N. 597 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 2000

Ordinanza  emessa  il  16  giugno  2000  dal tribunale di Palermo nel
procedimento penale a carico di Taormina Vincenzo

Processo  penale - Giudizio abbreviato - Imputati di reati puniti con
pena  diversa  dall'ergastolo  -  Facolta' di chiedere tale rito, nel
caso  di  istruzione dibattimentale gia' iniziata, alla prima udienza
utile  - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto agli
imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo.
- Legge  5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter commi 1 e 2 (recte: d.l. 7
  aprile  2000,  n. 82,  art. 4-ter  commi  1  e  2,  convertito, con
  modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.44 del 25-10-2000 )
                       IL TRIBUNALE DI PALERMO

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Vista  la  istanza  di  giudizio  abbreviato proposta all'udienza
  odierna   da   Taormina   Vincenzo,   imputato  del  reato  di  cui
  all'art. 609-bis e quater c.p.p.;
    Visti  gli  atti del procedimento penale contro Taormina Vincenzo
  imputato come sopra;
    Rilevato   che   il  Taormina  ha  proposto  istanza  di  indizio
  abbreviato  in  sede di atti preliminari al dibattimento e che tale
  istanza  non e' stata accolta non essendosi ritenuta applicabile la
  norma di cui all'art. 223 del d.l. n. 51 del 1998 in considerazione
  del  fatto  che  il  decreto che, nel caso in esame, ha disposto il
  giudizio era successivo alla data del 2 Giugno 1999;
    Ritenuto  che  a  tenore  dell'art. 4-ter,  comma 1 della legge 5
  giugno  2000,  n. 144,  l'istanza  oggi  reiterata  dal prevenuto e
  inammissibile poiche' l'istruzione dibattimentale e' gia' iniziata;
    Ritenuto  che lo stesso art. 4-ter, comma 2, legge citata prevede
  la  possibilita'  di accesso al rito abbreviato per gli imputati di
  reati  punibili  con  l'ergastolo  anche  a  dibattimento  iniziato
  purche'  l'istanza  relativa sia avanzata alla prima udienza utile,
  senza  alcuna  preclusione  per il fatto che il dibattimento sia in
  corso;
        che,  dunque,  la  preclusione imposta dal comma 1 del citato
  articolo  determina  un'oggettiva  disparita'  di  trattamento  tra
  imputati  di  reati  che sono puniti con la pena della reclusione e
  imputati  di  reati  punibili  con  la pena dell'ergastolo, a tutto
  favore di questi ultimi;
        che  tale  disparita' appare ingiustificata, sotto il profilo
  sostanziale,  data  la  maggiore  gravita'  del reato ascritto agli
  imputati  a  cui  favore  e'  disposta  e  che,  sotto  il  profilo
  processuale,  non  pare possa affermarsene la giustificatezza, dato
  che  la  facolta'  di  chiedere  il  rito abbreviato, in precedenza
  concessa  agli imputati dei reati di cui al comma 1 del cit. art. ,
  era  limitata  dal  consenso  del  p.m.  e  dall'impossibilita'  di
  subordinare   la   richiesta   all'espletamento  di  prove,  mentre
  l'istituto  del rito abbreviato ha subito, con la legge 16 dicembre
  1999   n. 479,  radicali  trasformazioni  indubbiamente  favorevoli
  all'imputato, cosicche' dopo la sua entrata in vigore ben si poteva
  rappresentare  una  piu'  favorevole situazione processuale tale da
  indurre  alla  proposizione dell'istanza imputati che in precedenza
  non l'avevano proposta;
        che,  pertanto,  non  appare  manifestamente infondato che la
  rilevata  disparita'  di  trattamento  determinata  dalla superiore
  lettura  dell'art. 4-ter,  comma  1  e  2, legge citata si ponga in
  contrasto  con  l'art. 3  della  Costituzione  nella  parte  in cui
  preclude l'accesso al rito abbreviato agli imputati di reati puniti
  con  pene  diverse  dall'ergastolo  e  non  estenda  agli stessi la
  possibilita'  concessa  dal  comma 2 del detto articolo di proporre
  tale istanza alla prima udienza utile del processo;
    Rilevato,  infine,  che nel caso concreto, l'imputato Taormina ha
  proposto  per  due  volte  l'istanza di rito abbreviato, sicche' la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  come sopra prospettata
  appare rilevante;
        che  la questione di leggittimita' costituzionale deve essere
  sollevata d'ufficio;
                              P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
  legittimita'  costituzionale dell'art. 44-ter, comma 1 e 2, legge 5
  giugno  2000  n. 144 in relazione all'art. 3 della Costituzione nei
  termini di cui in motivazione.
    Dispone  la  immediata  sospensione  del giudizio e la rimessione
  degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 23,
  ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.
        Palermo, addi' 16 giugno 2000
                  Il Presidente: Camerata Scovazzo
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