N. 652 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2000

Ordinanza  emessa  il  5  luglio  2000  dal  tribunale  di Milano nel
procedimento  civile  vertente tra Montanari Vittorio e Sala Federico
ed altro

Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni INPS - Regime generale di
impignorabilita',  salvo  che per crediti alimentari (a seguito della
sentenza  della  Corte  costituzionale n. 1041/1988) - Pignorabilita'
nella  misura  di  un  quinto,  per  crediti derivanti da rapporto di
lavoro subordinato, nei quali il titolare di pensione sia debitore in
qualita'  di  datore  di lavoro - Mancata previsione - Violazione del
principio di uguaglianza - Lesione del diritto al lavoro, nonche' dei
principi  di  tutela  del  lavoro  e di retribuzione proporzionata ed
adeguata.
- R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 36.
(GU n.45 del 2-11-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Sciogliendo la riserva che precede.

                            O s s e r v a

    Con  atto di pignoramento presso terzi il sig. Vittorio Montanari
  procedeva  ad  esecuzione  forzata  nei confronti del sig. Federico
  Sala per la somma di L. 2.647.390 indicata in precetto in virtu' di
  verbale  di  conciliazione  redatto  davanti  al pretore di Cassano
  d'Adda in funzione di giudice del lavoro.
    Il  pignoramento  ha  colpito i crediti vantati da Notaro Carmelo
  verso l'I.N.P.S.
    In  sede  di  dichiarazione,  resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c.,
  l'INPS  ha  precisato  che  il sig. Sala e' titolare di pensione di
  vecchiaia che percepisce in misura di L. 1.080.000 mensili nette.
    Secondo  quanto  disposto  dall'art. 128  del regio decreto-legge
  n. 1827/35  le pensioni non sono pignorabili, salvo che per crediti
  alimentari   (a   seguito   della   sentenza  Corte  costituzionale
  n. 1041/1988)    o   "nell'interesse   di   stabilimenti   pubblici
  ospedalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative".
    Ritiene  questo  giudice  che la norma debba essere sottoposta al
  vaglio di costituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35
  e 36 della Costituzione.
    Le  limitazioni  normative  alla  pignorabilita'  delle pensioni,
  originate  evidentemente  dal  riconoscimento  della natura di mero
  mezzo  di sostentamento per il percettore, non paiono giustificate,
  quantomeno  con  riferimento alla frazione di un quinto in analogia
  con  quanto  previsto  per le retribuzioni di dipendenti pubblici e
  privati,  qualora  il credito per il quale si procede ad esecuzione
  forzata  sia  originato  da  un pregresso rapporto di lavoro tra il
  creditore  procedente  in  qualita'  di lavoratore subordinato e il
  debitore  titolare  di  pensione in qualita' di datore di lavoro, e
  cio'  in  primo  luogo con riferimento al diritto alla retribuzione
  garantito  dall'art. 36 e, indirettamente, dagli artt. 4 e 35 della
  Costituzione.
    L'ampia  tutela di cui gode il titolare di pensione (che peraltro
  trae   fondamento   dai   principi   enunciati  dall'art. 37  della
  Costituzione)  confligge,  nel  caso di specie, con il principio di
  uguaglianza  di  cui all'art. 3, non riconoscendo analoghe garanzie
  al   lavoratore   privato  della  retribuzione.  La  non  manifesta
  infondatezza  della  questione di legittimita' costituzionale della
  norma  in  esame  impone a questo giudice di sospendere la presente
  procedura   esecutiva   in   attesa  della  pronuncia  della  Corte
  costituzionale sulla questione oggi proposta.
    L'attuale  formulazione  della  norma  in  esame,  tuttavia,  non
  consente  di  mantenere  sotto il vincolo del pignoramento le somme
  dovute dall'INPS a titolo di pensione e trattenute allo stesso ente
  in misura di un quinto in forza del presente pignoramento.
    Deve   pertanto,   in   attesa   della   decisione   della  Corte
  costituzionale,  ordinarsi  al  terzo  pignorato  INPS di mettere a
  disposizione  del  debitore  esecutato  tutte le somme sottoposte a
  pignoramento    sino   a   diverso   ordine   di   questo   giudice
  dell'esecuzione.
                              P. Q. M.
    Ordina  al  terzo  pignorato  INPS  di  porre  a disposizione del
  debitore esecutato tutte le somme sottoposte a pignoramento;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
  legittimita'   costituzionale   dell'art. 128  regio  decreto-legge
  n. 1827/1935  nella  parte  in  cui non consente la pignorabilita',
  quantomeno  nella  misura di un quinto, delle pensioni, per crediti
  derivanti  da  rapporto di lavoro subordinato nei quali il titolare
  di  pensione  sia  debitore  in  qualita'  di  datore di lavoro, in
  relazione agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dichiara sospesa la presente procedura esecutiva;
    Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti, al
  terzo pignorato INPS e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
        Milano, addi' 5 luglio 2000.
                         Il giudice: Massenz
00C1125