N. 521 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2000
Ordinanza emessa il 24 maggio 2000 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Martino Raffaele ed altri e Banco di Napoli S.p.a. Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validita' ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Esorbitanza dalle deleghe conferite al Governo con legge n. 142/1992 e legge n. 128/1998 - Irrazionalita' - Ingiustificata deroga all'art. 1283 cod. civ. - Disparita' di trattamento a favore delle banche - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e della riserva della funzione giurisdizionale ai giudici - Contrasto con il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura. - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 76, 102 e 104.(GU n.40 del 27-9-2000 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 7996 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1998, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, tra Martino Raffele, nella qualita' di amministratore della Mille Articoli S.n.c., di Raffaele Martino & C., Amoroso Caterina e Martino Vincenzo, elettivamente domiciliati in Giugliano al corso Italia n. 81, presso lo studio dell'avv. Francesco Taglialatela che li rappresenta e difende in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione, opponenti e Banco di Napoli S.p.a. - filiale di Frattamaggiore, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in S. Antimo alla via Roma n. 157, presso lo studio dell'avv. Antimo Fermiano, che la rappresenta e difende in virtu' di procura a margine della comparsa di risposta, opposta. Motivi della decisione Il tribunale letti gli atti ed i documenti di causa; Considerato in fatto che gli opponenti, nel lamentarsi della concessione del decreto ingiuntivo in favore dell'opposta per la scopertura del c/c n. 27/1679, acceso presso la filiale di Frattamaggiore, hanno mosso avverso il decreto contestazioni inerenti anche alla pretesa illegittimita' della capitalizzazione trimestrale degli interessi; Rilevato che, nel corso del giudizio questo giudice, a fronte del mutato orientamento della giurisprudenza della suprema Corte che, con le sentenze n. 2374 e 3096 del 1999 ha optato per la tesi della inidoneita' degli usi in materia bancaria a derogare al divieto dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., ha ritenuto di dover disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'ammontare del credito vantato depurato della quota di interessi maturata per effetto della cennata capitalizzazione trimestrale; Considerato che nelle more e' intervenuto il decreto legislativo n. 342/1999, che all'art. 25, modificando l'art. 120 del decreto legislativo n. 385/1993, ha previsto fino all'emanazione della delibera del CICR di cui al comma 2 (anche essa di recente intervenuta) la salvezza delle clausole contrattuali che prevedono l'anatocismo bancario, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla detta delibera; Ritenuto che secondo l'interpretazione resa evidente sia dai lavori preparatori che dal testo della norma, trattasi di una previsione avente carattere di sanatoria delle clausole in questione, attraverso una sorta di interpretazione autentica della disciplina vigente, superando in tal modo le incertezze venutesi a creare nella prassi, a seguito dei cennati interventi della suprema Corte, ai quali aveva mostrato di aderire un gran numero di giudici di merito; Considerata quindi la rilevanza della citata norma nella presente controversia, atteso che dall'applicabilita' o meno della stessa discende l'accoglimento o meno della proposta opposizione; Considerato che non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della normativa in oggetto per i seguenti motivi: I. - Contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Il decreto legislativo n. 342/1999 nel preambolo indica quali fonti normative legittimanti l'esercizio della potesta' legislativa delegata, l'art. 25 della legge n. 142/1992, l'art. 1 comma 5 della legge n. 128/1998, il decreto legislativo n. 385/1993, il decreto legislativo n. 58/1998, delle quali a ben vedere solo le prime due appaiono effettivamente in grado di sostenere la norma delegata. Orbene alcuna delle norme contenute nel citato art. 25 della legge n. 142/1992 contiene deleghe o criteri direttivi che possano riferirsi, sia pure in maniera indiretta, alla mate-ria dei singoli contratti o servizi bancari, ed in particolare alle modalita' di calcolo degli interessi, non potendosi peraltro individuare nella lettera e) del citato articolo la norma di chiusura cui fare riferimento per l'emanazione della disposizione incriminata, atteso che tale lettera e' volta esclusivamente ad assicurare la piena attuazione della direttiva comunitaria 89/646 CEE del 15 dicembre 1989, che nei suoi venti articoli non contiene alcun riferimento alla materia in questione. Altrettanto deve dirsi per quanto concerne la seconda legge delega, e precisamente la legge n. 128/1998, in quanto anche in tal caso la materia delle modalita' di calcolo degli interessi non e' in alcun modo contemplata tra quelle riservate all'intervento del legislatore delegato (cfr. per un'ampia disamina della normativa in questione, tribunale Brindisi, 9 dicembre 1999, in Corriere giuridico 2000, 356). Appare quindi evidente l'assoluta carenza della legge di delegazione che rende la norma in questione in contrasto con la norma costituzionale di cui all'art. 76. II. - Contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La norma in esame, cosi' come posta viene a realizzare una modifica retroattiva dell'art. 1283 cc., ovvero effettua una sua interpretazione autentica, ma con esclusivo riferimento al settore dei contratti bancari, ma quale che sia la soluzione prescelta appare evidente l'irrazionalita' della disciplina introdotta. Nella fattispecie, ove si acceda alla natura interpretativa e' necessario che attraverso la stessa non si vadano a ledere oltre che i principi costituzionali, i valori fondamentali di civilta' giuridica, quali il divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturale allo stato di diritto, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Nella fattispecie appare evidente l'assoluta disparita' di trattamento introdotta per effetto della norma di cui all'art. 25, comma 3 del decreto legislativo n. 342/1999. Infatti, una volta che la norma, prende atto dell'invalidita' delle clausole di capitalizzazione trimestrale, poste ad esclusivo favore di uno dei contraenti, nella specie la banca, negandone qualsiasi validita' per l'avvenire, fatta salva la previsione di reciprocita', ed una volta che prende altrettanto di modo che la salvezza di tale clausole per il passato e' affidata unicamente all'intervento del legislatore, si palesa con immediatezza il contrasto con l'art. 3 della Costituzione. In effetti non appare razionalmente giustificabile il permanere di un siffatto privilegio in favore degli operatori bancari con una deroga alla norma codicistici di cui all'art. 1283 c.c.. Vi e' quindi disparita' di trattamento non solo tra la situazione di coloro che ebbero a contrarre prima dell'adozione della delibera CICR e coloro che verranno a contrarre in un momento successivo, ma anche tra la situazione in cui versa il creditore - banca e qualsiasi altro creditore, essendo accordata solo al primo la possibilita' di derogare inopinatamente al divieto di cui all'art. 1283 c.c. III. - Contrasto con gli artt. 24, 102 e 104 della Costituzione. L'apparente natura interpretativa pone in essere poi un'altra violazione dei principi costituzionali venendo di fatto a ledere le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, il che' puo' avvenire laddove l'esercizio del potere legislativo intervenga ad annullare gli effetti del giudicato, ovvero ad incidere su concrete fattispecie ancora sub iudice, situazione che appare ricorrere nel caso in esame, laddove la norma in esame, come gia' evidenziato in altre ordinanze con le quali e' stata sollevata analoga questione di legittimita' costituzionale (tribunale Brindisi 9 dicembre 1999 cit.), non introduce alcuna modifica ai limiti dell'autonomia privata riferibile ad una molteplicita' di situazioni astratte e future, ma si limita ad introdurre una sanatoria generalizzata di clausole relative a contratti gia' in essere. In pratica il precetto manca del carattere della generalita' e dell'astrattezza, ma viene a sostituirsi all'opera del potere giudiziario, venendo a dirimere il contenzioso in atto tra banche e clienti, vertente appunto sulla validita' di siffatte clausole. Il cittadino viene ad essere di fatto privato della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), con la violazione della riserva della funzione giurisdizionale in favore dei giudici ordinari (art. 102 Cost.), e con una significativa deroga al principio dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura (art. 104 Cost.), avendo un altro potere dello Stato imposto la soluzione di singoli casi giudiziari. Cio' premesso ritiene questo tribunale di dover sollevare d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'art. 25 comma 3 del decreto legislativo n. 342/1999.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge n. 53/1987; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 102 e 104 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25) comma 3 del decreto legislativo n. 342/1999, solleva tale questione; Ordina la sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Napoli, cosi' deciso nella camera di consiglio del 24 maggio 2000. Il giudice: Criscuolo 00C0979