N. 530 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2000

Ordinanza  emessa  il  5  maggio  2000 dal tribunale di La Spezia nel
procedimento  civile  vertente tra Pardini Francesco e U.S.L. n. 5 di
La Spezia ed altri

Sanita'   pubblica  -  Medici  di  medicina  generale  in  regime  di
convenzione  con  il S.S.N. - Regolamentazione dei rapporti economici
tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria -
Indennita'  di  piena  disponibilita'  e compenso di variazione degli
indici  del  costo della vita - Spettanza al medico sostituto solo in
caso di spettanza al medico sostituito - Disparita' di trattamento di
identiche  prestazioni  lavorative in dipendenza da elementi estranei
al  rapporto di lavoro cui ineriscono - Incidenza sul principio della
retribuzione proporzionata ed adeguata.
- D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, art. 41 e all. c), n. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 36.
(GU n.40 del 27-9-2000 )
                            IL TRIBUNALE


    In  funzione  di  giudice del lavoro, sul ricorso in riassunzione
  proposto da Pardini Francesco nei confronti della U.S.L. n. 5 di La
  Spezia,  della  gestione liquidatore U.S.L. e della Regione Liguria
  in  persona  dei  loro  legali  rappresentanti,  in  relazione alla
  sollevata  questione,  di  legittimita'  costituzionale,  sentiti i
  difensori delle parti, osserva quanto segue.
    Il   ricorrente   dott.   Pardini  Francesco,  iscritto  all'Albo
  dell'ordine  dei medici della provincia della Spezia, ha svolto dal
  2  gennaio  1991,  al 31 maggio 1992 attivita' di medicina generale
  presso  la  XIX  U.S.L.  Spezzino  in  sostituzione del dott. Nello
  Pardini.
    Quest'ultimo  risulta  essere  ammesso al convenzionamento con il
  suindicato   ente   in   virtu'   di   rapporto   privatistico   di
  parasubordinazione   limitatamente  all'attivita'  medico-generica;
  egli  risulta avere un'ulteriore rapporto dipendente con il S.S.N.,
  rapporto per il quale percepisce l'indennita' integrativa speciale.
  Di  conseguenza  Nello  Pardini  non  ha mai percepito ne' le quote
  ISTAT,  ne'  l'indennita'  di  piena  disponibilita'  a  causa  del
  concorrente gia' citato rapporto di convenzione.
    Il  dott. Pardini Francesco, d'altra parte, ha svolto l'attivita'
  di   sostituzione,  previo  inoltro  di  apposita  domanda  firmata
  congiuntamente   da  sostituito  a  sostituto  all'allora  USL  XIX
  competente.
    L'U.S.L. di competenza ha autorizzato il ricorrente ad esercitare
  la sua attivita' in sostituzione, ma il dott. Pardini Francesco, ha
  ricevuto  i corrispettivi senza aver mai percepito ne' l'indennita'
  di piena disponibilita' (art. 41, lettera c) decreto del Presidente
  della  Repubblica n. 314/1990) ne' il compenso per variazione degli
  indici  del  costo  della  vita  (art. 41,  lettera  f) decreto del
  Presidente  della  Repubblica  314/1990).  Egli  asserisce che tali
  emolumenti  gli  siano  dovuti  dal momento che svolge attivita' di
  medico  in  quanto  sanitario  "che  svolge  attivita' di medico di
  medicina  generale  ai  sensi  dell'accordo  e non ha altro tipo di
  rapporto, dipendenza o convenzione, con il S.S.N."
    La   mancata   corresponsione  degli  emolumenti  sopra  indicati
  troverebbe  titolo  nel  vigente A.C.N. per la regolamentazione dei
  rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale dove al punto n. 2
  dell'allegato  C  ("Regolamentazione  dei  rapporti  economici  tra
  medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria" e'
  stabilito    "L'onorario   professionale,   la   quota   aggiuntiva
  professionale  e  il  compenso di variazione degli indici del costo
  della vita, quest'ultimo nel caso che spetti al medico sostituito e
  il  sostituto ne abbia diritto ai sensi dell'art. 41, devono essere
  corrisposti al medico sostituito."
    La U.S.L. competente ha valutato in piena discrezionalita' che il
  ricorrente  dott. Pardini Francesco, non abbia diritto di percepire
  gli  emolumenti  in  questione  poiche' non titolare di convenzione
  cioe'  "non  avente  diritto ai sensi dell'art. 41 ed, in ogni caso
  esercente  attivita'  sanitaria  di sostituzione di medico titolare
  non  avente  diritto alle quote ISTAT in quanto percepiente, per il
  contestuale  rapporto  di  lavoro  presso  il  S.S.N., l'indennita'
  integrativa speciale.
    Questo  giudice  osserva  che  piu'  di un dubbio di legittimita'
  costituzionale  puo'  sorgere dalla lettura dell'art. 41 e dal n. 2
  di cui all'allegato C del d.P.R. n. 314/1990.
    Appare  fondato  il  sospetto  di  illegittimita'  costituzionale
  rispetto  alle  norme  3  e 36 della Costituzione laddo've come nel
  nostro   caso  il  ricorrente,  previa  autorizzazione  dell'U.S.L.
  competente,  abbia esercitato l'attivita' sanitaria in sostituzione
  del  medico titolare sulla base di un'accesso temporaneo ma a pieno
  titolo  alla  convenzione  in  atto,  la quale indica espressamente
  all'art. 41  quali  debbano  essere  gli  emolumenti  di spettanza,
  ovviamente ricomprendendovi anche quelli negati al ricorrente.
    Tale  sospetto  appare quanto mai certo se, come nel nostro caso,
  si  analizzano  in  maniera  comparativa  le  varie  situazioni  di
  sostituzione  che verrebbero a configurarsi e soprattutto si prende
  in  considerazione il differenziato regime alla loro base frutto di
  una   difetto   di  coordinamento  cui  neppure  un'interpretazione
  estensiva della normativa di riferimento puo' far fronte.
    Si avranno quindi a fronte di un rapporto titolare di convenzione
  - medico sostituto, tre situazioni tipo.
        Il medico convenzionato "puro" che svolge in via esclusiva il
  solo  rapporto di parasubordinazione convenzionato e che percepisce
  tutte  le  indennita'  previste  dagli  accordi (in specie la piena
  disponibilita'  e  le  quote  ISTAT);  parimenti  il  suo sostituto
  percepisce gli emolumenti gia' citati;
        Il  medico  a  tempo definito con accesso al convenzionamento
  con   limite   di   assistibili   predeterminato,   che  percepisce
  l'indennita'   integrativa  speciale  in  virtu'  del  concorrrente
  rapporto  di  dipendenza,  e per cui non sono state mai corrisposte
  ne'  le  quote  ISTAT  ne' l'indennita' di piena disponibilita'; il
  sostituto  di  tale  medico  non  percepisce  mai  le  spettanze in
  oggetto;
        Il  medico  ex  condotto  con accesso al convenzionamento per
  limite  di  assistibili  predeterminato,  che  non ha mai percepito
  alcuno degli emolumenti succitati e cosi' il suo sostituto.
    Tale  situazione  appare  sensibilmente  discriminatoria sotto il
  profilo   del   principio  di  uguaglianza  perche'  a  parita'  di
  svolgimento  della  medesima  attivita'  e  di soggetti aventi pari
  professionalita'  (i  medici sostituti), e' previsto un trattamento
  economico  corrisposto in riferimento a soggetti (medici sostituti)
  che  in quanto tali non dovrebbero essere tenuti in nessun conto al
  fine ultimo della corresponsione degli emolumenti di cui si tratta.
    In  definitiva a parita' di situazioni di sostituzione si assiste
  a  casi  in cui il sostituto percepisce gli emolumenti contestati a
  casi  in  cui  cio'  non  avviene  e  anche  laddove  il  sostituto
  percepisce   tali   spettanze,  si  deve  per  forza  di  cose  far
  riferimento  al  trattamento  ed al rapporto di altro sanitario per
  stabilire quali siano i propri.
    Tutto  cio' non rappresenta l'unica censura sostenibile ad avallo
  della  legittimita' costituzionale delle norme di cui si tratta. In
  effetti  si  e'  avuto  modo  di  accennare  al fattto che l'U.S.L.
  competente abbia acconsentito, in verita', a che il dott. Francesco
  Pardini    prestasse   la   propria   attivita'   di   sostituzione
  dell'attivita'  medico-generica  previo inoltro di apposita domanda
  all'U.S.L. competente.
    Ragioni  di  evidente utilita' pubblica dovrebbero indurre quindi
  l'U.S.L.  competente  ad esprimere parere favorevole privileggiando
  una valutazione di certo discrezionale ma che tenga in debito conto
  l'intuitus personae del sostituto.
    Cio'  allo  stato non sembra verificarsi dal momento che l'U.S.L.
  in  una  chiara ottica di salvaguardia del bilancio potrebbe, rebus
  sic  stantibus,  operare la scelta del sostituto non sulle sue doti
  prettamente  professionali ma sulla base del risparmio che dovrebbe
  ad  essa stessa dal fatto di non dover corrispondere gli emolumenti
  in  questione  e  dal conseguente risparmio sul proprio bilancio di
  gestione.
    I  sospetti  di  incostituzionalita'  si  accrescono  perche'  il
  ricorrente  si  trova  allo  stato  assolutamente privato sia delle
  quote  ISTAT  sia dell'indennita' di piena disponibilita'; egli non
  dispone,   in  materia  quasi  paradossale  e  a  parita'  di  doti
  professionali, di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi
  alternativi  alla mancata corresponsione delle quote ISTAT; in piu'
  colui  che  presta  l'attivita' di sostituzione addirittura a tempo
  pieno  risulta  non  percepire l'indennita' di piena disponibilita'
  solo  perche'  il  medico  sostituto (estraneo) la percepisce sulla
  base di altro contestuale rapporto con il S.S.N.
    Non  ultima  delle censure a giustificazione dei piu' che fondati
  sospetti   di   illegittimita'  costituzionale  risulta  essere  la
  seguente  aggravante:  dalla mancata percezione delle somme facenti
  parti  del  trattamento  economico  di  spettanza,  le  quali,  per
  l'attivita' svolta dal medico sostituto nel periodo compreso dal 1o
  febbraio  1991  al  31  maggio  1992  sono  pari  rispettivamente a
  L. 3.447.457 per indennita' di piena disponibilita' e L. 15.247.457
  per quote ISTAT, deriverebbe al ricorrente la lesione della propria
  posizione  previdenziale  conseguente;  in  altri  termini l'U.S.L.
  competente  avrebbe  dovuto  corrispondere a favore del ricorrente,
  previo  versamento  all'EMPAM,  un contributo previdenziale del 13%
  nonche' una ritenuta EMPAM a carico del medisimo ricorrente pari al
  7% per il totale del 20% della quota ISTAT di competenza.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  illegittimita'   costituzionale   dell'art. 41   e   n. 2   di  cui
  all'allegato  C del d.P.R. n. 314/1990, per violazione degli art. 3
  e 36 Cost.;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina  la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
  e  la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del
  Parlamento;
    Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
        La Spezia, addi' 5 maggio 2000.
                        Il giudice: Fortunato
00C0988