N. 588 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2000

Ordinanza emessa il 24 luglio 2000 dal giudice di pace di Gorizia nel
procedimento  civile  vertente  tra  Prandi  de Ulmohort Alessandro e
Dipartimento della P.S. Sez. Prov.le Polizia Postale di Gorizia

Circolazione   stradale  -  Guida  con  patente  scaduta  -  Sanzioni
accessorie  -  Fermo  amministrativo  del  veicolo  per  due  mesi  -
Irragionevole   maggiore   afflittivita'   rispetto   al  trattamento
sanzionatorio  previsto  per la piu' grave ipotesi ex art. 128 d.lgs.
n. 285/1992 - Illogicita'.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 126,
  comma 7.
- Costituzione, art. 3. Circolazione stradale - Violazioni del codice
  della  strada  -  Sanzioni  accessorie  -  Fermo amministrativo del
  veicolo  - Mancata limitazione all'ipotesi in cui il veicolo sia di
  proprieta' del trasgressore - Lesione della liberta' personale.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 214,
  comma 1.
- Costituzione,  art.  13.  Circolazione  stradale  -  Violazioni del
  codice  della  strada  - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo
  del veicolo - Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria (d.lgs.
  n. 285/1992)  - Prevista impossibilita' di restituzione del veicolo
  prima  del  rigetto  del  ricorso - Lesione del diritto di agire in
  giudizio - Disparita' di trattamento e illogicita' manifesta.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 214,
  comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.43 del 18-10-2000 )
                         IL GIUDICE DI PACE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione
  R.G.  n. 631/2000  promosso  con  ricorso  di  Alessandro Prandi de
  Ulmohort  elettivamente  domiciliato  presso gli avvocati Carlo Del
  Torre e Alessandro Sgrazzutti in via Generale Cascino n. 2 Gorizia,
  contro  dipartimento della P.S. sezione provinciale Polizia postale
  di Gorizia;
    Letti gli atti di causa;
    Vista l'eccezione di incostituzionalita' formulata dal ricorrente
  nell'atto introduttivo;
                          Rilevato in fatto
    Con  verbale  di  contestazione  del  19 giugno 2000 agenti della
  polizia  postale  di  Gorizia  hanno  accertato  che  il ricorrente
  circolava  alla  guida del proprio autoveicolo Mercedes 202 targato
  AX 933 ZV munito di patente scaduta il 4 maggio 2000.
    Per  violazione  della  norma di cui all'art. 126, settimo comma,
  del  codice  della  strada oltre alla sanzione di L. 242.400 veniva
  ritirata  la  patente  e  con contestuale verbale, redatto ai sensi
  degli  artt.  126,  quarto comma, e 214 del predetto codice, veniva
  disposto  il  fermo  amministrativo  ed affidamento in custodia del
  veicolo in questione per 60 giorni.
    Con  ricorso,  ex artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981,
  n. 689,  depositato  il  13  luglio  2000,  viene  sostenuto che la
  recente  modifica  dell'art.  126,  settimo comma, del codice della
  strada,  come  novellato  dall'art.  19, terzo comma, del d.lgs. 30
  dicembre 1999, n. 507, con l'introduzione della sanzione accessoria
  del  fermo  amministrativo  del veicolo per due mesi, sia in palese
  contrasto  con  il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
  Costituzione.
    Da tale principio, cui consegue quello della ragionevolezza della
  sanzione  e della sua proporzione alla gravita' del fatto, discende
  che  per analoghi comportamenti sia irrogata la medesima sanzione e
  che a comportamenti diversi vadano applicate sanzioni proporzionate
  diversamente.
    Raffrontando   la   previsione  qui  richiamata  con  quella  del
  successivo  art.  128  -  in  cui chi senza essersi sottoposto agli
  esami  o  accertamenti  disposti dalla competente autorita' oppure,
  pur  dichiarato  temporaneamente  inidoneo  alla  guida  a  seguito
  dell'accertamento  sanitario,  continui a circolare soggiace ad una
  sanzione  pecuniaria  edittale  inferiore  nel minimo e nel massimo
  senza    la    misura    accessoria    del   fermo   amministrativo
  dell'autoveicolo - emerge la disparita' di trattamento.
    Infatti la circolazione con patente scaduta di validita' comporta
  una  sanzione  complessiva  maggiormente  afflittiva  di  quella da
  comminarsi a chi guida senza essersi sottoposto agli accertamenti o
  esami   oppure  nonostante  sia  stato  dichiarato  temporaneamente
  inidoneo.
    Un  secondo profilo di violazione del principio di uguaglianza e'
  stato   individuato  dal  ricorrente  dal  fatto  che  la  sanzione
  accessoria  del  ritiro della patente obbliga alla regolarizzazione
  del  documento e perdura fino a tale momento mentre cio' non accade
  col  fermo  amministrativo dell'autoveicolo che dovrebbe conseguire
  per  violazione  di norme attinenti l'idoneita' del mezzo e non per
  carenze relative al regime amministrativo della patente di guida.
    Da   ultimo   viene   anche   censurato   sotto   il  profilo  di
  incostituzionalita'  l'art.  214,  sesto  comma,  del  codice della
  strada  per  contrasto  con  gli artt. 3 e 24 della Costituzione in
  quanto,  con la previsione che la restituzione del veicolo non puo'
  avvenire   se   non   dopo  il  rigetto  dell'opposizione,  sarebbe
  completamente   interdetto   il  diritto  alla  difesa  e,  qualora
  esercitato  in  via cautelare, impedito al giudice di sospendere il
  fermo amministrativo del veicolo.
                         Ritiene in diritto
    La   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  126,
  settimo  comma,  e  dell'art.  214,  sesto  comma, del codice della
  strada,  d.lgs.  30  aprile  1992,  n. 285,  e  succ.  mod.  appare
  rilevante e non manifestamente infondata.
    Appare  rilevante  la censura mossa alla disposizione del settimo
  comma  dell'art.  126 soprattutto sotto l'aspetto della illogicita'
  in  quanto  risulta  esattamente  delineato  il  contrasto  tra  la
  maggiore  afflittivita'  del  coacervo  delle sanzioni principale e
  accessorie riferite ad un fatto quasi certamente colposo - quale e'
  quello  di  circolare alla guida di autoveicolo con patente scaduta
  (generalmente  dimenticanza della scadenza quinquennale o decennale
  della validita') - paragonato a un comportamento cosciente di porre
  in   essere   un   comportamento  illecito  mettendosi  alla  guida
  nonostante  la  dichiarata  inidoneita'  temporanea  o  senza  aver
  ottemperato  alle disposizioni impartite ai sensi dell'art. 128 del
  codice della strada.
    Ritiene   ancora   questo   giudice   che   l'operare   il  fermo
  amministrativo  del veicolo guidato da persona con patente scaduta,
  ancorche'  di  proprieta'  di  un  terzo - pur con la previsione di
  restituzione  del  comma  1-bis dell'art. 214 codice della strada -
  rappresenti  per  il  proprietario  una  pesante  restrizione della
  propria  liberta'  e  diritto  di  attendere  ai  propri bisogni di
  lavoro,  di  spostamento o quant'altro per fatto non oggettivamente
  imputabile  al  proprio  mezzo  di  locomozione  ma  ad una carenza
  amministrativa della patente di guida di altra persona, congiunto o
  meno.
    Non  e'  raro che un autoveicolo appartenga ad uno della famiglia
  ma  venga normalmente utilizzato da tutti membri della stessa siano
  o   meno   coabitanti,   sui   quali   il  congiunto,  proprietario
  dell'autoveicolo,  non  ha  potere  o  dovere  di  controllo  e  di
  vigilanza  circa  la  persistenza  della  validita'  dei  documenti
  amministrativi,  e  cio' in ossequio al disposto dell'art. 13 della
  Costituzione.
    Del   pari  la  doglianza  sul  contenuto  del  sesto  comma  del
  successivo   art.   214,  la  cui  interpretazione  desta  notevoli
  perplessita'  alla  luce del dettame costituzionale dell'art. 24 in
  quanto  l'azione  a  difesa  dei  propri  diritti e interessi viene
  gravemente  compressa  da una disposizione punitiva che rappresenta
  un grave deterrente all'azione stessa.
    Va  aggiunto che la possibile interpretazione che vede inibito al
  giudice  il  potere  di  disporre,  nelle  more  del  giudizio,  la
  sospensione  del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo,
  appare  gravemente  lesiva  anche perche' il procedimento ordinario
  non  puo'  avviarsi  prima  di  60  giorni  stante  la norma di cui
  all'art.  23  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato
  dall'art.  99  del  d.lgs.  30  dicembre  1999, n. 507, che appunto
  richiama l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
    Ne   consegue   che   la   decisione   sull'opposizione  avverra'
  posteriormente  alla  cessazione  del  periodo di due mesi di fermo
  amministrativo disposto dal citato art. 126 codice della strada.
    Si   ritiene   di   poter   aggiungere   infine  che  le  recenti
  modificazioni apportate al codice della strada in tema di validita'
  della   patente   e   fermo   amministrativo   mal   si  attagliano
  all'impalcatura  legislativa  e  sanzionatoria  precedente, creando
  appunto disparita' di trattamento ed illogicita' manifesta.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale  del  d.lgs.  30  aprile  1992, n. 285
  codice della strada, in punto:

        art.  126, settimo comma - nella parte in cui alla violazione
  relativa  alla guida con patente scaduta di validita' fa conseguire
  anche  la  sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
  di due mesi - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
        art.  214,  primo  comma - nella parte in cui non prevede che
  l'autoveicolo  sia  di  proprieta' del trasgressore - per contrasto
  con l'art. 13 della Costituzione;
        art. 214,  sesto  comma  -  nella  parte  in cui prevede che,
  quando  contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo
  sia  stata  presentata  opposizione  ai  sensi  dell'art.  205,  la
  restituzione  non  possa  avvenire  se  non  dopo  il provvedimento
  dell'autorita'  giudiziaria  che rigetta il ricorso - per contrasto
  con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

    Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti
  alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a cura della cancelleria sia notificata la presente
  ordinanza  alle  parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio
  dei  Ministri  e  sia  comunicato  ai Presidenti del Senato e della
  Camera dei deputati.
        Gorizia, addi' 24 luglio 2000.
                     Il giudice di pace: Gabbino
00C1053