N. 498 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2000

Ordinanza  emessa  il  22  maggio  2000 dal tribunale di Alba sezione
distaccata  di  Bra  nel  procedimento  penale  a  carico di Fiorillo
Michele

Processo   penale   -   Responsabile  civile  -  Citazione  da  parte
dell'imputato,  nel  caso  di  responsabilita'  civile  derivante  da
assicurazione  non  obbligatoria - Mancata previsione - Disparita' di
trattamento  rispetto a quanto previsto nel processo civile - Lesione
del diritto di difesa.
- Cod. proc. pen., art. 83.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.39 del 20-9-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Rilevato   che   all'udienza  del  28  febbraio  2000  la  difesa
  dell'imputato  rinviato  a giudizio per i reati di cui all'art. 590
  c.p.  chiedeva  a  questo  giudice  di  sollevare  la  questione di
  legittimita'  costituzionale dell'art. 83 c.p.p., come modificato a
  seguito  della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 112
  del  16  aprile  1998 deducendo la violazione degli articoli 3 e 24
  della Costituzione;
        che  il  giudice  si  riservava  di  decidere e scioglieva la
  riserva all'udienza odierna dando lettura alle parti della presente
  ordinanza;
    Ritenuto  con  riferimento  alla  rilevanza  della  questione nel
  presente  processo  che la norma de qua e' sicuramente applicabile,
  poiche'  il  soggetto  danneggiato  si e' costituito parte civile e
  l'imputato,  il  quale  aveva stipulato a suo tempo un contratto di
  assicurazione   della   responsabilita'  civile  con  la  compagnia
  Piemontese  ha  manifestato l'intenzione di chiamare in garanzia il
  proprio assicuratore, essendo a cio' impedito unicamente dal tenore
  letterale dell'art. 83 c.p.p.;
        che il giudice delle leggi nella sentenza n. 112 fonda la sua
  pronuncia  sull'osservazione  che  "e' evidente il che nel giudizio
  civile  di danno, cagionato dalla circolazione di veicoli a motore,
  il  danneggiante  convenuto ben puo' chiamare in garanzia l'impresa
  assicuratrice ai sensi dell'art. 106 c.p.c., al quale e' correlato,
  per   quanto   riguarda   i   rapporti   di   assicurazione   della
  responsabilita'  civile,  l'art. 1917 comma ultimo cc.... Se dunque
  e'  fuori  discussione la chiamata in garanzia dell'assicuratore da
  parte  dell'assicurato  convenuto  in  un  giudizio  civile  per il
  risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli
  sottoposti  alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria
  della  responsabilita'  civile,  diviene fondato domandarsi perche'
  analogo potere non sia attribuito all'imputato nel processo penale.
  La  posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto
  illecito  in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il
  quale,  in  relazione  allo  stesso  tipo  di illecito vi sia stata
  costituzione  di  parte  civile del danneggiato nel processo penale
  sono  assolutamente  identiche: con la conseguenza che il principio
  costituzionale  di eguaglianza e' violato da un sistema come quello
  degli art. 83 ss. c.p.p. ....";
        che  quindi  nella  fattispecie portata allora all'attenzione
  della  Corte  costituzionale  appariva  contrario  al  principio di
  uguaglianza  che mentre il convenuto in un giudizio civile di danno
  potesse chiamare in garanzia il proprio assicuratore questo diritto
  non  spettasse all'imputato in un processo penale, pur in relazione
  allo stesso tipo di illecito, malgrado che le due posizioni fossero
  assolutamente identiche;
        che   ad   avviso   di   questo   giudice  la  situazione  di
  ingiustificata  disparita'  di trattamento e violazione del diritto
  di  difesa  ha  luogo  anche  qualora  l'imputato  abbia stipulato,
  avvalendosi     dell'autonomia     contrattuale     riconosciutagli
  dall'ordinamento  e  non gia' in forza di un disposto imperativo di
  legge  come  per l'assicurazione della responsabilita' civile auto,
  un  contratto  di assicurazione della responsabilita' civile, posto
  che  anche in questo caso egli, qualora venga citato in giudizio in
  un  processo civile puo' chiamare in garanzia la proda compagnia in
  forza   dell'art. 106  c.p.c.,  mentre  tale  possibilita'  gli  e'
  preclusa,  stante  il tenore letterale dell'art. 83 c.p.p., qualora
  venga  18  rinviato  a  giudizio,  per  lo stesso fatto, davanti al
  giudice penale e in quella sede il danneggiato si costituisca parte
  civile;
        che  pertanto  secondo questo giudice si profila un dubbio di
  legittimita'  costituzionale dell'art. 83 c.p.p. per violazione del
  principio di eguaglianza e del diritto di difesa;
        che   anche   dopo   la   sentenza   n. 112  la  disposizione
  dell'art. 83  c.p.p.  non  puo'  essere  interpretata nel senso che
  l'imputato  nel processo penale puo' citare il proprio assicuratore
  della  responsabilita'  civile facoltativa, posto che la menzionata
  sentenza  additiva e' stata resa in un'ipotesi in cui si verteva in
  una  fattispecie di assicurazione obbligatoria cx legge 24 dicembre
  1969 n 990;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'an. 83 c.p.p. con
  riferimento  agli  articoli 3 e 24 della Costituzione, nei sensi di
  cui  in  motivazione,  dispone  la  sospensione  del  processo e la
  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
  Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Bra, addi 22 maggio 2000
                         Il giudice: Gnocchi
00C0963