N. 40 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 settembre 2000
Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 6 settembre 2000 (della Provincia di Monza) Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 17 giugno 1999, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Maurizio Gasparri per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del dott. Giancarlo Caselli e altri magistrati in servizio presso la procura di Palermo, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal g.i.p. presso il tribunale di Monza per la ritenuta mancanza di nesso strumentale tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari. - Deliberazione 17 giugno 1999 della Camera dei deputati. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.48 del 22-11-2000 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Letti gli atti del procedimento penale a carico del deputato Maurizio Gasparri indagato in ordine al delitto di cui agli artt. 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), per aver, nel contesto dell'intervista apparsa sul quotidiano "Il Giornale" nell'edizione del 14 agosto 1998, offeso la reputazione del dr. Giancarlo Caselli, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, del dr. Vittorio Aquilo', avvocato generale presso la Corte di appello di Palermo, del dr. Antonio Ingroia, del dr. Giovanni Di Leo e della dott.ssa Lia Sava, magistrati in servizio presso la indicata procura della Repubblica, tutti all'epoca appartenenti al "pool" che si occupava delle indagini a carico del dr. Luigi Lombardini; Rilevato che con atto presentato in data 14 novembre 1998 i predetti magistrati proponevano querela, oltre che a carico del direttore del quotidiano "Il Giornale", Mario Cervi, e degli autori degli articoli dal titolo "Tra le doghe e' scontro (per fortuna)" - "Il burattinaio cercatelo alla Camera" e "Occhio ai nastri manipolati", anche nei confronti dell'onorevole Maurizio Gasparri in relazione alle dichiarazioni da questi rilasciate nel corso della citata intervista; Che in proposito i querelanti evidenziavano che mediante tale intervista si era propalata la tesi che i magistrati della procura di Palermo, nell'esercizio delle loro funzioni, avrebbero potuto manipolare i nastri della registrazione dell'interrogatorio del dr. Lombardini, avendo condotto l'inchiesta in modo anche troppo disinvolto e che quindi avrebbero avuto l'interesse a celare eventuali comportamenti illegali posti nei confronti dello stesso Lombardini. L'onorevole Gasparri nell'intervista in questione avrebbe, tra l'altro, affermato: "Attenzione i nastri che la procura di Palermo spedira' al C.S.M. potrebbero venire manipolati ... Mi sembra che l'intera inchiesta sia stata condotta in maniera anche troppo disinvolta. Perche', per esempio l'avv. Concas si era allontanato dall'ufficio di Lombardini al momento del suicidio? Molti punti devono essere chiariti e solo un attento esame dei nastri potra' darci le risposte che cerchiamo. Ma, visti i precedenti, esiste la possibilita' che quelle cassette possono essere ritoccate dalla procura di Palermo. Potrebbero essere cancellate alcune parti importanti ... E' tanto facile riprodurre una cassetta ..."); Rilevato che la Camera dei deputati, nella seduta del 17 giugno 1999, ha approvato la proposta della giunta per la autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali e' in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Gasparri nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione; Che con atto in data 28 febbraio 2000 il pubblico ministero, previo stralcio della posizione dell'on. Maurizio Gasparri, ha avanzato richiesta di archiviazione, posto che "va applicata la causa di "inimputabilita' di cui all'art. 68 della Costituzione"; Che con memoria depositata in data 25 marzo 2000 la difesa dei querelanti ha chiesto di "promuovere conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, demandando alla Corte costituzionale il controllo sul corretto esercizio del potere, riconosciuto al Parlamento, di valutare la condotta addebitata ad un suo componente"; Ritenuto che le conclusioni prospettate dal pubblico ministero non possano allo stato essere condivise e che di conseguenza questo giudice deve procedere alla fissazione dell'udienza ex art. 409, secondo comma, c.p.p., che prevede un'ipotesi di contraddittorio nel caso di richiesta di archiviazione non accoglibile; Ritenuto che alla deliberazione adottata dal ramo del Parlamento di appartenenza dell'indagato con cui si riconosce l'applicabilita' dell'art. 68 Cost., sia coessenziale l'effetto inibitorio della prosecuzione del procedimento o dell'emissione di una pronuncia giudiziale difforme, salvo il controllo che il giudice puo' promuovere con il mezzo del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (cfr. sent. Corte cost. nn. 129 del 1996, 1150 del 1998, 265 del 1997); Ritenuto che nella fattispecie il potere valutativo di cui sopra non sia stato legittimamente esercitato dalla Camera dei deputati a motivo della mancanza assoluta di nesso tra le dichiarazioni espresse nel corso di un'intervista giornalistica e la funzione di parlamentare rivestita dal deputato Gasparri e quindi a motivo dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma Cost. Tanto premesso, deve subito osservarsi che l'iter argomentativo della relazione della giunta approvata dall'assemblea parlamentare si fonda sul fatto che "le frasi proferite dal deputato costituiscono un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonche' del dibattito politico-parlamentare ... cio' sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico". Tale deliberazione da' quindi erroneamente per scontato il superamento del problema dell'estensione dell'area di insindacabilita' dell'esercizio delle funzioni tipicamente parlamentari o para-parlamentari allo svolgimento di attivita' politica anche genericamente intesa e non funzionale ed alla stregua di tale infondata impostazione giunge a ricondurre nell'ambito "della critica di natura sostanzialmente politica ed in presenza di un collegamento implicito con atti di natura parlamentare" (non meglio specificati) le dichiarazioni (rilasciate dall'onorevole Gasparri nel contesto di un'intervista non riferita ne' all'esercizio di funzioni ispettive del parlamentare ne' ad alcuna specifica attivita' da lui svolta nel settore) in cui si formulano affermazioni ed insinuazioni di estrema gravita' a carico del procuratore della Repubblica di Palermo ed altri quattro magistrati dello stesso ufficio. In proposito e' sufficiente richiamare la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui "la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello stesso svolgimento della sua attivita' politica in senso lato, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attivita' svolte nella qualita' di membro delle Camere" (sentenze nn. 375/1997, 289/1998, 329 e 417/1999), con la precisazione che quelle espresse, "al di fuori dai compiti e dalle attivita' propri delle assemblee (nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facolta' proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea), rappresentano piuttosto esercizio della liberta' di espressione comune a tutti i consociati e come tali ad esse non puo' estendersi, senza snaturarla, una immunita' che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalita' e di giustiziabilita' dei diritti, riservate alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni" (sentenza n. 10/2000). La Corte costituzionale ha piu' volte ribadito che il requisito della connessione (da "qualificarsi non come semplice collegamento di argomento fra attivita' parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilita' della dichiarazione stessa quale espressione di attivita' parlamentare") tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni (e non il generico collegamento con l'attivita' politica intesa in senso lato) costituisce l'indefettibile presupposto di legittimita' della deliberazione parlamentare di insidacabilita' (sentenze nn. 329/1999, 10 e 11/2000). Puo' quindi concludersi che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la riferibilita' dell'atto alle funzioni costituisce il discrimine fra l'insieme delle dichiarazioni, giudizi e critiche ricorrenti nell'attivita' politica dei parlamentari e le opinioni che godono della prerogativa attribuita dall'art. 68 della Costituzione, e che la funzione parlamentare, pur svolgendosi per sua natura in forma anche libera, non puo' coincidere con l'intera attivita' politica del membro delle Camere. Sulla base di detti principi e criteri si deve riconoscere che la condotta addebitabile all'onorevole Gasparri, astrattamente idonea, nella sua specificita' e gravita', ad integrare un illecito, esula dall'esercizio delle funzioni parlamentari e non presenta oggettivamente alcun legame con atti parlamentari neppure nell'accezione piu' ampia e come tale dovrebbe rientrare nella cognizione riservata, anche in forza di precetti costituzionali (artt. 24, 101 e 102), al sindacato giurisdizionale a meno di voler trasformare di fatto la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione da strumento di tutela dell'autonomia delle Camere a privilegio di deputati e senatori. Di conseguenza sembra necessario a quanto giudice sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (questo giudice e' l'organo competente a decidere, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite, sulla asserita illeceita' della condotta oggetto delle doglianze dei querelanti e quindi "a dichiarare la volonta' del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione": cfr. fra le altre, ordinanze Corte cost. n. 60 del 1999; nn. 469, 407, 262, 254 del 1998), sia sotto quello oggettivo, trattandosi nel caso di specie della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., e della lesione della propria sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantita, giacche' illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione della Camera dei deputati.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 37 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del giudizio in corso a carico di Gasparri Maurizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e chiede che la Corte: dichiari ammissibile il presente conflitto, adottando ogni conseguente provvedimento ai sensi degli artt. 37 e ss. legge n. 87/1953 ed ogni altra norma applicabile; dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta addebitabile all'onorevole Gasparri Maurizio, in quanto estranea alla previsione di cui all'art. 68, primo comma, Cost.; annulli la relativa delibera della Camera dei deputati in data 17 giugno 1999 (atti camera, doc. IV quater, n. 72). Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Monza, addi' 17 aprile 2000. Il giudice per le indagini preliminari: Giuseppe Airo' 00C1036