N. 497 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2000

Ordinanza  emessa  il  21  gennaio  2000  dal  Consiglio di Stato sul
ricorso proposto da S.p.a. Banca Fideuram ed altri contro CONSOB

Borsa  -  Disposizioni  in  materia  di intermediazione finanziaria -
Preclusione assoluta dell'accesso a qualsiasi notizia, informazione o
dato  venuti  in  possesso  della  CONSOB  in  connessione con la sua
attivita' di vigilanza - Mancata previsione di deroga nell'ipotesi di
dati,  notizie  e  informazioni  evocati  a  fondamento dell'avvio di
procedimento   disciplinare  contro  soggetto  operante  nel  settore
"retto"  dalla CONSOB - Deteriore trattamento dei soggetti sottoposti
ai  poteri di vigilanza e controllo della CONSOB rispetto ai pubblici
dipendenti e ai professionisti, in relazione all'accesso al fascicolo
processuale  -  Violazione del principio di diritto comunitario della
trasparenza  del  processo  decisionale,  del  diritto di difesa, del
principio  del  contraddittorio,  nonche'  di  imparzialita'  e  buon
andamento della p.a. - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 4, comma 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 97.
(GU n.39 del 20-9-2000 )
                        IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza di rimessione degli atti
  alla Corte costituzionale sul ricorso in appello n. 10956 del 1999,
  proposto  dalla  S.p.a.  Banca  Fideuram,  in  persona  del  legale
  rappresentante  pro-tempore,  e  dai  signori Francesco Carbonetti,
  Mario Prati, Ugo Ruffolo, Italo Cacopardi, Franca Cirri Fignagnani,
  Giorgio   Forti,   Giampietro  Nattino,  Vittorio  Serafino,  Luigi
  Biscozzi,  Pierino  Ferrazzi,  Antonio  Magnocavallo  e  Giampietro
  Ongaro,  tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gaetano
  Scoca,  Angelo  Benessia  e  Fabrizio  Barbieri,  ed  elettivamente
  domiciliati  in  Roma,  alla via Paisiello, n. 55, presso lo studio
  dell'avvocato Franco Gaetano Scoca;
    Contro  la  commissione  nazionale per la societa' e la borsa (in
  prosieguo:   Consob),   in   persona   del   legale  rappresentante
  pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello
  Stato,  presso  i  cui  uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei
  Portoghesi,  n. 12,  per  la  riforma  della sentenza del Tribunale
  amministrativo  regionale del Lazio, Sez. I, 20 marzo 1999, n. 712,
  e per l'accoglimento del ricorso di primo grado n. 2069 del 1999;
    Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Consob, depositato
  in  data  20  gennaio  2000, integrato da una memoria depositata in
  pari data;
    Visti gli atti tutti del giudizio;
    Data  per  letta  la  relazione  del  Consigliere  di Stato Luigi
  Maruotti all'udienza del 21 gennaio 2000;
    Uditi   l'avvocato   Franco  Gaetano  Scoca  per  l'appellante  e
  l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per la Consob;
    Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    1.  -  Con  l'atto n. 98088366 del 12 novembre 1998, la Consob ha
  contestato  alcuni  addebiti  ed  ha  comunicato  alla S.p.a. Banca
  Fideuram  l'apertura  di  un  procedimento  nei  suoi confronti, in
  relazione    ad    alcune    violazioni   della   normativa   sulla
  intermediazione immobiliare.
    In  data  10  dicembre 1998, la S.p.a. Banca Fideuram e i signori
  indicati in epigrafe (cui sono anche stati contestati gli addebiti)
  hanno  chiesto  l'accesso  alla  relazione ispettiva sulla disposta
  verifica,  alle  proposte  degli uffici interni ed ai verbali delle
  riunioni in cui la Consob ha esaminato le questioni.

    2. - Col  provvedimento  n. 98098104  del  28  dicembre  1998, la
  Consob  ha  respinto  l'istanza di accesso, rilevando che, ai sensi
  dell'art. 4,  comma  10,  del  d.lgs.  24 febbraio 1998, n. 58, "le
  notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in possesso della Consob in
  ragione  della  sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto
  d'ufficio".

    3. - Col   ricorso   n. 2069  del  1999,  proposto  al  Tribunale
  amministrativo regionale del Lazio, gli interessati hanno impugnato
  il diniego di accesso ed hanno chiesto che sia ordinata alla Consob
  l'esibizione    degli    atti.    Essi    hanno    anche    dedotto
  l'incostituzionalita'  dell'art. 4,  comma 10, del d.lgs. n. 58 del
  1998, per contrasto con gli articoli 24 e 76 della Costituzione.
    Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza della sez.
  I,  20  marzo 1999, n. 712, ha respinto il ricorso ed ha compensato
  le spese e gli onorari del giudizio.

    4. - Con  il  gravame in esame, gli appellanti hanno impugnato la
  sentenza del Tribunale amministrativo regionale ed hanno riproposto
  le censure respinte in primo grado.
    La  Consob  si  e'  costituita  in  giudizio ed ha chiesto che il
  gravame sia respinto. Nella sua memoria difensiva, la Consob:
        ha  eccepito l'improcedibilita' dell'appello per sopravvenuta
  carenza  di  interesse, poiche' il Ministero del tesoro, in data 12
  novembre 1999, ha adottato alcune sanzioni pecuniarie nei confronti
  dei  destinatari  della  comunicazione di avvio del procedimento di
  data 12 novembre 1998;
        in  subordine,  ha  chiesto che l'appello sia respinto, anche
  per   quanto  riguarda  la  riproposta  questione  di  legittimita'
  costituzionale dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998.
    5.  -  Nella  camera di consiglio del 21 gennaio 2000 la causa e'
  stata trattenuta per la decisione.

                            D i r i t t o

    l.  -  In  data  12  novembre  1998, la Consob ha contestato agli
  odierni   appellanti   alcune   violazioni  della  normativa  sulla
  intermediazione   immobiliare   ed  ha  comunicato  l'avvio  di  un
  procedimento sanzionatorio nei loro confronti.
    Gli  interessati  hanno  chiesto di accedere agli atti richiamati
  nell'atto  di  contestazione  degli  addebiti,  in particolare alla
  relazione  ispettiva  sulla  disposta verifica, alle proposte degli
  uffici  della  Consob  ed  ai verbali delle riunioni in cui essa ha
  esaminato le questioni.
    In  data  28  dicembre  1998,  la Consob ha respinto l'istanza di
  accesso,  rilevando che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del d.lgs.
  24  febbraio  1998, n. 58, "le notizie, le informazioni e i dati in
  possesso  della  Consob in ragione della sua attivita' di vigilanza
  sono coperti dal segreto d'ufficio".
    Col  ricorso di primo grado, proposto al Tribunale amministrativo
  regionale  del Lazio, gli interessati hanno impugnato il diniego di
  accesso  ed hanno chiesto che sia ordinata alla Consob l'esibizione
  degli atti.
    Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza impugnata,
  ha  respinto  il  ricorso.  Con il gravame in esame, gli appellanti
  hanno  impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale
  ed hanno riproposto le censure respinte in primo grado.
    2.    -    Preliminarmente,    va    esaminata   l'eccezione   di
  improcedibilita' dell'appello, formulata dalla Consob.
    Secondo  l'assunto,  gli  appellanti non avrebbero piu' interesse
  alla  coltivazione del gravame, perche' il Ministero del tesoro, in
  data  12  novembre  1999,  ha  adottato  nei  loro confronti alcune
  sanzioni  pecuniarie,  concludendo  il  procedimento avviato con la
  contestazione  degli  addebiti  di  data 12 novembre 1998: gli atti
  potrebbero  essere  acquisiti,  in  via  istruttoria, nel corso del
  relativo giudizio di impugnazione.
    3.  -  Ritiene  la sezione che l'eccezione vada disattesa. Per la
  pacifica  giurisprudenza,  il diritto di accesso ha natura autonoma
  rispetto  alla  posizione  giuridica  posta  a  base della relativa
  istanza  ed  e' tutelata dagli articoli 22 e seguenti della legge 7
  agosto   1990,  n. 241,  indipendentemente  dalla  pendenza  di  un
  giudizio  nel  quale sussistano poteri istruttori del giudice (sez.
  IV,  14  gennaio 1999, n. 32; sez. VI, 28 aprile 1998, n. 575; sez.
  IV, 15 gennaio 1998, n. 14).
    Infatti,  e'  rimessa  al  libero  apprezzamento del titolare del
  diritto   d'accesso   di  avvalersi  della  tutela  giurisdizionale
  prevista  dall'art. 25  della  legge  n. 241  del  1990,  ovvero di
  conseguire  la  conoscenza dell'atto nel diverso giudizio, mediante
  la  richiesta di esibizione istruttoria: l'esercizio del diritto di
  accesso,  anche  quando  mira  a  tutelare  una posizione giuridica
  rispetto   alla   quale  pende  un  giudizio  o  esso  puo'  essere
  instaurato,  ha  un  ambito  ed  una finalita' che trascendono tale
  occasione,   perche'   rivolto   ad   assicurare   la   trasparenza
  dell'attivita'   amministrativa   ed  a  favorirne  lo  svolgimento
  imparziale.
    Pertanto,  l'avvenuta emanazione del provvedimento sanzionatorio,
  nel  corso del giudizio, non ha fatto venire meno l'interesse degli
  appellanti  ad  ottenere  una  decisione di accoglimento della loro
  originaria  domanda  di accesso. Puo' quindi passarsi all'esame del
  gravame.
    4. - Col primo articolato motivo, gli appellanti:
        hanno  contestato  la  sentenza  del Tribunale amministrativo
  regionale,  per  la  quale l'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del
  1998 va interpretato nel senso che non e' consentito l'accesso agli
  atti  della  Consob,  emanati  o  posseduti  in  ragione  della sua
  attivita' di vigilanza;
        hanno  interpretato il richiamato art. 4, comma 10, nel senso
  che  la Consob puo' respingere la domanda d'accesso solo sulla base
  di una valutazione degli interessi contrapposti;
        hanno  richiamato  la decisione di questa sezione n. 1467 del
  30 settembre 1994, per la quale, nel vigore dell'art. 1, undicesimo
  comma,  della  legge  7  giugno  1974, n. 216, la Consob non poteva
  respingere  la  domanda  di  accesso  di  un soggetto che intendeva
  acquisire  gli  atti necessari per articolare le proprie difese nel
  corso di un procedimento sanzionatorio;
        hanno  rilevato  che  la  legge delega 6 febbraio 1996, n. 52
  (poi seguita dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), tra i princi'pi e
  i  criteri  generali  per  l'attuazione  della delega ha richiamato
  all'art. 1  quelli  "della  piena trasparenza e della imparzialita'
  dell'azione amministrativa", sicche' l'art. 4, comma 10, del d.lgs.
  si  sarebbe  posto  in  contrasto con la legge delega, qualora vada
  interpretato  nel  senso fatto proprio dal Tribunale amministrativo
  regionale.
    Col secondo motivo, gli appellanti hanno dedotto che:
        la  Consob  non  ha  tenuto  conto del fatto che l'istanza di
  accesso  mirava ad articolare le loro difese nel corso del pendente
  procedimento sanzionatorio e non ha valutato se l'accesso richiesto
  poteva  arrecare  pregiudizio  al  corretto  andamento  del mercato
  finanziario e al pubblico risparmio;
        in  concreto,  nessuna  apprezzabile  ragione  sussisteva per
  respingere la domanda di accesso.
    Col  terzo motivo, gli appellanti hanno ribadito che l'istanza di
  accesso  mirava  ad  apprestare  una  loro adeguata difesa gia' nel
  corso   del   procedimento   sanzionatorio  ed  hanno  dedotto  che
  l'interpretazione   data  dal  Tribunale  amministrativo  regionale
  all'art. 4,  comma  10,  urta  con  l'art. 24  della  Costituzione,
  valutati   anche   i   poteri   attribuiti  dalla  Corte  d'appello
  dall'art. 195, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998.
    5. - Cosi' sintetizzati gli articolati motivi di appello, ritiene
  la  sezione che essi possano essere trattati congiuntamente, per la
  loro stretta connessione.
    Al  riguardo,  il collegio ritiene di fare proprie le motivazioni
  che  hanno  gia'  condotto  la sezione a sollevare (con l'ordinanza
  n. 523  del  22 aprile 1999, resa nel corso di un distinto giudizio
  in  cui  erano simili le posizioni delle parti) alcune questioni di
  legittimita' costituzionale del richiamato art. 4, comma 10.

    6. - Come si evince dal suo tenore letterale, l'art. 4, comma 10,
  del  d.lgs.  n. 58  del  1998  ha  inteso precludere l'accesso alle
  notizie,  alle  informazioni ed ai dati in possesso della Consob in
  ragione  della sua attivita' di vigilanza, definendoli "coperti dal
  segreto d'ufficio".
    In  tal  modo,  come  ha  evidenziato  la sezione con l'ordinanza
  n. 523  del  1999,  si  e'  modificata in senso piu' restrittivo la
  precedente  normativa  sull'accesso  agli  atti  della  Consob  (v.
  l'art. 1,  undicesimo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, per
  il  quale  "i  dati,  le  notizie e le informazioni acquisiti dalla
  Consob  nell'esercizio  delle  sue  attribuzioni  sono tutelati dal
  segreto    d'ufficio    anche    nei   riguardi   delle   pubbliche
  amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro".
    Nel  diritto  vivente  (sez.  IV,  30  settembre  1994, n. 1467),
  l'undicesimo  comma  dell'art. 1  era stato interpretato in base al
  precedente  decimo  comma,  nel  senso  che  il  segreto  d'ufficio
  riguardava    i    soli    documenti   ricevuti   dalle   pubbliche
  amministrazioni e non anche tutte le altre notizie ed informazioni,
  acquisite dalla Consob nell'esercizio delle sue attribuzioni.
    II  vigente  art. 4, comma 10, oltre a non collegare la normativa
  sul  segreto  d'ufficio  con  quella  sui  poteri  della  Consob di
  chiedere    informazioni    e    collaborazione    alle   pubbliche
  amministrazioni,  ha disposto che tutte le notizie, le informazioni
  ed  i  dati in possesso della Consob in ragione della sua attivita'
  di  vigilanza  sono  "coperti"  dal  segreto  d'ufficio (e non solo
  "tutelati",  come disponeva l'art. 1, undicesimo comma, della legge
  n. 216  del 1974): l'art. 4, comma 10, puo' essere interpretato nel
  senso  che  la Consob possa respingere la domanda di accesso per il
  solo  fatto  che  l'istanza  riguardi  notizie, informazioni e dati
  relativi alla sua attivita' istituzionale di vigilanza.
    7.  - La sezione, peraltro, ritiene di sottoporre all'esame della
  Corte  costituzionale  le seguenti questioni sulla conformita' alla
  Costituzione dell'art. 4, nono comma.
    8.  -  Va  premesso  che  per  la  consolidata giurisprudenza del
  Consiglio  di  Stato l'istituto dell'accesso trova applicazione nei
  confronti   di   ogni   tipologia   di   attivita'  della  pubblica
  amministrazione  (adunanza  plenaria,  22 aprile 1999, n. 4 e n. 5;
  adunanza plenaria, 28 aprile 1999, n. 6).
    Cio'  si  evince dal testo e dalla ratio dell'art. 22 della legge
  n. 241  del  7  agosto  1990,  che  ha  disciplinato il "diritto di
  accesso  ai  documenti  amministrativi",  "al fine di assicurare la
  trasparenza   dell'attivita'   amministrativa  e  di  favorirne  lo
  svolgimento  imparziale"  e  ha  dato  attuazione all'art. 97 della
  Costituzione,  per  il quale la legge assicura "il buon andamento e
  l'imparzialita' dell'amministrazione".
    Tali principi costituiscono i valori essenziali di riferimento di
  ogni comportamento dell'amministrazione.
    Le   esigenze   del   buon   andamento   e   della  imparzialita'
  "dell'amministrazione"   (come   disciplinate   dall'art. 97  della
  Costituzione)   riguardano  allo  stesso  modo  ogni  attivita'  di
  qualsiasi   pubblica   amministrazione,  che  e'  sempre  vincolata
  all'interesse  collettivo,  in  quanto  deve  tendere alla sua cura
  concreta,  mediante  atti  e  comportamenti comunque finalizzati al
  perseguimento dell'interesse generale.
    Mediante  la  disciplina  sull'accesso,  il legislatore, oltre ad
  introdurre  un  istituto  che  puo' avere un effetto deflattivo dei
  giudizi,  ha  permesso  una  piu'  diffusa  conoscenza dei processi
  decisionali   (agevolando  il  concreto  perseguimento  dei  valori
  dell'imparzialita'   e  del  buon  andamento)  ed  ha  favorito  la
  partecipazione ed il controllo degli amministrati sui comportamenti
  dei  soggetti che agiscono per l'amministrazione, che sono pertanto
  stimolati a comportarsi responsabilmente, con attenzione, diligenza
  e  correttezza  e  sulla  base  di  parametri  di legalita', con il
  conseguente  svolgimento di un'attivita' controllabile e, pertanto,
  qualitativamente migliore.
    La  disciplina  generale  sull'accesso, quindi, consente caso per
  caso  all'amministrazione  (e, nel caso di controversia, al giudice
  amministrativo)  di  valutare  quale tra gli interessi in conflitto
  debba prevalere, anche in considerazione degli interessi pubblici e
  dei  controinteressati,  sulla  base  di  criteri  sufficientemente
  elastici, sanciti dalle leggi e dai regolamenti.
    L'art. 4,  comma  10,  si pone come norma derogatoria, limitativa
  dell'accesso  agli  atti riguardanti l'attivita' di vigilanza della
  Consob, in ragione della peculiarita' dei suoi poteri istituzionali
  e  delle  esigenze  di  adeguata  tutela  degli investitori, aventi
  anch'esse un rilievo costituzionale (art. 47 Cost.).

    9. - Cio'  posto,  esaminate le censure degli appellanti, ritiene
  la sezione di rimettere alle valutazioni della Corte costituzionale
  la  questione  se l'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998, si
  sia posto in contrasto:
        col  principio  di  uguaglianza  previsto  dall'art. 3  della
  Costituzione,  sotto  il  profilo  della  diversita' di trattamento
  nell'ambito  degli  amministrati  che  siano sottoposti a poteri di
  vigilanza   e   di  controllo,  anche  in  settori  particolarmente
  sensibili, e col principio per cui le scelte del legislatore devono
  rispettare   il  canone  della  ragionevolezza  (sicche'  la  Corte
  costituzionale  valutera'  se  la  scelta del legislatore delegato,
  sulla   preclusione   dell'accesso  agli  atti  riferibili  a  tale
  attivita',  sia  o  meno manifestamente irragionevole, tenuto conto
  degli   interessi  coinvolti  e  del  principio  per  il  quale  al
  richiedente  vanno  rilasciati gli atti che riguardino direttamente
  la  sua sfera giuridica, anche quando si tratti di attivita' svolta
  nell'esercizio di poteri di vigilanza e di controllo: cfr. adunanza
  plenaria, 28 aprile 1999, n. 6; sez. IV, 20 maggio 1996, n. 665);
        col principio della effettivita' della tutela giurisdizionale
  previsto  dall'art. 24  della  Costituzione, poiche' la preclusione
  dell'accesso  agli  atti  della  Consob puo' negativamente incidere
  sulle scelte processuali dei soggetti interessati, i quali non sono
  posti  in  condizione  di valutare, sotto tutti gli aspetti, se gli
  atti ed i comportamenti della Consob siano conformi alla legge, pur
  quando  non  vi  siano particolari ragioni di interesse pubblico da
  porre a base del diniego;
        con l'art. 76 della Costituzione, per il quale il d.lgs. deve
  attenersi ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella legge
  delega,  poiche'  l'art. 1  della  legge 6 febbraio 1996, n. 52 (in
  base  alla quale e' stato poi emanato il d.lgs. n. 58 del 1998, con
  riferimento  alla  direttiva della CEE n. 22 del 1993), ha previsto
  che  "ove  ricorrano  deleghe al Governo per l'emanazione di d.lgs.
  recanti  le  norme  occorrenti  per  dare attuazione alle direttive
  comunitarie,  tra  i  principi e i criteri generali dovranno sempre
  essere   previsti   quelli   della   piena   trasparenza   e  della
  imparzialita'  dell'azione  amministrativa, al fine di garantire il
  diritto   di   accesso   alla  documentazione  e  ad  una  corretta
  informazione  dei cittadini, nonche', nei modi opportuni, i diritti
  dei consumatori e degli utenti";
        con   i   principi  di  buon  andamento  e  di  imparzialita'
  dell'amministrazione,  previsti dall'art. 97 della Costituzione con
  riferimento  a  tutte  le  tipologie  dell'azione amministrativa e,
  quindi,  anche  all'attivita'  di  vigilanza  e di controllo svolta
  dalla   Consob,   poiche'  non  sembra  conforme  a  tali  principi
  precludere  l'accesso  quando non emergono le prevalenti ragioni di
  interesse pubblico che inducano a respingere la relativa istanza.
    10.   -   La   sezione,   pertanto,   solleva   le  questioni  di
  costituzionalita',  che  appaiono  rilevanti  e  non manifestamente
  infondate, e dispone la sospensione del giudizio.
                              P. Q. M.
    Respinge l'eccezione di improcedibilita' dell'appello;
    Ritenute  le  questioni  rilevanti  ai fini della decisione della
  controversia e non manifestamente infondate, ordina alla segreteria
  della  sezione  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
  costituzionale,  per  la  decisione  sulla conformita' dell'art. 4,
  comma  10,  del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con gli articoli 3,
  24, 76 e 97 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  alla  segreteria  della sezione che la presente ordinanza
  sia  notificata  alle parti in causa e comunicata al Presidente del
  Consiglio dei Ministri, nonche' notificata al Presidente del Senato
  della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  camera di consiglio il giorno 21
  gennaio 2000.
                      Il Presidente: De Roberto
                 Il consigliere estensore: Maruotti
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