N. 679 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2000

Ordinanza  emessa  il  18  gennaio  2000  dal tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Gotti Fulvio

Processo  penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Procedimenti  a  seguito  di opposizione a decreto penale di condanna
precedente  alla  data  di  entrata in vigore della legge 16 dicembre
1999,  n. 479  -  Possibilita'  di chiedere l'applicazione della pena
dinanzi  al  giudice  del  dibattimento - Preclusione - Irragionevole
parita'   di   trattamento  rispetto  agli  imputati  che  presentino
opposizione nel vigore della nuova normativa.
- Cod. proc. pen., art. 461.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.46 del 8-11-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Ritenuto che l'art. 461 c.p.p., cosi' come modificato dalla legge
  Carotti,  entrata  in  vigore  il  3  gennaio 2000, non consente la
  proposizione  dell'istanza  di  applicazione  pena  in questa sede,
  poiche'  la  legge  predetta  non  prevede  norme  transitorie, che
  disciplinino i procedimenti penali gia' pendenti dinanzi al giudice
  del  dibattimento,  per  cui deve ritenersi applicabile soltanto la
  normativa vigente.
    Intatti  non  pare  condivisibile  la  tesi  sostenuta  dal p.m.,
  secondo  il  quale  possa  ritenersi  norma transitoria la norma di
  legge  precedente  l'emissione della legge Carotti, norma che, come
  tale, ha di fatto abrogato la disciplina precedente.
    Tale  unica  interpretazione possibile apre dubbi di legittimita'
  costituzionale  dell'art. 461 c.p.p., nuova formulazione, venendosi
  a  creare  disparita'  di  trattamento  fra  l'imputato  che  abbia
  formulato  l'opposizione  a decreto penale nel vigore della vecchia
  normativa,  ed  imputato che presenti invece opposizione nel vigore
  della  nuova normativa, poiche' ad ambedue non e' concesso proporre
  istanza  di  applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento,
  benche'  il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facolta'
  gli e' preclusa.
    La  predetta  questione  e'  rilevante  e manifestamente fondata,
  stanti i profili di violazione dell'art. 3 Cost., poiche' dalla sua
  decisione dipende la pronuncia della sentenza.
                              P. Q. M.
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale
  affinche'    si    pronunci   sulla   questione   di   legittimita'
  costituzionale  dell'art.  461  c.p.p.,  in  violazione dell'art. 3
  Cost.,  nella  parte  in  cui  non prevede che, coloro che sotto il
  vigore della legge pregressa, avendo proposto opposizione a d.p. di
  condanna, non possano piu' proporre richiesta ex art. 444 c.p.p.
    Rinvia all'udienza del 30 maggio 2000.
        Genova, addi' 18 gennaio 2000.
                        Il giudice: Settembre
00C1186