N. 623 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 2000
Ordinanza emessa il 25 maggio 2000 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Pedale Roberto Processo penale - Modifiche normative - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica con citazione non diretta (con emissione prima del 2 gennaio 2000, e notificazione dopo tale data, del decreto che dispone il giudizio) - Mancata previsione che la richiesta di applicazione della pena possa essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Difetto di disciplina transitoria - Disparita' di trattamento tra imputati - Incidenza sul diritto di difesa. - Cod. proc. pen., art. 555, comma 2. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma.(GU n.45 del 2-11-2000 )
IL TRIBUNALE Esaminati gli atti del procedimento sopra meglio specificato, a carico di Pedale Roberto, nato a Torino il 21 agosto 1979, elettivamente domiciliato in Torino, via Bertola n. 2, presso lo studio dell'avv.to Mauro Trevisson. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555 comma secondo c.p.p., nella parte in cui non prevede che la richiesta di applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p. possa essere presentata in udienza dibattimentale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, anche in quei processi aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all'art. 589 c.p.) di competenza del tribunale in composizione monocratica divenuti dal 2 gennaio 2000 a citazione non diretta, nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio sia stato emesso prima del 2 gennaio 2000 (cioe' prima dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999 e quindi senza previa udienza preliminare) e notificato dopo tale data. Cioe' in relazione agli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma della Costituzione. Il problema sorge per l'assenza di disposizioni transitorie relative alla disciplina introdotta dalla legge n. 479/1999. E' di tutta evidenza che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suesposta questione. Il prevenuto (al quale il decreto di citazione a giudizio emesso il 27 dicembre 1999 e' stato notificato il 25 gennaio 2000) ha infatti chiesto all'udienza dibattimentale del 5 aprile 2000 (prima della dichiazione di apertura del dibattimento) l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., nella base appunto dell'art. 555 comma secondo c.p.p., per il reato di cui all'art. 589 c.p. Essendovi stato consenso del p.m. (espresso all'udienza del 25 maggio 2000), il giudice si trova a dover decidere su una istanza basata proprio nella disposizione di legge attinta dalla questione. La questione, poi, pare non manifestamente infondata, sia se riguardata alla luce dell'art. 3, primo comma della Costituzione, sia se riguardata alla luce dell'art. 24 secondo comma della Costituzione. L'imputato, nel caso specifico, non ha avuto l'udienza preliminare (in quanto non prevista nel momento in cui il decreto di citazione e' stato emesso), non ha potuto chiedere l'applicazione della pena entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione (poiche', essendo tale notifica avvenuta il 25 gennaio 2000, non era gia' piu' in vigore l'art. 557 c.p.p. nella precedente formulazione) e non puo' chiedere l'applicazione della pena in udienza dibattimentale prima della dichiazione di apertura del dibattimento (poiche' da un lato non e' piu' in vigore l'art. 446 comma primo c.p.p. nella precedente formulazione e dall'altro il vigente art. 555 secondo comma c.p.p. si riferisce ai soli reati a citazione diretta, tra i quali non rientra quello addebitato all'imputato). E' di tutta evidenza la disparita' di trattamento rispetto a qualsiasi altro imputato che abbia avuto almeno una sede per formulare la richiesta di applicazione della pena nonche' la menomazione del diritto alla difesa, che deve potersi dispiegare pienamente anche sotto il profilo della concreta ed effettiva possibilita' di scelta fra il procedimento ordinario e i procedimenti speciali messi a disposizione dall'ordinamento.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Sollevata la sopra esposta questione di legittimita' costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Torino, addi' 25 maggio 2000. Il giudice: Pietrini 00c1092