzato la
  societa'  HIT a esercitare l'attivita' di agenzia di viaggio in Via
  Flavio Gioia 14;
        b)  con  atto  n. 23/1999 del 7 giugno 1999 ha autorizzato la
  societa'  HIT  al  cambio  della  titolarita' e della denominazione
  dell'agenzia di viaggio con sede in Corso Porta Nuova n. 7.
    Per  quanto  riguarda  la  Provincia di Treviso, nell'ottobre del
  1998  la HIT ha chiesto il rilascio di una nuova autorizzazione per
  l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio in Treviso, Vicolo
  Avogari  n. 19, a seguito di variazione della denominazione sociale
  e della denominazione dell'agenzia.
    Con  lettera alla Provincia datata 22 marzo 1999 la HIT ha svolto
  osservazioni  analoghe a quelle formulate con le note del 16 aprile
  1999 indirizzate alla Provincia di Verona.
    Con  l'impugnata  nota del 20 aprile 1999 la Provincia di Treviso
  ha risposto alla HIT evidenziando - anche qui' - l'inestensibilita'
  della  sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 362  del 1998 nei
  confronti  della  legge regionale n. 44 del 1997 e richiedendo, per
  la  reintestazione dell'autorizzazione, la presentazione degli atti
  e dei documenti indicati nella nota stessa.
    Con  provvedimento  del  4  giugno  1999 il dirigente del Settore
  Turismo,   dato   atto   della   conformita'  della  documentazione
  presentata  a  corredo  della  domanda rispetto a quanto prescritto
  dalla  normativa vigente in materia, ha autorizzato la societa' HIT
  a  esercitare  l'attivita'  di agenzia di viaggio in Vicolo Avogari
  n. 19.
    Nel  ricorso  si  e' premesso che le note provinciali in epigrafe
  menzionate  integrano  altrettanti  rifiuti  al "libero e legittimo
  esercizio   dell'attivita'   economica   tipica  delle  ricorrenti,
  esplicitando  la  volonta'  degli  enti  di procedere applicando la
  legge  regionale, ritenuta non intaccata dalla sentenza n. 362/1998
  della  Corte  costituzionale",  e  che le ricorrenti medesime hanno
  accettato   di  assoggettarsi  a  ingiuste  e  illegittime  pretese
  d'integrazioni documentali al solo fine di evitare la sospensione o
  la cessazione dell'attivita', precisando peraltro che l'invio della
  documentazione  richiesta  "non  pregiudica i diritti... sulla base
  dei  princi'pi  sanciti  dalla sentenza n. 362 del 1998 della Corte
  costituzionale"  (cfr.  allegati  da 18 a 21 fasc. ric.), cosicche'
  gli  atti impugnati appaiono direttamente lesivi e persiste inoltre
  l'interesse  delle ricorrenti alla impugnazione delle note citate e
  alla decisione del ricorso.
    Le  ricorrenti  sono  quindi passate a illustrare le eccezioni di
  illegittimita'  costituzionale  delle  norme  della legge regionale
  n. 44  del  1997  sulla  base  delle  quali le Province di Verona e
  Treviso hanno adottato gli atti impugnati:
        1)  incostituzionalita'  degli  articoli 2, commi 1, 2 e 3; 6
  lettera d) e 7, commi 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1997,
  n. 44 per violazione dell'art. 9 della legge quadro 17 maggio 1983,
  n. 217 e quindi dell'art. 117 Cost.;         2) incostituzionalita'
  degli  articoli  2,  commi  1, 2 e 3; 6 lettera d) e 7, commi 2 e 3
  della  legge regionale n. 44 del 1997 per violazione degli articoli
  41 e 120 Cost.;         3) ulteriore questione di costituzionalita'
  per  violazione  degli  articoli  11  e  117  della Costituzione in
  relazione  alla violazione degli articoli 52 e 59 (ed eventualmente
  30)  del  Trattato  UE.      Quanto  alla rilevanza delle questioni
  sollevate  le ricorrenti osservano che "fra i presupposti impliciti
  negli  atti impugnati rientrano ...tutti quei requisiti... che sono
  previsti  dalla legge regionale per l'esercizio dell'agenzia", vale
  a  dire la necessita' di autorizzazione anche per l'apertura di una
  filiale,  l'obbligo  di assicurare le prestazioni professionali del
  direttore  tecnico,  in  una  sola  filiale,  a  tempo  pieno e con
  carattere   di   continuita'  ed  esclusivita',  la  necessita'  di
  annotare,  nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale,
  ovvero   di   filiale,   dell'impresa,  l'obbligo,  per  esercitare
  l'attivita'  suindicata  mediante l'apertura di filiali, di versare
  un  ulteriore  deposito  cauzionale e di provvedere al pagamento di
  una ulteriore tassa di concessione regionale.
    "Le  ricorrenti  -  si  conclude  -  non potrebbero esercitare la
  propria attivita' senza adeguarsi a codeste prescrizioni".
    L'istanza  di  sospensiva  e' stata rigettata e i Servizi Turismo
  delle  Amministrazioni  provinciali di Verona e Treviso, adempiendo
  all'ordinanza  presidenziale  istruttoria n. 98 del 2 ottobre 1999,
  hanno  prodotto  in  giudizio  documentate relazioni di chiarimenti
  sulle vicende.
    La  Provincia  di Verona ha eccepito la carenza d'interesse della
  HIT in relazione al fatto che entrambe le procedure - nuova filiale
  di   Via   Flavio   Gioia  n. 14  e  cambio  di  titolarita'  e  di
  denominazione  della  filiale  di  Corso Porta Nuova n. 7 - si sono
  concluse con il rilascio delle richieste autorizzazioni nn. 20/1999
  del 26 maggio 1999 e 23/1999 del 7 giugno 1999.
    Si  e'  soggiunto  che  le  note  impugnate  sarebbero  meramente
  interlocutorie   e  prive  di  autonoma  capacita'  lesiva:  da  un
  eventuale  accoglimento  del  ricorso  non  si otterrebbe, insomma,
  alcun vantaggio.
    Inoltre,   la   nota  n. 1635/T  sarebbe  meramente  confermativa
  rispetto alla lettera del 26 aprile 1999 prot. n. 1468.
    Con  memoria  in  data 1o dicembre 1999 la HIT ha evidenziato tra
  l'altro che la Provincia di Verona, con nota 5 novembre 1999, si e'
  rifiutata  di  rilasciare  l'autorizzazione  ad  aprire  un'agenzia
  in-plant   presso  la  Glaxo  -  Welcome,  "che  costituirebbe  una
  diramazione  operativa  dell'agenzia  di  Via  Flavio Gioia n. 14".
  Sempre  in memoria la HIT ha dedotto motivatamente l'illegittimita'
  della nota su citata.
    Con  ulteriore  memoria  in  data  10  dicembre  1999  la  HIT ha
  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale del d.lgs. 22
  giugno  1991,  n. 230 - voce 23 della tariffa allegata, nella parte
  in  cui  viene  stabilito  che  le  filiali, anche con gestione non
  autonoma,  delle agenzie aventi la sede principale in altra regione
  sono  tenute  a  munirsi  di  distinta licenza da rilasciarsi dalla
  regione,  con  conseguente  pagamento della relativa tassa. Cio' in
  riferimento  alle disposizioni costituzionali indicate nel ricorso,
  oltre   che  con  riguardo  all'art. 76  Cost.,  sotto  il  profilo
  dell'eccesso di delega.
    La HIT ha quindi replicato alle eccezioni in rito formulate dalla
  Provincia di Verona.

                            D i r i t t o

    2. - Cio' premesso, al collegio non e' del tutto chiaro se con la
  memoria  1o  dicembre 1999 la HIT abbia inteso impugnare la nota in
  data 5 novembre 1999 con la quale la Provincia di Verona - Servizio
  Turismo,  ha rifiutato di autorizzare la ricorrente all'apertura di
  un'agenzia in-plant presso la Glaxo.
    Se   cosi'   fosse,  l'impugnazione  dovrebbe  essere  dichiarata
  inammissibile  giacche',  anziche'  essere formulata con autonomo e
  separato  ricorso,  e'  stata  fatta con memoria nemmeno notificata
  all'autorita' emanante.
    Chiarito  questo,  le eccezioni in rito sollevate dalla provincia
  di  Verona  nella relazione di chiarimenti - eccezioni che comunque
  attengono a questioni rilevabili d'ufficio - sono infondate e vanno
  respinte.
    Anzitutto  il  collegio non ritiene che il rilascio delle chieste
  autorizzazioni, avvenuto nel 1999, abbia comportato la sopravvenuta
  carenza d'interesse a vedere deciso il ricorso.
    E  nemmeno  ritiene che le note impugnate siano prive di autonoma
  capacita' lesiva.
    Correttamente  infatti la difesa delle ricorrenti sostiene che le
  note  impugnate  costituiscono  altrettanti  rifiuti  al  "libero e
  legittimo   esercizio   dell'attivita'   economica   tipica   delle
  ricorrenti,  esplicitando  la  volonta'  degli  enti  di  procedere
  applicando   la  legge  regionale,  ritenuta  non  intaccata  dalla
  sentenza   n. 362/1998   della  Corte  costituzionale",  e  che  le
  ricorrenti  medesime hanno accettato di assoggettarsi a richieste -
  a  loro dire illegittime e ingiuste - d'integrazioni documentali al
  solo fine di evitare la sospensione o la cessazione dell'attivita',
  chiarendo,    difatti,    nell'inviare   i   documenti   (ritenuti)
  indispensabili   per   la  prosecuzione  dell'istruttoria,  che  la
  trasmissione  della  documentazione  richiesta  non pregiudicava "i
  diritti  ...sulla  base dei princi'pi sanciti dalla sentenza n. 362
  del 1998 della Corte costituzionale".
    Tanto  basta  per  poter  qualificare le note impugnate come atti
  direttamente e immediatamente lesivi e per far ritenere persistente
  l'interesse  delle ricorrenti alla impugnazione delle note citate e
  alla decisione del ricorso.
    Dall'accoglimento     delle     eccezioni    di    illegittimita'
  costituzionale  sollevate dalle ricorrenti non potrebbe infatti non
  discendere,  a  giudizio  del  collegio,  l'annullamento delle note
  impugnate  con  effetto  caducatorio  (s'intende,  nelle  parti che
  interessano) esteso agli atti conseguenziali.
    Le  note  stesse  presuppongono, invero, ai fini dell'apertura di
  una  nuova  filiale  di  agenzia  di  viaggio  oppure del cambio di
  titolarita'   e  denominazione  di  filiale  di  agenzia  esistente
  l'osservanza  dei seguenti requisiti previsti, appunto, dalla legge
  regionale n. 44 del 1997:
        a)  necessita'  di  una  specifica  autorizzazione  anche per
  l'apertura di una filiale;
        b)   obbligo  di  assicurare  le  prestazioni  del  direttore
  tecnico,in  una  sola  filiale,  a  tempo  pieno e con carattere di
  continuita' ed esclusivita';
        c)  necessita' di annotare, nell'autorizzazione, il carattere
  di agenzia principale, ovvero di filiale, dell'impresa;
        d)  obbligo,  per  esercitare  la  propria attivita' mediante
  l'apertura  di una filiale, di versare un'ulteriore somma di denaro
  a titolo di deposito cauzionale;
        e)  di  provvedere  al  pagamento  di  una ulteriore tassa di
  concessione regionale.
    Quanto   poi   al   carattere   meramente   confermativo,  o  no,
  dell'impugnata  nota  Prov.  Verona  4  maggio 1999 prot. n. 1635/T
  rispetto alla lettera 26 aprile 1999 prot. n. 1468, e' evidente che
  quest'ultima  lettera  e'  stata  redatta prima che la Provincia di
  Verona  esaminasse la nota 16 aprile 1999 con la quale la HIT aveva
  domandato  all'aministrazione di applicare direttamente la sentenza
  n. 362  del  1998  della  Corte  costituzionale. Il fatto e' che la
  Provincia  di  Verona  ha  preso posizione per la prima volta sullo
  specifico quesito suindicato soltanto con la nota 4 maggio 1999 che
  ha fatto sorgere, in capo alla HIT, l'interesse a ricorrere.
    In  altre parole, poiche' - come esattamente sottolinea la difesa
  della  HIT - ai fini dell'ammissibilita' del ricorso cio' che conta
  e'   che  la  Provincia  abbia  risposto,  allo  specifico  quesito
  rivoltole  dalla  HIT, con la nota Servizio Turismo n. 1635/T del 4
  maggio  1999  esprimendo anzitutto l'opinione che la sentenza della
  Corte  costituzionale  n. 362  del 1998 non potesse estendersi alle
  fattispecie  disciplinate  dalla  legge  regionale veneta n. 44 del
  1997,  ben  si  puo'  concludere  affermando  che  l'impugnata nota
  n. 1635/T  del  4  maggio  1999,  nella  parte  in  cui esige dalla
  ricorrente,  per  poter emettere l'autorizzazione, la presentazione
  dei  documenti  richiesti con la citata lettera del 26 aprile 1999,
  non puo' essere qualificata come atto meramente confermativo.
    La  nota  stessa  costituisce  insomma  un atto nuovo, adottato a
  seguito  di  una  nuova  domanda formulata dalla ricorrente e di un
  riesame  della questione - sotto il profilo squisitamente giuridico
  -  da  parte  della  provincia  (sulla fattispecie, per certi versi
  analoga  a  quella  odierna, concernente la natura non confermativa
  dell'atto adottato a seguito di riesame di una questione di diritto
  che  si  traduca  in  una  ulteriore o nuova motivazione dell'atto,
  ancorche'  rimanga  identico  il dispositivo, v. Cons. St., V, 1614
  del 1996).
    3.  - Nel merito, per poter definire l'a'mbito della questione di
  legittimita'  costituzionale da sollevare sembra utile ripetere che
  le  ricorrenti, con lettere in data 16 aprile e 22 marzo 1999 hanno
  comunicato  alle Amministrazioni provinciali di Verona e Treviso di
  non ritenersi piu' in alcun modo obbligate, per svolgere la propria
  attivita'   mediante   filiali,   a   munirsi   di   una  ulteriore
  autorizzazione, ne' a versare un ulteriore deposito cauzionale, ne'
  a  corrispondere una nuova tassa sulle concessioni regionali ne' ad
  assumere  un  direttore tecnico che assicuri le proprie prestazioni
  professionali  "a  tempo  pieno  e  con carattere di continuita' ed
  esclusivita'" presso una singola filiale.
    Nel  ricorso  introduttivo, prima di prospettare una questione di
  legittimita' costituzionale coerente (fermo cio' che si dira' infra
  sulla necessita' di estendere l'incidente di costituzionalita' agli
  articoli 6, comma 2, lettere a) e b), 11 e 12 della legge regionale
  n. 44  dei  1997,  nei  limiti che si preciseranno) con l'interesse
  concreto    dimostrato    dalle   ricorrenti   anteriormente   alla
  instaurazione  dell'odierno  giudizio, si e' rimarcato che la Corte
  costituzionale,  con  la  sentenza  n. 362  del 1998, ha dichiarato
  l'illegittimita' costituzionale:
        per  violazione  degli artt. 41, 117, in relazione all'art. 9
  legge  17  marzo  1983,  n. 217  (legge  quadro  per  il  turismo e
  interventi  per  il  potenziamento e la qualificazione dell'offerta
  turistica),   e   120  Cost.,  dell'art. 4  comma 1  legge  Regione
  Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, nella parte in cui subordina al
  rilascio della preventiva autorizzazione l'esercizio dell'attivita'
  delle  filiali delle agenzie di viaggio e turismo in quanto - posto
  che dall'art. 9 della legge-quadro, che funge da principio al quale
  la  legislazione  regionale  e'  vincolata ad attenersi, emerge una
  configurazione  unitaria  delle  agenzie,  definite,  testualmente,
  imprese; che non vi e' alcun elemento, nell'art. 9, che consenta di
  ritenere  che  il  legislatore  statale,  nel  porre  con  esso  un
  principio  fondamentale  della  materia  del  turismo, abbia inteso
  discostarsi,  agli  effetti  della  definizione  di  impresa, dalle
  risapute  nozioni  del  diritto  commerciale  e  che  abbia  voluto
  permettere  che  nelle  singole  legislazioni  regionali  divenisse
  impresa una realta' piu' circoscritta, diversa da quella prevista e
  regolata  nell'ordinamento generale; che dagli artt. 41 e 120 della
  Costituzione  emerge  una  nozione  unitaria  di  mercato  che  non
  consente   la   creazione   di  artificiose  barriere  territoriali
  all'espandersi  dell'impresa e al diritto di questa di calibrare le
  proprie strutture organizzative sulla propria capacita' produttiva;
  che  l'art. 120  della Costituzione impedisce alle Regioni di porre
  ostacoli  allo  svolgimento  delle  attivita' professionali e vieta
  alle stesse di negare alle agenzie di viaggio, che abbiano ottenuto
  l'autorizzazione  in  altre Regioni, la natura di imprese e la loro
  vocazione    ad    intrattenere    rapporti    con   l'utenza   non
  territorialmente  limitata;  e  che,  in base all'art. 41 Cost., la
  decisione   se   mantenere   l'attivita'   d'impresa   circoscritta
  all'ambito  territoriale  in  cui  e'  sorta  o  se  estenderla  ed
  articolarla  in un territorio piu' vasto, all'interno di una stessa
  Regione  o  anche  oltre  i confini di questa, e' espressione della
  liberta'    organizzativa    dell'imprenditore   ed   e'   affidata
  esclusivamente    alle    sue    valutazioni   -   l'autorizzazione
  all'esercizio  delle  attivita'  di produzione e di intermediazione
  nei  servizi  turistici  non  puo'  non  riguardare  l'impresa come
  entita'  unitaria  e  non  le  filiali  o  le  sedi  secondarie che
  l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire;
        per  violazione  dei  medesimi  parametri  di  cui  al  punto
  precedente,  dell'art. 7,  comma 2 - nella parte in cui prevede che
  nell'autorizzazione   venga   annotato   il  carattere  di  agenzia
  principale  ovvero  di filiale, dell'art. 11, comma 1 - nella parte
  in  cui  assoggetta l'autorizzazione all'apertura di una filiale di
  un'agenzia  di  viaggio  e  turismo  al  pagamento  della  tassa di
  concessione  regionale,  dell'art. 13  comma 1 della medesima legge
  regionale,  nella parte in cui prevede che la cauzione debba essere
  prestata  anche  dalla  filiale,  in  quanto,  una volta dichiarata
  fondata  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4
  comina  1 nella parte in cui prevede l'obbligo della autorizzazione
  per  le  filiali  o  sedi secondarie, si devono dichiarare altresi'
  fondate  le  questioni  che  hanno ad oggetto disposizione che tale
  obbligo di autorizzazione presuppongono;
        per  violazione  dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 9
  della  legge  n. 217  del 1983, dell'art. 14 comma 4 della medesima
  legge  regionale,  nella  parte in cui prevede che nella filiale di
  un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare
  la  propria  attivita'  con  carattere  di  esclusivita', in quanto
  l'interpretazione  testuale  e logica della disposizione interposta
  impone  di escludere che il legislatore regionale sia legittimato a
  imporre  alle  agenzie  la  presenza  continua e in esclusiva di un
  direttore tecnico per ciascuna filiale o sede secondaria.
    Analogamente   a   quanto  e'  stato  deciso  con  riguardo  alle
  suindicate  disposizioni  della  legge regionale lombarda n. 27 del
  1996, le sottoindicate norme della legge regionale veneta n. 44 del
  1997  incorrono in censure d'incostituzionalita' identiche a quelle
  favorevolmente decise dalla Corte. Il collegio intende riferirsi:
        all'art. 2,  commi  1  e  3,  della legge regionale n. 44 del
  1997,  nella  parte in cui l'esercizio dell'attivita' delle filiali
  delle  agenzie di viaggio e turismo viene subordinato al rilasio di
  autorizzazione;
        all'art. 6,   comma  2,  lettera  d),  della  medesima  legge
  regionale, nella parte in cui si prevede che anche nella filiale di
  un'agenzia  di  viaggio  il  direttore  tecnico  debba  prestare la
  propria  attivita'  a tempo pieno e con carattere di continuita' ed
  esclusivita':  poiche'  in  base  all'art. 2  comma  1  della legge
  regionale  n. 44  del  1997  sono  considerate agenzie di viaggio e
  turismo   anche  le  singole  filiali,  allo  stato  della  odierna
  legislazione  non  sembra consentito interpretare il citato art. 6,
  comma  2, lettera d), nella parte in cui viene impiegato il termine
  "agenzia",  se  non  nel senso che il direttore tecnico e' tenuto a
  prestare  la  propria  attivita'  a  tempo pieno e con carattere di
  continuita' ed esclusivita' sia in una sola agenzia sia in ciascuna
  sede operativa (filiale, succursale, rappresentanza);
        all'art. 7,  comma  2,  della  stessa  legge regionale, nella
  parte  in  cui si prevede che nell'autorizzazione viene annotato il
  carattere  di  agenzia  principale, ovvero di filiale o succursale,
  dell'impresa;
        all'art. 7,  comma  3,  nella  parte in cui viene previsto il
  rilascio   di   una  nuova  autorizzazione  anche  con  riferimento
  all'esercizio  di  una  filiale in presenza delle modificazioni ivi
  indicate;
        all'art. 6,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  e  11 e 12 della
  medesima  legge  regionale,  nella  parte  in  cui l'autorizzazione
  all'apertura   di  una  filiale  di  un'agenzia  di  viaggio  viene
  assoggettata  al  versamento del deposito cauzionale e al pagamento
  della  tassa  di  concessione regionale: il collegio ritiene che la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  vada estesa anche alle
  citate  norme  di  cui  agli  articoli  6  e 11 - 12 (s'intende, in
  partibus quibus), benche' nel ricorso queste disposizioni non siano
  state  specificamente  indicate,  giacche'  l'individuazione  delle
  disposizioni  della  cui  conformita'  a  Costituzione si dubita va
  eseguita  considerando il complesso delle argomentazioni svolte nel
  ricorso   introduttivo.   Orbene,  nel  ricorso  e  in  memoria  le
  ricorrenti  hanno  evidenziato  di  non  ritenersi piu' tenute, per
  esercitare  la  propria attivita' mediante le citate filiali, ne' a
  versare un ulteriore deposito cauzionale, ne' a pagare un'ulteriore
  tassa  di  concessione  regionale, diversamente da quanto si ricava
  dal  combinato disposto di cui agli articoli 2 comma 1 (nella parte
  in  cui  sono  considerate  agenzie  di  viaggio e turismo anche le
  singole  filiali),  6 comma 2 lettere a) e b) nonche' 11 e 12 della
  legge regionale n. 44 del 1997;
        infine,  come  e' stato opportunamente segnalato dalla difesa
  delle  ricorrenti  nella  memoria  10  dicembre  1999,  il collegio
  intende  riferirsi alla voce 23 della tariffa allegata al d.lgs. 22
  giugno  1991.  n. 230,  nella  parte  in cui viene stabilito che le
  filiali,  anche con gestione non autonoma, delle agenzie di viaggio
  aventi  la  sede principale in altra regione, sono tenute a munirsi
  di  distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa
  di concessione regionale.
    Cosi'  fissati i termini della questione da sottoporre alla Corte
  costituzionale,  non  appare  inutile  ripetere che le disposizioni
  della  Costituzione  che  si assumono violate sono gli articoli 41,
  117  (in relazione all'art. 9 della legge-quadro n. 217 del 1983) e
  120,   per   motivi  identici  a  quelli  evidenziati  dalla  Corte
  costituzionale con la sentenza n. 362 del 1998.
    Sulla  rilevanza,  si  e'  gia'  detto al p. 1. della prevedibile
  necessita'  di  applicare  le  norme  suindicate per poter definire
  l'odierno giudizio.
    Si   e'   gia   detto,   cioe',   che  i  Servizi  Turismo  delle
  Amministrazioni  provinciali di Verona e Treviso, nell'adottare gli
  atti  impugnati,  hanno dato per presupposta, ai fini dell'apertura
  di una nuova filiale o del cambio di titolarita' e denominazione di
  filiale  di  agenzia  esistente,  la  necessita'  di  osservare  le
  seguenti  prescrizioni,  stabilite,  appunto, dalla legge regionale
  n. 44 del 1997:
        a)   obbligo   di  una  specifica  autorizzazione  anche  per
  l'apertura di una filiale;
        b)  necessita'  di  assicurare  le  prestazioni del direttore
  tecnico  in  ciascuna singola filiale a tempo pieno e con carattere
  di continuita' ed esclusivita';
        c)  necessita' di annotare, nell'autorizzazione, il carattere
  di agenzia principale, ovvero di filiale, dell'impresa;
        d)  obbligo,  per  esercitare  la  propria attivita' mediante
  l'apertura  di una filiale, di versare un'ulteriore somma di denaro
  a titolo di deposito cauzionale;
        e)  di  provvedere  al  pagamento  di  una ulteriore tassa di
  concessione regionale.
    In     conclusione,     assorbiti     gli    ulteriori    profili
  d'incostituzionalita'  addotti  dalle  ricorrenti,  ribadita la non
  manifesta  infondatezza  -  oltre  che, come si e' appena visto, la
  rilevanza   -   della   questione  di  legittimita'  costituzionale
  surriferita,  dev'essere disposto l'immediato invio degli atti alla
  Corte costituzionale e sospeso il giudizio in corso.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di legittimita' costituzionale degli articoli
  2, commi 1 e 3, 6, comma 2, lettera d), 7, commi 2 e 3, 6, comma 2,
  lettere  a)  e  b) e 11 e 12 della legge Regione Veneto 30 dicembre
  1997,  n. 44,  oltre  che  della  voce 23 della tariffa allegata al
  d.lgs.   22   giugno  1991,  n. 230,  nelle  parti  specificate  in
  motivazione,  in  riferimento  agli  articoli 41, 117 (in relazione
  all'art. 9 della legge n. 217 del 1983) e 120 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che,  a cura della segreteria della sezione, la presente
  ordinanza  sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente
  del  Consiglio  dei Ministri e al Presidente della giunta regionale
  del  Veneto  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera dei
  deputati, del Senato della Repubblica e del consiglio regionale del
  Veneto;
    Dispone  inoltre  che  la segreteria della sezione invii gli atti
  del giudizio alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Venezia,  nella  camera  di  consiglio  del 17
  dicembre 1999.
                        Il Presidente: Trotta
L'estensore: Buricelli
00C0957