N. 582 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2000
Ordinanza emessa il 30 maggio 2000 dal tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra C. P. ed altra, n. q. e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Provvidenze per gli invalidi civili - Procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione di dette provvidenze - Legittimazione passiva delle regioni per le provvidenze concesse dalle stesse e dell'INPS in tutti gli altri casi - Dedotta violazione della legge delegante n. 59/1997, che prevede il trasferimento di funzioni statali in materia di previdenza e assistenza sociale alle regioni e agli enti locali, in considerazione della natura di ente parastatale strumentale dell'INPS e, pertanto, in alcun modo riconducibile nella categoria degli enti locali - Eccesso di delega. - D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130. - Costituzione, art. 77, primo comma.(GU n.43 del 18-10-2000 )
IL TRIBUNALE Letto il ricorso, depositato in data 4 ottobre 1999, con cui C. P., e E. S., in qualita' di esercenti la potesta' genitoriale sul figlio minore C. L., chiedono la condanna dell'INPS alla corresponsione al predetto minore dell'indennita' di accompagnamento per cecita' assoluta; Ritenuto che l'INPS e' passivamente legittimato ai sensi dell'art. 130 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112; Rilevato che il predetto decreto e' stato emanato (art. 1) in attuazione della delega di cui al capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59: Rilevato che con la legge citata (art. 1) "Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi ..."; Ritenuto che il governo non era stato in alcun modo delegato a conferire funzioni all'INPS; Ritenuto pertanto che v'e' un palese eccesso di delega, con conseguente violazione dell'art. 77, primo comma, della Costituzione: Ritenuto che la questione di costituzionalita' e' palesemente rilevante e non manifestamente infondata
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 per contrasto con l'art. 77, primo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Viterbo, addi' 30 maggio 2000. Il giudice: Pascolini 00C1047