N. 496 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1999
Ordinanza emessa il 15 aprile 1999 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Rizzacasa Giovambattista contro E.N.E.L. S.p.a. e E.N.E.L. S.p.a. contro Rizzacasa Giovambattista Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale - Perfezionamento (secondo il diritto vivente) alla data di ricezione dell'atto, anziche' al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario per la spedizione - Applicabilita' di tale regola pur se la parte notificante, risiedendo in luogo diverso da quello in cui va eseguita la notifica, abbia adempiuto in termini a tutte le formalita' richieste per la notificazione a mezzo posta - Violazione del diritto di difesa del notificante - Ingiustificata diversita' di disciplina rispetto all'art. 140 cod. proc. civ., nonche' alle norme sui ricorsi amministrativi ed a quelle sul contenzioso tributario. - Cod. proc. civ., art. 149. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.39 del 20-9-2000 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposta da Rizzacasa Giovambattista, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Fante n. 2, presso l'avvocato Giuseppe Rizzacasa, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; Contro E.N.E.L. S.p.a., intimato e sul secondo ricorso n. 00614/1998 proposto da: Enel S.p.a. in persona dell'Institore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, presso l'avvocato Giovanni Paterno', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Filomena Passeggio, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale; Contro Rizzacasa Giovambattista, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Fante n. 2, presso l'avvocato Giuseppe Rizzacasa, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, avverso la sentenza n. 432/1996 della Corte d'Appello de L'Aquila, depositata il 10 ottobre 1996; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 1999 dal consigliere dott. Simonetta Sotgiu; Udito per il ricorrente, l'avvocato Rizzacasa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale; Udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'avvocato Paterno', che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Aurelio Golia che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso principale che dell'incidentale. Svolgimento del processo Rilevato che Giovambattista Rizzacasa ha chiesto alla Corte d'Appello dell'Aquila di rideterminare l'indennita' di asservimento relativa a servitu' di elettrodotto costruito dall'Enel su un fondo di sua proprieta'; che avverso la determinazione di tale indennita' da parte della Corte il Rizzacasa ha proposto ricorso per cassazione, adducendone l'inadeguatezza; che l'Enel ha resistito chiedendo l'anammissibilita' del ricorso per esser stato lo stesso notificato a mezzo posta, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., oltre i termini di cui all'art. 327 scaduti il 25 novembre 1997; che il ricorso in questione, seppur consegnato il 17 novembre 1997 dal Rizzacasa all'ufficiale giudiziario di Roma per la notificazione a mezzo posta a L'Aquila, come da relata, era stato ricevuto dal destinatario soltanto il 29 novembre 1997; che la direzione PP.TT. de L'Aquila, a giustificazione del ritardo, ha semplicemente addotto la mole di lavoro che avrebbe impedito all'ufficio di rispettare i termini di notifica, escludendo nel contempo la colpa nella condotta dell'ufficiale notificatore e del personale dell'ufficio; che la giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 149 c.p.c., nel silenzio del dettato normativo, nel senso che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario (Cass. 4541/1981; 591/1982; 2434/1983; 5995/1983; 4271/1987; 2536/1988; S.U. 1605/1989; 4242/1992; 3303/1994; 1242/1995; 3764/1995; 6554/1998; 965/1999), per cui la tempestivita' del ricorso e' esclusivamente rilevabile dalla certificazione della data di tale consegna da parte dell'agente postale, essendo l'utilizzazione del servizio postale a rischio di chi lo richiede; che tale interpretazione dell'art. 149 c.p.c. (costituente diritto vivente) non considera che viene reso piu' difficile o addirittura ostacolato l'esercizio di un diritto, quale quello di impugnazione, a colui che, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notifica, utilizzi il mezzo previsto dal codice di rito per la notifica a mezzo posta, adempiendo a tutte le formalita' previste dall'art. 149 c.p.c., e restando nondimeno esposto alla disorganizzazione di uffici pubblici, quali quelli postali, che sono soltanto strumenti ausiliari dell'amministrazione della giustizia, e cosi' vedendo altresi' menomato il proprio diritto di difesa; che tenuto conto che l'art. 149 c.p.c. nulla esplicitamente dispone in ordine al momento di perfezionamento della notifica, la ricezione dell'atto notificato, ai fini della decorrenza dei termini, non costituisce regola generale dell'ordinamento, postoche' la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona invece alla data di spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente copia dell'atto da notificarsi, mentre resta irrilevante l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario (Cass. 5825/1981; 5785/1986; 1504/1990; 1729/1996) che anche a voler ritenere che la diversita' di disciplina dell'art. 140 c.p.c. rispetto ad altre forme di notificazione, e' giustificata dalla diversita' dei presupposti e delle ulteriori formalita' che accompagnano la spedizione della raccomandata (Cass. 5825/1981; 5785/1986; 1504/1990), il difetto di unicita' del sistema si deduce anche dal fatto che, per quanto attiene i ricorsi amministrativi, la notifica si perfeziona con la spedizione dell'atto risultante dal servizio postale (art. 2 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), analogamente a quanto avviene nella disciplina del contenzioso tributario (art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546) ; che essendo dunque il ricorso al servizio postale in materia di notifica di atti giudiziari disciplinato in maniera dissimile con riferimento a fattispecie analoghe di difesa di diritti soggettivi o di interessi legittimi, escludendosi per alcune di esse l'esposizione della parte notificante, che abbia adempiuto a tutte le formalita', al rischio del disservizio postale; che si puo' pertanto dubitare, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 149 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza, che ravvisa la tempestivita' della notifica di un atto giudiziario notificato a mezzo posta da luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario, nel momento della ricezione dell'atto e non in quello della consegna del plico all'ufficiale giudiziario per la spedizione, cosi' addossando alla parte notificante, che esercita un diritto secondo le formalita' prescritte, il rischio connesso alla mancata o tardiva consegna dell'atto da parte dell'agente postale, rispetto ai termini di notifica previsti dalla legge, e conseguentemente ostacolando l'esercizio del diritto stesso e menomando altresi' il diritto di difesa; che, stante la non manifesta infondatezza e la sua rilevanza ai fini della decisione, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dover sollevare in tal senso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 149 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 149 c.p.c. in relazione agli artt 3 e 24 Cost., nella interpretazione giurisprudenziale che prevede che la notifica si perfeziona nel momento del ricevimento, anche se la parte notificante abbia adempiuto in termini, da luogo diverso a quello in cui deve essere effettuata la notifica, a tutte le formalita' richieste per la effettuazione della notifica stessa a mezzo di ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale. Roma, addi' 15 aprile 1999. Il Presidente: De Musis 00C0961