N. 658 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 2000
Ordinanza emessa il 17 luglio 2000 dal tribunale di Palmi nel procedimento civile vertente tra Versace Antonio ed altra e Banca Antoniana Popolare Veneta Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validita' ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Esorbitanza dalla delega ex artt. 1, comma 5, legge n. 128/1998 e 25, legge n. 142/1992 - Ingiustificata discriminazione tra correntisti bancari, a seconda della data di stipulazione del contratto. - D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25 (rectius: art. 25, comma 3). - Costituzione, artt. 3 e 76.(GU n.46 del 8-11-2000 )
IL TRIBUNALE Pronunciando nel procedimento n. 211/2000 promosso da Versace Antonio e Ianni' Carmela nei confronti della Banca Antoniana Popolare Veneta; Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 luglio 2000; Rilevato sul processo Che con atto citazione notificato il 17 aprile 2000 Versace Antonio e Ianni' Carmela hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su istanza dalla Banca Popolare Veneta , e' stato loro ingiunto (al Versace quale debitore principale, ed alla Ianni' quale fideiussore nei limiti dell'importo di L. 110.000.000) di pagare, in solido, alla ricorrente, la somma di L. 111.193.654, oltre interessi al tasso convenzionale del 13% dal 27 gennaio 2000 al soddisfo, nonche' le spese e competenze della procedura, liquidate in L. 2.029.600; che gli attori hanno posto a fondamento della loro opposizione un'erronea determinazione del credito poiche' nella quantificazione degli interessi dovuti e' stata effettuata la capitalizzazione trimestrale degli stessi in violazione dell'art. 1283 c.c., per come interpretato dalle recentissime pronunce della Suprema Corte. che, in via incidentale, gli attori hanno sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione; che la Banca Antoniana Popolare Veneta ha contestato la fondatezza dell'opposizione deducendo che l'importo dovuto dagli attori e' determinando sulla base di quanto espressamente pattuito tra le parti. Rintenuto quanto alla rilevanza della questione Che questo giudice e' competente a deliberarne la fondatezza, avuto riguardo all'assenza di ipotesi di riserva di collegialita'; che l'applicabilita' dell'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 alla fattispecie in esame non puo' essere esclusa vertendo l'opposizione proposta dagli attori proprio sull'illegittimita' degli interessi anatocistici applicati dalla Banca convenuta. Ed invero, tale articolo ha modificato la rubrica dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385/1993 introducendo l'intestazione "decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi" e vi ha aggiunto due commi di cui il primo demanda al CICR la determinazione delle modalita' e dei criteri per la produzione di interessi anatocistici, pero', che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata alla clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed il secondo, stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi anatocistici contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR sono valide ed efficaci sino a tale data e, dopo di essa, debbo essere adeguate a tale delibera, che stabilira' tempi e modi di tale adeguamento. Solo in mancanza di tale adeguamento il comma in esame (oggi comma 3, del citato art. 120) sancisce l'inefficacia di tali clausole che, pero', potra' essere fatta valere solo dal cliente; che il rapporto contrattuale tra le parti in causa e' stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore della delibera del CICR (emessa il 9 febbraio 2000) che ha stabilito quale termine di adeguamento il 30 giugno 2000; che la questione appare decisiva proprio con riguardo all'idoneita' della norma sospettata di incostituzionalita' a consentire una decisione allo stato degli atti della presente controversia e, di contro, alla efficacia di una rimozione ad imporre un'indagine istruttoria sull'effettivo ammontare del credito vantato dalla convenuta. Considerato quanto al fumus di fondatezza della questione Che gli attori hanno dedotto un contrasto tra l'art. 25, d.lgs. 342/1999 e gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione in quanto: a) si determina una discriminazione tra chi ha stipulato contratti antecedentemente o successivamente alla delibera del CICR in quanto, nel primo caso, sarebbero valide ed efficaci le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi contrarie al dettato dell'art. 1283 c.c. Inoltre, nel primo caso la banca riconoscera' al contraente gli interessi attivi una sola volta l'anno, mentre gli applichera' gli interessi debitori quattro volte l'anno: b) l'innovazione legislativa viola la liberta' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi in quanto impedisce di agire per ripetere quanto indebitamente pagato a titolo di interessi anatocistici: c) l'art. 25 contrasta con l'art. 76 Cost. in quanto con la previsione della delega al CICR ha sub-delegato "ad un organo diverso la regolamentazione di una parte del contenuto per cui aveva avuto la delega a legiferare": d) l'art. 25, adottando una soluzione difforme rispetto alla disciplina codicistica di cui all'art. 1283 c.c., ha implicitamente abrogato una norma del codice civile pur non essendo cio' espressamente previsto nella legge delega; che la convenuta ha dedotto la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimita' costituzionale; che non sussistono precedenti in termini o su fattispecie analoga resi dalla Corte costituzionale; che secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, con riferimento all'art. 1283 c.c., la clausola che prevede la trimestralizzazione degli interessi passivi e' nulla non potendosi considerare prevista da un uso normativo realmente accettato dalla generalita' dei clienti (cfr. Cass. Civ. 16 marzo 1999 n. 2374); che l'art. 25, d.lgs. n. 342/1999, nonostante la previsione contenuta all'art. 1283 c.c. e tale orientamento giurisprudenziale, con riferimento ai contratti stipulati anteriormente alla delibera del CICR, ha sancito la validita' ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi su interessi; che, a criterio di questo giudice, non puo' escludersi che norma in esame, per la quale non esiste altra possibilita' di diversa interpretazione, confligga gravemente con gli artt. 76 e 3 Cost; che, quanto al primo parametro, deve rilevarsi che nella legge delega 24 aprile 1998 n. 128, all'art. 1, comma 5, e' previsto che il Governo e' delegato ad emanare ............ disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati all'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; che ne' nell'art. 25, legge n. 142/1992 ne' nella direttiva del consiglio 89/646/CEE (relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative reguardanti l'accesso all'attivita' agli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica alla direttiva 77/780/(CEE) ivi richiamata, vi e' alcun riferimento implicito o esplicito alla produzione di interessi anatocistici. Ne' tantomeno, l'art. 120, d.lgs. n. 385/1993, nella sua vecchia formulazione, conteneva alcuna disposizione, da integrare o da correggere, in tema di anatocismo disciplinando esclusivamente il conteggio degli interessi creditori (sui versamenti, presso una banca, di danaro, assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento) e non di quelli dei debitori. L'art. 25, legge n. 142/1992, inoltre, detta principi in tema di: a) riserva agli enti creditizi dell'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito; b) vigilanza sugli enti creditizi; c) modalita' di prestazione dei servizi previsti dalla Direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE da parte degli enti; d) pubblicita' dei servizi; che la disposizione in esame appare emanata dal Governo in assenza di un'apposita delega; che, in ogni caso, l'art. 76 Cost., nel prevedere la possibilita' di delega al Governo della funzione legislativa, purche' vengano determinati i principi e i criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, non consente al Parlamento di delegare in bianco l'esercizio di tale funzione; che, quanto al sedondo parametro, l'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 appare introdurre una discriminazione tra coloro che, avendo stipulato contratti prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR, si vedono computati trimestralmente gli interessi debitori ed annualmente quelli creditori, e coloro, che avendo stipulato contratti successivamente, beneficiano della disposizione che prevede la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi debitori e creditori; che, pertanto, non puo' escludersi la fondatezza del costituzionalita' come sopra esposto; che le superiori argomentazioni hanno valore pregiudiziale rispetto all'esame dell'istanza formulata dalla convenuta ralativa alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto l'art. 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 per contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Sospende il procedimento n. 211/2000; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti; Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Palmi, addi' 17 luglio 2000. Il giudice: Tripiccione 00C1131