N. 668 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 agosto 2000

Ordinanza  emessa  l'11  agosto  2000  dal  tribunale di Ancona, sez.
distaccata  di  Jesi  nel procedimento civile vertente tra Giovagnola
Alfredo ed altra e provincia di Ancona

Possesso   -   Tutela   possessoria  -  Azione  di  reintegrazione  -
Esperibilita'  nei  confronti  della  p.a.,  nel  caso di occupazione
indebita  di suolo volta a soddisfare interessi generali - Violazione
dei  principi  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza  (risultando il
possesso  tutelato  in  misura  maggiore  del  corrispondente diritto
dominicale)   -   Contrasto   con  il  principio  di  buon  andamento
amministrativo  -  Lesione  dei  poteri "conformativi" della pubblica
amministrazione.
- Cod. civ., art. 1168.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97.
(GU n.46 del 8-11-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti  del procedimento n. 7074/1999-B, tra Giovagnola
  Alfredo  e  Berluti  Emore  nella  loro qualita' di ricorrenti e la
  provincia  di  Ancona  quale  resistente  e  ritenuto di premettere
  quanto segue;
    Rileva  il decidente che si tratta di un procedimento possessorio
  in  cui  i  ricorrenti  lamentano  che,  nel  corso  di  lavori  di
  manutenzione e consolidamento di una strada appartenente al demanio
  provinciale,  la  provincia  di  Ancona  aveva  posto  in essere lo
  spoglio  di  parte  di contiguo fondo di loro proprieta', occupando
  illecitamente  tale  fondo, ponendovi illecitamente una condotta ad
  una profondita' del terreno troppo bassa, e ponendo delle cestonate
  nella   predetta   area  vicina  alla  strada,  di  proprieta'  dei
  ricorrenti.
    Mentre  la  provincia  contestava  la  sussistenza  di  qualsiasi
  occupazione   o   illecita  attivita'  da  parte  sua,  il  giudice
  provvedeva  a  disporre  c.t.u.,  il  cui  esito era nella sostanza
  favorevole  agli  assunti  attorei,  dal  momento che il consulente
  tecnico  d'ufficio  concludeva  che  i lavori posti in essere ed in
  particolare  i  due  livelli  di  cestonata  e parte della scarpata
  venuta ad edificarsi occupavano parte del terreno di proprieta' dei
  ricorrenti.
    Si  prospetta ora l'evenienza di intervenire concedendo o meno il
  richiesto provvedimento possessorio.
    E'  pacifico  che  l'attivita' della provincia di Ancona e' stata
  condotta   nel   solco  delle  sue  funzioni  istituzionali,  nella
  fattispecie  il  potere-dovere di intervenire nella conservazione e
  manutenzione    del   proprio   demanio,   con   indubbio   rilievo
  pubblicistico.
    D'altro  canto,  la  giurisprudenza  si e' attestata nel senso di
  riconoscere la tutela possessoria contro atti della p.a., allorche'
  l'apprensione  del  bene  altrui  non  sia  avvenuta  in base ad un
  provvedimento  riconducibile  a  poteri  autoritativi,  ma concreti
  un'attivita'  di  mero  fatto,  ancorche'  strumentale alla cura di
  interessi generali, come nel caso in cui, ai fini espropriativi, il
  privato incaricato dalla p.a. abbia occupato un'estensione maggiore
  di  quella  prevista  dal relativo decreto. (Cass., sez. I, n. 1863
  del  21  febbraio 1991; v. anche SS.UU., n. 6745 del 1988 e n. 4265
  del 1989).
    Trattasi,  a  parere  di questo giudice, di fattispecie del tutto
  simile  a  quella  in  oggetto,  poiche'  sarebbe stato occupato un
  tratto  di  terreno  dei  ricorrenti  in  via  di mero fatto, senza
  l'esercizio  di  alcun  potere  idoneo a far degradare la posizione
  dominicale  dei  ricorrenti,  neppure  (cio'  e' importante) in via
  implicita, poiche' la provincia ha agito sul presupposto di operare
  nell'ambito del proprio demanio.
    Ne  discende  che  la  tutela  possessoria contro la p.a. viene a
  ricevere  una  tutela ben superiore rispetto a quella che subirebbe
  la  lesione  del diritto dominicale corrispondente, sempre ad opera
  della  p.a.  Nel  sistema generale, la peculiarita' di tale assetto
  trova  ulteriore  conferma  dalle  affermazioni,  anche  recenti ed
  espressamente  avvallate dalla stessa Corte costituzionale, secondo
  cui il possesso viene tutelato come situazione soggettiva autonoma,
  a  prescindere  dalla valenza dei modi di tutela del corrispondente
  diritto reale.
    Tale   assetto,   tuttavia,   non  puo'  che  suscitare  notevoli
  perplessita' se si considera, nella fattispecie, che l'azione della
  p.a.,  anche del predetto caso, appare volta a soddisfare interessi
  generali, sebbene di fatto abbia comportato un'indebita occupazione
  di  terreno  dei  ricorrenti.  Il  rilievo dell'interesse pubblico,
  anche  nel  caso  di  atto  illecito, e' stato da tempo soddisfatto
  dalla  giurisprudenza,  nel  campo  del  diritto dominicale, con la
  figura della c.d. accessione invertita.
    La  tutela  possessoria invece, alla stregua del diritto positivo
  (e  dell'interpretazione  giurisprudenziale  sopra richiamata), non
  incontrerebbe limiti di sorta. A parere del decidente cio' comporta
  numerose anomalie, costituzionalmente rimarchevoli:
    Il  possesso  viene a trovare, nella fattispecie, una tutela piu'
  ampia  rispetto alla proprieta'. Ne' la tesi che tale diversita' di
  tutela  trovi  conforto  nella  diversita'  delle  situazioni  puo'
  convincere: il titolare del diritto dominicale trovera' pur sempre,
  alla   fine,   soddisfazione   in  sede  petitoria,  mentre,  nella
  fattispecie,  la  p.a.  trova  definitiva  preclusione,  rebus  sic
  stantibus  (e  a meno che non promuova una procedura ablativa) alla
  propria  attivita' amministrativa. Viene pertanto leso il principio
  di  uguaglianza,  e  quello, ad esso sotteso, di ragionevolezza, di
  cui all'art. 3 Cost.
    Sotto   altro  profilo,  appare  indebitamente  leso  in  maniera
  irragionevole  il principio di buon andamento della p.a. ex art. 97
  Cost.  (si  ricorda,  nel  caso concreto, che non e' in discussione
  l'utilita'  intrinseca  delle  opere  contestate)  nonche'  tutti i
  poteri conformativi della p.a., recepiti dagli art. 41 segg. Cost.,
  poteri che certo non possono limitarsi ad incidere sulla proprieta'
  o  l'iniziativa  economica  in  genere.  Se,  infatti, non si vuole
  trasformare  il  possesso  in una posizione soggettiva nel concreto
  intangibile,  occorre  conseguentemente  modulare  le  sue forme di
  tutela   al   sistema  generale,  che  vede  anche  l'esigenza  che
  l'emergere  di interessi pubblici venga soddisfatto con modalita' e
  tempi ragionevoli.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale dell'art. 1168 c.c., nei limiti in cui
  e'   applicabile   ad  atti  della  p.a.,  per  contrasto  con  gli
  articoli 3, 41, 42, 43, 44 e 97 Cost.;
    Sospende  il  presente  procedimento,  disponendo la trasmissione
  degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda   la  cancelleria  per  la  notifica  alle  parti  ed  alla
  Presidenza   del   Consiglio,   nonche'  per  la  comunicazione  ai
  Presidenti delle Camere, e gli ulteriori adempimenti di competenza.
        Jesi, addi' 11 agosto 2000.
                        Il giudice: Marziali
00C1156