N. 47 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 ottobre 2000

Ricorso  per  conflitto  di attribuzione depositato in cancelleria il
20 ottobre 2000 (della Regione Campania)

Impiego  pubblico  -  Nota  del  Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione  economica  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato in data 1o agosto 2000 - Previsione, a decorrere
dal  6  maggio  1997,  in base ad interpretazione della legge Regione
Campania n. 12/1997, della cessazione del finanziamento statale e del
passaggio  a  carico  del bilancio della Regione Campania degli oneri
relativi  al  trattamento economico del personale assunto a contratto
per  le  esigenze  connesse ai terremoti del novembre 1980 e febbraio
1981,  in  Campania  e  in  Basilicata e immesso in ruolo speciale ad
esaurimento degli enti presso cui avevano prestato servizio, ai sensi
della legge statale n. 730/1986 - Conflitto di attribuzione sollevato
dalla    Regione   Campania   -   Lamentata   indebita   ed   erronea
interpretazione  della  legge  regionale  n. 12/1997  - Lesione della
sfera  di  competenza  e  dell'autonomia  finanziaria della Regione -
Violazione  dei principi di leale collaborazione e di imparzialita' e
buon andamento della p.a.
- Nota  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato,
  prot. n. 59064, in data 1o agosto 2000.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 119 e 121.
(GU n.48 del 22-11-2000 )
    Ricorso  della  Regione  Campania,  in  persona  Presidente della
  giunta  regionale  pro-tempore,  on. Antonio  Bassolino,  rapp.to e
  difeso,  giusto  mandato a margine ed in virtu' della deliberazione
  della    giunta    regionale   n. 4726   del   25 settembre   2000,
  dall'avv. Vincenzo   Baroni   dell'avvocatura   regionale   e   dal
  prof. avv. Vincenzo   Cocozza,   insieme  con  i  quali  elett.  te
  domicilia in Roma, presso l'ufficio di rappresentanza della Regione
  Campania alla via del Tritone n. 61;
    Contro:  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri pro-tempore; in relazione
  alla   nota   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
  programmazione  economica  - dipartimento della ragioneria generale
  dello  Stato prot. 59064 con data 1o agosto 2000, la quale dispone,
  in  contrasto con la l.r. Campania 21 aprile 1997, n. 12, e con una
  errata  interpretazione  di  essa,  la cessazione del finanziamento
  statale  e  disciplina  i  rapporti  economici  tra  lo  Stato e la
  Regione,  fissando  a  decorrere  dal  6 maggio  1997  il carico al
  bilancio  della  Regione  Campania  del  trattamento  economico del
  personale ex art. 12 legge statale n. 730/1986; ai componenti tutti
  -  anche  omissivi  -  dello stesso Ministero (se occorre, anche le
  note  del  22 settembre 1997, 17 febbraio 1998 e 9 marzo 1999) e al
  parere  del consiglio di Stato, III sezione, in data 9 maggio 2000,
  prot. 838/2000.

                              F a t t o

    I. - Con legge statale del 28 ottobre 1986 n. 730 (art. 12) si e'
  disposto  che il personale convenzionato da enti, amministrazioni e
  commissari  straordinari  di  Governo,  in  relazione alle esigenze
  connesse ai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania
  e  Basilicata,  risultante  in servizio alla data del 31 marzo 1986
  ovvero  che  avesse  prestato  servizio  per  almeno un anno, fosse
  immesso  in  ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli
  enti o le amministrazioni ove il personale stesso aveva prestato il
  servizio.
    Lo  stesso articolo precisava che il relativo onere sarebbe stato
  posto  a  carico  dello  Stato,  in  particolare  del  fondo per la
  protezione   civile,   individuando  l'importo  posto  a  base  dei
  trasferimento   statali   agli   enti   interessati  per  gli  anni
  successivi.
    Con ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione
  civile del 24 novembre 1986, venivano disciplinati le modalita' e i
  criteri  per  lo  svolgimento  dei  concorsi di idoneita' necessari
  all'immissione nei ruoli speciali, come previsto dal citato art. 12
  della  legge  n. 730/1986.  L'art. 10  di tale ordinanza, peraltro,
  prescriveva  l'obbligo  di  un  pubblico  concorso  per l'eventuale
  passaggio da ruoli speciali ad esaurimento ai ruoli ordinari.
    Con l'ordinanza in data 4 luglio 1987 dello stesso Ministero, nel
  dettare  le  modalita'  e  i criteri per il trasferimento dei fondi
  relativi,  veniva  disposto  il consolidamento delle somme iscritte
  per  l'anno 1988  nello  stato  di  previsione dell'amministrazione
  statale  competente  (Ministero del tesoro, trattandosi nel caso di
  specie   di   Regioni:   art. 1,   lett. b)   per   le   rispettive
  amministrazioni a decorrere dall'anno 1989.
    Nulla  veniva  fissato  dalla  normativa  di  settore  in  ordine
  all'eventuale trasferimento di detto personale all'ente regione.
    II. - Conformemente  a quanto disposto dalla normativa nazionale,
  la Regione Campania, con la legge 6 febbraio 1990, n. 4, provvedeva
  ad  istituire  presso  la  giunta  regionale  il  ruolo speciale ad
  esaurimento  del  personale  destinatario delle disposizioni di cui
  all'art. 12  legge  n. 730/1986,  precisando,  ovviamente, che agli
  oneri   finanziari   si   sarebbe  provveduto,  conformemente  alla
  normativa vigente, sulla base dei relativi trasferimenti statali.
    In  seguito,  l'art. 3,  comma 13,  della legge 24 dicembre 1993,
  n. 537  disponeva  che  le  procedure di cui all'art. 35 del d.lgs.
  n. 29/1993,   ossia   le  procedure  di  mobilita'  collettiva  per
  eccedenza  di  personale,  dovessero applicarsi al personale di cui
  all'art. 12 della legge n. 730/1986. Ma sul punto interveniva, poi,
  il  d.lgs.  n. 80  del 1998, che con l'art. 20 sostituiva il citato
  art. 35 d.lgs. n. 29/1993.
    Pertanto,  con legge 21 aprile 1997, n. 12 il consiglio regionale
  della  Campania,  nell'approvare  le norme di adeguamento al d.lgs.
  n. 29/1993,  confermava (art. 2, comma 7) l'immissione nel ruolo ad
  esaurimento   del   personale  destinatario  del  disposto  di  cui
  all'art. 12  legge  n. 730/1986,  inquadrato  nel ruolo speciale ad
  esaurimento  ai  sensi  della  legge  Regione  Campania  n. 4/1990.
  Prevedeva,  pervero,  nell'art. 3,  comma 6,  un  contingente legge
  n. 730/1986  art. 12 nel ruolo ordinario, comunque con l'importante
  precisazione normativa che detti posti erano indisponibili e che, a
  seguito  della  cessazione  del  servizio  di  detto  personale, il
  contingente veniva di volta in volta ridotto fino alla soppressione
  totale.
    III. - Con nota in data 9 marzo 1999 il Ministero del tesoro, del
  bilancio  e  della  programmazione  economica  - dipartimento della
  ragioneria  generale  dello  Stato, dopo aver precisato che l'esame
  della deliberazioni inviate dalla giunta regionale relativamente al
  personale  assunto  ai  sensi  dell'art. 12  legge  n. 730/1986 non
  rientrava  nelle competenze del dipartimento medesimo, esprimeva in
  modo  generico  una perplessita' in ordine al mantenimento a carico
  del  bilancio  dello  Stato degli oneri relativi a tale personale a
  seguito  dell'entrata  in  vigore della legge regionale n. 12/1997,
  "attesi  i  dubbi interpretativi che da questa ultima scaturiscono"
  (cosi' e' scritto nella nota citata).
    Con  la  stessa  nota  il  dipartimento della ragioneria generale
  dello   Stato  faceva  richiesta  al  dipartimento  della  funzione
  pubblica   di  esprimersi  al  riguardo,  in  considerazione  delle
  posizioni assunte dalle parti interessate.
    L'interpellato  Dipartimento della funzione pubblica, con nota in
  data  7 maggio  1999,  procedeva  ad una disamina della complessiva
  questione  assumendo, peraltro, una corretta posizione metodologica
  in  ordine  alle  sfere  di  autonomia dello Stato e della Regione.
  Infatti,  veniva evidenziato come vi fosse un ambito afferente alle
  valutazioni  regionali  nel  quale lo Stato non poteva intervenire,
  competendo  a  quest'ultimo  soltanto  determinare  le condizioni -
  obiettive  -  al  verificarsi  delle quali poteva ritenersi cessato
  l'obbligo  stabilito  con  legge  statale  (e  ribadito  con  legge
  regionale)  di  procedere  al  pagamento,  con  oneri  a carico del
  bilancio dello Stato, del personale di cui trattasi.
    Pertanto,  il dipartimento della funzione pubblica esprimeva, con
  chiarezza,  la  valutazione  che  il complessivo contesto normativo
  portava  alla conclusione che non si erano verificate le condizioni
  alle quali il sistema ancora la cessazione dell'intervento a carico
  del bilancio dello Stato.
    In  conclusione,  in  questo suo atto la Presidenza del Consiglio
  dei Ministri si muoveva su una linea di attenzione al confine delle
  competenze  di  ciascun ente (Stato e Regione) e la verifica veniva
  sviluppata sul piano della valutazione degli elementi obiettivi per
  giungere  alla  conclusione  che permaneva l'obbligo di pagamento a
  carico  statale.  Non  ci  si  avventurava sul versante, certamente
  improprio, di una sorta di interpretazione autentica da parte dello
  Stato   della  legge  regionale  per  ricavarne  comportamenti  che
  certamente  l'ente  Regione  non aveva inteso affatto fissare nella
  complessiva  trama  normativa  del suo atto di legislazione, e che,
  comunque, non aveva assunto.
    IV. - D'altro  canto  la  Regione  Campania  aveva  modo anche di
  esplicitare  la  propria  posizione  con  la nota dell'assessore al
  personale prot. 47389 del 16 novembre 1999.
    Ebbene, in questa nota con molta chiarezza veniva evidenziato che
  il  trasferimento  degli oneri finanziari dello Stato alle Regioni,
  per  l'utilizzo di siffatto personale, poteva determinarsi soltanto
  con  il  cessare dei dipendenti dal relativo ruolo ad esaurimento e
  che questa cessazione si poteva attuare esclusivamente a seguito di
  concorso pubblico che, pero', la Regione non aveva mai indetto.
    In  maniera  corretta la Regione Campania, attraverso la nota del
  suo  assessore, prendeva, dunque, posizione sull'applicazione della
  legge  regionale  esplicitando  che,  seppure  vi fossero delle non
  precise  sintonie  nelle  formule  dispositive  della  prescrizione
  legislativa,   si   doveva  trarre  dal  complessivo  tenore  della
  disciplina   la   univoca  conclusione  che,  anche  a  livello  di
  previsione generale, non si era inteso incidere sulla posizione dei
  dipendenti  assunti  ex  lege  n. 730/1986. E, comunque, il profilo
  dell'applicazione  amministrativa  dell'atto legislativo, che e' di
  spettanza dell'organo giuntale, si muoveva in una direzione diversa
  rispetto   all'opinione   manifestata  dal  Ministero  del  tesoro,
  giacche'  veniva  confermato  che  la  legge  regionale  aveva  una
  differente  portata  e che pertanto non sarebbe stata modificata la
  posizione del personale di cui trattasi.
    V. - A  questo  punto  la  vicenda  si  sarebbe  dovuta  ritenere
  conclusa,   considerati   gli   interventi   appena  ricordati  del
  dipartimento  della  funzione pubblica e della Regione, unico ente,
  quest'ultimo,   competente   all'esecuzione   amministrativa  delle
  proprie  leggi,  ed  alla  stregua  delle circostanze in fatto e in
  diritto evidenziate a supporto.
    Invece  veniva  trasmessa  alla  Regione  una  nota  dello stesso
  dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato prot. 59064
  datata 1o agosto 2000, con la quale, riferendosi ad un orientamento
  manifestato  dal  consiglio  di Stato con il parere n. 838/2000 del
  9 maggio 2000, si disponeva la cessazione del finanziamento statale
  e  si  disciplinavano  le  modalita'  di  regolazione  dei rapporti
  economici  tra  i due Enti fissandosi a decorrere dal 6 maggio 1997
  il  carico  al  bilancio  della  Regione  Campania  del trattamento
  economico del personale ex art. 12 legge n. 730/1986.
    Detta  determinazione e' lesiva delle attribuzioni costituzionali
  della  Regione  Campania alla stregua delle seguenti considerazioni
  in

                            D i r i t t o

    Violazione  degli  artt. 117, 118, 119 e 121 Cost. - dell'art. 97
  Cost.  -  del  principio  della  leale  cooperazione  - della legge
  n. 730/1986  e  delle  ordinanze del Ministero per il coordinamento
  della  protezione  civile,  in  part.  del  24 novembre  1986 e del
  4 luglio 1987 - della legge Regione Campania n. 12/1997.
    1. - Dall'esposizione  che  precede  si colgono le circostanze di
  fatto  e  le  previsioni di diritto attraverso le quali il rapporto
  fra  lo  Stato  e  la  Regione  Campania  si  e'  sviluppato  nella
  fattispecie  in esame e, quindi, gli elementi di maggiore rilevanza
  per  evidenziare l'invasione della sfera delle competenze regionali
  sulla  base  di  un illegittimo determinarsi della volonta' statale
  nel provvedimento impugnato.
    I  punti di partenza, per quel che riguarda l'impianto normativo,
  sono  rappresentati  -  da un lato - dalle prescrizioni delle leggi
  statali e delle ordinanze commissariali extra ordinem connessi agli
  eventi  sismici  della  Regione Campania, che hanno disciplinato il
  rapporto  di  lavoro  dei  soggetti  assunti, per espressa volonta'
  dello  Stato, in concomitanza con tali eventi sismici; - dall'altro
  -  dalle  leggi adottate dalla Regione Campania in attuazione delle
  prescrizioni  statali  e, quindi, nel rispetto dei limiti da questa
  stessa disciplina introdotti.
    2. - I  principi  che si desumono dall'analisi della legislazione
  statale  e  delle  ordinanze  commissariali, in verita', forniscono
  elementi   ricostruttivi   certi   e  che  non  sembrano  idonei  a
  determinare dubbi applicativi. Vi e' il riconoscimento, esplicito e
  chiarissimo,  che l'onere per il personale ivi contemplato deve far
  carico  al bilancio dello Stato. E, naturalmente, non poteva essere
  diversamente  per l'ovvia ragione che non era possibile per un ente
  esterno  alla  Regione incidere sull'organizzazione degli uffici di
  quest'ultima  e sugli equilibri finanziari della stessa alterandone
  profondamente,  con una esclusiva sua manifestazione di volonta', i
  tratti caratterizzanti.
    La  legge statale (n. 730/1986) ha, cosi' chiaramente evidenziato
  questo  principio  "L'onere  derivante dall'attuazione del presente
  articolo  (art. 12),  posto  a  carico  del fondo per la protezione
  civile  e'  valutato  in L. [...]. L'importo [...] costituisce base
  per  i  trasferimenti  statali  agli  enti  interessati  negli anni
  successivi" (comma 5).
    La  legge,  a  cui  evidentemente  la volonta' del Ministero deve
  conformarsi, quindi, nell'individuare con precisione i soggetti per
  i quali lo Stato impone all'ente territoriale l'assunzione, dispone
  che tale onere finanziario (corrispondente al trattamento economico
  dei soggetti medesimi) venga posto a carico dello Stato stesso, non
  prevedendo alcuna ipotesi di svincolo dell'obbligo di finanziamento
  che,  evidentemente, lo Stato dovra' adempiere sino alla cessazione
  del rapporto, cosi' instaurato per volonta' degli organi centrali.
    Nell'ambito di tale quadro devono essere letti e interpretati una
  serie di ulteriori elementi che conducono a non ritenere consentito
  l'intervento  del  Ministero del tesoro con la nota impugnata e che
  impongono  un intervento volto a riequilibrare i rapporti fra i due
  soggetti  istituzionali  nel rispetto delle reciproche competenze e
  attribuzioni.
    Si  e'  detto  dell'assenza  di deroghe all'obbligo assunto dallo
  Stato  con  l'art. 12 della legge n. 730/1986, cio' in coerenza con
  la stessa ratio della disposizione legislativa, attraverso la quale
  lo  Stato  ha inteso attribuire un vantaggio a determinati soggetti
  assumendosene  la  piena  responsabilita'  economica.  Proprio tale
  stretto vincolo formatosi con il soggetto beneficiato rende l'onere
  dello   Stato   estinguibile   esclusivamente   con  la  definitiva
  cessazione    del   rapporto   instaurato   (decesso,   dimissioni,
  pensionamento) o anche trasformazione del rapporto stesso.
    3. - Accanto  a  tali regole legislative, peraltro, la normazione
  del  periodo  si  e'  sviluppata,  come  e'  noto, anche attraverso
  ordinanze  commissariali  che  hanno  assunto, per la situazione di
  straordinarieta'  e  di urgenza, un carattere di fonte primaria con
  limiti   di   intervento   sostanzialmente  ristretti  ai  principi
  dell'ordinamento.
    Siffatte  ordinanze  hanno,  quindi,  proceduto  ad  integrare il
  tessuto legislativo con la rilevanza normativa, di cui appena si e'
  detto,   correlata  alla  peculiarita'  della  fonte,  e  ne  hanno
  confermato  l'ispirazione.  In tal senso, l'ordinanza del Ministero
  per  il coordinamento della protezione civile 4 luglio 1987, tesa a
  garantire  che  l'eventuale adozione di provvedimenti incidenti sul
  rapporto  in  essere  del personale ex lege n. 730/1986 da parte di
  soggetti  distinti (Regioni) non determinasse l'assunzione di oneri
  imprevisti da parte dello Stato (art. 2, comma 1), con l'esclusione
  espressa  di  "ogni  altro  onere  diretto  o  indiretto"  (art. 2,
  comma 2);  ma  anche  la  gia' segnalata ordinanza 24 novembre 1986
  dello  stesso  Ministero che impone il passaggio dai ruoli speciali
  ad esaurimento ai ruoli ordinari esclusivamente attraverso pubblico
  concorso.
    4. - In  verita',  nella  successiva  evoluzione normativa, vi e'
  anche  stata  una  disciplina  legislativa  statale delle modalita'
  attraverso  le  quali si poteva pervenire ad una immissione di tale
  personale  nei ruoli regionali nel rispetto, pero', dell'equilibrio
  complessivo  degli  organici  della Regione stessa e delle garanzie
  costituzionale dalle quale l'ente Regione e' assistita.
    L'art. 3,   comma 13,   della   legge  24 dicembre  1993,  n. 537
  equiparava   il   personale   ex   lege  n. 730/1986  a  quello  in
  soprannumero  di  cui  all'art. 35,  comma 2,  lett. a)  del d.lgs.
  n. 29/1993,  introducendo  una disciplina del modo in cui vi poteva
  essere  il  transito  nel  ruolo  ordinario  dell'Ente.  Ma  questa
  normativa  e'  stata,  poi, incisa dall'art. 20 del d.lgs. 31 marzo
  1998,  n. 80  che  ha  sostituito  il  citato  art. 35  del  d.lgs.
  n. 29/1993.
    In  sostanza,  nell'evoluzione legislativa statale, rispetto alla
  normativa  che  aveva proceduto a fissare i principi della materia,
  non  si  rinviene  una regolamentazione del trasferimento nei ruoli
  regionali,  con  la conseguenza che tutti tali principi, come prima
  indicati,   costituiscono   i   punti  fermi  della  disciplina  ed
  altrettanti limiti per la legge regionale.
    5. - In  questo  quadro  si  inserisce il margine dell'intervento
  affidato   alla  Regione  nella  corretta  esplicazione  della  sua
  autonomia legislativa ed amministrativa.
    Intanto,  non  sembra  esservi  dubbio  su  una  circostanza, che
  discende  agevolmente  dalla  successione  degli  atti normativi ai
  quali  si  e'  fatto  riferimento:  l'obbligo  dello Stato di farsi
  carico  col  proprio  stanziamento  in  bilancio  del  pagamento di
  siffatto  personale  permane  pienamente fino al momento in cui, in
  concreto,  il  personale medesimo eventualmente non modifica la sua
  posizione  nell'ente  e transita effettivamente nel ruolo ordinario
  del personale della Regione.
    A questa prima proposizione se ne connette una seconda in maniera
  inevitabile:  il passaggio deve avvenire, soprattutto in assenza di
  indicazioni specificative e limitative fissate dalla legge statale,
  soltanto  con  atto  regionale perche' e' la Regione titolare della
  competenza  in materia di ordinamento degli uffici e organizzazione
  del personale.
    Questo  elemento  si  propone  come snodo essenziale per cogliere
  l'illegittima  invasione della competenza regionale di cui all'atto
  impugnato  che  consegue  ad  una  non  corretta  ricostruzione dei
  rapporti  non  reciproci  fra  i  due  enti,  e  ad  un illegittimo
  esercizio della competenza statale.
    6. - L'analisi  degli  eventi  ha dimostrato come il problema sia
  sorto  non  gia'  per la valutazione di una situazione oggettiva, e
  cioe'  il  concreto  inserimento  del  personale  in un determinato
  ruolo,  bensi'  con  riferimento ad una linea interpretativa di una
  legge  regionale. Quindi, a prescindere dal profilo dell'esecuzione
  amministrativa che soltanto la Regione, come unico ente competente,
  deve dare alle sue leggi attraverso i suoi organi.
    Come  si  e',  infatti,  notato e come emerge dalla lettura degli
  atti,  la  questione  e'  riferita ad alcuni "dubbi interpretativi"
  sulla  legge  regionale  n. 12  del  21 aprile  1997 dalla quale, a
  livello  ministeriale,  si  puo' dire, si cerca una astratta, e del
  tutto  difforme  dal profilo applicativo, lettura, per poter poi da
  questa  pervenire a determinate conseguenze (e' cioe' il venir meno
  dello stanziamento nel bilancio dello Stato del relativo onere).
    Un  siffatto  procedere, formalizzato poi in provvedimenti lesivi
  dell'autonomia,  va  fermamente  contestato perche' costituisce una
  indebita interferenza da parte statale in un ambito nel quale vi e'
  la   piena   competenza   della   Regione,   trattandosi  del  modo
  dell'esecuzione  della  regola  legislativa, approvata dallo stesso
  Ente, all'interno del suo ordinamento amministrativo.
    Invero qui si potrebbe anche del tutto prescindere dall'esaminare
  se   effettivamente  dubbio  interpretativo  sussista  sulla  legge
  regionale da applicare e sul modo in cui esso possa essere sciolto,
  perche' non sembra questa circostanza l'elemento rilevante.
    E  questo  perche'  vi e' un elemento ricostruttivo certo che da'
  conto  dell'illegittimita'  dell'operato  statale. Dall'assetto dei
  rapporti  costituzionali tra i due enti, si desume che il Ministero
  non ha la competenza attraverso il dipartimento ragioneria generale
  dello  Stato  a disporre il venir meno del finanziamento statale in
  ordine   al   personale   di   cui  trattasi  imponendo  una  certa
  interpretazione  della  legge  regionale  e  obliterando il momento
  applicativo  della  stessa  da  parte  della  Regione e la volonta'
  dell'ente regionale. E la nota del dipartimento ragioneria non puo'
  contrastare   un   precetto   legislativo   regionale  che  prevede
  espressamente la spesa a carico dello Stato.
    7. - Sul  punto  e'  importante,  in  verita',  considerare anche
  quanto  la  Regione  ha  avuto modo di manifestare nella richiamata
  nota  formale  del  suo  organo  esecutivo  (nota  16 novembre 1999
  prot. n. 47389 dell'assessore al personale).
    In  essa  si  evidenzia,  infatti, che i dubbi interpretativi non
  assumono  particolare rilevanza seppur si riconosca una qualche non
  precisa  utilizzazione  delle  formule  dispositive  da  parte  del
  legislatore  regionale.  In  tale  nota la Regione comunica come ha
  applicato  la legge e pone, cosi', in evidenza che il dato concreto
  e'  l'effettivo  permanere  dei  dipendenti  nel  relativo ruolo ad
  esaurimento,  ed  e'  questo quanto importa ai fini dell'assunzione
  della  spesa.  Insomma,  e' il momento applicativo che rileva e non
  gia'  la  mera  previsione  generale  ed astratta che si occupa del
  fenomeno.
    La  nota,  che  costituisce  formale  manifestazione  di volonta'
  dell'Ente, attraverso la Giunta - organo esecutivo per disposizione
  costituzionale,   molto  bene  evidenzia  che  la  regione  non  ha
  proceduto  a tale inquadramento e che, comunque, non avrebbe potuto
  procedere  in  tal senso anche per un limite bene preciso, gia' nel
  sistema,  ma che e' stato, per di piu', esplicitamente imposto alla
  situazione   de   qua,   dall'ordinanza   del   Ministero   per  il
  coordinamento  della protezione civile n. 839 del 24 novembre 1986,
  e cioe' la regola del concorso pubblico.
    Ove mai alla legge regionale si volesse attribuire un significato
  del  tipo ipotizzato dal Ministero del tesoro, vi sarebbe stata una
  cosi' vistosa illegittimita' che, come tale, non poteva sfuggire al
  controllo statale.
    Vi  e',  pertanto  una  chiara  manifestazione  di volonta' della
  regione  che  non  avrebbe dovuto piu' consentire la sussistenza di
  alcun  dubbio.  Tale volonta' dell'ente e', peraltro, supportata da
  considerazioni  di  tipo  giuridico  che  nella  nota  non mancano:
  assenza  nella  legge  regionale  di  una specifica disposizione di
  copertura   finanziaria  della  spesa  derivante  dalla  cessazione
  dell'intervento   finanziario   dello  Stato;  mancanza  in  pianta
  organica  dei  relativi posti per l'immissione nel ruolo ordinario;
  e,  appunto,  impossibilita'  di  tale immissione in ruolo se non a
  seguito di apposita procedura concorsuale (non prevista dalla legge
  regionale).
    8. - Ne'  va  sotto  questo  profilo dimenticato quanto contenuto
  nella  nota  del  dipartimento della funzione pubblica del 7 maggio
  1999  in  risposta  al  quesito  ad  esso  richiesto  quale  organo
  competente  sulla  questione. In tale parere, una volta fissati gli
  spazi  dell'intervento  statale e regionale, ci si e' correttamente
  indirizzati   a   verificare  la  sussistenza  di  quelle  precise,
  obiettive  e, quindi, non opinabili condizioni cui soltanto si puo'
  connettere  il  passaggio del personale di cui trattasi dallo Stato
  alle regioni.
    Nella  nota,  cosi', si puo' leggere che occorre "accertare se la
  rideterminazione  definitiva  della  dotazione  organica  sia stata
  operata,  se  la legge regionale n. 12/1997 abbia tale requisito, e
  se  in  presenza  di  tale  contesto  organizzativo  sia stata data
  attuazione  al comma 13 dell'art. 3 della legge n. 537/1993". Sulla
  base  di questo accertamento oggettivo si perviene alla conclusione
  che   le   condizioni   non  si  sono  realizzate  con  l'ulteriore
  conseguenza  che,  non essendosi modificato l'assetto dei rapporti,
  non e' cessato l'obbligo del finanziamento statale.
    9. - Con  il  provvedimento  impugnato,  invece, si e' preteso di
  ricercare  "l'interpretazione"  della  legge  regionale  al  di la'
  dell'applicazione data e della volonta' della regione, spingendosi,
  quindi,  in  un'attivita' che non compete all'organo statale autore
  del  provvedimento  stesso  e che solo per questo motivo, in quanto
  scissa  dal  dato  fattuale,  dai comportamenti applicativi e dalla
  volonta' espressa dallo stesso ente autore della legge, costituisce
  illegittimo  esercizio  del  potere  e  invasione  della competenza
  regionale.
    In  tal  modo  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
  programmazione  economica,  nel negare il finanziamento statale per
  il  pagamento  degli  oneri  connessi  al trattamento economico del
  personale  ex  art. 12  legge  n. 730/1986, incide illegittimamente
  sulle  attribuzioni,  costituzionalmente  garantite, spettanti alla
  regione, e quindi sull'autonomia finanziaria e di bilancio, nonche'
  su  quella  legislativa ed amministrativa in tema di organizzazione
  degli uffici.
    Attraverso  tale  illegittima determinazione, il Ministero impone
  alla  Regione  un  onere  non  previsto  e  non voluto, aggiungendo
  d'imperio al bilancio regionale una voce di spesa frutto non di una
  autonoma  volonta'  regolarmente  formatasi  in seno al consiglio e
  alla  giunta  regionale, organi titolari esclusivi delle competenze
  in  relazione  all'atto  di  indirizzo politico regionale, ma della
  manifestazione  di volonta' di un ente soggettivamente distinto, al
  quale  e'  inibito,  dal  sistema costituzionale, di interferire in
  scelte di politica regionale laddove tali scelte riguardino materie
  costituzionalmente riservate.
    Cio',  dunque,  viola  l'art. 119  della  Carta  costituzionale e
  determina  una compressione della autonomia regionale relativa alla
  organizzazione   dei   propri   uffici  (art. 117).  Autonomia  che
  evidentemente  e' destinata a subire un forte condizionamento dalla
  necessita', in conseguenza di un provvedimento statale, di stornare
  rilevanti  risorse  (regionali)  finanziarie  a favore di spese non
  previste, piuttosto che in altra direzione.
    Sul   punto   vi   e'   un   costante  insegnamento  della  Corte
  costituzionale, che ha sottolineato come la garanzia dell'autonomia
  finanziaria regionale "comporta che non possano essere addossati al
  bilancio  regionale gli oneri derivanti da decisioni non imputabili
  alla  regione  stessa"  (Corte  costituzionale  19/27 luglio  1989,
  n. 452).  Ed  ancora  che la norma che impone alla regione di farsi
  carico  delle  spese  conseguenti  a scelte legislative dello Stato
  "viola  l'autonomia  finanziaria,  di  bilancio  e  di  spesa delle
  regioni,   operando   un  condizionamento  della  medesima  finanza
  regionale,  ed  urta  contro  il  principio  del  parallelismo  fra
  responsabilita'  di  disciplina  e  di  controllo e responsabilita'
  finanziaria" (Corte costituzionale n. 416/1995 e n. 355/1993).
    E' indubbio che, proprio nell'organizzazione degli Uffici, assuma
  una  rilevanza  non  secondaria  la  disponibilita'  delle risorse,
  atteso che l'ampiezza del margine di autonomia dell'ente procedente
  nelle   scelte   da   effettuare   in   materia,   e'  direttamente
  proporzionale   alla   disponibilita'   finanziaria   da  destinare
  all'organizzazione stessa.
    10. - Comunque,  laddove  si  dovesse  ritenere  che  in  qualche
  maniera  il Ministro possa spingersi a ricercare un'interpretazione
  senza tener conto del dato applicativo e della volonta' chiaramente
  manifestata   dalla  Regione,  si  ha  egualmente  una  illegittima
  compressione  dell'autonomia  regionale,  determinata da una errata
  determinazione  da  parte  dello Stato, fondata, in particolare, su
  una  lettura  della legge basata su inesatti presupposti di fatto e
  di diritto.
    Come  si  e'  detto, con nota del 1o agosto 2000, il Ministro del
  tesoro, nel comunicare che a decorrere dall'entrata in vigore della
  legge   regionale   n. 12/1997,   ossia   dal   6 maggio  1997,  il
  finanziamento  statale relativo al personale ex art. 12 della legge
  n. 730/1986,  sarebbe  cessato,  si  e' riferito al parere espresso
  dalla III Sezione del Consiglio di Stato prot. 838/2000, seconda la
  quale  con  l'approvazione  della  legge  regionale il personale in
  oggetto  sarebbe  stato  immesso  nel ruolo ordinario della Regione
  (art. 3 comma 6), determinando il venir meno della condizione a cui
  sarebbe stato subordinato l'intervento finanziario statale.
    La  nota,  dunque,  non  contiene alcuna motivazione per giungere
  alla  conclusione che propone e si conforma del tutto ed in maniera
  pedissequa  al  parere  del consiglio di Stato. Un parere richiesto
  senza  che  la  Regione  Campania ne avesse alcuna consapevolezza e
  quando,  come  si  e'  rilevato,  il  dipartimento  della  funzione
  pubblica  interpellato  aveva  gia'  concluso per la necessita' che
  continuasse il finanziamento statale.
    Comunque  in  detto  parere  del  consiglio  di  Stato  manca  la
  considerazione di contenuti essenziali della legge regionale di cui
  si  vuole  trovare,  in  astratto, l'interpretazione da imporre. Il
  consiglio   di  Stato  si  riferisce,  infatti,  esclusivamente  al
  disposto  dell'art. 3,  comma 6,  di  cui  peraltro  rileva  alcune
  imprecisioni che lasciano spazio a dubbi di lettura (riferimento al
  ruolo   ordinario   e  contestuale  previsione  di  un  contingente
  destinato ad esaurirsi).
    Si  omette,  pero',  di  considerare  il punto essenziale: che la
  legge  regionale  ha  in  un precedente articolo in maniera, questa
  volta,  molto  precisa  e non equivoca, stabilito che "il personale
  inquadrato  nel  ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge
  regionale   6 febbraio   1990,   n. 4,  destinatario  del  disposto
  dell'art. 12  della  legge  28 ottobre  1986,  n. 730,  ed  il  cui
  trattamento  economico  e'  a carico dei fondi Ministero del tesoro
  viene immesso nel ruolo ad esaurimento..." (art. 2, comma 7).
    Il parere del consiglio di Stato, che solo per l'appena accennata
  ragione  non  puo'  assumere  una  sua  validita' motivazionale, si
  presenta, cosi', privo di un punto essenziale per la valutazione ed
  e', pertanto, in contrasto con un consolidato principio che governa
  l'interpretazione giuridica. E' noto, infatti, che, nel caso in cui
  siano  configurabili  contraddizioni  interne  ad  un  unico  testo
  normativo,  occorre  partire  dal  presupposto  che esse siano solo
  apparenti,  e  cioe'  possano  e  debbano  essere  risolte,  in via
  interpretativa;   in  caso  contrario,  mancando  un  criterio  per
  stabilire  la  prevalenza  di  una  disposizione normativa rispetto
  all'altra, sarebbe impossibile ricostruire il precetto normativo, e
  un tale sito va considerato inaccettabile a priori.
    L'interpretazione   delle  norme  giuridiche,  consistente  nella
  ricerca  dell'effettiva  volonta'  dal  legislatore, deve muoversi,
  cosi',  anche  al di la' della formulazione letterale, quante volte
  il  contesto,  la  sistematica ed il senso generale della normativa
  permettano di ritenere che vi sia stato errore nella manifestazione
  di volonta'.
    Ebbene,  seppure  contraddizione  interna  vi fosse, essa sarebbe
  superabile tenendo conto di tanti altri elementi.
    Se,  infatti, da una parte, nell'ambito della medesima normativa,
  sembrerebbe,  almeno  formalmente,  individuarsi una contraddizione
  laddove  l'art. 2,  comma 7,  conferma che "il personale inquadrato
  nel  ruolo  speciale  ad esaurimento ai sensi della legge regionale
  6 febbraio  1990 n. 4, destinatario del disposto dell'art. 12 legge
  28 ottobre  1986 n. 739 ed il cui trattamento economico e' a carico
  dei  fondi  Ministero  del  tesoro,  viene  immesso  nel  ruolo  ad
  esaurimento ..."  e  l'art. 3, comma 6, prevede che "il contingente
  del  personale destinatario del ruolo speciale ad esaurimento [...]
  viene  immesso  nel  ruolo  ordinario ...",  la  necessita'  di far
  emergere  una interpretazione razionale e non contraddittoria della
  disciplina,   impone   di  evidenziare  (attribuendone  prevalenza)
  l'elemento   sostanziale   delle   previsione   che   indubbiamente
  presentato  un  dato  omogeneo:  l'indisponibilita'  dei  posti  in
  oggetto  e  la  soppressione  degli  stessi,  di volta in volta, in
  conseguenza  della  cessazione  dal  servizio  di  detto  personale
  (comma 6 art. 3): definizione e caratteri questi ultimi di un ruolo
  speciale  ad  esaurimento  (d'altronde,  come  gia'  segnalato,  un
  effettivo  passaggio  da  un  ruolo  ad  un altro avrebbe richiesto
  l'effettuazione   di   una   procedura   concorsuale   ex   art. 10
  dell'ordinanza n. 839/1986).
    Ne  discende  che  una  tale  interpretazione  del Ministero, non
  sostenuta  da  idonei  e completi riferimenti alla previsione della
  legge  regionale,  rifluisce  di  per se' in lesione dei poteri del
  governo regionale.
    La  considerazione  del  descritto  complessivo  atteggiarsi  del
  rapporto  fra  gli  Enti impone di eccepire anche la violazione del
  principio di leale cooperazione fra Stato e regione.
    La  mancata considerazione del parere reso dal dipartimento della
  funzione pubblica, pure richiesto dallo stesso Ministero del tesoro
  nel   procedimento  partecipato  anche  alla  regione;  la  mancata
  considerazione della volonta' chiaramente manifestata dalla Regione
  Campania  quando  l'elemento  dirimente ai fini dell'assunzione del
  carico  finanziario  era  costituito dalla effettiva immissione nel
  ruolo  ordinario  regionale  del  personale  de  quo  (e  non dalla
  generale  previsione  suscettibile  di  letture diverse ma tutte in
  astratto);  la  consultazione  di  un  organismo  tecnico  (C.d.S.)
  avvenuta  senza alcuna consapevolezza dell'Ente regionale quando la
  questione si mostrava gia' definita, vanno in questa direzione.
    Sulla  stessa linea, invero, si pone anche l'effettuato controllo
  favorevole da parte del Governo sulla legge de qua.
    Il   non  rilevato  vizio  di  legittimita'  costituzionale,  che
  altrimenti  sarebbe  stato assolutamente evidente (si pensi solo al
  contrasto  con  il  principio costituzionale del pubblico concorso,
  come   ribadito   ed   imposto   dall'ordinanza  commissariale  del
  24 novembre  1986,  certamente  costituente  limite  per  la  legge
  regionale),   ha  con  sicurezza  determinato  l'affidamento  della
  regione  sulla  portata  del suo atto legislativo che si collocava,
  infatti,  nella  linea  della  gia' esistenti discipline statali di
  settore.
                              P. Q. M.
    Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale:
        a) accertare  e  dichiarare  che non spetta allo Stato e, per
  esso,  al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica - dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con
  una  per  di  piu'  errata,  interpretazione della legge regionale,
  incidere,  prevedendo  la cessazione del finanziamento statale, sul
  modo  di  esecuzione  della legge regionale e disporre in contrasto
  con  la  stessa,  violando  cosi'  le competenze costituzionalmente
  garantite   alla   Regione   Campania  soprattutto  in  riferimento
  all'autonomia  finanziaria e di bilancio e all'autonomia in materia
  di organizzazione degli uffici;
        b) per effetto, annullare gli atti impugnati.
        Napoli-Roma, addi' 4 ottobre 2000.
         Prof. Avv. Vincenzo Cocozza - Avv. Vincenzo Baroni
00C1181