N. 555 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 2000

Ordinanza  emessa il 3 gennaio 2000 dal tribunale di Nocera Inferiore
nel  procedimento  civile vertente tra La Sanitaria S.a.s. di Coppola
Giuseppe & C. e Ferrante Luciana

Titoli  di  credito  -  Assegno  bancario  - Mancata regolarizzazione
fiscale  - Sanzione - Esclusione della qualita' di titolo esecutivo -
Questione  di  costituzionalita'  sollevata  su  istanza  di  parte -
Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali.
- R.D.  21  dicembre 1933, n. 1736, art. 118; d.P.R. 26 ottobre 1972,
  n. 642; allegato A dello stesso d.P.R., art. 15.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.41 del 4-10-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    A scioglimento della riserva assunta; letti gli atti ed i verbali
  del presente giudizio avente ad oggetto opposizione a precetto;
    Esaminata,  in  particolare,  l'istanza ex art. 23 legge 11 marzo
  1953,  n. 87,  avanzata  dall'avv.  Paolo  Grimaldi,  procuratore e
  difensore  della convenuta-opposta, con la quale viene sollevata la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  118 r.d. 21
  dicembre  1933,  n. 1736,  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e di
  riflesso  anche  dell'art. 15  della tariffa costituente l'allegato
  "A"  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per contrasto e violazione
  degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Esaminati i motivi posti dalla parte a fondamento della sollevata
  questione  di  illegittimita'  delle  su indicate norme, gli stessi
  individuati,  succintamente  "nella  negazione all'assegno bancario
  "della  qualita'  di  titolo  esecutivo qualita' che l'art. 55 r.d.
  n. 1736/33    gli    attribuisce,    quale   sanzione   della   non
  regolarizzazione fiscale";
    Ritenuto   che   la  sollevata  questione  di  illegittimita'  e'
  rilevante,  atteso  che  l'odierno  giudizio  non  potrebbe  essere
  definito   senza   l'applicazione   delle   sudette  norme,  e  non
  manifestamente infondata;
                              P. Q. M.
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio con contestuale
  trasmissione,  a  cura  della  cancelleria,  degli  atti alla Corte
  costituzionale.
    Manda,  altresi', alla cancelleria per la notifica della presente
  ordinanza  alle  parti  in  causa,  al Presidente del Consiglio dei
  Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento
        Nocera Inferiore, addi' 3 gennaio 2000
                     Il giudice ordinario: Pepe
00C1013