N. 652 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2000
Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Montanari Vittorio e Sala Federico ed altro Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Regime generale di impignorabilita', salvo che per crediti alimentari (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1041/1988) - Pignorabilita' nella misura di un quinto, per crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato, nei quali il titolare di pensione sia debitore in qualita' di datore di lavoro - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto al lavoro, nonche' dei principi di tutela del lavoro e di retribuzione proporzionata ed adeguata. - R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128. - Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 36.(GU n.45 del 2-11-2000 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva che precede. O s s e r v a Con atto di pignoramento presso terzi il sig. Vittorio Montanari procedeva ad esecuzione forzata nei confronti del sig. Federico Sala per la somma di L. 2.647.390 indicata in precetto in virtu' di verbale di conciliazione redatto davanti al pretore di Cassano d'Adda in funzione di giudice del lavoro. Il pignoramento ha colpito i crediti vantati da Notaro Carmelo verso l'I.N.P.S. In sede di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., l'INPS ha precisato che il sig. Sala e' titolare di pensione di vecchiaia che percepisce in misura di L. 1.080.000 mensili nette. Secondo quanto disposto dall'art. 128 del regio decreto-legge n. 1827/35 le pensioni non sono pignorabili, salvo che per crediti alimentari (a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 1041/1988) o "nell'interesse di stabilimenti pubblici ospedalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative". Ritiene questo giudice che la norma debba essere sottoposta al vaglio di costituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione. Le limitazioni normative alla pignorabilita' delle pensioni, originate evidentemente dal riconoscimento della natura di mero mezzo di sostentamento per il percettore, non paiono giustificate, quantomeno con riferimento alla frazione di un quinto in analogia con quanto previsto per le retribuzioni di dipendenti pubblici e privati, qualora il credito per il quale si procede ad esecuzione forzata sia originato da un pregresso rapporto di lavoro tra il creditore procedente in qualita' di lavoratore subordinato e il debitore titolare di pensione in qualita' di datore di lavoro, e cio' in primo luogo con riferimento al diritto alla retribuzione garantito dall'art. 36 e, indirettamente, dagli artt. 4 e 35 della Costituzione. L'ampia tutela di cui gode il titolare di pensione (che peraltro trae fondamento dai principi enunciati dall'art. 37 della Costituzione) confligge, nel caso di specie, con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, non riconoscendo analoghe garanzie al lavoratore privato della retribuzione. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma in esame impone a questo giudice di sospendere la presente procedura esecutiva in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggi proposta. L'attuale formulazione della norma in esame, tuttavia, non consente di mantenere sotto il vincolo del pignoramento le somme dovute dall'INPS a titolo di pensione e trattenute allo stesso ente in misura di un quinto in forza del presente pignoramento. Deve pertanto, in attesa della decisione della Corte costituzionale, ordinarsi al terzo pignorato INPS di mettere a disposizione del debitore esecutato tutte le somme sottoposte a pignoramento sino a diverso ordine di questo giudice dell'esecuzione.
P. Q. M. Ordina al terzo pignorato INPS di porre a disposizione del debitore esecutato tutte le somme sottoposte a pignoramento; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 128 regio decreto-legge n. 1827/1935 nella parte in cui non consente la pignorabilita', quantomeno nella misura di un quinto, delle pensioni, per crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato nei quali il titolare di pensione sia debitore in qualita' di datore di lavoro, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dichiara sospesa la presente procedura esecutiva; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al terzo pignorato INPS e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Milano, addi' 5 luglio 2000. Il giudice: Massenz 00C1125