N. 588 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2000
Ordinanza emessa il 24 luglio 2000 dal giudice di pace di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Prandi de Ulmohort Alessandro e Dipartimento della P.S. Sez. Prov.le Polizia Postale di Gorizia Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Irragionevole maggiore afflittivita' rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per la piu' grave ipotesi ex art. 128 d.lgs. n. 285/1992 - Illogicita'. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7. - Costituzione, art. 3. Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Mancata limitazione all'ipotesi in cui il veicolo sia di proprieta' del trasgressore - Lesione della liberta' personale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 1. - Costituzione, art. 13. Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria (d.lgs. n. 285/1992) - Prevista impossibilita' di restituzione del veicolo prima del rigetto del ricorso - Lesione del diritto di agire in giudizio - Disparita' di trattamento e illogicita' manifesta. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 6. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.43 del 18-10-2000 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione R.G. n. 631/2000 promosso con ricorso di Alessandro Prandi de Ulmohort elettivamente domiciliato presso gli avvocati Carlo Del Torre e Alessandro Sgrazzutti in via Generale Cascino n. 2 Gorizia, contro dipartimento della P.S. sezione provinciale Polizia postale di Gorizia; Letti gli atti di causa; Vista l'eccezione di incostituzionalita' formulata dal ricorrente nell'atto introduttivo; Rilevato in fatto Con verbale di contestazione del 19 giugno 2000 agenti della polizia postale di Gorizia hanno accertato che il ricorrente circolava alla guida del proprio autoveicolo Mercedes 202 targato AX 933 ZV munito di patente scaduta il 4 maggio 2000. Per violazione della norma di cui all'art. 126, settimo comma, del codice della strada oltre alla sanzione di L. 242.400 veniva ritirata la patente e con contestuale verbale, redatto ai sensi degli artt. 126, quarto comma, e 214 del predetto codice, veniva disposto il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo in questione per 60 giorni. Con ricorso, ex artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, depositato il 13 luglio 2000, viene sostenuto che la recente modifica dell'art. 126, settimo comma, del codice della strada, come novellato dall'art. 19, terzo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con l'introduzione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi, sia in palese contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Da tale principio, cui consegue quello della ragionevolezza della sanzione e della sua proporzione alla gravita' del fatto, discende che per analoghi comportamenti sia irrogata la medesima sanzione e che a comportamenti diversi vadano applicate sanzioni proporzionate diversamente. Raffrontando la previsione qui richiamata con quella del successivo art. 128 - in cui chi senza essersi sottoposto agli esami o accertamenti disposti dalla competente autorita' oppure, pur dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida a seguito dell'accertamento sanitario, continui a circolare soggiace ad una sanzione pecuniaria edittale inferiore nel minimo e nel massimo senza la misura accessoria del fermo amministrativo dell'autoveicolo - emerge la disparita' di trattamento. Infatti la circolazione con patente scaduta di validita' comporta una sanzione complessiva maggiormente afflittiva di quella da comminarsi a chi guida senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami oppure nonostante sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo. Un secondo profilo di violazione del principio di uguaglianza e' stato individuato dal ricorrente dal fatto che la sanzione accessoria del ritiro della patente obbliga alla regolarizzazione del documento e perdura fino a tale momento mentre cio' non accade col fermo amministrativo dell'autoveicolo che dovrebbe conseguire per violazione di norme attinenti l'idoneita' del mezzo e non per carenze relative al regime amministrativo della patente di guida. Da ultimo viene anche censurato sotto il profilo di incostituzionalita' l'art. 214, sesto comma, del codice della strada per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto, con la previsione che la restituzione del veicolo non puo' avvenire se non dopo il rigetto dell'opposizione, sarebbe completamente interdetto il diritto alla difesa e, qualora esercitato in via cautelare, impedito al giudice di sospendere il fermo amministrativo del veicolo. Ritiene in diritto La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126, settimo comma, e dell'art. 214, sesto comma, del codice della strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod. appare rilevante e non manifestamente infondata. Appare rilevante la censura mossa alla disposizione del settimo comma dell'art. 126 soprattutto sotto l'aspetto della illogicita' in quanto risulta esattamente delineato il contrasto tra la maggiore afflittivita' del coacervo delle sanzioni principale e accessorie riferite ad un fatto quasi certamente colposo - quale e' quello di circolare alla guida di autoveicolo con patente scaduta (generalmente dimenticanza della scadenza quinquennale o decennale della validita') - paragonato a un comportamento cosciente di porre in essere un comportamento illecito mettendosi alla guida nonostante la dichiarata inidoneita' temporanea o senza aver ottemperato alle disposizioni impartite ai sensi dell'art. 128 del codice della strada. Ritiene ancora questo giudice che l'operare il fermo amministrativo del veicolo guidato da persona con patente scaduta, ancorche' di proprieta' di un terzo - pur con la previsione di restituzione del comma 1-bis dell'art. 214 codice della strada - rappresenti per il proprietario una pesante restrizione della propria liberta' e diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro, di spostamento o quant'altro per fatto non oggettivamente imputabile al proprio mezzo di locomozione ma ad una carenza amministrativa della patente di guida di altra persona, congiunto o meno. Non e' raro che un autoveicolo appartenga ad uno della famiglia ma venga normalmente utilizzato da tutti membri della stessa siano o meno coabitanti, sui quali il congiunto, proprietario dell'autoveicolo, non ha potere o dovere di controllo e di vigilanza circa la persistenza della validita' dei documenti amministrativi, e cio' in ossequio al disposto dell'art. 13 della Costituzione. Del pari la doglianza sul contenuto del sesto comma del successivo art. 214, la cui interpretazione desta notevoli perplessita' alla luce del dettame costituzionale dell'art. 24 in quanto l'azione a difesa dei propri diritti e interessi viene gravemente compressa da una disposizione punitiva che rappresenta un grave deterrente all'azione stessa. Va aggiunto che la possibile interpretazione che vede inibito al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, appare gravemente lesiva anche perche' il procedimento ordinario non puo' avviarsi prima di 60 giorni stante la norma di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che appunto richiama l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile. Ne consegue che la decisione sull'opposizione avverra' posteriormente alla cessazione del periodo di due mesi di fermo amministrativo disposto dal citato art. 126 codice della strada. Si ritiene di poter aggiungere infine che le recenti modificazioni apportate al codice della strada in tema di validita' della patente e fermo amministrativo mal si attagliano all'impalcatura legislativa e sanzionatoria precedente, creando appunto disparita' di trattamento ed illogicita' manifesta.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 codice della strada, in punto: art. 126, settimo comma - nella parte in cui alla violazione relativa alla guida con patente scaduta di validita' fa conseguire anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di due mesi - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; art. 214, primo comma - nella parte in cui non prevede che l'autoveicolo sia di proprieta' del trasgressore - per contrasto con l'art. 13 della Costituzione; art. 214, sesto comma - nella parte in cui prevede che, quando contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Gorizia, addi' 24 luglio 2000. Il giudice di pace: Gabbino 00C1053