N. 422 ORDINANZA 9 - 13 ottobre 2000

Ordinanza 9-13 ottobre 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Lazio  -  Cooperazione  allo  sviluppo  e  alla solidarieta'
internazionale   -   Determinazione  regionale  delle  iniziative  da
realizzare  e  dei  Paesi  destinatari  degli  interventi - Lamentata
violazione  dei  limiti posti alla competenza regionale in materia di
cooperazione allo sviluppo - Intervenuta rinuncia al ricorso da parte
dello Stato, accettata dalla Regione - Estinzione del processo.
- Legge Regione Lazio, riapprovata il 2 febbraio 2000, artt. 2, 6, 3,
  10, 12, 13 e 19.
- Legge  26  febbraio  1937,  n. 49,  artt. 2, quarto e quinto comma;
  legge 15 marzo 1997, n. 59; norme integrative per i giudizi davanti
  alla Corte costituzionale, art. 25.
(GU n.43 del 18-10-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Lazio,  riapprovata il 2 febbraio 2000, recante "Iniziative regionali
per  la  cooperazione  allo  sviluppo,  per  la  collaborazione  e la
solidarieta' internazionale", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 25 febbraio 2000, depositato in
Cancelleria  il 3 marzo 2000 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi
2000.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto   che   il   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, con
ricorso  notificato  il  25 febbraio  2000,  depositato il successivo
3 marzo,  ha  impugnato  la delibera legislativa della Regione Lazio,
approvata  il  24 novembre  1999, riapprovata a maggioranza assoluta,
con  modifiche,  il  2 febbraio  2000  (pervenuta  al Commissario del
Governo  il  10 febbraio 2000), concernente "Iniziative regionali per
la   cooperazione   allo   sviluppo,   per  la  collaborazione  e  la
solidarieta'  internazionale"  e,  in particolare, gli artt. 2, 6, 8,
10,  12,  13,  19,  in riferimento all'art. 2, quarto e quinto comma,
della  legge  26 febbraio  1987,  n. 49, ed alla legge 15 marzo 1997,
n. 59;
        che,  ad  avviso  del  ricorrente, la delibera legislativa si
porrebbe  in  contrasto  con  l'art. 2,  quarto e quinto comma, della
legge  n. 49  del  1987  e con la legge n. 59 del 1997 e violerebbe i
limiti  delle  competenze  regionali  in materia di cooperazione allo
sviluppo - rientrante nella politica estera nazionale, riservata allo
Stato  -  in  quanto le norme impugnate prevedono la realizzazione di
iniziative  in  tale  materia  da parte della Regione, identificano i
soggetti   della   cooperazione  internazionale,  attribuiscono  alla
Regione  stessa  la  competenza ad indicare i Paesi destinatari degli
interventi   di   cooperazione   e   configurano  infine  un'autonoma
programmazione  regionale  della  cooperazione  internazionale, senza
rispettare   le   procedure   fissate   dalla  legislazione  statale,
regolamentando  altresi'  iniziative  di  sviluppo  nei  paesi da cui
provengono  gli  immigrati,  i  rifugiati  ed  i  profughi,  cosi' da
disciplinare  un'attivita'  di  collaborazione  che  potrebbe  essere
svolta  esclusivamente  previa informazione al Ministero degli affari
esteri;
        che  si  e' costituito in giudizio il Presidente della Giunta
regionale  del  Lazio,  chiedendo il rigetto del ricorso e formulando
riserva di esporre le argomentazioni a sostegno della conclusione;
        che,  successivamente,  in  data 10 maggio 2000, l'Avvocatura
generale  dello  Stato  ha  depositato  atto  di rinuncia al ricorso;
rinuncia accettata dalla Regione Lazio.
    Considerato   che   la   rinuncia   al   ricorso,  seguita  dalla
accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle
norme  integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione
del processo.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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