N. 540 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  18 marzo 2000 dal giudice istruttore presso il
tribunale  di Milano nel procedimento civile vertente tra Centrobanca
-  Banca  Centrale  di Credito Popolare S.p.a. e fallimento di Figoli
Savino

Credito  (Istituti  di)  -  Interessi  bancari  -  Clausole  relative
all'anatocismo  contenute  nei contratti stipulati anteriormente alla
delibera  CICR  di  cui  all'art. 25  d.lgs.  n. 342/1999  - Prevista
validita'  ed  efficacia  fino alla data di entrata in vigore di tale
delibera   -   Ingiustificata   sanatoria   retroattiva  di  clausole
contrattuali nulle - Eccesso di delega, per esorbitanza dai limiti ex
art. 1,  comma  5,  legge  n. 128/1998  -  Violazione dei principi di
ragionevolezza  e  di uguaglianza, nonche' dei principi in materia di
leggi  retroattive  e  di  leggi  interpretative  - Attribuzione alle
banche  di  un  arbitrario vantaggio - Incidenza sul libero esercizio
dell'iniziativa   economica   privata  -  Lesione  del  principio  di
affidamento del cittadino nella certezza del diritto.
- D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101.
(GU n.41 del 4-10-2000 )
                        IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Sciogliendo   la   riserva   assunta  nella  causa  promossa  da:
  Centrobanca   -   Banca  Centrale  di  Credito  Popolare  S.p.a.  e
  fallimento di Figoli Savino osserva quanto segue.
    Nel  presente  giudizio  avente ad oggetto opposizione allo stato
  passivo   ex   art. 98   L.F.   si   discute   relativamente   alla
  ammissibilita'  del  credito insinuato da Centrobanca e alla misura
  della  ammissione  medesima in relazione alla mancata dimostrazione
  del   credito   medesimo   nelle  sue  varie  componenti,  sia  con
  riferimento  ai  titoli  relativi  alla  formazione  degli  importi
  pretesi  a  titolo  di  capitale  e  a titolo di interessi, sia con
  riferimento  alla, da parte del fallimento, contestata legittimita'
  della applicazione dell'anatocismo sugli interessi, calcolati sulla
  base della cosiddetta capitalizzazione trimestrale.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 538/2000).
00C0998