N. 627 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2000
Ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal tribunale di Pesaro nel procedimento civile vertente tra Moretti Silvana e I.N.A.I.L. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori agricoli - Rendita per inabilita' permanente - Previsione, con decorrenza 1o giugno 1993, del computo su base retributiva imponibile pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria, anziche' sulla base della retribuzione convenzionale annua come stabilito in precedenza - Disparita' di trattamento dei lavoratori agricoli, a parita' di data di infortunio, a seconda della cessazione dello stato di inabilita' temporanea assoluta (sorgendo il diritto alla rendita il giorno successivo) prima o dopo la predetta data del 1o giugno 1993. - D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, art. 14. - Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, comma secondo. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori agricoli - Rendita per inabilita' permanente - Previsione, con decorrenza 1o giugno 1993, del computo su base retributiva imponibile pari al minimale di legge stabilito per i lavoratori dell'industria - Mancata previsione del computo, se piu' favorevole, sulla base della retribuzione convenzionale annua fissata per il settore agricolo con decreto ministeriale per l'anno 1993 (D.M. 7/198/1999) - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, art. 14. - Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, comma secondo.(GU n.45 del 2-11-2000 )
IL TRIBUNALE Esaminati gli atti della causa distinta al n. 249/1998 R.G. Cont., vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata in via subordinata dall'appellante; O s s e r v a Va premesso che Silvana Moretti, coltivatrice diretta, ha subito un infortunio sul lavoro a seguito del quale le e' stata riconosciuta dall'I.N.A.I.L. una inabilita' permanente parziale nella misura dell'11%, con la conseguente costituzione della relativa rendita a decorrere dal 13 giugno 1993, primo giorno successivo alla cessazione della inabilita' temporanea assoluta. Successivamente l'I.N.A.I.L. ha provveduto d'ufficio a ridurre l'importo mensile ricalcolando l'importo mensile della rendita con i nuovi criteri fissati dall'art. 14 della legge 19 luglio 1993 n. 243, di conversione del d.l. 22 maggio 1993 n. 155. La signora Moretti ha cosi' adito il pretore di Pesaro al fine di sentir dichiarare illeggittimo il provvedimento di rettifica della rendita e per veder ricostituita la rendita di cui e' titolare sulla base delle retribuzione convenzionale del settore agricolo per l'anno 1993. Il giudice di prime cure ha respinto la domanda sostenendo, da una parte, che il diritto alla rendita e' maturato dopo il 1o giugno 1993, dall'altra che la questione di legittimita' costituzionale sollevata sarebbe infondata, essendo ben possibile per il legislatore modificare la disciplina dei rapporti di durata, pur se costituiti da diritti soggettivi perfetti, e tenuto conto del fatto che, alla data di entrata in vigore della norma modificatrice, la Moretti non era titolare di alcun diritto soggettivo perfetto. L'assicurata ha proposto appello insistendo sulle tesi - interpretative e, eventualmente, di illegittimita' costituzionale - gia' illustrate nel giudizio pretorile. E' bene ricordare inoltre che se in precedenza per i casi di inabilita' permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura la rendita era determinata sulla base delle retribuzione annua convenzionale stabilita dall'art. 215 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, a norma del menzionato art. 14 n. 243/1993 "con decorrenza dal 1o giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ... e) per i lavoratori di cui all'art. 205, primo comma, lettera b) del citato testo unico la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti e' pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 del testo unico medesimo". Propone in particolare la difesa della ricorrente di interpretare tale disposto legislativo nel senso che la data di entrata in vigore della nuova disciplina e di discrimine fra i due diversi tipi di trattamento (ovvero il 1o giugno 1993) vada intesa come riferita non tanto al momento di costituzione della rendita, ma piuttosto alla data in cui si verifico' l'infortunio sul lavoro. Una simile interpretazione, a giudizio di questo collegio, non puo' essere accettata, dovendosi condividere sul punto la motivazione della sentenza gravata. Infatti l'art. 215 testo unico, in armonia con il precedente art. 74, secondo comma, indica inequivocabilmente il giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta come il momento di insorgenza del diritto alla rendita. In sostanza una cosa e' l'evento infortunistico, che costituisce solamente uno dei presupposti indefettibili per l'insorgere del diritto alla rendita, altra cosa sono le conseguenze permanenti sulla capacita' lavorativa dell'assicurato, che rappresentano un ulteriore necessario presupposto da valutarsi solo nel momento in cui l'inabilita' temporanea assoluta e' venuta meno, altra cosa ancora e' il diritto alla rendita, che sorge in conseguenza del verificarsi delle citate circostanze di fatto. Se cosi' e', e' indubbio che il diritto sorge dopo l'infortunio, al termine dell'inabilita' temporanea assoluta, qualora sussista un'inabilita' permanente superiore al limite minimo di legge. Nel caso di specie, atteso che l'inabilita' temporanea assoluta venne meno il 12 giugno 1993, la rendita doveva giocoforza essere costituita in rapporto alla retribuzione annua convenzionale stabilita dall'art. 14 legge n. 243/1993. Una simile situazione e' tuttavia, nel senso denunciato dalla difesa dell'appellante, palesemente illegittima. Tale questione di legittimita' costituzionale e' senza dubbio rilevante e non manifestamente infondata. E' rilevante perche', altrimenti, non potendosi accedere ad una diversa interpretazione del dato normativo per i motivi sopra esposti, la domanda dell'appellante non potrebbe che essere respinta. Non e' manifestamente infondata perche' risulta di tutta evidenza come, in questo modo, si riservi un trattamento del tutto discriminatorio a danno di chi, al contrario, andrebbe maggiormente tutelato. A questo proposito basti pensare all'esempio fatto dalla difesa della signora Moretti, ovvero si ipotizzi che due lavoratori agricoli si siano infortunati lo stesso giorno prima del 1o giugno 1993 e che uno dei due sia guarito prima dell'altro, a causa della natura della lesione o per eventi contingenti collegati a fattori soggettivi di recupero della funzionalita' organica, e sia stato in grado di riprendere il lavoro prima del 31 maggio 1993, mentre l'altro abbia visto protrarsi la sua inabilita' temporanea assoluta oltre tale data. In questo caso, secondo il disposto normativo in parola, al primo, guarito prima, spetterebbe una rendita calcolata su una base retributiva di L. 22.714.000 (retribuzione convenzionale dei lavoratori agricoli), mentre al secondo verrebbe riconosciuta una rendita ben inferiore, calcolata su una base retributiva di L. 15.048.000 (minimale per i lavoratori dell'industria). Questo diverso trattamento di legge - che penalizza chi, per le condizioni di salute piu' cagionevoli o per la maggiore gravita' dell'infortunio, e' guarito piu' tardi e in un momento successivo al 1o giugno 1993 - risulta, a parere di questo collegio, in palese contrasto con gli art. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, atteso che esso ricollega un diverso trattamento economico non a un criterio oggettivo (e cioe' alla data dell'infortunio), ma a una condizione soggettiva e variabile (ovvero il momento di cessazione inabilita' temporanea assoluta), discriminando cosi' situazioni sostanzialmente identiche o, ancor peggio, maggiormente meritevoli di tutela. In conclusione e' possibile dubitare che l'art. 14 della legge 19 luglio 1993 n. 243, di conversione del d.l. 22 maggio 1993 n. 155, contrasti con l'art. 3 della Costituzione, disciplinando in maniera diseguale situazioni identiche o addirittura discriminando il lavoratore agricolo che abbia subito una inabilita' temporanea assoluta di maggiore durata a causa della superiore gravita' del suo infortunio, con gli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la nuova disciplina si applichi agli infortuni sul lavoro verificatisi in data anteriore al 1o giugno 1993, nonche' con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel fissare l'importo della retribuzione da porre a base del calcolo della rendita per inabilita' permanente, in misura pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria, non prevede che sia fatta salva, se piu' favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo con decreto ministeriale per l'anno 1993 (decreto ministeriale 7 agosto 1991).
P. Q. M. Visto l'art. 231 legge 11 marzo 1953 n. 8; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costuzionale dell'art. 14 della legge 19 luglio 1993 n. 243, di conversione del d.l. 22 maggio 1993 n. 155, per contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, disciplinando in maniera diseguale situazioni identiche o addirittura discriminando il lavoratore agricolo che abbia subito una inabilita' temporanea assoluta di maggiore durata a causa della superiore gravita' del suo infortunio, sia con gli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la nuova disciplina si applichi agli infortuni sul lavoro verificatisi in data anteriore al 1o giugno 1993, sia con gli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui, nel fissare l'importo della retribuzione da porre a base del calcolo della rendita per inabilita' permanente, in misura pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria, non prevede che sia fatta salva, se piu' favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo con decreto ministeriale per l'anno 1993 (decreto ministeriale 7 agosto 1991); Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera deputati. Pesaro, addi' 10 maggio 2000. Il Presidente: Cormio 00C1100