N. 664 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2000

Ordinanza  emessa  il  21  giugno  2000  dal tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul ricorso proposto da Gasbarrini Giovanni ed
altro contro l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore ed altri

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
alla   facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  Esercizio  o  rinnovo
dell'opzione  per  l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  censurato  -  Previsione  dell'equivalenza  legale della
mancata  comunicazione  dell'opzione  entro il termine predetto, alla
scelta    dell'attivita'    assistenziale    esclusiva    -   Mancata
subordinazione   dell'esercizio  dell'opzione  alla  previa  concreta
disponibilita'  di  strutture  adeguate in cui esercitare l'attivita'
assistenziale  intramuraria  -  Irragionevolezza  -  Contrasto con il
principio di buon andamento della p.a.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
  necessario   per   l'attribuzione  di  incarichi  di  direzione  di
  struttura  nonche'  dei  programmi,  della  scelta  per l'attivita'
  assistenziale  esclusiva  -  Lesione  del  principio  di  autonomia
  didattico-scientifica  e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
  assistenziale  e  attivita'  didattica  e  di ricerca scientifica -
  Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
  limitate  eccezioni,  della  scelta  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria    -    Lesione    del    principio    di    autonomia
  didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.
Sanita'  pubblica  -  Norme relative all'organizzazione interna delle
  aziende  sanitarie  e  in  materia  di  personale  delle  stesse  -
  Assoggettamento    dell'attivita'   assistenziale   del   sanitario
  universitario   alle  determinazioni  organizzative  del  direttore
  generale  dell'azienda  ospedaliera  -  Attribuzione  al  direttore
  generale  del  potere  di  conferimento e revoca degli incarichi di
  strutture  semplici  e  di  natura  professionale,  su proposta del
  responsabile   della   struttura   complessa  di  appartenenza  del
  sanitario,  nonche'  degli  incarichi  di  direzione  di  strutture
  complesse  sulla  base  di  mera  intesa con il rettore - Incidenza
  delle  determinazioni  del direttore generale sulle attribuzioni in
  materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione
  del   principio   della   liberta'  di  insegnamento  in  relazione
  all'attribuzione  di  un  incarico  assistenziale  che non consente
  un'adeguata  e  proficua utilizzazione di strutture e personale per
  esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
  a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla   facolta'   di   medicina  e  chirurgia,  nominati  in  ruolo
  successivamente  all'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
  censurato  -  Previsione  della possibilita' di svolgere unicamente
  l'attivita'  assistenziale  esclusiva  e  di optare per l'attivita'
  libero-professionale  extramuraria  nei  casi  e  modi previsti dal
  decreto  legislativo  stesso - Previsione, altresi', fino alla data
  di  entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico
  universitario, che lo svolgimento di attivita' libero-professionale
  intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento
  dell'attivita'   extramuraria   comporta  l'opzione  per  il  tempo
  definito  -  Incidenza  sul  principio di autonomia universitaria e
  sullo    stato    giuridico    del    sanitario   universitario   -
  Irragionevolezza  -  Lesione  dei  principi di imparzialita' e buon
  andamento della p.a. - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.
(GU n.46 del 8-11-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 8648/2000
  proposto   da   Gasbarrini   Giovanni   e  Tonali  Pietro  Attilio,
  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Mario  Racco  ed elettivamente
  domiciliati nel suo studio in Roma, viale Mazzini, 114/B;
    Contro:
        Universita' Cattolica del Sacro Cuore, in persona del rettore
  pro-tempore  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Fabio Lorenzoni ed
  elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale n. 43;
        Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma in persona
  del direttore pro-tempore n.c.;
        Ministero   dell'universita'   e   ricerca,   scientifica   e
  tecnologica,  in  persona  del Ministro pro-tempore rappresentato e
  difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in
  Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    E nei confronti:
        Ministero  della sanita', in persona del Ministro pro-tempore
  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege
  domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
        Ministero    dell'universita'   e   ricerca   scientifica   e
  tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore;
        Regione   Lazio,  in  persona  del  presidente  della  giunta
  regionale pro-tempore;
    Per  l'annullamento  del  provvedimento,  di estremi non noti, di
  trasformazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti da tempo pieno
  a  tempo  definito, nonche' di tutti gli atti ad esso presupposti e
  consequenziali;  per  la  condanna dell'amministrazione convenuta a
  restituire le somme illegittimamente trattenute; per l'accertamento
  del  diritto  dei ricorrenti stessi, in quanto professori associati
  della  facolta'  di  medicina,  a  vedersi garantita l'applicazione
  della   normativa  vigente  sull'ordinamento  universitario,  quale
  risulta  dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e
  successive   modificazioni   e   integrazioni   e  dalle  ulteriori
  disposizioni   legislative  intervenute  in  materia,  in  tema  di
  esercizio  dell'attivita'  istituzionale  di  didattica  e ricerca,
  direzione      delle     strutture     assistenziali,     attivita'
  libero-professionale  e regime di impegno a tempo pieno o definito.
  Cio'   in  relazione  alle  intervenute  disposizioni  del  decreto
  legislativo n. 229/1999 e del decreto leglislativo n. 517/1999.
    Previa:
        sospensione  dell'efficacia dell'impugnato provvedimento e di
  ogni  ulteriore  atto, emanato e/o emanando dall'amministrazione di
  riferimento,  ancorche'  al  momento  non cognito, immediatamente e
  pedissequamente   applicativo   dei   citati   decreti  legislativi
  n. 517/1999  e  n. 229/1999, ove adottato nei termini censurati nel
  presente ricorso;
        devoluzione  alla  Corte  costituzionale, in via incidentale,
  della  questione  di legittimita' costituzionale delle disposizioni
  dell'art. 5,  commi  8  e  12, del decreto legislativo n. 517/1999,
  secondo quanto esposto in ricorso.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  delle  indicate
  amministrazioni;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore, per la camera di consiglio del 21 giugno 2000,
  il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

                           Fatto e diritto

    1.  -  I ricorrenti, docenti universitari afferenti alla facolta'
  di   medicina  e  chirurgia,  in  servizio  presso  il  Policlinico
  "Agostino Gemelli" di Roma, impugnano i provvedimenti con cui viene
  disposta  la  trasformazione del rapporto di lavoro degli stessi da
  tempo  pieno a tempo definito a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs.
  21 dicembre  1999 n. 517; deducono la illegittimita' costituzionale
  di  tale  disposizione  nonche' del sistema normativo che introduce
  l'opzione per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria
  (definita   anche   come  "attivita'  assistenziale  esclusiva")  o
  dell'attivita'    libero-professionale    extramuraria   ai   sensi
  dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517 citato
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 661/2000).
00C1137