N. 664 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2000
Ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Gasbarrini Giovanni ed altro contro l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore ed altri Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita' assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita' assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 33 e 76. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10. - Costituzione, artt. 33. Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione del principio della liberta' di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11. - Costituzione, artt. 33 e 76. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilita' di svolgere unicamente l'attivita' assistenziale esclusiva e di optare per l'attivita' libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresi', fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attivita' libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12. - Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.(GU n.46 del 8-11-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8648/2000 proposto da Gasbarrini Giovanni e Tonali Pietro Attilio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, viale Mazzini, 114/B; Contro: Universita' Cattolica del Sacro Cuore, in persona del rettore pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale n. 43; Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma in persona del direttore pro-tempore n.c.; Ministero dell'universita' e ricerca, scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; E nei confronti: Ministero della sanita', in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Ministero dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore; Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore; Per l'annullamento del provvedimento, di estremi non noti, di trasformazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti da tempo pieno a tempo definito, nonche' di tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali; per la condanna dell'amministrazione convenuta a restituire le somme illegittimamente trattenute; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti stessi, in quanto professori associati della facolta' di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attivita' istituzionale di didattica e ricerca, direzione delle strutture assistenziali, attivita' libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito. Cio' in relazione alle intervenute disposizioni del decreto legislativo n. 229/1999 e del decreto leglislativo n. 517/1999. Previa: sospensione dell'efficacia dell'impugnato provvedimento e di ogni ulteriore atto, emanato e/o emanando dall'amministrazione di riferimento, ancorche' al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi n. 517/1999 e n. 229/1999, ove adottato nei termini censurati nel presente ricorso; devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art. 5, commi 8 e 12, del decreto legislativo n. 517/1999, secondo quanto esposto in ricorso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 21 giugno 2000, il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: Fatto e diritto 1. - I ricorrenti, docenti universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico "Agostino Gemelli" di Roma, impugnano i provvedimenti con cui viene disposta la trasformazione del rapporto di lavoro degli stessi da tempo pieno a tempo definito a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517; deducono la illegittimita' costituzionale di tale disposizione nonche' del sistema normativo che introduce l'opzione per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o dell'attivita' libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517 citato Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 661/2000). 00C1137