N. 616 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1997

Ordinanza   emessa   il  3  luglio  1997  dal  pretore  di  Roma  nel
procedimento penale a carico di Comunale Aldo

Ambiente  (Tutela dell') - Violazione degli obblighi di comunicazione
dei registri obbligatori e dei formulari - Lamentata depenalizzazione
-   Eccesso   di   delega   -  Violazione  del  principio  di  tutela
dell'ambiente.
- D.lgs.  5  febbraio 1997, n. 22, artt. 52, commi 1 e 2, e 56, lett.
  c).
- Costituzione, artt. 76, 77 e 9.
(GU n.44 del 25-10-2000 )
                             IL PRETORE

    Esaminata  la  richiesta  del  p.m.,  avanzata all'udienza del 10
  giugno   1997,   volta   a   sollevare  questione  di  legittimita'
  costituzionale  dell'art. 52,  commi  1  e  2,  d.lgs.  n. 22 del 5
  febbraio  1997, in relazione agli artt. 76 e 77, 10 e 11 e 3 Cost.,
  nella   parte   in  cui  prevede  sanzioni  amministrative  per  le
  violazioni  degli  obblighi  relativi alla comunicazione annuale ed
  alla   tenuta   del  registro  di  carico  e  scarico  dei  rifiuti
  pericolosi,  prodotti recuperati o smaltiti proposta in udienza dal
  pubblico ministero;
    Sentito il difensore;
    Letti gli atti del processo;

                            O s s e r v a

    Comunale  Aldo e' imputato nel presente procedimento dei reati p.
  e  p.  dall'art. 9-octies  u.c.  in  relazione all'art. 3, comma 3,
  legge  n. 475  del  1988,  per  aver,  nella  qualita'  di titolare
  dell'attivita'  di  autofficina  sita in Roma via A. Banduri n. 69,
  Ostia  Antica,  omesso  di  comunicare  nei  termini  di legge alle
  autorita'  competenti, la quantita' e qualita' dei rifiuti prodotti
  e  smaltiti  negli anni 1993 e del reato p. e p. dall'art. 9-octies
  u.c.,  in relazione all'art. 3, comma 5, legge n. 475/1988, per non
  avere  ottemperato alla tenuta dei registri di carico e scarico e/o
  comunque  alla  loro  compilazione, circa la produzione dei rifiuti
  speciali  e/o  tossico-nocivi consistenti in pezzami ferrosi, parti
  obsolete  di  autovetture,  pasticche  dei freni, batterie esauste,
  come previsto dall'art. 19 del d.P.R. 915 del 1982;
    L'art. 56  del d.lgs. n. 22, del 5 febbraio del 1997 ha abrogato,
  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore del decreto in questione, la
  legge n. 475 del 1988, ad eccezione di alcuni articoli (nel caso di
  specie non rilevanti);
    L'art.  52  del  nuovo  decreto  legislativo  punisce inoltre con
  sanzioni   amministrative  pecuniarie  "chiunque  non  effettua  la
  comunicazione  di  cui  all'art.  11,  comma  3  (vale  a  dire  la
  comunicazione  annuale  della  quantita'  e  qualita'  dei  rifiuti
  prodotti   recuperati  e  smaltiti,  cui  sono  tenuti  coloro  che
  esercitano  a  titolo  professionale  attivita'  di  raccolta  e di
  trasporto  dei  rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari
  di rifiuti, ovvero svolgono operazioni di recupero e di smaltimento
  dei  rifiuti,  nonche'  le imprese e gli enti che producono rifiuti
  pericolosi   e   ...   non   pericolosi  derivanti  da  lavorazioni
  industriali ed artigianali", con esonero per i piccoli imprenditori
  artigiani  che  non  abbiano  piu'  di  tre  dipendenti e producano
  rifiuti   non   pericolosi  e  con  trasferimento  dell'obbligo  di
  comunicazione  in  capo  all'ente  gestore del servizio pubblico di
  raccolta nel caso in cui i produttori di rifiuti li conferiscano al
  servizio  pubblico)  e  "chiunque  omette di tenere ovvero tiene in
  modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 12,
  comma 1" (tale disposizione pone a carico dei medesimi soggetti che
  devono  compiere  la comunicazione annuale sopra indicata l'obbligo
  di  tenere un registro su cui annotare almeno una volta a settimana
  la  qualita'  e  quantita'  dei  rifiuti, mentre i commi successivi
  dell'art. 12 pongono un'ulteriore disciplina, a seconda del tipo di
  soggetti, circa il contenuto e le modalita' di tenuta dei registri)
  con   incremento  della  sanzione  amministrativa  e  pecuniaria  e
  aggiunta di sanzione amministrativa accessoria, quando si tratta di
  registri concernenti rifiuti pericolosi; mentre l'art. 52, comma 4,
  prevede   una   sanzione  amministrativa  pecuniaria,  ridotta  per
  l'ipotesi  di  incompletezza  o inesattezza meramente formale nelle
  comumcazioni e nella tenuta dei registri di cui ai commi 1 e 2;
    Le nuove fattispecie previste dal legislatore sono in rapporto di
  continuita'  con  le  precedenti  dal punto di vista degli elementi
  costitutivi   del  "precetto"  (considerato  anche  che  i  rifiuti
  tossico-nocivi  devono  essere  qualificati  come  pericolosi  alla
  stregua  della  nuova  normativa) e i fatti contestati all'imputato
  possono ricondursi alle prime;
    Poiche'  la nuova normativa configura pero' tali fattispecie come
  illeciti  amministrativi  e  non  penali,  questo  giudice dovrebbe
  applicare  ai  medesimi  fatti  la  nuova  disciplina, in virtu' di
  quanto stabilito dall'art. 2 c.p.;
    La  questione  prospettata appare pertanto rilevante nel presente
  giudizio,   purche'   comunque   venga   sollevata   questione   di
  legittimita' costituzionale anche dell'art. 56, lett. e) del d.lgs.
  citato,  nella  parte  in  cui  non  esclude  dall'abrogazione  gli
  artt. 3,  commi  1,  3  e  5, e 9-octies, comma 3, legge n. 475 del
  1988,    altrimenti    il    permanere    dell'effetto   abrogativo
  determinerebbe l'irrilevanza della questione citata; che infatti la
  eventuale  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  delle
  norme  penali  impugnate, destinate altrimenti ad essere applicate,
  esplicherebbe  comunque  effetti nel giudizio, quanto meno sotto il
  profilo  del  fondamento  normativo  della decisione (cfr. sentenza
  n. 148 del 1983, n. 826 del 1988, n. 124 del 1990, n. 167 del 1993,
  n. 194 del 1993 e n. 25 del 1994 della Corte costituzionale);
    Condividendo  alcuni  dei rilievi mossi dal p.m., si ha motivo di
  dubitare  della legittimita' costituzionale dell'art. 52, commi 1 e
  2, ed inoltre dell'art. 56, lett. c) del d.lgs. citato, nella parte
  in  cui  non esclude dall'abrogazione gli artt. 3 commi 1, 3 e 5, e
  9-octies,  comma  3,  legge  n. 475  del  1988,  per violazione dei
  principi  e  criteri  direttivi  della legge delega, ai sensi degli
  artt. 76  e  77  Costituzione  e per violazione dell'art. 9 secondo
  comma, Costituzione;
    Invero  la legge delega 22 febbraio 1994, n. 146 (prorogata dalla
  legge  6 febbraio del 1996, n. 52) conteneva, infatti tra i criteri
  e  principi  direttivi,  rilevanti  ex  art. 76  Cost., il seguente
  enunciato,  posto  dall'art. 2,  lettera  d): "Salva l'applicazione
  delle   norme   penali   vigenti,  ove  necessario  per  assicurare
  l'osservanza  delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
  saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
  alle  disposizioni  dei  decreti  stessi.  Le  sanzioni penali, nei
  limiti rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e
  dell'arresto  fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa
  o congiunta solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
  pericolo  interessi  generali  dell'ordinamento interno del tipo di
  quelli  tutelati  dagli  articoli  34  e 35 della legge 24 novembre
  1981,  n. 689.  In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
  alternativa  all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo
  o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a
  quella  dell'ammenda  per  le  infrazioni  che  recano  un danno di
  particolare  gravita'.  La sanzione amministrativa del pagamento di
  una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire
  duecento  milioni  sara'  prevista  per  le infrazioni che ledano o
  espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. ... In
  ogni  caso,  in  deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
  alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni
  penali  o  ammimstrative  identiche  a  quelle  eventualmente  gia'
  comminate  dalle  leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e
  di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime";
    Ad  integrazione  delle prescrizioni generali suddette l'art. 36,
  lett. b) della legge delega prevede "il mantenimento dei livelli di
  protezione  ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove piu'
  rigorosi  di  quelli  derivanti  dalla  normativa  comunitaria"  in
  applicazione    del   principio   pacificamente   affermato   dalla
  giurisprudenza comunitaria, che prevede la possibilita' di adottare
  e  mantenere  da  parte dei singoli Stati, norme sanzionatorie piu'
  rigorose  rispetto  alla disciplina comunitaria per la tutela della
  salute e dell'ambiente;
    Come gia' rilevato dalla Consulta (cfr. sent. n. 53 del 1997), la
  disposizione  dell'art. 2, lettera d), della legge n. 146 del 1994,
  che   stabilisce  i  criteri  e  principi  direttivi  della  delega
  conferita  al  Governo,  in  ordine alle sanzioni per le infrazioni
  alle  norme  delegate  non  appare  certo  perspicua,  per  cui  va
  condiviso  l'auspicio  della medesima Corte che il legislatore, ove
  conferisca  deleghe ampie, quali quelle di cui alla legge suddetta,
  adotti, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui
  proposito  e'  opportuno  il  massimo  di  chiarezza e di certezza,
  criteri configurati in modo piu' preciso;
    Comunque,  avuto  riguardo  alla  normativa  di  principio  sopra
  indicata,  in ordine alla questione in esame, deve evidenziarsi che
  la  legge  di  delega,  impone,  nell'adempimento degli obblighi di
  recepimento  della  normativa comunitaria, di rispettare il sistema
  sanzionatorio penale gia' esistente;
    In  primo  luogo  viene  fatta  "salva l'applicazione delle norme
  penali  vigenti",  fra  le  quali  dunque anche quelle che gia' (al
  momento  della  delega)  punivano  le  condotte  poste in essere in
  violazione dell'interesse all'ambiente;
    In  secondo  luogo la disposizione da ultimo citata prevede, "ove
  necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
  nei  decreti  legislativi",  come  criterio  per la introduzione di
  nuove    sanzioni   penali,   quello   degli   interessi   generali
  dell'ordinamento  interno,  "del  tipo"  di  quelli  tutelati dagli
  artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    La  prima  delle  disposizioni  da  ultimo  citate  conteneva  un
  puntuale  elenco  di  reati,  puniti con le sole pene pecuniarie, e
  tuttavia esclusi dalla depenalizzazione, mentre la seconda trattava
  con lo stesso criterio i reati attinenti ad una specifica materia;
    A parere di questo giudice deve condividersi la tesi proposta dal
  p.m.  secondo cui l'interesse alla tutela dell'ambiente rientri tra
  quelli di cui all'art. 34 citato;
    Infatti,  esaminando specificamente tale norma, puo' evidenziarsi
  che  tra  le  fattispecie  in  essa  citate figurano, tra le altre,
  quelle  poste  dalla legge 10 maggio 1976, sulla tutela delle acque
  dall'inquinamento,  quelle poste dalla legge 13 luglio 1966 n. 615,
  concernente  l'inquinamento  atmosferico,  nonche'  quelle previste
  dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
    Pertanto  il  legislatore  delegante  ha  vincolato  il Governo a
  presidiare  con sanzione penale quelle fattispecie, le quali, nelle
  materie  oggetto  di  legislazione  delegata, dovevano considerarsi
  funzionali  alla  tutela di interessi dello stesso "tipo" di quelli
  da ultimo indicati;
    Proprio  l'espressione  da  ultimo citata, contenuta nell'art. 2,
  lett.  d),  legge  n. 146  del  1994, induce ad una interpretazione
  estensiva,  in  quanto  l'interesse all'ambiente (il quale trova il
  suo  fondamento nell'art. 9 Cost.), oggetto della tutela attraverso
  la  normativa  sui  rifiuti,  e'  senz'altro  da considerarsi dello
  stesso  "tipo"  di  quelli  tutelati  dalle leggi sull'inquinamento
  idrico  e  atmosferico;  del resto all'epoca dell'entrata in vigore
  della  legge  n. 689/1981  la  disciplina sui rifiuti (su cui si e'
  innestata la legge n. 475 del 1988) non era ancora stata approvata,
  per  cui  non  poteva  essere  materialmente  indicata nell'art. 34
  citato;.
    Ad  ulteriore  dimostrazione  della  intima  connessione  tra gli
  interessi  suddetti, deve evidenziarsi che la normativa sui rifiuti
  posta  dal  d.P.R.  n. 915  del  1982 (oggi non piu' vigente) e poi
  quella  prevista  dal  d.lgs.  n. 22 del 1997 si raccordano in modo
  diretto ed esplicito con quella posta dalla legge sull'inquinamento
  delle  acque (v. ad es. gli artt. 2, sesto e settimo comma, lettera
  b),  e  9, comma 3, del d.P.R. n. 915 del 1982 e l'art. 8, comma 1,
  lettera e), del d.lgs. n. 22 del 1997;
    Inoltre  la violazione degli obblighi di cui all'art. 52, commi 1
  e  2,  e'  sicuramente  tale  da  ledere  o  mettere  in  pericolo,
  direttamente  o  indirettamente,  il  bene ambientale oggetto della
  tutela;
    Argomento  decisivo  per  ritenere  la  normativa delegata, sopra
  specificata,  in  contrasto con i criteri della legge delega e' poi
  rappresentato  dall'ultimo  periodo  dell'art. 2, lettera d), della
  legge  citata,  ove  si  prevede che il criterio di selezione degli
  interessi,  nonche'  i  limiti  di  entita' delle pene, previsti in
  generale,  siano  derogabili quando si tratta di colpire violazioni
  da ritenersi omogenee e di pari offensivita' rispetto a quelle gia'
  punibili  in base alla legislazione previgente; si impone ("saranno
  previste")  pertanto  al legislatore delegato di prevedere sanzioni
  penali  (o  amministrative)  "identiche"  (non  ad es. della stessa
  specie)  a  quelle  gia' comminate da leggi vigenti per fattispecie
  omogenee  e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
  non si puo' non notare che le fattispecie riguardanti la tenuta dei
  registri di carico e scarico dei rifiuti e la comunicazione annuale
  dei   medesimi  previste  nella  normativa  delegata  costituiscono
  ipotesi  omogenee  nei  loro  elementi  strutturali  a  quelle gia'
  sanzionate  penalmente  in base alle leggi vigenti al momento della
  delegazione  (e  fino  all'intervento  del  decreto legislativo) ed
  inoltre  riconducibili  alla  medesima  ratio di altre disposizioni
  penali  previste  in  materie  "vicine" (quali ad es. in materia di
  scarichi  di  acque  reflue, pur dopo la depenalizzazione del 1995,
  provenienti  da  insediamenti  produttivi),  non  interessate dalla
  delega;
    Si ritiene manifestamente infondata la prospettata illegittimita'
  costituzionale  delle  norme  citate  sotto  il profilo dell'art. 3
  Cost,  per  le  motivazioni gia' indicate nella sentenza n. 330 del
  1996  e  nelle  ordinanze  nn. 332  e 432 del 1996 e n. 90 del 1997
  della Corte costituzionale;
    A  parere di questo pretore appare rilevante e non manifestamente
  infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52,
  commi  1  e 2, d.lgs. n. 22 del 1997 e dell'art. 56, lettera c) del
  medesimo  decreto,  nella parte in cui non esclude dall'abrogazione
  l'art. 3, commi 1, 3 e 5, e l'art. 9-octies, comma 3, per contrasto
  con gli articoli 76, 77 e 9, secondo comma, della Costituzione;
                              P. Q. M.
    Visti  gli art. 11 della Costituzione 9 febbraio 1948, n. 1 e 23,
  legge 1o marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale in relazione
  agli  artt. 52,  commi 1 e 2, d.lgs. n. 22 del 1997 e 56 lettera c)
  del decreto citato, nella parte in cui non esclude dall'abrogazione
  l'art. 3,  commi 1, 3 e 5, e l'art. 9-octies, comma 3, legge n. 475
  del 1988, per contrasto con gli articoli 76, 77 e 9, secondo comma,
  Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale e sospende il processo a carico di Comunale Aldo;
    Dispone   che  la  presente  ordinanza,  letta  all'udienza,  sia
  notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei
  Ministri   e   comunicata   ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
  Parlamento.
        Roma, addi' 3 luglio 1997.
                        Il pretore: Gargiulo
00C1085