N. 511 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2000
Ordinanza emessa l'8 maggio 2000 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Beneducci Francesco ed altri Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni, gia' acquisite al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, rese, nel corso delle indagini preliminari, da chi per libera scelta si e' sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Consentita utilizzazione e valutazione - Disparita' di trattamento tra imputati. - Legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1, commi 1 e 2 (recte: d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, commi 1 e 2, nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 2). - Costituzione, art. 3.(GU n.40 del 27-9-2000 )
IL TRIBUNALE Sull'eccezione di legittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 1 della legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione con modificazione del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, sollevata dalla difesa di Gargani Stefano, cui si sono associati i difensori degli altri imputati, rileva quanto segue: nel presente dibattimento, apertosi il 30 marzo 1999, e' stata data lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da alcuni imputati di reato connesso che si sono avvalsi della facolta' di non rispondere, con conseguente acquisizione dei relativi verbali al fascicolo del dibattimento; tali letture ed acquisizioni sono intervenute fino all'udienza del 28 dicembre 1999 nella vigenza dell'art. 513 c.p.p. come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 1998, senza che i difensori avessero prestato il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni stesse; nelle udienze successive, ed in particolare nell'udienza del 3 aprile 2000, essendosi avvalsi altri imputati di reato connesso della facolta' di non rispondere, il tribunale respingeva la richiesta del p.m. di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, sulla base del dettato dell'art. 111 della Costituzione e rilevando che "sulla base di tale nuova normativa costituzionale, in assenza di una modifica legislativa dell'art. 513 c.p.p., non puo' piu' ritenersi attuale l'interpretazione data dalla Corte costituzionale con la senteza n. 361 del 1998 a detta norma per cui deve applicarsi il secondo comma dello stesso articolo secondo cui qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere il giudice dispone la lettra dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari solo sull'accordo delle parti"; all'odierna udienza, esaurita l'istruttoria dibattimentale, la difesa dell'imputato Gargani Stefano ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale sopra evidenziata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; sulla base del dettato del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 35/2000, in effetti, i verbali delle dichiarazioni gia' acquisiti al fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore dell'art. 111 della Costituzione devono essere oggetto di valutazione da parte del giudice, sia pure secondo il criterio di giudizio dettato dalla stessa norma in deroga ai principi di cui all'art. 192 c.p.p. ("... sono valutate ... solo se la loro attendibilita' e' confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalita'"); al contrario, ovviamente, non possono essere oggetto di valutazione quelle altre dichiarazioni rese da imputati di reato connesso non acquisite in quanto l'esame degli stessi in dibattimento e' intervenuto successivamente all'entrata in vigore della legge n. 35 citata; si deve anche premettere che nel presente processo la maggior parte degli imputati sono chiamati a rispondere del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe oltre che dei reati fine e, pertanto, si tratta di posizioni strettamente connesse l'une alle altre anche sotto il profilo probatorio; il quadro normativo come sopra delineato comporta, cosi', una evidente disparita' di trattamento, dal punto di vista della valutazione della prova della colpevolezza dei vari imputati: in effetti, in conseguenza di un mero dato temporale - la data in cui i vari imputati ex art. 210 c.p.p. sono stati esaminati e si sono avvalsi della facolta' di non rispondere - del tutto aleatorio, legato a dinamiche organizzative che prescindono dalla volonta' delle parti, e' stato acquisito o meno del materiale probatorio che potra', quindi, essere o meno valutato per la deliberazione. Di conseguenza puo' verificarsi che la posizione di un determinato imputato del reato associativo possa essere valutata sulla base di dichiarazioni acquisite come sopra, con la possibilita' che la sua responsabilita' possa essere accertata anche in base alle stesse, mentre quella di un alro sia al contrario valutata diversamente perche' le dichiarazioni che lo riguardano non sono state acquisite al fasciolo per il dibattimento; in sostanza cio' che appare assai irragionevole, e quindi dettato in violazione dell'art. 3 della Costituzione, e' che il discrimine tra l'utilizzazione ai fini decisori dei predetti verbali sia agganciata ad un dato temporale casuale che cade nel corso dell'istruttoria dibattimentale; a tal proposito, e' pur vero che il legislatore costituzionale ha previsto all'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 la possibilita' per il legislatore ordinario di regolare in via transitoria l'applicazione dei principi del novellato art. 111 della Costituzione, ma lo ha fatto in relazione ai "procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore", con cio' intendendo senza dubbio riferirsi a regole uniformi che valessero, in relazione ad un determinato procedimento penale, per l'intero iter professionale. Non pare, quindi, illegittimo prevedere che, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella costituzionale, il legislatore ordinario detti un'applicazione attenuata dei nuovi principi costituzionali al fine di salvaguardare altri interessi costituzionalmente protetti; pare invece, irragionevole che la norma della legge 35 citata abbia previsto un diverso regime probatorio nell'ambito della stessa fase processuale di un determinato processo, cosi' comportando il rischio di un diverso trattamento sanzionatorio di soggetti imputati del medesimo reato nell'ambito del medesimo processo; al contrario non pare che sussista la lamentata violazione dell'art. 24 della Costituzione, poiche' in primo luogo non vi e' stata nessuna violazione del diritto di difesa, integralmente esercitato nel presente processo in relazione alla fase di formazione della prova e in secondo luogo la norma transitoria della legge 35 citata attiene esclusivamente alla fase di valutazione della stessa; oltre ad essere non manifestamente infondata, la questione appare, altresi', rilevante: all'esito dell'istruttoria dibattimentale e prima dell'inizio della discussione finale le parti e il giudice, infatti, devono conoscere quale sia il materiale probatorio legittimamente utilizzabile per la decisione e le regole di valutazione dello stesso. In definitiva l'eccezione pare rilevante e non manifestamente infondata, con conseguente obbligo per il giudice di sollevare la questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'ar. 1, commi 1 e 2, della legge 25 febbraio 2000, n. 35, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui permette l'utilizzazione e la valutazione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore acquisiti al fascicolo per il dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2, del 23 novembre 1999; Sospende il processo in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 8 maggio 2000. Il Presidente: Boncompagni 00c0969