N. 627 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2000

Ordinanza  emessa  il  10  maggio  2000  dal  tribunale di Pesaro nel
procedimento civile vertente tra Moretti Silvana e I.N.A.I.L.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori agricoli -
Rendita  per  inabilita'  permanente  - Previsione, con decorrenza 1o
giugno  1993,  del  computo  su  base  retributiva imponibile pari al
minimale  di legge previsto per i lavoratori dell'industria, anziche'
sulla  base  della retribuzione convenzionale annua come stabilito in
precedenza  -  Disparita'  di  trattamento dei lavoratori agricoli, a
parita' di data di infortunio, a seconda della cessazione dello stato
di  inabilita'  temporanea assoluta (sorgendo il diritto alla rendita
il  giorno  successivo)  prima  o dopo la predetta data del 1o giugno
1993.
- D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993,
  n. 243, art. 14.
- Costituzione,  artt. 3,  35,  primo  comma,  e  38,  comma secondo.
  Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori agricoli
  - Rendita per inabilita' permanente - Previsione, con decorrenza 1o
  giugno  1993,  del  computo  su base retributiva imponibile pari al
  minimale  di  legge  stabilito  per  i  lavoratori dell'industria -
  Mancata  previsione  del  computo,  se  piu' favorevole, sulla base
  della  retribuzione  convenzionale  annua  fissata  per  il settore
  agricolo con decreto ministeriale per l'anno 1993 (D.M. 7/198/1999)
  -  Violazione  del  principio  di  uguaglianza  -  Incidenza  sulla
  garanzia previdenziale.
- D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993,
  n. 243, art. 14.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, comma secondo.
(GU n.45 del 2-11-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Esaminati  gli  atti  della  causa  distinta  al n. 249/1998 R.G.
  Cont., vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata
  in via subordinata dall'appellante;

                            O s s e r v a

    Va  premesso che Silvana Moretti, coltivatrice diretta, ha subito
  un   infortunio  sul  lavoro  a  seguito  del  quale  le  e'  stata
  riconosciuta  dall'I.N.A.I.L.  una  inabilita'  permanente parziale
  nella  misura  dell'11%,  con  la  conseguente  costituzione  della
  relativa  rendita  a  decorrere  dal  13  giugno 1993, primo giorno
  successivo alla cessazione della inabilita' temporanea assoluta.
    Successivamente  l'I.N.A.I.L.  ha  provveduto d'ufficio a ridurre
  l'importo  mensile ricalcolando l'importo mensile della rendita con
  i  nuovi  criteri  fissati  dall'art. 14 della legge 19 luglio 1993
  n. 243, di conversione del d.l. 22 maggio 1993 n. 155.
    La signora Moretti ha cosi' adito il pretore di Pesaro al fine di
  sentir  dichiarare illeggittimo il provvedimento di rettifica della
  rendita  e  per  veder  ricostituita  la rendita di cui e' titolare
  sulla  base  delle  retribuzione convenzionale del settore agricolo
  per l'anno 1993.
    Il  giudice  di  prime cure ha respinto la domanda sostenendo, da
  una  parte,  che  il  diritto  alla  rendita e' maturato dopo il 1o
  giugno   1993,   dall'altra   che   la  questione  di  legittimita'
  costituzionale  sollevata  sarebbe infondata, essendo ben possibile
  per il legislatore modificare la disciplina dei rapporti di durata,
  pur  se  costituiti  da diritti soggettivi perfetti, e tenuto conto
  del  fatto  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  norma
  modificatrice,  la  Moretti  non  era  titolare  di  alcun  diritto
  soggettivo perfetto.
    L'assicurata   ha   proposto  appello  insistendo  sulle  tesi  -
  interpretative e, eventualmente, di illegittimita' costituzionale -
  gia' illustrate nel giudizio pretorile.
    E'  bene  ricordare  inoltre  che  se in precedenza per i casi di
  inabilita'   permanente  derivante  da  infortunio  sul  lavoro  in
  agricoltura   la   rendita   era   determinata   sulla  base  delle
  retribuzione  annua convenzionale stabilita dall'art. 215 d.P.R. 30
  giugno  1965  n. 1124,  a  norma del menzionato art. 14 n. 243/1993
  "con  decorrenza  dal  1o  giugno  1993, ai fini dell'assicurazione
  obbligatoria   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
  professionali  ...  e)  per i lavoratori di cui all'art. 205, primo
  comma, lettera b) del citato testo unico la base retributiva per la
  liquidazione delle rendite di inabilita' permanente e delle rendite
  ai  superstiti  e'  pari  al  minimale  di  legge  previsto  per  i
  lavoratori dell'industria dall'art. 116 del testo unico medesimo".
    Propone in particolare la difesa della ricorrente di interpretare
  tale  disposto  legislativo  nel  senso  che  la data di entrata in
  vigore  della  nuova  disciplina  e di discrimine fra i due diversi
  tipi  di  trattamento  (ovvero  il 1o giugno 1993) vada intesa come
  riferita  non  tanto  al  momento di costituzione della rendita, ma
  piuttosto alla data in cui si verifico' l'infortunio sul lavoro.
    Una  simile  interpretazione,  a giudizio di questo collegio, non
  puo'   essere   accettata,   dovendosi  condividere  sul  punto  la
  motivazione della sentenza gravata.
    Infatti l'art. 215 testo unico, in armonia con il precedente art.
  74, secondo comma, indica inequivocabilmente il giorno successivo a
  quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta come il
  momento di insorgenza del diritto alla rendita.
    In  sostanza una cosa e' l'evento infortunistico, che costituisce
  solamente  uno  dei  presupposti  indefettibili per l'insorgere del
  diritto  alla  rendita,  altra  cosa sono le conseguenze permanenti
  sulla  capacita'  lavorativa  dell'assicurato, che rappresentano un
  ulteriore  necessario  presupposto da valutarsi solo nel momento in
  cui  l'inabilita'  temporanea  assoluta  e' venuta meno, altra cosa
  ancora  e'  il  diritto  alla rendita, che sorge in conseguenza del
  verificarsi delle citate circostanze di fatto.
    Se  cosi' e', e' indubbio che il diritto sorge dopo l'infortunio,
  al  termine  dell'inabilita'  temporanea assoluta, qualora sussista
  un'inabilita' permanente superiore al limite minimo di legge.
    Nel  caso  di specie, atteso che l'inabilita' temporanea assoluta
  venne  meno  il 12 giugno 1993, la rendita doveva giocoforza essere
  costituita   in  rapporto  alla  retribuzione  annua  convenzionale
  stabilita dall'art. 14 legge n. 243/1993.
    Una  simile  situazione  e'  tuttavia, nel senso denunciato dalla
  difesa dell'appellante, palesemente illegittima.
    Tale  questione  di  legittimita'  costituzionale e' senza dubbio
  rilevante e non manifestamente infondata.
    E'  rilevante  perche', altrimenti, non potendosi accedere ad una
  diversa  interpretazione  del  dato  normativo  per  i motivi sopra
  esposti,   la  domanda  dell'appellante  non  potrebbe  che  essere
  respinta.
    Non e' manifestamente infondata perche' risulta di tutta evidenza
  come,   in  questo  modo,  si  riservi  un  trattamento  del  tutto
  discriminatorio a danno di chi, al contrario, andrebbe maggiormente
  tutelato.
    A  questo  proposito basti pensare all'esempio fatto dalla difesa
  della  signora  Moretti,  ovvero  si  ipotizzi  che  due lavoratori
  agricoli  si siano infortunati lo stesso giorno prima del 1o giugno
  1993  e che uno dei due sia guarito prima dell'altro, a causa della
  natura  della  lesione o per eventi contingenti collegati a fattori
  soggettivi di recupero della funzionalita' organica, e sia stato in
  grado  di  riprendere  il  lavoro  prima del 31 maggio 1993, mentre
  l'altro abbia visto protrarsi la sua inabilita' temporanea assoluta
  oltre tale data.
    In  questo  caso,  secondo  il  disposto  normativo in parola, al
  primo, guarito prima, spetterebbe una rendita calcolata su una base
  retributiva   di  L.  22.714.000  (retribuzione  convenzionale  dei
  lavoratori  agricoli),  mentre al secondo verrebbe riconosciuta una
  rendita  ben  inferiore,  calcolata  su  una base retributiva di L.
  15.048.000 (minimale per i lavoratori dell'industria).
    Questo  diverso  trattamento di legge - che penalizza chi, per le
  condizioni  di  salute  piu' cagionevoli o per la maggiore gravita'
  dell'infortunio,  e'  guarito piu' tardi e in un momento successivo
  al 1o giugno 1993 - risulta, a parere di questo collegio, in palese
  contrasto  con  gli  art. 3,  35, primo comma, e 38, secondo comma,
  della   Costituzione,   atteso   che   esso  ricollega  un  diverso
  trattamento  economico  non  a  un criterio oggettivo (e cioe' alla
  data  dell'infortunio),  ma a una condizione soggettiva e variabile
  (ovvero  il  momento di cessazione inabilita' temporanea assoluta),
  discriminando  cosi'  situazioni sostanzialmente identiche o, ancor
  peggio, maggiormente meritevoli di tutela.
    In conclusione e' possibile dubitare che l'art. 14 della legge 19
  luglio  1993 n. 243, di conversione del d.l. 22 maggio 1993 n. 155,
  contrasti con l'art. 3 della Costituzione, disciplinando in maniera
  diseguale  situazioni  identiche  o  addirittura  discriminando  il
  lavoratore  agricolo  che  abbia  subito  una inabilita' temporanea
  assoluta  di  maggiore  durata a causa della superiore gravita' del
  suo   infortunio,  con  gli  artt.  3  e  35,  primo  comma,  della
  Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la nuova disciplina
  si   applichi  agli  infortuni  sul  lavoro  verificatisi  in  data
  anteriore  al 1o giugno 1993, nonche' con gli artt. 3 e 38, secondo
  comma,   della  Costituzione,  nella  parte  in  cui,  nel  fissare
  l'importo  della  retribuzione  da  porre  a base del calcolo della
  rendita  per  inabilita'  permanente, in misura pari al minimale di
  legge previsto per i lavoratori dell'industria, non prevede che sia
  fatta   salva,   se   piu'   favorevole,   la   retribuzione  annua
  convenzionale   fissata   per   il  settore  agricolo  con  decreto
  ministeriale per l'anno 1993 (decreto ministeriale 7 agosto 1991).
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 231 legge 11 marzo 1953 n. 8;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
  legittimita'  costuzionale  dell'art. 14 della legge 19 luglio 1993
  n. 243,  di  conversione  del  d.l.  22  maggio  1993  n. 155,  per
  contrasto  sia  con  l'art. 3  della Costituzione, disciplinando in
  maniera  diseguale situazioni identiche o addirittura discriminando
  il  lavoratore  agricolo che abbia subito una inabilita' temporanea
  assoluta  di  maggiore  durata a causa della superiore gravita' del
  suo  infortunio,  sia  con  gli  artt. 3  e  35, primo comma, della
  Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la nuova disciplina
  si   applichi  agli  infortuni  sul  lavoro  verificatisi  in  data
  anteriore  al  1o  giugno  1993,  sia con gli artt. 3 e 38, secondo
  comma della Costituzione, nella parte in cui, nel fissare l'importo
  della  retribuzione  da  porre a base del calcolo della rendita per
  inabilita' permanente, in misura pari al minimale di legge previsto
  per  i  lavoratori dell'industria, non prevede che sia fatta salva,
  se piu' favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per
  il  settore  agricolo  con  decreto  ministeriale  per  l'anno 1993
  (decreto ministeriale 7 agosto 1991);
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
  Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera
  deputati.
        Pesaro, addi' 10 maggio 2000.
                        Il Presidente: Cormio
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