N. 496 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1999

Ordinanza  emessa  il  15  aprile  1999 dalla Corte di cassazione sui
ricorsi  riuniti proposti da Rizzacasa Giovambattista contro E.N.E.L.
S.p.a. e E.N.E.L. S.p.a. contro Rizzacasa Giovambattista

Notificazioni  e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di
atti  giudiziari  a  mezzo  del  servizio  postale  - Perfezionamento
(secondo  il  diritto  vivente)  alla  data  di  ricezione dell'atto,
anziche'   al   momento   della   consegna  del  plico  all'ufficiale
giudiziario  per la spedizione - Applicabilita' di tale regola pur se
la parte notificante, risiedendo in luogo diverso da quello in cui va
eseguita   la  notifica,  abbia  adempiuto  in  termini  a  tutte  le
formalita'  richieste per la notificazione a mezzo posta - Violazione
del  diritto di difesa del notificante - Ingiustificata diversita' di
disciplina  rispetto all'art. 140 cod. proc. civ., nonche' alle norme
sui ricorsi amministrativi ed a quelle sul contenzioso tributario.
- Cod. proc. civ., art. 149.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.39 del 20-9-2000 )
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposta da
  Rizzacasa Giovambattista, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
  del  Fante  n. 2,  presso  l'avvocato  Giuseppe  Rizzacasa,  che lo
  rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
    Contro   E.N.E.L.   S.p.a.,   intimato   e  sul  secondo  ricorso
  n. 00614/1998  proposto  da:  Enel S.p.a. in persona dell'Institore
  pro-tempore,   elettivamente  domiciliato  in  Roma,  Viale  Regina
  Margherita  n. 125,  presso  l'avvocato  Giovanni  Paterno', che lo
  rappresenta  e  difende unitamente all'avvocato Filomena Passeggio,
  giusta  procura  a margine del controricorso e ricorso incidentale;
  controricorrente e ricorrente incidentale;
    Contro  Rizzacasa  Giovambattista,  elettivamente  domiciliato in
  Roma,  Piazza del Fante n. 2, presso l'avvocato Giuseppe Rizzacasa,
  che   lo  rappresenta  e  difende,  giusta  delega  a  margine  del
  controricorso,  controricorrente,  avverso  la sentenza n. 432/1996
  della Corte d'Appello de L'Aquila, depositata il 10 ottobre 1996;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
  15 aprile 1999 dal consigliere dott. Simonetta Sotgiu;
    Udito  per  il  ricorrente,  l'avvocato Rizzacasa, che ha chiesto
  l'accoglimento   del  ricorso  principale  e  rigetto  del  ricorso
  incidentale;
    Udito  per  il  resistente  e  ricorrente incidentale, l'avvocato
  Paterno',  che  ha  chiesto  il  rigetto  del  ricorso principale e
  l'accoglimento del ricorso incidentale;
    Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott.
  Aurelio  Golia  che  ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso
  principale che dell'incidentale.

                      Svolgimento del processo

    Rilevato  che  Giovambattista  Rizzacasa  ha  chiesto  alla Corte
  d'Appello dell'Aquila di rideterminare l'indennita' di asservimento
  relativa a servitu' di elettrodotto costruito dall'Enel su un fondo
  di sua proprieta';
        che  avverso  la  determinazione  di tale indennita' da parte
  della  Corte  il  Rizzacasa  ha  proposto  ricorso  per cassazione,
  adducendone l'inadeguatezza;
        che  l'Enel  ha  resistito  chiedendo  l'anammissibilita' del
  ricorso  per  esser  stato  lo  stesso notificato a mezzo posta, ai
  sensi  dell'art. 149  c.p.c.,  oltre  i termini di cui all'art. 327
  scaduti  il  25 novembre 1997;         che il ricorso in questione,
  seppur  consegnato  il 17 novembre 1997 dal Rizzacasa all'ufficiale
  giudiziario  di Roma per la notificazione a mezzo posta a L'Aquila,
  come  da relata, era stato ricevuto dal destinatario soltanto il 29
  novembre   1997;   che   la   direzione   PP.TT.   de  L'Aquila,  a
  giustificazione  del  ritardo,  ha semplicemente addotto la mole di
  lavoro  che avrebbe impedito all'ufficio di rispettare i termini di
  notifica,   escludendo   nel   contempo  la  colpa  nella  condotta
  dell'ufficiale   notificatore   e   del   personale   dell'ufficio;
          che la giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 149
  c.p.c.,  nel  silenzio  del  dettato  normativo,  nel  senso che la
  notifica  a  mezzo  del  servizio  postale  non si esaurisce con la
  spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo
  plico   al  destinatario  (Cass.  4541/1981;  591/1982;  2434/1983;
  5995/1983;   4271/1987;   2536/1988;   S.U.  1605/1989;  4242/1992;
  3303/1994;  1242/1995;  3764/1995; 6554/1998; 965/1999), per cui la
  tempestivita'   del  ricorso  e'  esclusivamente  rilevabile  dalla
  certificazione  della  data  di  tale consegna da parte dell'agente
  postale,  essendo l'utilizzazione del servizio postale a rischio di
  chi lo richiede;
        che  tale  interpretazione  dell'art. 149 c.p.c. (costituente
  diritto  vivente)  non  considera  che  viene reso piu' difficile o
  addirittura  ostacolato  l'esercizio di un diritto, quale quello di
  impugnazione, a colui che, risiedendo in luogo diverso da quello in
  cui  deve  essere  eseguita la notifica, utilizzi il mezzo previsto
  dal  codice  di  rito  per  la notifica a mezzo posta, adempiendo a
  tutte  le  formalita'  previste  dall'art. 149  c.p.c.,  e restando
  nondimeno  esposto alla disorganizzazione di uffici pubblici, quali
  quelli    postali,    che   sono   soltanto   strumenti   ausiliari
  dell'amministrazione  della  giustizia,  e  cosi'  vedendo altresi'
  menomato il proprio diritto di difesa;
        che  tenuto  conto che l'art. 149 c.p.c. nulla esplicitamente
  dispone  in ordine al momento di perfezionamento della notifica, la
  ricezione  dell'atto  notificato,  ai  fini  della  decorrenza  dei
  termini,   non   costituisce   regola   generale  dell'ordinamento,
  postoche' la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
  si  perfeziona  invece  alla data di spedizione di raccomandata con
  avviso  di  ricevimento, contenente copia dell'atto da notificarsi,
  mentre resta irrilevante l'effettiva consegna della raccomandata al
  destinatario (Cass. 5825/1981; 5785/1986; 1504/1990; 1729/1996) che
  anche   a   voler   ritenere   che   la  diversita'  di  disciplina
  dell'art. 140  c.p.c.  rispetto ad altre forme di notificazione, e'
  giustificata  dalla  diversita'  dei  presupposti e delle ulteriori
  formalita' che accompagnano la spedizione della raccomandata (Cass.
  5825/1981;  5785/1986;  1504/1990),  il  difetto  di  unicita'  del
  sistema si deduce anche dal fatto che, per quanto attiene i ricorsi
  amministrativi,   la  notifica  si  perfeziona  con  la  spedizione
  dell'atto   risultante  dal  servizio  postale  (art. 2  d.P.R.  24
  novembre  1971,  n. 1199),  analogamente  a  quanto  avviene  nella
  disciplina  del  contenzioso tributario (art. 16 d.lgs. 31 dicembre
  1992 n. 546) ;
        che  essendo dunque il ricorso al servizio postale in materia
  di  notifica  di  atti giudiziari disciplinato in maniera dissimile
  con  riferimento  a  fattispecie  analoghe  di  difesa  di  diritti
  soggettivi  o  di  interessi  legittimi, escludendosi per alcune di
  esse  l'esposizione  della parte notificante, che abbia adempiuto a
  tutte le formalita', al rischio del disservizio postale;
        che si puo' pertanto dubitare, in relazione agli artt. 3 e 24
  della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 149
  c.p.c.,  come  interpretato  dalla  giurisprudenza,  che ravvisa la
  tempestivita'  della  notifica  di un atto giudiziario notificato a
  mezzo   posta  da  luogo  diverso  da  quello  in  cui  risiede  il
  destinatario, nel momento della ricezione dell'atto e non in quello
  della   consegna   del   plico  all'ufficiale  giudiziario  per  la
  spedizione,  cosi'  addossando alla parte notificante, che esercita
  un  diritto  secondo  le formalita' prescritte, il rischio connesso
  alla  mancata  o  tardiva  consegna  dell'atto da parte dell'agente
  postale,  rispetto  ai  termini di notifica previsti dalla legge, e
  conseguentemente  ostacolando  l'esercizio  del  diritto  stesso  e
  menomando altresi' il diritto di difesa;
        che,  stante la non manifesta infondatezza e la sua rilevanza
  ai  fini  della decisione, nel caso di specie, questa Corte ritiene
  di   dover   sollevare  in  tal  senso  questione  di  legittimita'
  costituzionale  dell'art. 149 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24
  della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Rimette  alla  Corte  costituzionale la questione di legittimita'
  costituzionale  dell'art. 149  c.p.c. in relazione agli artt 3 e 24
  Cost.,  nella  interpretazione giurisprudenziale che prevede che la
  notifica  si  perfeziona  nel  momento del ricevimento, anche se la
  parte  notificante  abbia  adempiuto in termini, da luogo diverso a
  quello  in  cui  deve  essere  effettuata  la  notifica, a tutte le
  formalita'  richieste  per la effettuazione della notifica stessa a
  mezzo di ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale.
        Roma, addi' 15 aprile 1999.
                       Il Presidente: De Musis
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