N. 47 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 ottobre 2000
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 ottobre 2000 (della Regione Campania) Impiego pubblico - Nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 1o agosto 2000 - Previsione, a decorrere dal 6 maggio 1997, in base ad interpretazione della legge Regione Campania n. 12/1997, della cessazione del finanziamento statale e del passaggio a carico del bilancio della Regione Campania degli oneri relativi al trattamento economico del personale assunto a contratto per le esigenze connesse ai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, in Campania e in Basilicata e immesso in ruolo speciale ad esaurimento degli enti presso cui avevano prestato servizio, ai sensi della legge statale n. 730/1986 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania - Lamentata indebita ed erronea interpretazione della legge regionale n. 12/1997 - Lesione della sfera di competenza e dell'autonomia finanziaria della Regione - Violazione dei principi di leale collaborazione e di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prot. n. 59064, in data 1o agosto 2000. - Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 121.(GU n.48 del 22-11-2000 )
Ricorso della Regione Campania, in persona Presidente della giunta regionale pro-tempore, on. Antonio Bassolino, rapp.to e difeso, giusto mandato a margine ed in virtu' della deliberazione della giunta regionale n. 4726 del 25 settembre 2000, dall'avv. Vincenzo Baroni dell'avvocatura regionale e dal prof. avv. Vincenzo Cocozza, insieme con i quali elett. te domicilia in Roma, presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Campania alla via del Tritone n. 61; Contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore; in relazione alla nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento della ragioneria generale dello Stato prot. 59064 con data 1o agosto 2000, la quale dispone, in contrasto con la l.r. Campania 21 aprile 1997, n. 12, e con una errata interpretazione di essa, la cessazione del finanziamento statale e disciplina i rapporti economici tra lo Stato e la Regione, fissando a decorrere dal 6 maggio 1997 il carico al bilancio della Regione Campania del trattamento economico del personale ex art. 12 legge statale n. 730/1986; ai componenti tutti - anche omissivi - dello stesso Ministero (se occorre, anche le note del 22 settembre 1997, 17 febbraio 1998 e 9 marzo 1999) e al parere del consiglio di Stato, III sezione, in data 9 maggio 2000, prot. 838/2000. F a t t o I. - Con legge statale del 28 ottobre 1986 n. 730 (art. 12) si e' disposto che il personale convenzionato da enti, amministrazioni e commissari straordinari di Governo, in relazione alle esigenze connesse ai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, risultante in servizio alla data del 31 marzo 1986 ovvero che avesse prestato servizio per almeno un anno, fosse immesso in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove il personale stesso aveva prestato il servizio. Lo stesso articolo precisava che il relativo onere sarebbe stato posto a carico dello Stato, in particolare del fondo per la protezione civile, individuando l'importo posto a base dei trasferimento statali agli enti interessati per gli anni successivi. Con ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile del 24 novembre 1986, venivano disciplinati le modalita' e i criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneita' necessari all'immissione nei ruoli speciali, come previsto dal citato art. 12 della legge n. 730/1986. L'art. 10 di tale ordinanza, peraltro, prescriveva l'obbligo di un pubblico concorso per l'eventuale passaggio da ruoli speciali ad esaurimento ai ruoli ordinari. Con l'ordinanza in data 4 luglio 1987 dello stesso Ministero, nel dettare le modalita' e i criteri per il trasferimento dei fondi relativi, veniva disposto il consolidamento delle somme iscritte per l'anno 1988 nello stato di previsione dell'amministrazione statale competente (Ministero del tesoro, trattandosi nel caso di specie di Regioni: art. 1, lett. b) per le rispettive amministrazioni a decorrere dall'anno 1989. Nulla veniva fissato dalla normativa di settore in ordine all'eventuale trasferimento di detto personale all'ente regione. II. - Conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale, la Regione Campania, con la legge 6 febbraio 1990, n. 4, provvedeva ad istituire presso la giunta regionale il ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 12 legge n. 730/1986, precisando, ovviamente, che agli oneri finanziari si sarebbe provveduto, conformemente alla normativa vigente, sulla base dei relativi trasferimenti statali. In seguito, l'art. 3, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 disponeva che le procedure di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 29/1993, ossia le procedure di mobilita' collettiva per eccedenza di personale, dovessero applicarsi al personale di cui all'art. 12 della legge n. 730/1986. Ma sul punto interveniva, poi, il d.lgs. n. 80 del 1998, che con l'art. 20 sostituiva il citato art. 35 d.lgs. n. 29/1993. Pertanto, con legge 21 aprile 1997, n. 12 il consiglio regionale della Campania, nell'approvare le norme di adeguamento al d.lgs. n. 29/1993, confermava (art. 2, comma 7) l'immissione nel ruolo ad esaurimento del personale destinatario del disposto di cui all'art. 12 legge n. 730/1986, inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge Regione Campania n. 4/1990. Prevedeva, pervero, nell'art. 3, comma 6, un contingente legge n. 730/1986 art. 12 nel ruolo ordinario, comunque con l'importante precisazione normativa che detti posti erano indisponibili e che, a seguito della cessazione del servizio di detto personale, il contingente veniva di volta in volta ridotto fino alla soppressione totale. III. - Con nota in data 9 marzo 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento della ragioneria generale dello Stato, dopo aver precisato che l'esame della deliberazioni inviate dalla giunta regionale relativamente al personale assunto ai sensi dell'art. 12 legge n. 730/1986 non rientrava nelle competenze del dipartimento medesimo, esprimeva in modo generico una perplessita' in ordine al mantenimento a carico del bilancio dello Stato degli oneri relativi a tale personale a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 12/1997, "attesi i dubbi interpretativi che da questa ultima scaturiscono" (cosi' e' scritto nella nota citata). Con la stessa nota il dipartimento della ragioneria generale dello Stato faceva richiesta al dipartimento della funzione pubblica di esprimersi al riguardo, in considerazione delle posizioni assunte dalle parti interessate. L'interpellato Dipartimento della funzione pubblica, con nota in data 7 maggio 1999, procedeva ad una disamina della complessiva questione assumendo, peraltro, una corretta posizione metodologica in ordine alle sfere di autonomia dello Stato e della Regione. Infatti, veniva evidenziato come vi fosse un ambito afferente alle valutazioni regionali nel quale lo Stato non poteva intervenire, competendo a quest'ultimo soltanto determinare le condizioni - obiettive - al verificarsi delle quali poteva ritenersi cessato l'obbligo stabilito con legge statale (e ribadito con legge regionale) di procedere al pagamento, con oneri a carico del bilancio dello Stato, del personale di cui trattasi. Pertanto, il dipartimento della funzione pubblica esprimeva, con chiarezza, la valutazione che il complessivo contesto normativo portava alla conclusione che non si erano verificate le condizioni alle quali il sistema ancora la cessazione dell'intervento a carico del bilancio dello Stato. In conclusione, in questo suo atto la Presidenza del Consiglio dei Ministri si muoveva su una linea di attenzione al confine delle competenze di ciascun ente (Stato e Regione) e la verifica veniva sviluppata sul piano della valutazione degli elementi obiettivi per giungere alla conclusione che permaneva l'obbligo di pagamento a carico statale. Non ci si avventurava sul versante, certamente improprio, di una sorta di interpretazione autentica da parte dello Stato della legge regionale per ricavarne comportamenti che certamente l'ente Regione non aveva inteso affatto fissare nella complessiva trama normativa del suo atto di legislazione, e che, comunque, non aveva assunto. IV. - D'altro canto la Regione Campania aveva modo anche di esplicitare la propria posizione con la nota dell'assessore al personale prot. 47389 del 16 novembre 1999. Ebbene, in questa nota con molta chiarezza veniva evidenziato che il trasferimento degli oneri finanziari dello Stato alle Regioni, per l'utilizzo di siffatto personale, poteva determinarsi soltanto con il cessare dei dipendenti dal relativo ruolo ad esaurimento e che questa cessazione si poteva attuare esclusivamente a seguito di concorso pubblico che, pero', la Regione non aveva mai indetto. In maniera corretta la Regione Campania, attraverso la nota del suo assessore, prendeva, dunque, posizione sull'applicazione della legge regionale esplicitando che, seppure vi fossero delle non precise sintonie nelle formule dispositive della prescrizione legislativa, si doveva trarre dal complessivo tenore della disciplina la univoca conclusione che, anche a livello di previsione generale, non si era inteso incidere sulla posizione dei dipendenti assunti ex lege n. 730/1986. E, comunque, il profilo dell'applicazione amministrativa dell'atto legislativo, che e' di spettanza dell'organo giuntale, si muoveva in una direzione diversa rispetto all'opinione manifestata dal Ministero del tesoro, giacche' veniva confermato che la legge regionale aveva una differente portata e che pertanto non sarebbe stata modificata la posizione del personale di cui trattasi. V. - A questo punto la vicenda si sarebbe dovuta ritenere conclusa, considerati gli interventi appena ricordati del dipartimento della funzione pubblica e della Regione, unico ente, quest'ultimo, competente all'esecuzione amministrativa delle proprie leggi, ed alla stregua delle circostanze in fatto e in diritto evidenziate a supporto. Invece veniva trasmessa alla Regione una nota dello stesso dipartimento della ragioneria generale dello Stato prot. 59064 datata 1o agosto 2000, con la quale, riferendosi ad un orientamento manifestato dal consiglio di Stato con il parere n. 838/2000 del 9 maggio 2000, si disponeva la cessazione del finanziamento statale e si disciplinavano le modalita' di regolazione dei rapporti economici tra i due Enti fissandosi a decorrere dal 6 maggio 1997 il carico al bilancio della Regione Campania del trattamento economico del personale ex art. 12 legge n. 730/1986. Detta determinazione e' lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione Campania alla stregua delle seguenti considerazioni in D i r i t t o Violazione degli artt. 117, 118, 119 e 121 Cost. - dell'art. 97 Cost. - del principio della leale cooperazione - della legge n. 730/1986 e delle ordinanze del Ministero per il coordinamento della protezione civile, in part. del 24 novembre 1986 e del 4 luglio 1987 - della legge Regione Campania n. 12/1997. 1. - Dall'esposizione che precede si colgono le circostanze di fatto e le previsioni di diritto attraverso le quali il rapporto fra lo Stato e la Regione Campania si e' sviluppato nella fattispecie in esame e, quindi, gli elementi di maggiore rilevanza per evidenziare l'invasione della sfera delle competenze regionali sulla base di un illegittimo determinarsi della volonta' statale nel provvedimento impugnato. I punti di partenza, per quel che riguarda l'impianto normativo, sono rappresentati - da un lato - dalle prescrizioni delle leggi statali e delle ordinanze commissariali extra ordinem connessi agli eventi sismici della Regione Campania, che hanno disciplinato il rapporto di lavoro dei soggetti assunti, per espressa volonta' dello Stato, in concomitanza con tali eventi sismici; - dall'altro - dalle leggi adottate dalla Regione Campania in attuazione delle prescrizioni statali e, quindi, nel rispetto dei limiti da questa stessa disciplina introdotti. 2. - I principi che si desumono dall'analisi della legislazione statale e delle ordinanze commissariali, in verita', forniscono elementi ricostruttivi certi e che non sembrano idonei a determinare dubbi applicativi. Vi e' il riconoscimento, esplicito e chiarissimo, che l'onere per il personale ivi contemplato deve far carico al bilancio dello Stato. E, naturalmente, non poteva essere diversamente per l'ovvia ragione che non era possibile per un ente esterno alla Regione incidere sull'organizzazione degli uffici di quest'ultima e sugli equilibri finanziari della stessa alterandone profondamente, con una esclusiva sua manifestazione di volonta', i tratti caratterizzanti. La legge statale (n. 730/1986) ha, cosi' chiaramente evidenziato questo principio "L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo (art. 12), posto a carico del fondo per la protezione civile e' valutato in L. [...]. L'importo [...] costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi" (comma 5). La legge, a cui evidentemente la volonta' del Ministero deve conformarsi, quindi, nell'individuare con precisione i soggetti per i quali lo Stato impone all'ente territoriale l'assunzione, dispone che tale onere finanziario (corrispondente al trattamento economico dei soggetti medesimi) venga posto a carico dello Stato stesso, non prevedendo alcuna ipotesi di svincolo dell'obbligo di finanziamento che, evidentemente, lo Stato dovra' adempiere sino alla cessazione del rapporto, cosi' instaurato per volonta' degli organi centrali. Nell'ambito di tale quadro devono essere letti e interpretati una serie di ulteriori elementi che conducono a non ritenere consentito l'intervento del Ministero del tesoro con la nota impugnata e che impongono un intervento volto a riequilibrare i rapporti fra i due soggetti istituzionali nel rispetto delle reciproche competenze e attribuzioni. Si e' detto dell'assenza di deroghe all'obbligo assunto dallo Stato con l'art. 12 della legge n. 730/1986, cio' in coerenza con la stessa ratio della disposizione legislativa, attraverso la quale lo Stato ha inteso attribuire un vantaggio a determinati soggetti assumendosene la piena responsabilita' economica. Proprio tale stretto vincolo formatosi con il soggetto beneficiato rende l'onere dello Stato estinguibile esclusivamente con la definitiva cessazione del rapporto instaurato (decesso, dimissioni, pensionamento) o anche trasformazione del rapporto stesso. 3. - Accanto a tali regole legislative, peraltro, la normazione del periodo si e' sviluppata, come e' noto, anche attraverso ordinanze commissariali che hanno assunto, per la situazione di straordinarieta' e di urgenza, un carattere di fonte primaria con limiti di intervento sostanzialmente ristretti ai principi dell'ordinamento. Siffatte ordinanze hanno, quindi, proceduto ad integrare il tessuto legislativo con la rilevanza normativa, di cui appena si e' detto, correlata alla peculiarita' della fonte, e ne hanno confermato l'ispirazione. In tal senso, l'ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile 4 luglio 1987, tesa a garantire che l'eventuale adozione di provvedimenti incidenti sul rapporto in essere del personale ex lege n. 730/1986 da parte di soggetti distinti (Regioni) non determinasse l'assunzione di oneri imprevisti da parte dello Stato (art. 2, comma 1), con l'esclusione espressa di "ogni altro onere diretto o indiretto" (art. 2, comma 2); ma anche la gia' segnalata ordinanza 24 novembre 1986 dello stesso Ministero che impone il passaggio dai ruoli speciali ad esaurimento ai ruoli ordinari esclusivamente attraverso pubblico concorso. 4. - In verita', nella successiva evoluzione normativa, vi e' anche stata una disciplina legislativa statale delle modalita' attraverso le quali si poteva pervenire ad una immissione di tale personale nei ruoli regionali nel rispetto, pero', dell'equilibrio complessivo degli organici della Regione stessa e delle garanzie costituzionale dalle quale l'ente Regione e' assistita. L'art. 3, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 equiparava il personale ex lege n. 730/1986 a quello in soprannumero di cui all'art. 35, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 29/1993, introducendo una disciplina del modo in cui vi poteva essere il transito nel ruolo ordinario dell'Ente. Ma questa normativa e' stata, poi, incisa dall'art. 20 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 che ha sostituito il citato art. 35 del d.lgs. n. 29/1993. In sostanza, nell'evoluzione legislativa statale, rispetto alla normativa che aveva proceduto a fissare i principi della materia, non si rinviene una regolamentazione del trasferimento nei ruoli regionali, con la conseguenza che tutti tali principi, come prima indicati, costituiscono i punti fermi della disciplina ed altrettanti limiti per la legge regionale. 5. - In questo quadro si inserisce il margine dell'intervento affidato alla Regione nella corretta esplicazione della sua autonomia legislativa ed amministrativa. Intanto, non sembra esservi dubbio su una circostanza, che discende agevolmente dalla successione degli atti normativi ai quali si e' fatto riferimento: l'obbligo dello Stato di farsi carico col proprio stanziamento in bilancio del pagamento di siffatto personale permane pienamente fino al momento in cui, in concreto, il personale medesimo eventualmente non modifica la sua posizione nell'ente e transita effettivamente nel ruolo ordinario del personale della Regione. A questa prima proposizione se ne connette una seconda in maniera inevitabile: il passaggio deve avvenire, soprattutto in assenza di indicazioni specificative e limitative fissate dalla legge statale, soltanto con atto regionale perche' e' la Regione titolare della competenza in materia di ordinamento degli uffici e organizzazione del personale. Questo elemento si propone come snodo essenziale per cogliere l'illegittima invasione della competenza regionale di cui all'atto impugnato che consegue ad una non corretta ricostruzione dei rapporti non reciproci fra i due enti, e ad un illegittimo esercizio della competenza statale. 6. - L'analisi degli eventi ha dimostrato come il problema sia sorto non gia' per la valutazione di una situazione oggettiva, e cioe' il concreto inserimento del personale in un determinato ruolo, bensi' con riferimento ad una linea interpretativa di una legge regionale. Quindi, a prescindere dal profilo dell'esecuzione amministrativa che soltanto la Regione, come unico ente competente, deve dare alle sue leggi attraverso i suoi organi. Come si e', infatti, notato e come emerge dalla lettura degli atti, la questione e' riferita ad alcuni "dubbi interpretativi" sulla legge regionale n. 12 del 21 aprile 1997 dalla quale, a livello ministeriale, si puo' dire, si cerca una astratta, e del tutto difforme dal profilo applicativo, lettura, per poter poi da questa pervenire a determinate conseguenze (e' cioe' il venir meno dello stanziamento nel bilancio dello Stato del relativo onere). Un siffatto procedere, formalizzato poi in provvedimenti lesivi dell'autonomia, va fermamente contestato perche' costituisce una indebita interferenza da parte statale in un ambito nel quale vi e' la piena competenza della Regione, trattandosi del modo dell'esecuzione della regola legislativa, approvata dallo stesso Ente, all'interno del suo ordinamento amministrativo. Invero qui si potrebbe anche del tutto prescindere dall'esaminare se effettivamente dubbio interpretativo sussista sulla legge regionale da applicare e sul modo in cui esso possa essere sciolto, perche' non sembra questa circostanza l'elemento rilevante. E questo perche' vi e' un elemento ricostruttivo certo che da' conto dell'illegittimita' dell'operato statale. Dall'assetto dei rapporti costituzionali tra i due enti, si desume che il Ministero non ha la competenza attraverso il dipartimento ragioneria generale dello Stato a disporre il venir meno del finanziamento statale in ordine al personale di cui trattasi imponendo una certa interpretazione della legge regionale e obliterando il momento applicativo della stessa da parte della Regione e la volonta' dell'ente regionale. E la nota del dipartimento ragioneria non puo' contrastare un precetto legislativo regionale che prevede espressamente la spesa a carico dello Stato. 7. - Sul punto e' importante, in verita', considerare anche quanto la Regione ha avuto modo di manifestare nella richiamata nota formale del suo organo esecutivo (nota 16 novembre 1999 prot. n. 47389 dell'assessore al personale). In essa si evidenzia, infatti, che i dubbi interpretativi non assumono particolare rilevanza seppur si riconosca una qualche non precisa utilizzazione delle formule dispositive da parte del legislatore regionale. In tale nota la Regione comunica come ha applicato la legge e pone, cosi', in evidenza che il dato concreto e' l'effettivo permanere dei dipendenti nel relativo ruolo ad esaurimento, ed e' questo quanto importa ai fini dell'assunzione della spesa. Insomma, e' il momento applicativo che rileva e non gia' la mera previsione generale ed astratta che si occupa del fenomeno. La nota, che costituisce formale manifestazione di volonta' dell'Ente, attraverso la Giunta - organo esecutivo per disposizione costituzionale, molto bene evidenzia che la regione non ha proceduto a tale inquadramento e che, comunque, non avrebbe potuto procedere in tal senso anche per un limite bene preciso, gia' nel sistema, ma che e' stato, per di piu', esplicitamente imposto alla situazione de qua, dall'ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile n. 839 del 24 novembre 1986, e cioe' la regola del concorso pubblico. Ove mai alla legge regionale si volesse attribuire un significato del tipo ipotizzato dal Ministero del tesoro, vi sarebbe stata una cosi' vistosa illegittimita' che, come tale, non poteva sfuggire al controllo statale. Vi e', pertanto una chiara manifestazione di volonta' della regione che non avrebbe dovuto piu' consentire la sussistenza di alcun dubbio. Tale volonta' dell'ente e', peraltro, supportata da considerazioni di tipo giuridico che nella nota non mancano: assenza nella legge regionale di una specifica disposizione di copertura finanziaria della spesa derivante dalla cessazione dell'intervento finanziario dello Stato; mancanza in pianta organica dei relativi posti per l'immissione nel ruolo ordinario; e, appunto, impossibilita' di tale immissione in ruolo se non a seguito di apposita procedura concorsuale (non prevista dalla legge regionale). 8. - Ne' va sotto questo profilo dimenticato quanto contenuto nella nota del dipartimento della funzione pubblica del 7 maggio 1999 in risposta al quesito ad esso richiesto quale organo competente sulla questione. In tale parere, una volta fissati gli spazi dell'intervento statale e regionale, ci si e' correttamente indirizzati a verificare la sussistenza di quelle precise, obiettive e, quindi, non opinabili condizioni cui soltanto si puo' connettere il passaggio del personale di cui trattasi dallo Stato alle regioni. Nella nota, cosi', si puo' leggere che occorre "accertare se la rideterminazione definitiva della dotazione organica sia stata operata, se la legge regionale n. 12/1997 abbia tale requisito, e se in presenza di tale contesto organizzativo sia stata data attuazione al comma 13 dell'art. 3 della legge n. 537/1993". Sulla base di questo accertamento oggettivo si perviene alla conclusione che le condizioni non si sono realizzate con l'ulteriore conseguenza che, non essendosi modificato l'assetto dei rapporti, non e' cessato l'obbligo del finanziamento statale. 9. - Con il provvedimento impugnato, invece, si e' preteso di ricercare "l'interpretazione" della legge regionale al di la' dell'applicazione data e della volonta' della regione, spingendosi, quindi, in un'attivita' che non compete all'organo statale autore del provvedimento stesso e che solo per questo motivo, in quanto scissa dal dato fattuale, dai comportamenti applicativi e dalla volonta' espressa dallo stesso ente autore della legge, costituisce illegittimo esercizio del potere e invasione della competenza regionale. In tal modo il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel negare il finanziamento statale per il pagamento degli oneri connessi al trattamento economico del personale ex art. 12 legge n. 730/1986, incide illegittimamente sulle attribuzioni, costituzionalmente garantite, spettanti alla regione, e quindi sull'autonomia finanziaria e di bilancio, nonche' su quella legislativa ed amministrativa in tema di organizzazione degli uffici. Attraverso tale illegittima determinazione, il Ministero impone alla Regione un onere non previsto e non voluto, aggiungendo d'imperio al bilancio regionale una voce di spesa frutto non di una autonoma volonta' regolarmente formatasi in seno al consiglio e alla giunta regionale, organi titolari esclusivi delle competenze in relazione all'atto di indirizzo politico regionale, ma della manifestazione di volonta' di un ente soggettivamente distinto, al quale e' inibito, dal sistema costituzionale, di interferire in scelte di politica regionale laddove tali scelte riguardino materie costituzionalmente riservate. Cio', dunque, viola l'art. 119 della Carta costituzionale e determina una compressione della autonomia regionale relativa alla organizzazione dei propri uffici (art. 117). Autonomia che evidentemente e' destinata a subire un forte condizionamento dalla necessita', in conseguenza di un provvedimento statale, di stornare rilevanti risorse (regionali) finanziarie a favore di spese non previste, piuttosto che in altra direzione. Sul punto vi e' un costante insegnamento della Corte costituzionale, che ha sottolineato come la garanzia dell'autonomia finanziaria regionale "comporta che non possano essere addossati al bilancio regionale gli oneri derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa" (Corte costituzionale 19/27 luglio 1989, n. 452). Ed ancora che la norma che impone alla regione di farsi carico delle spese conseguenti a scelte legislative dello Stato "viola l'autonomia finanziaria, di bilancio e di spesa delle regioni, operando un condizionamento della medesima finanza regionale, ed urta contro il principio del parallelismo fra responsabilita' di disciplina e di controllo e responsabilita' finanziaria" (Corte costituzionale n. 416/1995 e n. 355/1993). E' indubbio che, proprio nell'organizzazione degli Uffici, assuma una rilevanza non secondaria la disponibilita' delle risorse, atteso che l'ampiezza del margine di autonomia dell'ente procedente nelle scelte da effettuare in materia, e' direttamente proporzionale alla disponibilita' finanziaria da destinare all'organizzazione stessa. 10. - Comunque, laddove si dovesse ritenere che in qualche maniera il Ministro possa spingersi a ricercare un'interpretazione senza tener conto del dato applicativo e della volonta' chiaramente manifestata dalla Regione, si ha egualmente una illegittima compressione dell'autonomia regionale, determinata da una errata determinazione da parte dello Stato, fondata, in particolare, su una lettura della legge basata su inesatti presupposti di fatto e di diritto. Come si e' detto, con nota del 1o agosto 2000, il Ministro del tesoro, nel comunicare che a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 12/1997, ossia dal 6 maggio 1997, il finanziamento statale relativo al personale ex art. 12 della legge n. 730/1986, sarebbe cessato, si e' riferito al parere espresso dalla III Sezione del Consiglio di Stato prot. 838/2000, seconda la quale con l'approvazione della legge regionale il personale in oggetto sarebbe stato immesso nel ruolo ordinario della Regione (art. 3 comma 6), determinando il venir meno della condizione a cui sarebbe stato subordinato l'intervento finanziario statale. La nota, dunque, non contiene alcuna motivazione per giungere alla conclusione che propone e si conforma del tutto ed in maniera pedissequa al parere del consiglio di Stato. Un parere richiesto senza che la Regione Campania ne avesse alcuna consapevolezza e quando, come si e' rilevato, il dipartimento della funzione pubblica interpellato aveva gia' concluso per la necessita' che continuasse il finanziamento statale. Comunque in detto parere del consiglio di Stato manca la considerazione di contenuti essenziali della legge regionale di cui si vuole trovare, in astratto, l'interpretazione da imporre. Il consiglio di Stato si riferisce, infatti, esclusivamente al disposto dell'art. 3, comma 6, di cui peraltro rileva alcune imprecisioni che lasciano spazio a dubbi di lettura (riferimento al ruolo ordinario e contestuale previsione di un contingente destinato ad esaurirsi). Si omette, pero', di considerare il punto essenziale: che la legge regionale ha in un precedente articolo in maniera, questa volta, molto precisa e non equivoca, stabilito che "il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4, destinatario del disposto dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed il cui trattamento economico e' a carico dei fondi Ministero del tesoro viene immesso nel ruolo ad esaurimento..." (art. 2, comma 7). Il parere del consiglio di Stato, che solo per l'appena accennata ragione non puo' assumere una sua validita' motivazionale, si presenta, cosi', privo di un punto essenziale per la valutazione ed e', pertanto, in contrasto con un consolidato principio che governa l'interpretazione giuridica. E' noto, infatti, che, nel caso in cui siano configurabili contraddizioni interne ad un unico testo normativo, occorre partire dal presupposto che esse siano solo apparenti, e cioe' possano e debbano essere risolte, in via interpretativa; in caso contrario, mancando un criterio per stabilire la prevalenza di una disposizione normativa rispetto all'altra, sarebbe impossibile ricostruire il precetto normativo, e un tale sito va considerato inaccettabile a priori. L'interpretazione delle norme giuridiche, consistente nella ricerca dell'effettiva volonta' dal legislatore, deve muoversi, cosi', anche al di la' della formulazione letterale, quante volte il contesto, la sistematica ed il senso generale della normativa permettano di ritenere che vi sia stato errore nella manifestazione di volonta'. Ebbene, seppure contraddizione interna vi fosse, essa sarebbe superabile tenendo conto di tanti altri elementi. Se, infatti, da una parte, nell'ambito della medesima normativa, sembrerebbe, almeno formalmente, individuarsi una contraddizione laddove l'art. 2, comma 7, conferma che "il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge regionale 6 febbraio 1990 n. 4, destinatario del disposto dell'art. 12 legge 28 ottobre 1986 n. 739 ed il cui trattamento economico e' a carico dei fondi Ministero del tesoro, viene immesso nel ruolo ad esaurimento ..." e l'art. 3, comma 6, prevede che "il contingente del personale destinatario del ruolo speciale ad esaurimento [...] viene immesso nel ruolo ordinario ...", la necessita' di far emergere una interpretazione razionale e non contraddittoria della disciplina, impone di evidenziare (attribuendone prevalenza) l'elemento sostanziale delle previsione che indubbiamente presentato un dato omogeneo: l'indisponibilita' dei posti in oggetto e la soppressione degli stessi, di volta in volta, in conseguenza della cessazione dal servizio di detto personale (comma 6 art. 3): definizione e caratteri questi ultimi di un ruolo speciale ad esaurimento (d'altronde, come gia' segnalato, un effettivo passaggio da un ruolo ad un altro avrebbe richiesto l'effettuazione di una procedura concorsuale ex art. 10 dell'ordinanza n. 839/1986). Ne discende che una tale interpretazione del Ministero, non sostenuta da idonei e completi riferimenti alla previsione della legge regionale, rifluisce di per se' in lesione dei poteri del governo regionale. La considerazione del descritto complessivo atteggiarsi del rapporto fra gli Enti impone di eccepire anche la violazione del principio di leale cooperazione fra Stato e regione. La mancata considerazione del parere reso dal dipartimento della funzione pubblica, pure richiesto dallo stesso Ministero del tesoro nel procedimento partecipato anche alla regione; la mancata considerazione della volonta' chiaramente manifestata dalla Regione Campania quando l'elemento dirimente ai fini dell'assunzione del carico finanziario era costituito dalla effettiva immissione nel ruolo ordinario regionale del personale de quo (e non dalla generale previsione suscettibile di letture diverse ma tutte in astratto); la consultazione di un organismo tecnico (C.d.S.) avvenuta senza alcuna consapevolezza dell'Ente regionale quando la questione si mostrava gia' definita, vanno in questa direzione. Sulla stessa linea, invero, si pone anche l'effettuato controllo favorevole da parte del Governo sulla legge de qua. Il non rilevato vizio di legittimita' costituzionale, che altrimenti sarebbe stato assolutamente evidente (si pensi solo al contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso, come ribadito ed imposto dall'ordinanza commissariale del 24 novembre 1986, certamente costituente limite per la legge regionale), ha con sicurezza determinato l'affidamento della regione sulla portata del suo atto legislativo che si collocava, infatti, nella linea della gia' esistenti discipline statali di settore.
P. Q. M. Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale: a) accertare e dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con una per di piu' errata, interpretazione della legge regionale, incidere, prevedendo la cessazione del finanziamento statale, sul modo di esecuzione della legge regionale e disporre in contrasto con la stessa, violando cosi' le competenze costituzionalmente garantite alla Regione Campania soprattutto in riferimento all'autonomia finanziaria e di bilancio e all'autonomia in materia di organizzazione degli uffici; b) per effetto, annullare gli atti impugnati. Napoli-Roma, addi' 4 ottobre 2000. Prof. Avv. Vincenzo Cocozza - Avv. Vincenzo Baroni 00C1181