N. 530 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2000
Ordinanza emessa il 5 maggio 2000 dal tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Pardini Francesco e U.S.L. n. 5 di La Spezia ed altri Sanita' pubblica - Medici di medicina generale in regime di convenzione con il S.S.N. - Regolamentazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria - Indennita' di piena disponibilita' e compenso di variazione degli indici del costo della vita - Spettanza al medico sostituto solo in caso di spettanza al medico sostituito - Disparita' di trattamento di identiche prestazioni lavorative in dipendenza da elementi estranei al rapporto di lavoro cui ineriscono - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata. - D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, art. 41 e all. c), n. 2. - Costituzione, artt. 3 e 36.(GU n.40 del 27-9-2000 )
IL TRIBUNALE In funzione di giudice del lavoro, sul ricorso in riassunzione proposto da Pardini Francesco nei confronti della U.S.L. n. 5 di La Spezia, della gestione liquidatore U.S.L. e della Regione Liguria in persona dei loro legali rappresentanti, in relazione alla sollevata questione, di legittimita' costituzionale, sentiti i difensori delle parti, osserva quanto segue. Il ricorrente dott. Pardini Francesco, iscritto all'Albo dell'ordine dei medici della provincia della Spezia, ha svolto dal 2 gennaio 1991, al 31 maggio 1992 attivita' di medicina generale presso la XIX U.S.L. Spezzino in sostituzione del dott. Nello Pardini. Quest'ultimo risulta essere ammesso al convenzionamento con il suindicato ente in virtu' di rapporto privatistico di parasubordinazione limitatamente all'attivita' medico-generica; egli risulta avere un'ulteriore rapporto dipendente con il S.S.N., rapporto per il quale percepisce l'indennita' integrativa speciale. Di conseguenza Nello Pardini non ha mai percepito ne' le quote ISTAT, ne' l'indennita' di piena disponibilita' a causa del concorrente gia' citato rapporto di convenzione. Il dott. Pardini Francesco, d'altra parte, ha svolto l'attivita' di sostituzione, previo inoltro di apposita domanda firmata congiuntamente da sostituito a sostituto all'allora USL XIX competente. L'U.S.L. di competenza ha autorizzato il ricorrente ad esercitare la sua attivita' in sostituzione, ma il dott. Pardini Francesco, ha ricevuto i corrispettivi senza aver mai percepito ne' l'indennita' di piena disponibilita' (art. 41, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica n. 314/1990) ne' il compenso per variazione degli indici del costo della vita (art. 41, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 314/1990). Egli asserisce che tali emolumenti gli siano dovuti dal momento che svolge attivita' di medico in quanto sanitario "che svolge attivita' di medico di medicina generale ai sensi dell'accordo e non ha altro tipo di rapporto, dipendenza o convenzione, con il S.S.N." La mancata corresponsione degli emolumenti sopra indicati troverebbe titolo nel vigente A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale dove al punto n. 2 dell'allegato C ("Regolamentazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria" e' stabilito "L'onorario professionale, la quota aggiuntiva professionale e il compenso di variazione degli indici del costo della vita, quest'ultimo nel caso che spetti al medico sostituito e il sostituto ne abbia diritto ai sensi dell'art. 41, devono essere corrisposti al medico sostituito." La U.S.L. competente ha valutato in piena discrezionalita' che il ricorrente dott. Pardini Francesco, non abbia diritto di percepire gli emolumenti in questione poiche' non titolare di convenzione cioe' "non avente diritto ai sensi dell'art. 41 ed, in ogni caso esercente attivita' sanitaria di sostituzione di medico titolare non avente diritto alle quote ISTAT in quanto percepiente, per il contestuale rapporto di lavoro presso il S.S.N., l'indennita' integrativa speciale. Questo giudice osserva che piu' di un dubbio di legittimita' costituzionale puo' sorgere dalla lettura dell'art. 41 e dal n. 2 di cui all'allegato C del d.P.R. n. 314/1990. Appare fondato il sospetto di illegittimita' costituzionale rispetto alle norme 3 e 36 della Costituzione laddo've come nel nostro caso il ricorrente, previa autorizzazione dell'U.S.L. competente, abbia esercitato l'attivita' sanitaria in sostituzione del medico titolare sulla base di un'accesso temporaneo ma a pieno titolo alla convenzione in atto, la quale indica espressamente all'art. 41 quali debbano essere gli emolumenti di spettanza, ovviamente ricomprendendovi anche quelli negati al ricorrente. Tale sospetto appare quanto mai certo se, come nel nostro caso, si analizzano in maniera comparativa le varie situazioni di sostituzione che verrebbero a configurarsi e soprattutto si prende in considerazione il differenziato regime alla loro base frutto di una difetto di coordinamento cui neppure un'interpretazione estensiva della normativa di riferimento puo' far fronte. Si avranno quindi a fronte di un rapporto titolare di convenzione - medico sostituto, tre situazioni tipo. Il medico convenzionato "puro" che svolge in via esclusiva il solo rapporto di parasubordinazione convenzionato e che percepisce tutte le indennita' previste dagli accordi (in specie la piena disponibilita' e le quote ISTAT); parimenti il suo sostituto percepisce gli emolumenti gia' citati; Il medico a tempo definito con accesso al convenzionamento con limite di assistibili predeterminato, che percepisce l'indennita' integrativa speciale in virtu' del concorrrente rapporto di dipendenza, e per cui non sono state mai corrisposte ne' le quote ISTAT ne' l'indennita' di piena disponibilita'; il sostituto di tale medico non percepisce mai le spettanze in oggetto; Il medico ex condotto con accesso al convenzionamento per limite di assistibili predeterminato, che non ha mai percepito alcuno degli emolumenti succitati e cosi' il suo sostituto. Tale situazione appare sensibilmente discriminatoria sotto il profilo del principio di uguaglianza perche' a parita' di svolgimento della medesima attivita' e di soggetti aventi pari professionalita' (i medici sostituti), e' previsto un trattamento economico corrisposto in riferimento a soggetti (medici sostituti) che in quanto tali non dovrebbero essere tenuti in nessun conto al fine ultimo della corresponsione degli emolumenti di cui si tratta. In definitiva a parita' di situazioni di sostituzione si assiste a casi in cui il sostituto percepisce gli emolumenti contestati a casi in cui cio' non avviene e anche laddove il sostituto percepisce tali spettanze, si deve per forza di cose far riferimento al trattamento ed al rapporto di altro sanitario per stabilire quali siano i propri. Tutto cio' non rappresenta l'unica censura sostenibile ad avallo della legittimita' costituzionale delle norme di cui si tratta. In effetti si e' avuto modo di accennare al fattto che l'U.S.L. competente abbia acconsentito, in verita', a che il dott. Francesco Pardini prestasse la propria attivita' di sostituzione dell'attivita' medico-generica previo inoltro di apposita domanda all'U.S.L. competente. Ragioni di evidente utilita' pubblica dovrebbero indurre quindi l'U.S.L. competente ad esprimere parere favorevole privileggiando una valutazione di certo discrezionale ma che tenga in debito conto l'intuitus personae del sostituto. Cio' allo stato non sembra verificarsi dal momento che l'U.S.L. in una chiara ottica di salvaguardia del bilancio potrebbe, rebus sic stantibus, operare la scelta del sostituto non sulle sue doti prettamente professionali ma sulla base del risparmio che dovrebbe ad essa stessa dal fatto di non dover corrispondere gli emolumenti in questione e dal conseguente risparmio sul proprio bilancio di gestione. I sospetti di incostituzionalita' si accrescono perche' il ricorrente si trova allo stato assolutamente privato sia delle quote ISTAT sia dell'indennita' di piena disponibilita'; egli non dispone, in materia quasi paradossale e a parita' di doti professionali, di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi alternativi alla mancata corresponsione delle quote ISTAT; in piu' colui che presta l'attivita' di sostituzione addirittura a tempo pieno risulta non percepire l'indennita' di piena disponibilita' solo perche' il medico sostituto (estraneo) la percepisce sulla base di altro contestuale rapporto con il S.S.N. Non ultima delle censure a giustificazione dei piu' che fondati sospetti di illegittimita' costituzionale risulta essere la seguente aggravante: dalla mancata percezione delle somme facenti parti del trattamento economico di spettanza, le quali, per l'attivita' svolta dal medico sostituto nel periodo compreso dal 1o febbraio 1991 al 31 maggio 1992 sono pari rispettivamente a L. 3.447.457 per indennita' di piena disponibilita' e L. 15.247.457 per quote ISTAT, deriverebbe al ricorrente la lesione della propria posizione previdenziale conseguente; in altri termini l'U.S.L. competente avrebbe dovuto corrispondere a favore del ricorrente, previo versamento all'EMPAM, un contributo previdenziale del 13% nonche' una ritenuta EMPAM a carico del medisimo ricorrente pari al 7% per il totale del 20% della quota ISTAT di competenza.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 41 e n. 2 di cui all'allegato C del d.P.R. n. 314/1990, per violazione degli art. 3 e 36 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Ordina la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. La Spezia, addi' 5 maggio 2000. Il giudice: Fortunato 00C0988