N. 497 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2000
Ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da S.p.a. Banca Fideuram ed altri contro CONSOB Borsa - Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Preclusione assoluta dell'accesso a qualsiasi notizia, informazione o dato venuti in possesso della CONSOB in connessione con la sua attivita' di vigilanza - Mancata previsione di deroga nell'ipotesi di dati, notizie e informazioni evocati a fondamento dell'avvio di procedimento disciplinare contro soggetto operante nel settore "retto" dalla CONSOB - Deteriore trattamento dei soggetti sottoposti ai poteri di vigilanza e controllo della CONSOB rispetto ai pubblici dipendenti e ai professionisti, in relazione all'accesso al fascicolo processuale - Violazione del principio di diritto comunitario della trasparenza del processo decisionale, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, nonche' di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega. - D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 4, comma 10. - Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 97.(GU n.39 del 20-9-2000 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale sul ricorso in appello n. 10956 del 1999, proposto dalla S.p.a. Banca Fideuram, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e dai signori Francesco Carbonetti, Mario Prati, Ugo Ruffolo, Italo Cacopardi, Franca Cirri Fignagnani, Giorgio Forti, Giampietro Nattino, Vittorio Serafino, Luigi Biscozzi, Pierino Ferrazzi, Antonio Magnocavallo e Giampietro Ongaro, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Angelo Benessia e Fabrizio Barbieri, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Paisiello, n. 55, presso lo studio dell'avvocato Franco Gaetano Scoca; Contro la commissione nazionale per la societa' e la borsa (in prosieguo: Consob), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. I, 20 marzo 1999, n. 712, e per l'accoglimento del ricorso di primo grado n. 2069 del 1999; Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Consob, depositato in data 20 gennaio 2000, integrato da una memoria depositata in pari data; Visti gli atti tutti del giudizio; Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti all'udienza del 21 gennaio 2000; Uditi l'avvocato Franco Gaetano Scoca per l'appellante e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per la Consob; Considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o 1. - Con l'atto n. 98088366 del 12 novembre 1998, la Consob ha contestato alcuni addebiti ed ha comunicato alla S.p.a. Banca Fideuram l'apertura di un procedimento nei suoi confronti, in relazione ad alcune violazioni della normativa sulla intermediazione immobiliare. In data 10 dicembre 1998, la S.p.a. Banca Fideuram e i signori indicati in epigrafe (cui sono anche stati contestati gli addebiti) hanno chiesto l'accesso alla relazione ispettiva sulla disposta verifica, alle proposte degli uffici interni ed ai verbali delle riunioni in cui la Consob ha esaminato le questioni. 2. - Col provvedimento n. 98098104 del 28 dicembre 1998, la Consob ha respinto l'istanza di accesso, rilevando che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio". 3. - Col ricorso n. 2069 del 1999, proposto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, gli interessati hanno impugnato il diniego di accesso ed hanno chiesto che sia ordinata alla Consob l'esibizione degli atti. Essi hanno anche dedotto l'incostituzionalita' dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998, per contrasto con gli articoli 24 e 76 della Costituzione. Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza della sez. I, 20 marzo 1999, n. 712, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese e gli onorari del giudizio. 4. - Con il gravame in esame, gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale ed hanno riproposto le censure respinte in primo grado. La Consob si e' costituita in giudizio ed ha chiesto che il gravame sia respinto. Nella sua memoria difensiva, la Consob: ha eccepito l'improcedibilita' dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, poiche' il Ministero del tesoro, in data 12 novembre 1999, ha adottato alcune sanzioni pecuniarie nei confronti dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento di data 12 novembre 1998; in subordine, ha chiesto che l'appello sia respinto, anche per quanto riguarda la riproposta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998. 5. - Nella camera di consiglio del 21 gennaio 2000 la causa e' stata trattenuta per la decisione. D i r i t t o l. - In data 12 novembre 1998, la Consob ha contestato agli odierni appellanti alcune violazioni della normativa sulla intermediazione immobiliare ed ha comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei loro confronti. Gli interessati hanno chiesto di accedere agli atti richiamati nell'atto di contestazione degli addebiti, in particolare alla relazione ispettiva sulla disposta verifica, alle proposte degli uffici della Consob ed ai verbali delle riunioni in cui essa ha esaminato le questioni. In data 28 dicembre 1998, la Consob ha respinto l'istanza di accesso, rilevando che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio". Col ricorso di primo grado, proposto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, gli interessati hanno impugnato il diniego di accesso ed hanno chiesto che sia ordinata alla Consob l'esibizione degli atti. Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso. Con il gravame in esame, gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale ed hanno riproposto le censure respinte in primo grado. 2. - Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilita' dell'appello, formulata dalla Consob. Secondo l'assunto, gli appellanti non avrebbero piu' interesse alla coltivazione del gravame, perche' il Ministero del tesoro, in data 12 novembre 1999, ha adottato nei loro confronti alcune sanzioni pecuniarie, concludendo il procedimento avviato con la contestazione degli addebiti di data 12 novembre 1998: gli atti potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, nel corso del relativo giudizio di impugnazione. 3. - Ritiene la sezione che l'eccezione vada disattesa. Per la pacifica giurisprudenza, il diritto di accesso ha natura autonoma rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza ed e' tutelata dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dalla pendenza di un giudizio nel quale sussistano poteri istruttori del giudice (sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 32; sez. VI, 28 aprile 1998, n. 575; sez. IV, 15 gennaio 1998, n. 14). Infatti, e' rimessa al libero apprezzamento del titolare del diritto d'accesso di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990, ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio, mediante la richiesta di esibizione istruttoria: l'esercizio del diritto di accesso, anche quando mira a tutelare una posizione giuridica rispetto alla quale pende un giudizio o esso puo' essere instaurato, ha un ambito ed una finalita' che trascendono tale occasione, perche' rivolto ad assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale. Pertanto, l'avvenuta emanazione del provvedimento sanzionatorio, nel corso del giudizio, non ha fatto venire meno l'interesse degli appellanti ad ottenere una decisione di accoglimento della loro originaria domanda di accesso. Puo' quindi passarsi all'esame del gravame. 4. - Col primo articolato motivo, gli appellanti: hanno contestato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale, per la quale l'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998 va interpretato nel senso che non e' consentito l'accesso agli atti della Consob, emanati o posseduti in ragione della sua attivita' di vigilanza; hanno interpretato il richiamato art. 4, comma 10, nel senso che la Consob puo' respingere la domanda d'accesso solo sulla base di una valutazione degli interessi contrapposti; hanno richiamato la decisione di questa sezione n. 1467 del 30 settembre 1994, per la quale, nel vigore dell'art. 1, undicesimo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, la Consob non poteva respingere la domanda di accesso di un soggetto che intendeva acquisire gli atti necessari per articolare le proprie difese nel corso di un procedimento sanzionatorio; hanno rilevato che la legge delega 6 febbraio 1996, n. 52 (poi seguita dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), tra i princi'pi e i criteri generali per l'attuazione della delega ha richiamato all'art. 1 quelli "della piena trasparenza e della imparzialita' dell'azione amministrativa", sicche' l'art. 4, comma 10, del d.lgs. si sarebbe posto in contrasto con la legge delega, qualora vada interpretato nel senso fatto proprio dal Tribunale amministrativo regionale. Col secondo motivo, gli appellanti hanno dedotto che: la Consob non ha tenuto conto del fatto che l'istanza di accesso mirava ad articolare le loro difese nel corso del pendente procedimento sanzionatorio e non ha valutato se l'accesso richiesto poteva arrecare pregiudizio al corretto andamento del mercato finanziario e al pubblico risparmio; in concreto, nessuna apprezzabile ragione sussisteva per respingere la domanda di accesso. Col terzo motivo, gli appellanti hanno ribadito che l'istanza di accesso mirava ad apprestare una loro adeguata difesa gia' nel corso del procedimento sanzionatorio ed hanno dedotto che l'interpretazione data dal Tribunale amministrativo regionale all'art. 4, comma 10, urta con l'art. 24 della Costituzione, valutati anche i poteri attribuiti dalla Corte d'appello dall'art. 195, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998. 5. - Cosi' sintetizzati gli articolati motivi di appello, ritiene la sezione che essi possano essere trattati congiuntamente, per la loro stretta connessione. Al riguardo, il collegio ritiene di fare proprie le motivazioni che hanno gia' condotto la sezione a sollevare (con l'ordinanza n. 523 del 22 aprile 1999, resa nel corso di un distinto giudizio in cui erano simili le posizioni delle parti) alcune questioni di legittimita' costituzionale del richiamato art. 4, comma 10. 6. - Come si evince dal suo tenore letterale, l'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998 ha inteso precludere l'accesso alle notizie, alle informazioni ed ai dati in possesso della Consob in ragione della sua attivita' di vigilanza, definendoli "coperti dal segreto d'ufficio". In tal modo, come ha evidenziato la sezione con l'ordinanza n. 523 del 1999, si e' modificata in senso piu' restrittivo la precedente normativa sull'accesso agli atti della Consob (v. l'art. 1, undicesimo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, per il quale "i dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Consob nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro". Nel diritto vivente (sez. IV, 30 settembre 1994, n. 1467), l'undicesimo comma dell'art. 1 era stato interpretato in base al precedente decimo comma, nel senso che il segreto d'ufficio riguardava i soli documenti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e non anche tutte le altre notizie ed informazioni, acquisite dalla Consob nell'esercizio delle sue attribuzioni. II vigente art. 4, comma 10, oltre a non collegare la normativa sul segreto d'ufficio con quella sui poteri della Consob di chiedere informazioni e collaborazione alle pubbliche amministrazioni, ha disposto che tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso della Consob in ragione della sua attivita' di vigilanza sono "coperti" dal segreto d'ufficio (e non solo "tutelati", come disponeva l'art. 1, undicesimo comma, della legge n. 216 del 1974): l'art. 4, comma 10, puo' essere interpretato nel senso che la Consob possa respingere la domanda di accesso per il solo fatto che l'istanza riguardi notizie, informazioni e dati relativi alla sua attivita' istituzionale di vigilanza. 7. - La sezione, peraltro, ritiene di sottoporre all'esame della Corte costituzionale le seguenti questioni sulla conformita' alla Costituzione dell'art. 4, nono comma. 8. - Va premesso che per la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato l'istituto dell'accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attivita' della pubblica amministrazione (adunanza plenaria, 22 aprile 1999, n. 4 e n. 5; adunanza plenaria, 28 aprile 1999, n. 6). Cio' si evince dal testo e dalla ratio dell'art. 22 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che ha disciplinato il "diritto di accesso ai documenti amministrativi", "al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" e ha dato attuazione all'art. 97 della Costituzione, per il quale la legge assicura "il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione". Tali principi costituiscono i valori essenziali di riferimento di ogni comportamento dell'amministrazione. Le esigenze del buon andamento e della imparzialita' "dell'amministrazione" (come disciplinate dall'art. 97 della Costituzione) riguardano allo stesso modo ogni attivita' di qualsiasi pubblica amministrazione, che e' sempre vincolata all'interesse collettivo, in quanto deve tendere alla sua cura concreta, mediante atti e comportamenti comunque finalizzati al perseguimento dell'interesse generale. Mediante la disciplina sull'accesso, il legislatore, oltre ad introdurre un istituto che puo' avere un effetto deflattivo dei giudizi, ha permesso una piu' diffusa conoscenza dei processi decisionali (agevolando il concreto perseguimento dei valori dell'imparzialita' e del buon andamento) ed ha favorito la partecipazione ed il controllo degli amministrati sui comportamenti dei soggetti che agiscono per l'amministrazione, che sono pertanto stimolati a comportarsi responsabilmente, con attenzione, diligenza e correttezza e sulla base di parametri di legalita', con il conseguente svolgimento di un'attivita' controllabile e, pertanto, qualitativamente migliore. La disciplina generale sull'accesso, quindi, consente caso per caso all'amministrazione (e, nel caso di controversia, al giudice amministrativo) di valutare quale tra gli interessi in conflitto debba prevalere, anche in considerazione degli interessi pubblici e dei controinteressati, sulla base di criteri sufficientemente elastici, sanciti dalle leggi e dai regolamenti. L'art. 4, comma 10, si pone come norma derogatoria, limitativa dell'accesso agli atti riguardanti l'attivita' di vigilanza della Consob, in ragione della peculiarita' dei suoi poteri istituzionali e delle esigenze di adeguata tutela degli investitori, aventi anch'esse un rilievo costituzionale (art. 47 Cost.). 9. - Cio' posto, esaminate le censure degli appellanti, ritiene la sezione di rimettere alle valutazioni della Corte costituzionale la questione se l'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998, si sia posto in contrasto: col principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversita' di trattamento nell'ambito degli amministrati che siano sottoposti a poteri di vigilanza e di controllo, anche in settori particolarmente sensibili, e col principio per cui le scelte del legislatore devono rispettare il canone della ragionevolezza (sicche' la Corte costituzionale valutera' se la scelta del legislatore delegato, sulla preclusione dell'accesso agli atti riferibili a tale attivita', sia o meno manifestamente irragionevole, tenuto conto degli interessi coinvolti e del principio per il quale al richiedente vanno rilasciati gli atti che riguardino direttamente la sua sfera giuridica, anche quando si tratti di attivita' svolta nell'esercizio di poteri di vigilanza e di controllo: cfr. adunanza plenaria, 28 aprile 1999, n. 6; sez. IV, 20 maggio 1996, n. 665); col principio della effettivita' della tutela giurisdizionale previsto dall'art. 24 della Costituzione, poiche' la preclusione dell'accesso agli atti della Consob puo' negativamente incidere sulle scelte processuali dei soggetti interessati, i quali non sono posti in condizione di valutare, sotto tutti gli aspetti, se gli atti ed i comportamenti della Consob siano conformi alla legge, pur quando non vi siano particolari ragioni di interesse pubblico da porre a base del diniego; con l'art. 76 della Costituzione, per il quale il d.lgs. deve attenersi ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella legge delega, poiche' l'art. 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (in base alla quale e' stato poi emanato il d.lgs. n. 58 del 1998, con riferimento alla direttiva della CEE n. 22 del 1993), ha previsto che "ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di d.lgs. recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialita' dell'azione amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti"; con i principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, previsti dall'art. 97 della Costituzione con riferimento a tutte le tipologie dell'azione amministrativa e, quindi, anche all'attivita' di vigilanza e di controllo svolta dalla Consob, poiche' non sembra conforme a tali principi precludere l'accesso quando non emergono le prevalenti ragioni di interesse pubblico che inducano a respingere la relativa istanza. 10. - La sezione, pertanto, solleva le questioni di costituzionalita', che appaiono rilevanti e non manifestamente infondate, e dispone la sospensione del giudizio.
P. Q. M. Respinge l'eccezione di improcedibilita' dell'appello; Ritenute le questioni rilevanti ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondate, ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione sulla conformita' dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con gli articoli 3, 24, 76 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' notificata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati; Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio il giorno 21 gennaio 2000. Il Presidente: De Roberto Il consigliere estensore: Maruotti 00c0962