N. 623 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 2000

Ordinanza  emessa  il  25  maggio  2000  dal  tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Pedale Roberto

Processo  penale  -  Modifiche normative - Applicazione della pena su
richiesta  delle  parti  -  Procedimenti  per  reati  attribuiti alla
cognizione  del  tribunale  in composizione monocratica con citazione
non  diretta (con emissione prima del 2 gennaio 2000, e notificazione
dopo  tale  data,  del  decreto  che  dispone  il giudizio) - Mancata
previsione  che  la richiesta di applicazione della pena possa essere
presentata  prima  della dichiarazione di apertura del dibattimento -
Difetto  di  disciplina  transitoria  - Disparita' di trattamento tra
imputati - Incidenza sul diritto di difesa.
- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma.
(GU n.45 del 2-11-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Esaminati  gli  atti del procedimento sopra meglio specificato, a
  carico  di  Pedale  Roberto,  nato  a  Torino  il  21 agosto  1979,
  elettivamente  domiciliato  in  Torino, via Bertola n. 2, presso lo
  studio dell'avv.to Mauro Trevisson.
    Solleva   d'ufficio   questione  di  legittimita'  costituzionale
  dell'art. 555  comma secondo c.p.p., nella parte in cui non prevede
  che  la  richiesta  di  applicazione della pena di cui all'art. 444
  c.p.p.  possa  essere  presentata  in udienza dibattimentale, prima
  della  dichiarazione  di  apertura  del dibattimento, anche in quei
  processi  aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all'art. 589
  c.p.)  di  competenza  del  tribunale  in  composizione monocratica
  divenuti  dal  2 gennaio  2000 a citazione non diretta, nel caso in
  cui  il  decreto di citazione a giudizio sia stato emesso prima del
  2 gennaio  2000  (cioe'  prima  dell'entrata  in vigore della legge
  n. 479/1999 e quindi senza previa udienza preliminare) e notificato
  dopo  tale  data.  Cioe' in relazione agli artt. 3 primo comma e 24
  secondo comma della Costituzione.
    Il  problema  sorge  per  l'assenza  di  disposizioni transitorie
  relative alla disciplina introdotta dalla legge n. 479/1999.
    E'  di  tutta  evidenza  che il presente giudizio non puo' essere
  definito   indipendentemente   dalla  risoluzione  della  suesposta
  questione.
    Il  prevenuto (al quale il decreto di citazione a giudizio emesso
  il  27 dicembre  1999  e'  stato  notificato il 25 gennaio 2000) ha
  infatti chiesto all'udienza dibattimentale del 5 aprile 2000 (prima
  della  dichiazione  di  apertura  del  dibattimento) l'applicazione
  della  pena  ex  art. 444  c.p.p., nella base appunto dell'art. 555
  comma secondo c.p.p., per il reato di cui all'art. 589 c.p.
    Essendovi  stato  consenso  del  p.m.  (espresso  all'udienza del
  25 maggio  2000),  il  giudice  si  trova  a  dover decidere su una
  istanza  basata  proprio  nella disposizione di legge attinta dalla
  questione.
    La  questione,  poi,  pare  non  manifestamente infondata, sia se
  riguardata  alla  luce dell'art. 3, primo comma della Costituzione,
  sia  se  riguardata  alla  luce  dell'art. 24  secondo  comma della
  Costituzione.
    L'imputato,   nel   caso   specifico,   non  ha  avuto  l'udienza
  preliminare  (in  quanto non prevista nel momento in cui il decreto
  di   citazione   e'   stato   emesso),   non   ha  potuto  chiedere
  l'applicazione  della pena entro quindici giorni dalla notifica del
  decreto  di  citazione  (poiche', essendo tale notifica avvenuta il
  25 gennaio  2000,  non  era  gia'  piu' in vigore l'art. 557 c.p.p.
  nella  precedente  formulazione) e non puo' chiedere l'applicazione
  della  pena  in  udienza  dibattimentale prima della dichiazione di
  apertura del dibattimento (poiche' da un lato non e' piu' in vigore
  l'art. 446  comma  primo  c.p.p.  nella  precedente  formulazione e
  dall'altro il vigente art. 555 secondo comma c.p.p. si riferisce ai
  soli  reati  a  citazione  diretta,  tra i quali non rientra quello
  addebitato all'imputato).
    E'  di  tutta  evidenza  la  disparita' di trattamento rispetto a
  qualsiasi  altro  imputato  che  abbia  avuto  almeno  una sede per
  formulare  la  richiesta  di  applicazione  della  pena  nonche' la
  menomazione  del  diritto  alla difesa, che deve potersi dispiegare
  pienamente  anche  sotto  il  profilo  della  concreta ed effettiva
  possibilita'   di   scelta   fra  il  procedimento  ordinario  e  i
  procedimenti speciali messi a disposizione dall'ordinamento.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
    Sollevata    la   sopra   esposta   questione   di   legittimita'
  costituzionale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza al
  Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  e  di  comunicarla  ai
  Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
        Torino, addi' 25 maggio 2000.
                        Il giudice: Pietrini
00c1092