N. 582 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2000

Ordinanza  emessa  il  30  maggio  2000  dal tribunale di Viterbo nel
procedimento civile vertente tra C. P. ed altra, n. q. e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Provvidenze per gli invalidi civili
- Procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione
di  dette  provvidenze  - Legittimazione passiva delle regioni per le
provvidenze concesse dalle stesse e dell'INPS in tutti gli altri casi
- Dedotta violazione della legge delegante n. 59/1997, che prevede il
trasferimento   di  funzioni  statali  in  materia  di  previdenza  e
assistenza sociale alle regioni e agli enti locali, in considerazione
della  natura  di ente parastatale strumentale dell'INPS e, pertanto,
in  alcun  modo  riconducibile  nella  categoria  degli enti locali -
Eccesso di delega.
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130.
- Costituzione, art. 77, primo comma.
(GU n.43 del 18-10-2000 )
                            IL TRIBUNALE
    Letto  il  ricorso, depositato in data 4 ottobre 1999, con cui C.
  P.,  e  E. S., in qualita' di esercenti la potesta' genitoriale sul
  figlio   minore   C.   L.,  chiedono  la  condanna  dell'INPS  alla
  corresponsione    al    predetto    minore    dell'indennita'    di
  accompagnamento per cecita' assoluta;
    Ritenuto   che   l'INPS  e'  passivamente  legittimato  ai  sensi
  dell'art. 130 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
    Rilevato  che  il  predetto  decreto e' stato emanato (art. 1) in
  attuazione  della delega di cui al capo I della legge 15 marzo 1997
  n. 59:
    Rilevato che con la legge citata (art. 1) "Il Governo e' delegato
  ad  emanare  uno  o piu' decreti legislativi volti a conferire alle
  regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi ...";
    Ritenuto  che  il  governo non era stato in alcun modo delegato a
  conferire funzioni all'INPS;
    Ritenuto  pertanto  che  v'e'  un  palese  eccesso di delega, con
  conseguente    violazione    dell'art. 77,   primo   comma,   della
  Costituzione:
    Ritenuto  che  la  questione  di costituzionalita' e' palesemente
  rilevante e non manifestamente infondata
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Solleva   d'ufficio   questione  di  legittimita'  costituzionale
  dell'art. 130,  d.lgs.  31  marzo  1998  n. 112  per  contrasto con
  l'art. 77, primo comma, della Costituzione;
    Sospende il giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata a cura della
  cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
        Viterbo, addi' 30 maggio 2000.
                        Il giudice: Pascolini
00C1047