N. 536 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2000
Ordinanza emessa il 18 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Molise sul ricorso proposto da Rinalducci Giuseppe contro il prefetto di Campobasso ed altri Circolazione stradale - Soggetti che siano stati o siano sottoposti a misura di prevenzione (nella specie: foglio di via obbligatorio) - Revoca della patente di guida - Irragionevole equiparazione, ai fini della revoca della patente, di misure di prevenzione diverse per gravita' ed effetti - Incidenza sul diritto di circolazione e sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 210/1995 e 354/1998. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 120, comma 1 (in relazione all'art. 130, stesso Codice). - Costituzione, artt. 3, 16, 76 e 97.(GU n.41 del 4-10-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 345/1999 proposto da Giuseppe Rinalducci rappresentato e difeso dagli avv. Mariarosaria Simonelli e Arturo Costantino Messere, elettivamente domiciliaro in Campobasso, Via G. Mazzini n. 38, presso lo studio dello stesso. Contro il prefetto di Campobasso rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici della stessa ope legis domiciliato in Campobasso, via Garibaldi, 124; Ministero degli interni, Ministero dei trasporti, per l'annullamento del decreto 27 gennaio 1998, con il quale e' stata disposta la revoca della patente di guida cat. D-E. Visto il ricorso con i relativi allegati, nonche' l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente e le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 19 gennaio 2000, relatore dott. Alberto Tramaglini, gli avv. Simonelli ed Albano; Ritenuto quanto segue: F a t t o Con il provvedimento indicato in epigrafe, in questa sede impugnato, il prefetto di Campobasso ha disposto, ai sensi dell'art. 120, comma primo, decreto legislativo n. 285/1992, la revoca della patente di guida cat. D-E a suo tempo rilasciata al ricorrente, in quanto lo stesso e' sottoposto ad una delle misure di cui alla legge n. 1423/1956. Avverso tale atto egli deduce eccesso di potere sotto vari profili, rilevando che il prefetto ha disposto la revoca sul semplice presupposto dell'esistenza di un ordine di rimpatrio emesso dalla questura di Rimini, senza nulla motivare sulle ragioni di pericolosita' sociale poste alla base del provvedimento nonche' sulla incidenza dei fatti posti a base dell'atto presupposto rispetto alla idoneita' alla guida in particolare, ritenendo l'ordine di rimpatrio fondato sul sospetto di tossicodipendenza, il ricorrente ritiene che il prefetto di Campobasso avrebbe dovuto innanzitutto verificare la fondatezza di tale dubbio e comunque verificare in che modo l'ipotizzato uso di sostanze stupefacenti incidesse sulle sue condizioni psico-fisiche e sulla idoneita' alla guida. Costituitasi in giudizio l'amministrazione ha concluso per il rigetto del ricorso, posto che il sistema di cui all'art. 120 decreto legislativo 285/1992 escluderebbe ogni discrezionalita', dovendo la patente essere senz'altro revocata allorche' sia stata comminata una misura di prevenzione. All'udienza di discussione le parti si sono rimesse agli scritti in atti ed il ricorso e' stato trattenuto in decisione. D i r i t t o Il ricorrente ha subito il decreto prefettizio di revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120, comma primo, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nel testo introdotto dall'art. 5, comma primo, d.P.R. 19 aprile 1994 n. 575), in quanto destinatario dell'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio di cui (all'art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, emanato dal questore di Rimini. Nelle sue prospettazioni egli sottolinea, pur se da diverse angolazioni, che il prefetto non ha in alcun modo valutato la sua personalita', le sue condizioni personali e la sua eventuale pericolosita', prima di pronunciare la revoca della patente. L'art. 120 del codice della strada del 1992 (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), come "sostituito" dal d.P.R. 575/1994, dispone "la patente di guida e' revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono (...) sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi ...". Data la formulazione della norma "la patente di guida e' revocata dal prefetto" in presenza di una misura di prevenzione), il collegio ritiene che una simile valutazione discrezionale non era consentita all'autorita' procedente. Si tratta, infatti, di una espressione che mostra chiaramente la volonta' del legislatore delegato di precludere qualunque giudizio discrezionale e di sancire l'obbligo di revoca in presenza del solo verificarsi del presupposto, dato, nel caso di specie, dall'applicazione di una misura di prevenzione. Si tratta peraltro di una formulazione del tutto analoga (con il rilievo che tale corrispondenza ha in questa materia, secondo quanto si vedra' oltre) a quella delle corrispondenti norme dell'abrogato codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), e segnatamente l'art. 91, tredicesimo comma n. 2, e l'art. 82, primo comma. D'altra parte il carattere vincolato del provvedimento emerge anche dal testo "originale" degli artt. 120 (dove tale carattere e' chiaramente evidenziato dal raffronto tra le ipotesi di cui al primo comma e quella del secondo comma) e 130 la "patente di guida e' revocata dal prefetto ... quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120") del codice. Se tale e' l'interpretazione della norma, le censure introdotte con il ricorso dovrebbero ritenersi tutte infondate. Il collegio dubita tuttavia della legittimita' costituzionale delle norme appena richiamate, nella parte in cui prevedono la misura della revoca nei confronti di soggetti "sottoposti ... alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327" e segnatamente alle misure previste dall'art. 2 della legge n. 1423/1956. La questione e' rilevante in quanto, ove fondata, la cancellazione delle norme denunciate dall'ordinamento determinerebbe l'accoglimento delle censure che contestano in vario modo la mancata verifica dei presupposti di idoneita' o di moralita' su cui fondare la revoca. Il collegio ritiene preliminarmente che la questione possa essere sottoposta alla Corte nonostante il nuovo testo degli artt. 120 e 130 del codice della strada sia dettato da un testo regolamentare, pertanto sprovvisto di forza di legge, quale e' l'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994 n. 575, emanato in attuazione della "delegificazione" prevista dall'art. 2, comma 7 ed 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Va infatti osservato che le condizioni sostanziali della revoca non erano soggette a delegificazione, che riguardava invece esclusivamente la disciplina del procedimento (comma 9 legge 537/1993, cfr., d'altronde, art. 1 d.P.R. 575/1994). Per cui, non ritenendo che la disciplina regolamentare successiva fosse autorizzata ad attuare innovazioni sostanziali e tantomeno che fosse autorizzata a novare la fonte normativa da cui tali misure promanano, deve ritenersi che la riscrittura degli artt. 120 e 130 operata dalla norma regolamentare sia priva di effetto innovativo riguardo alle condizioni sostanziali per la revoca. La disposizione regolamentare ha preteso di riscrivere nella sua interezza il testo legislativo senza che alcuna norma di rango primario la avesse a cio' autorizzata: non puo', percio', ritenersi consumato l'effetto abrogativo, essendo questo limitato, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 2 della legge n. 537 del 1993, alle "norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7" e quindi del tutto inoperante per le norme "sostanziali"; Da cio' il collegio ritiene che la previsione sanzionatoria trovi ancora la sua fonte nel testo originario degli art. 120 e 130 del codice della strada e che quindi promani da atto avente forza di legge ex art. 134 Cost., pertanto le considerazioni che seguono devono intendersi riferite a tali norme, ovvero comunque alla nuova formulazione di cui al d.P.R. 575/1994, ove al risultante testo dell'art. 120 si attribuisca valore di disposizione composta da elementi aventi forza di legge, e qui rimesse al giudizio della Corte (le previsioni sanzionatorie), unitamente ad elementi di rango normativo secondario (la disciplina del procedimento), del tutto irrilevanti nel caso di specie. Il primo dubbio di legittimita' costituzionale e' in relazione all'art. 76 della Costituzione ed a quanto gia' osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza 21 ottobre 1998 n. 354. L'art. 2 lett. t) legge 13 giugno 1991 n. 190, contenente la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, prevede il "riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione". "Questa indicazione, tuttavia, indubitabilmente - contrariamente a quanto il Legislatore delegante ha inteso nell'incipit dell'art. 2, ove le lettere da a) a g) sono qualificate quali "criteri e principi direttivi" - ha a che vedere piuttosto con la definizione e la specificazione della materia oggetto di delegazione, nell'ambito della generica materia della "disciplina della circolazione stradale". Da tale premessa, la Corte ha osservato ulteriormente che, mentre la delega all'innovazione della previgente disciplina necessita di "principi e criteri direttivi, idonei a circoscrivere le nuove scelte discrezionali dell'esecutivo", la disposizione quella di cui all'art. 2, lett. t) "in mancanza di principi e criteri direttivi che giustifichino la riforma, deve essere intesa in senso minimale, tale da non consentire, di per se', l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente o, se del caso, richieste dal coordinamento con nuove norme apprestate dal Legislatore delegato". Alla luce di tali osservazioni, la Corte dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'innovazione contenuta nel nuovo codice della strada, priva di riscontro nella legislazione previgente, che estendeva la revoca alle persone che "sono state" sottoposte a misura di sicurezza. Altrettanto in contrasto con l'art. 2, lett. t), legge n. 190, del 1991, e quindi con l'art. 76 Cost., sono le censurate previsioni del Codice della strada che prevedono la revoca della patente nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione "previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327". Anche tale previone, infatti, non ha riscontro nella legislazione previgente, dove (art. 82, primo comma, ed art. 91, tredicesimo comma n. 2, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393) la revoca della patente era prevista per "coloro che sono sottoposti ... alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423". Il nuovo testo ha invece esteso la revoca anche in presenza di provvedimenti adottati ex art. 2 della legge n. 1423/1956, senza in cio' trovare alcuna limitazione in principi e criteri direttivi posti dalla legge di delega. Il nuovo codice ha pertanto ampliato le fattispecie da cui deriva la revoca, la quale viene quindi a discendere in via automatica non piu' soltanto dalle misure scaturenti dal procedimento ex art. 4 della legge del 1956 ed irrogate dal tribunale, ma anche a quelle disposte con provvedimento dell'autorita' di polizia cui di cui all'art. 2. Come si vede, si tratta di un'innovazione non di poco conto che pertanto doveva ritenersi esclusa dalla legge di delega, il che rende le norme delegate censurate in contrasto con la stessa e quindi con l'art. 76 Cost. Il collegio ritiene ulteriormente che le norme denunciate evidenzino un contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Le norme del codice della strada prevedono un provvedimento limitativo della liberta' di circolazione e della stessa possibilita' di svolgere un'attivita' lavorativa (la patente revocata al ricorrente e' di categoria D-E ed egli esercita la professione di camionista), cosi' incidendo su posizioni soggettive di rango costituzionale, quale conseguenza necessaria di un provvedimento amministrativo di carattere preventivo. Appare sulla questione rilevante quanto rilevato da Corte costituzionale 31 maggio 1995, n. 210 che, richiamando la sentenza n. 419 del 1994, ha escluso che la misura di cui all'articolo 2 legge n. 1453/1956 concretizzi una degradazione giuridica dell'individuo, non essendo in essa presente "una menomazione o mortificazione della dignita' o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell'habeas corpus" per cui non si vede come tale provvedimento possa ritenersi dimostrativo della perdita dei "requisiti morali" presupposto che accomuna le ipotesi di revoca della patente previste dall'art. 120 del codice della strada. Non sembra percio' sussistere proporzionalita' ne' nesso logico alcuno nella relazione che la norma instaura tra il contenuto dell'ordine di rimpatrio, con il connesso divieto di fare ritorno nel comune da cui il soggetto e' stato allontanato, che non priva il soggetto della liberta' di circolare in qualunque altro comune della Repubblica, e la privazione del titolo di guida. Il che manifesta un primo non ragionevole aspetto della previsione denunciata. Dalla norma denunciata deriva inoltre la medesima conseguenza della revoca del titolo di guida per fattispecie tra loro del tutto eterogenee (misure di sicurezza personali, misure di prevenzione ex art. 3 legge n. 1423/1956, misure ex art. 2 della stessa legge, condanne a pene detentive non inferiori a tre anni) in ordine alla loro possibilita' di dimostrare la perdita dei requisiti morali. E mentre in caso di condanna a pena detentiva superiore a tre anni, la revoca e' disposta solo a seguito di valutazione della utilizzabilita' del documento di guida per la commissione di reati della stessa natura, la revoca segue invece immancabilmente in presenza di un presupposto che appare di minor rilievo e pregnanza, quale l'ordine di rimpatrio ex art. 2 della legge n. 1423 del 1956. E la previsione appare abnorme perche' fa dipendere in fin dei conti la titolarita' della patente e la limitazione della liberta' di circolazione da una valutazione compiuta dall'autorita' di polizia, senza alcun accertamento della pericolosita' sociale ai sensi degli artt. 3 e ss. della legge n. 1453 del 1956, cosicche' la revoca finisce per applicarsi indifferentemente tanto ai sottoposti alle misure di prevenzione disposte dal tribunale al termine di un procedimento in funzione garantista, quanto ai soggetti allontanati da un certo comune a seguito di valutazione di pericolosita' compiuta dalla sola autorita' di pubblica sicurezza, il che, oltre a manifestare un ulteriore aspetto di non ragionevolezza, al collegio appare rilevante anche in relazione con l'art. 16 Cost. Le norme censurate urtano peraltro con l'art. 97 della Costituzione e con il principio di buona amministrazione, che presuppone la valutazione concreta delle situazioni incidenti sui diritti di liberta' dei cittadini, invece negata dalla previsione di automaticita' del provvedimento di revoca, la cui emanazione finisce per essere imposta da altro provvedimento, peraltro emanato da autorita' gerarchicamente sottoposta, preordinato alla cura di ben distinti interessi.
P. Q. M. Riservata ogni altra pronuncia in rito, sul merito e sulle spese, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 16, 76 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, primo comma, in relazione all'art. 130 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nei termini indicati in motivazione, nella parte in cui prevede la revoca della patente da parte del prefetto "a coloro che sono sottoposti ... alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327..."; Sospende il giudizio; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Campobasso nelle camere di consiglio del 19 gennaio e del 18 aprile 2000. Il Presidente: Amoroso Il magistrato estensore: Tramaglini 00C0994