N. 528 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2000
Ordinanza emessa il 13 giugno 2000 dal tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Posa Beatrice ed altri Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilita' di altri - Utilizzabilita', a seguito dell'applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza di ipotesi in cui e' consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio. - Cod. proc. pen., art. 513, comma 2. - Costituzione, art. 111, quarto e quinto comma; legge cost. 23 novembre 1999, n. 2.(GU n.40 del 27-9-2000 )
IL TRIBUNALE All'udienza del 13 giugno 2000, pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 195/1999 (n. 1007/95/21 RGPM) contro Posa Beatrice + 3, imputati dei reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p., rispettivamente ascritti come nel decreto del g.u.p. del tribunale di La Spezia. Premesso che all'odierna udienza i difensori degli imputati hanno sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. con riferimento all'art. 111 Costituzione, nella parte in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o ometta, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti concernenti la responsabilita' di altri imputati, gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di accordo delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma, Costituzione; il p.m. non si e' opposto. O s s e r v a La questione sollevata dalla difesa e' rilevante nel presente giudizio, posto che non e' possibile definirlo senza aver previamente stabilito se il p.m. possa, non sussistendo il consenso delle parti, contestare a Baldasserini Lucia, persona esaminata ex art. 210 c.p.p. e che si e' avvalsa della facolta' di non rispondere alle domande, il contenuto dei verbali degli interrogatori resi il 4 giugno 1996 e 19 giugno 1996 presso la procura della Repubblica di La Spezia ed il 6 giugno 1996 al g.i.p. del tribunale di Pisa, nei quali aveva reso dichiarazioni attinenti ai fatti per cui si procede. Invero, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 2 novembre 1998, l'art. 513, secondo comma, c.p.p. consente l'applicabilita', anche nel caso di persona esaminata ai sensi dell'art. 210 c.p.p., della contestazione disciplinata per i testimoni dall'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p.. Non pare superabile il tenore letterale dell'art. 500, quarto comma, c.p.p., secondo cui le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in essa affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'. Non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, posto che la disciplina di cui all'art. 513 comma 2 c.p.p., cosi' come delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, appare in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 2/1999, da cui peraltro traspare la specifica volonta' del legislatore di porre nel nulla la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale sopra citata. Ed invero, la possibilita' introdotta - col meccanismo delle contestazioni - di acquisire ed utilizzare contra alios le dichiarazioni in precedenza rese dalla persona esaminata ex art. 210 c.p.p., che si sia avvalsa in dibattimento della facolta' di non rispondere, pare inconciliabile: 1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e ricorrendo, peraltro, la specifica ipotesi di soggetto che si e' sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore in relazione alla propria posizione processuale; 2) con il comma 5 dell'art. 111 Costituzione, non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui e' consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio (consenso dell'imputato, accertata impossibilita' di natura oggettiva, provata condotta illecita).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p., come interpretata dalla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale, per contrasto con l'art. 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, nella parte in cui consente l'utilizzazione, nei confronti degli imputati, delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona esaminata ex&i art. 210 c.p.p., a seguito della contestazione effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p., qualora il dichiarante si sia avvalso della facolta' di non rispondere, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma, della Costituzione Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, nonche' agli imputati contumaci. La Spezia, addi' 13 giugno 2000. Il Presidente: Faravino 00C0986