N. 498 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2000
Ordinanza emessa il 22 maggio 2000 dal tribunale di Alba sezione distaccata di Bra nel procedimento penale a carico di Fiorillo Michele Processo penale - Responsabile civile - Citazione da parte dell'imputato, nel caso di responsabilita' civile derivante da assicurazione non obbligatoria - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto nel processo civile - Lesione del diritto di difesa. - Cod. proc. pen., art. 83. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.39 del 20-9-2000 )
IL TRIBUNALE Rilevato che all'udienza del 28 febbraio 2000 la difesa dell'imputato rinviato a giudizio per i reati di cui all'art. 590 c.p. chiedeva a questo giudice di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83 c.p.p., come modificato a seguito della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 112 del 16 aprile 1998 deducendo la violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione; che il giudice si riservava di decidere e scioglieva la riserva all'udienza odierna dando lettura alle parti della presente ordinanza; Ritenuto con riferimento alla rilevanza della questione nel presente processo che la norma de qua e' sicuramente applicabile, poiche' il soggetto danneggiato si e' costituito parte civile e l'imputato, il quale aveva stipulato a suo tempo un contratto di assicurazione della responsabilita' civile con la compagnia Piemontese ha manifestato l'intenzione di chiamare in garanzia il proprio assicuratore, essendo a cio' impedito unicamente dal tenore letterale dell'art. 83 c.p.p.; che il giudice delle leggi nella sentenza n. 112 fonda la sua pronuncia sull'osservazione che "e' evidente il che nel giudizio civile di danno, cagionato dalla circolazione di veicoli a motore, il danneggiante convenuto ben puo' chiamare in garanzia l'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 106 c.p.c., al quale e' correlato, per quanto riguarda i rapporti di assicurazione della responsabilita' civile, l'art. 1917 comma ultimo cc.... Se dunque e' fuori discussione la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile, diviene fondato domandarsi perche' analogo potere non sia attribuito all'imputato nel processo penale. La posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono assolutamente identiche: con la conseguenza che il principio costituzionale di eguaglianza e' violato da un sistema come quello degli art. 83 ss. c.p.p. ...."; che quindi nella fattispecie portata allora all'attenzione della Corte costituzionale appariva contrario al principio di uguaglianza che mentre il convenuto in un giudizio civile di danno potesse chiamare in garanzia il proprio assicuratore questo diritto non spettasse all'imputato in un processo penale, pur in relazione allo stesso tipo di illecito, malgrado che le due posizioni fossero assolutamente identiche; che ad avviso di questo giudice la situazione di ingiustificata disparita' di trattamento e violazione del diritto di difesa ha luogo anche qualora l'imputato abbia stipulato, avvalendosi dell'autonomia contrattuale riconosciutagli dall'ordinamento e non gia' in forza di un disposto imperativo di legge come per l'assicurazione della responsabilita' civile auto, un contratto di assicurazione della responsabilita' civile, posto che anche in questo caso egli, qualora venga citato in giudizio in un processo civile puo' chiamare in garanzia la proda compagnia in forza dell'art. 106 c.p.c., mentre tale possibilita' gli e' preclusa, stante il tenore letterale dell'art. 83 c.p.p., qualora venga 18 rinviato a giudizio, per lo stesso fatto, davanti al giudice penale e in quella sede il danneggiato si costituisca parte civile; che pertanto secondo questo giudice si profila un dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 83 c.p.p. per violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa; che anche dopo la sentenza n. 112 la disposizione dell'art. 83 c.p.p. non puo' essere interpretata nel senso che l'imputato nel processo penale puo' citare il proprio assicuratore della responsabilita' civile facoltativa, posto che la menzionata sentenza additiva e' stata resa in un'ipotesi in cui si verteva in una fattispecie di assicurazione obbligatoria cx legge 24 dicembre 1969 n 990;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'an. 83 c.p.p. con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione, dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Bra, addi 22 maggio 2000 Il giudice: Gnocchi 00C0963