N. 629 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2000
Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Consorzio Irriguo del Comune di Felino ed altro contro la Regione Emilia-Romagna ed altro Consorzi - Consorzi di bonifica - Regione Emilia-Romagna - Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica delle funzioni e dei rapporti patrimoniali degli enti soppressi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, che riconoscono alle regioni solo compiti di riassetto delle funzioni di bonifica e non anche il potere di soppressione di enti privati - Mancata adozione del procedimento previsto dall'art. 16 c.c. per la costituzione ed estinzione di persone giuridiche - Incidenza sul principio di tutela della proprieta' privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto privato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4. - Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.(GU n.45 del 2-11-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio promosso da Consorzio Irriguo del Comune di Felino e sig. Fausto Fochi (socio), parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Franco Bassi e Renzo Rossolini ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Mazzini n. 2/3 presso lo studio dell'avv. Roberto Miniero; Contro Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Baccolini e Francesco Rizzo ed elettivamente domiciliata in Bologna via San Gervasio n. 10; nonche' contro Consorzio della bonifica parmense, non costituito; per l'annullamento della delibera del Consiglio regionale 23 novembre 1998 con cui e' stata deliberata la soppressione della ricorrente, nonche' degli atti presupposti e conseguenti; Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore il cons. Grazia Brini) gli avv. prof. F. Bassi e S. Baccolini; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Fatto Il consorzio ricorrente impugna il provvedimento con cui il consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna, su conforme proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dal 1o gennaio 1999, stabilendo altresi' che il Consorzio della Bonifica parmense gli subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni. Questi i motivi dell'impugnazione: 1. - Erronea applicazione dell'art. 4, legge regionale n. 16/1987; eccesso di potere per falso supposto di fatto ed illogicita' manifesta. La soppressione di cui alla norma regionale non puo' che riguardare i consorzi irrigui di diritto amministrativo riconducibili al regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215; il consorzio ricorrente invece non ha veste pubblicistica ne' e' un consorzio irriguo di natura amministrativa; 2. - Invalidita' derivata dall'incostituzionalita' dell'art. 4, legge regionale 23 aprile 1987 n. 16 per violazione degli artt. 2, 18, 42, 117 e 118 della Costituzione. Le Regioni, difettandone i poteri, non possono sopprimere enti privati, espropriando fra l'altro senza indennizzo i loro beni. Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, che resiste al ricorso deducendone la sua infondatezza. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 625/2000). 00C1102