N. 532 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2000

Ordinanza  emessa  il  18  gennaio  2000 dalla Commissione tributaria
regionale  di  Roma  sui  ricorso  proposto da Laurenti Renata contro
Ufficio delle Entrate di Roma 8

Imposta  sull'incremento  di valore degli immobili (INVIM) - Immobili
trasferiti  per  causa di morte - Esenzione dall'imposta a condizione
che  il  valore  complessivo  non  superi  lire 250 milioni - Mancata
previsione  dell'esenzione  fino  a  tale importo per gli immobili di
valore  superiore  -  Irragionevolezza  - Violazione del principio di
capacita' contributiva.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, primo comma, lett. e).
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.40 del 27-9-2000 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha  emesso  la  seguente  sentenza  ordinanza  sull'appello R. G.
  appelli  655/1997  depos:itato il 20 marzo 1997 avverso la sentenza
  n. 325/42/1996  emessa  dalla commissione tributaria provinciale di
  Roma  da: Laurenti Renata residente a Roma, in via Pietro Mascagni,
  186,  difeso da: Costantini avv. Alberto residente a Roma in via G.
  Palumbo,  3; controparti: registro di Roma successioni e giudiziari
  (uff. entrate di Roma) atti impugnati: avv. di liquidazione n. vol.
  14601 - registro.

                          Premesso in fatto

    In  data  4  febbraio  1993  la sig.ra Renata Laurenti; sorella e
  coerede  del  de  cuius Giorgio Laurenti, deceduto in data 9 agosto
  1992,  presentava all'ufficio registro successioni di Roma denuncia
  di  successione  nella quale venivano indicati beni immobili per un
  valore  cemplessivo  di  L.  268.000.000.  A tale denuncia venivano
  allegate 2 denunce con le quali, ai fini INVIM veniva dichiarato un
  incremento complessivo L. 259.840.000.
    Con atto 21 marzo 1996 la stessa sig.ra Renata Laurenti proponeva
  ricorso   avverso   l'avviso  di  liquidazione  mediante  il  quale
  l'ufficio del registro di Roma richiedeva il pagamento dell'importo
  complessivo di L. 33.109.2l0, di cui L. 27.294.400 per INVIM.
    La  ricorrente  deduceva  l'illegittimita'  della pretesa fiscale
  assumendo che anche per l'INVIM, come per l'imposta di successione,
  il  tributo  avrebbe dovuto essere applicato considerando esente il
  valore  fino  a L. 250.000.000. ed assoggettando ad imposta solo la
  quota  eccedente tale limite. In tal modo il contribuente, anziche'
  il  citato  importo  di L. 27.294.400 avrebbe dovuto pagare solo L.
  131.600.
    La  stessa ricorrente, sia pure in via subordinata, chiedeva che,
  qualora fosse stata condivisa l'interpretazione dell'art. 25, primo
  comma,  lettera  e)  del  d.P.R.  26  ottobre 1972 n. 643 nel senso
  sostenuto dall'ufficio e cioe' il non riconoscimento di tale limite
  d'esenzione  per immobili aventi valore superiore a L. 250.000.000,
  fosse  sollevata  questione d'illegittimita' costituzionale di tale
  norma per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.
    All'esito la commissione tributaria di primo grado, con decisione
  22  novembre  1996  -  4  marzo 1997, rilevata l'infondatezza della
  richiesta  di  remissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale,
  respingeva il ricorso.
    Tale  decisione  veniva  impugnata  con  appello depositato il 20
  marzo  1997  da  Laurenti  Renata  sulla base di motivi con i quali
  venivano  ribadite  le  doglianze  gia'  sollevate  in primo grado,
  contestati  dall'ufficio  del  registro di Roma con controdeduzioni
  presentate il 22 maggio 1997.
    La  vertenza  e' venuta in decisione il 18 novembre 1997 e questa
  commissione  tributaria  regionale,  ravvisando  non manifestamente
  infondati i profili di illegittimita' costituzionale illustrati nel
  ricorso, emetteva ordinanza per l'invio alla Corte costituzionale.
    In  data  26  maggio  1999  la Corte costituzionale dichiarava la
  manifesta     infondatezza    dell'illegittimita'    costituzionale
  sollevata,  sulla  base  dell'inammissibilita'  della  domanda,  in
  quanto  non  correttamente  formulata dal giudice de quo, stante la
  carenza di motivazione della stessa su alcuni elementi rilevanti ai
  fini della decisione.

                            O s s e r v a

    Questa  commissione  ritiene  doveroso,  pertanto,  riproporre la
  domanda,  fornendo  tutti  gli  elementi  necessari  alla Corte per
  entrare nel merito ed emettere il suo giudizio.
    I   profili  d'illegittimita'  costituzionale  del  primo  comma,
  lettera  e),  dell'art. 25  del d.P.R. 643/1972, sollevati in primo
  grado  e  non  ravvisati  dai  primi  giudici, a questa commissione
  continuano a non apparire manifestamente infondati.
    Non  riconoscendosi  sempre  operante  la  soglia di esenzione da
  INVIM di L. 250.000.000, infatti, per la fattispecie in esame, come
  per  tutti  i  contribuenti  che  dovessero  trovarsi  in  analoghe
  situazioni,  a prescindere dal grado di parentela che li lega al de
  cuius,  si verrebbe a creare una evidente disparita' di trattamento
  tra chi eredita cespiti il cui valore rientra in detta soglia e chi
  ne eredita per un valore superiore.
    Per   dimostrare   tale   assunto   e'  sufficiente  prendere  in
  considerazione  il  "caso limite" di due contribuenti che ereditano
  due  differenti  patrimoni  immobiliari:  il  primo  per  un valore
  complessivo di L. 250.000.000 il secondo per L. 250.000.00l.
    Applicando l'articolo in questione, il primo non dovrebbe versare
  alcuna  imposta  INVIM,  il  secondo,  invece,  dovrebbe versare un
  ragguardevole  importo  che,  tenuto conto delle numerose variabili
  che  concorrono  a  formare  l'incremento  tassabile  e le aliquote
  (valore  iniziale, spese incrementative, tempi, aliquote differenti
  stabilite  dai vari comuni), puo' ragionevolmente stimarsi in circa
  L. 25.000.000.
    A   questa   commissione,  pertanto,  sembra  che  la  disciplina
  normativa,  risultante  dal  richiamato  primo  comma,  lettera  e)
  dell'art. 25  del  d.P.R.  643/1972,  si  ponga  in  contrasto  con
  l'art. 3 della Costituzione, in quanto non rispondente a criteri di
  ragionevolezza  cui  deve ispirarsi il legislatore, e con l'art. 53
  della stessa Costituzione, poiche', attraverso l'effetto distorsivo
  sopra  illustrato,  si  viene ad incidere in maniera sproporzionata
  sulla capacita' contributiva del soggetto colpito dall'imposta.
    Sotto   quest'ultimo   profilo   si   ricorda   come   la   Corte
  costituzionale  abbia  precisato  (in  particolare  nelle  sentenze
  n. 201/1975   e   62/1977)   che   il   principio  della  capacita'
  contributiva  sul  piano  garantistico - costituzionale deve essere
  inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario,
  abbia  causa  giustificatrice in indici concretamente rilevatori di
  capacita' contributiva.
    Nel  caso di specie, proprio in ragione del disconoscimento della
  soglia  minima  di  esenzione a tutti i contribuenti, viene meno il
  collegamento  tra  prelievo  e  capacita' contributiva, intesa come
  idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta.
    La  questione  e'  rilevante, in quanto un'eventuale declaratoria
  d'illegittimita',   inciderebbe   in   misura   sostanziale   sulla
  fattispecie oggetto del giudizio.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 25, primo comma, lettera e)
  del  d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 in riferimento agli articoli 3 e
  53 della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la
  notificazione  a  cura  della  segreteria, della presente ordinanza
  alle  parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' la
  comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma, il 18 gennaio 2000.
                        Il Presidente: Tomei
                        Il relatore: Guidis
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