N. 695 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 maggio 2000
Ordinanza emessa il 1o maggio 2000 dal tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Montrone Nicola, De Tullio Lucia, n.q., ed altra e Battista Nicola ed altra. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entita' - Liquidazione del danno biologico - Predeterminazione legislativa dei valori monetari dei punti di invalidita' permanente dal primo al quinto e dal sesto al nono - Inidoneita' del ristoro economico risultante da essi - Impossibilita' di motivata correzione "equitativa" da parte del giudice - Mancata commisurazione dei valori punto al progredire del grado invalidante - Lesione del diritto alla salute - Disparita' di trattamento tra danneggiati. - D.l. 28 marzo 2000, n. 70, art. 3, comma 1, lett. a). - Costituzione, artt. 3 e 32. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entita' - Liquidazione del danno biologico - Predeterminazione legislativa di criteri ed importi - Assenza di correttivi in relazione all'eta' del danneggiato - Disparita' di trattamento. - D.l. 28 marzo 2000, n. 70, art. 3. - Costituzione, artt. 3 e 32. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entita' - Liquidazione del danno morale collegato al danno biologico - Contenimento nel limite massimo di un quarto dell'importo liquidato per quest'ultimo - Irrisorieta' del ristoro cosi' determinato - Lesione dei diritti inviolabili della persona e del diritto alla salute - Discriminazione rispetto al danno morale da reato (di cui e' consentita la liquidazione equitativa). - D.l. 28 marzo 2000, n. 70, art. 3, comma 1, lett. c). - Costituzione, artt. 2, 3 e 32.(GU n.48 del 22-11-2000 )
IL TRIBUNALE Nella causa n. 1743 R.G. affari contenziosi dell'anno 1996 fra i sigg. Nicola Montrone e Lucia De Tullio quali esercenti la potesta' sulla minore E.M. e la sig.ra Maria Montrone, con l'avv. Vito Notarnicola parte attorea; e il sig. Nicola Battista, contumace e Bernese assicurazioni s.p.a., con il prof. Paolo De Felice parte convenuta, avente ad oggetto risarcimento del danno da sinistro stradale; ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso in fatto che in data 30 luglio 1994 alle ore 7 circa la minore E. M. e la sig.na Maria Montrone viaggiavano in qualita' di terze trasportate a bordo dell'autovettura Alfa 33 tg. BA 916395, di proprieta' del sig. Nicola Battista e da lui condotta ed assicurata per la r.c.a. dalla Bernese ass.ni. S.p.a., e percorrevano la SS. 16-bis, allorche', all'altezza di Cerignola, l'autovettura usciva di strada; E. e Maria Montrone riportavano lesioni personali che rendevano necessaria l'ospedalizzazione; richiedevano dunque con l'atto introduttivo del presente giudizio il risarcimento del danno patito. Istruita la causa con l'ammissione di interrogatorio formale del convenuto contumace e con l'espletamento di prova per testimoni, nominata consulente tecnico di ufficio la dott.ssa Sonia Minafra al fine di determinare l'entita' delle lesioni subite dalle due attrici, risultava che a seguito del sinistro: E. M. risultava affetta da esiti di frattura discosomatica e dell'olecrano ulnare sinistro, con un danno biologico nella misura del quindici per cento, ITT di gg. 71, ITP di gg. 60, mediamente al 50%. Veniva dunque emessa Sentenza, con accoglimento della domanda, ristoro del danno e vittoria di spese e di competenze del giudizio; la sig. E. M. di anni 15 all'epoca del sinistro, aveva dunque diritto alla somma complessiva di L. 138.095.381,95, oltre risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed interessi nella misura legale sulla somma rivalutata; vittoria nelle spese e nelle competenze del giudizio, in favore del procuratore costituito il quale si dichiarava distrattario; Maria Montrone, di anni 21 all'epoca del sinistro, riportava trauma cranico e ferita lacero contusa al gomito destro; i postumi permanenti rappresentati dalla sindrome soggettiva del traumatizzato cranico hanno integrato nella specie un danno biologico valutabile nella misura del sei per cento, ITT di gg. 10, ITP di gg. 27 (mediamente al 50%). Trattasi dunque di micropermanente, come tale regolamentata dal d.l. 28 marzo 2000 n. 70: recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche; provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000; l'applicazione della disciplina introdotta e' pacifica anche per le fattispecie antecedenti, dal momento che, non essendovi stata in precedenza alcuna disciplina ma soltanto valutazioni equitative da parte dei giudici, la retroattivita' della norma e' soltanto apparente, essendosi introdotta una disciplina laddove in precedenza non esisteva (secondo il Rescigno, trattato di diritto privato UTET ed, l'applicazione immediata della nuova legge agli effetti successivi della sua emanazione non e' vera retroattivita', a meno che non incida sul fatto generatore; ed alla gamma delle dottrine nel detto trattato esposte questo giudice deve necessariamente rinviare, data l'obbligatoria sinteticita' della motivazione di una ordinanza). Secondo quanto emerso dalla ctu, non contestata da alcuna delle parti in causa e comunque immune da vizi logici ed errori metodologici e dunque da condividere nelle premesse e nelle conclusioni ed applicandosi i calcoli fino ad oggi eseguiti da questo giudice, con il criterio c.d. del triplo della pensione sociale, la sig.na Maria Montrone, di anni 21 all'epoca del sinistro, avrebbe avuto diritto ad un risarcimento del danno pari a L. 52.007.629,1368 complessive, in tal modo determinate: pensione sociale maggiorata all'epoca del sinistro x3=1.404.750 x 13=18.261.750 x 34.3645 (moltiplicatore in relazione ad un soggetto di sesso femminile di anni 21 compiuti)=627.555.907,875; il 6% di tale somma e' L. 37.653.354,4725, val dire il danno biologico; sarebbe spettante ancora L. 500.321,917808 per ITT (18.261.750:365 x 10) e L. 675.434,58904 per ITP mediamente al 50% (18.261.750:365 x 27:2); il danno morale, riconosciuto nella misura di un terzo di quello biologico, sarebbe stato di L. 12.551.118,1575; nonche' L. 1.005.750 per spese mediche documentate. Invece dovendosi applicare la nuova disciplina introdotta con le introdotte misure antinflazionistiche, la sig.na Maria Montrone, in relazione al sinistro per cui e' causa, avrebbe diritto alla somma complessiva di L. 13.052.400: L. 9.000.000 per danno biologico (o L. 5.500.500 qualora divenisse maggioritario l'orientamento delle compagnie di assicurazione di considerare i primi 5 punti a L. 800.000 e i successivi a L. 1.500.000); L.500.000 per ITT, L. 675.000 per ITP L. 2.250.000 per danno morale (ove si applicasse la misura massima), oltre le spese mediche documentate; con una decurtazione che ictu oculi appare probabilmente non giustificata e che richiede attenta valutazione.. E dunque questo giudice ritiene di sollevare d'ufficio (la difesa tecnica della Montrone dati i tempi del processo non avrebbe potuto farlo) la questione della legittimita' costituzionale della disciplina contenuta nell'art. 3 del d.l. 28 marzo 2000 n. 70, in attesa di conversione in legge. Tale disciplina da' luogo a diverse censure di incostituzionalita': il d.l. 28 marzo 2000 n. 70 e' intervenuto a disciplinare con fonte legislativa prima (dunque sindacabile dalla consulta ex art. 134 Cost.) la liquidazione del danno alla persona nei casi di lesioni personali con postumi invalidanti riconducibili alla categoria delle micropermanenti; vengono per la prima volta introdotti criteri che si sostituiscono (in tal modo escludendo l'applicabilita' dell'art. 1226 cc.), all'equita' del giudice. Equita' che i giudici di merito avevano tradotto in apposite tabelle liquidatorie. Ritiene altresi' questo giudice che, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con sent. 184/1986 (ma anche con sent. 365/1991 e prima ancora con sent. 87/1979), il risarcimento del danno ex art. 2043 cc. e' la minima delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela di un interesse, sicche' il legislatore ordinario, rifiutando o limitando in alcun modo la tutela risarcitoria a seguito della violazione del diritto dichiarato fondamentale, non lo tutelerebbe affatto, almeno nei casi esclusi; mal si presta un decreto legge, dettato al fine di contenere le spinte inflazionistiche del settore dei carburanti, in quello della pesca, in quello del trasporto ferroviario ed in quello dei premi assicurativi, a regolamentare la complessa materia, di rango costituzionale per la tutela, del risarcimento del danno biologico alla persona. Sono note le differenze di liquidazione del danno biologico a seconda che il giudice di merito scegliesse il criterio del punto c.d. pisano, con tutte le varianti ed i moltiplicatori possibili, o il criterio del triplo della pensione sociale, ancorato ad una esegesi dell'art. 4 legge 39 del 1977 e giuridicamente piu' corretto, seppur piu' laborioso; e dunque con favore e' stato osservato, nelle intenzioni di uniformita', ma non nei risultati allo stato non convincenti, lo studio operato da un gruppo di lavoro costituito presso il C.N.R, mentre l'Isvap procedeva ad uno studio autonomo; il C.N.R. ha predisposto dunque una tabella indicativa nazionale (c.d. T.i.n.) che, insieme a quanto proposto dall'Isvap, il Governo ha fatto proprio con disegno di legge del 4 giugno 1999, sottoposto poi all'ordinario corso parlamentare e rimasto allo stato di legge; in sintesi appare soddisfacente l'obiettivo di realizzare una uniformita' di risarcimento del danno biologico; ma i risultati allo stato sono tali da indurre questo giudice a mantenere inalterati i criteri sino ad ora seguiti, ed in particolare la regolamentazione introdotta dal d.l. 70/2000; nel dichiarato intento di contenere gli oneri risarcitori a carico degli autori di fatti illeciti (e delle compagnie che li assicurano obbligatoriamente), da' luogo a diverse censure di incostituzionalita': violazione dell'art. 32 Cost. ad opera dell'art. 3.1 lett. a del d.l. in relazione alla misura economica del valore-punto di invalidita'. Il risarcimento dei danni biologico e morale e' bene primario di rango costituzionale, trattandosi di diritto alla salute. E per rendere effettivo il risarcimento delle lesioni del bene giuridico in questione, le tecniche liquidatorie adottate devono esprimere una effettiva idoneita' a ristorare il pregiudizio. Invece i valori economici espressi nel d.l. non appaiono ancorati ad alcun appropriato e congruo apparato economico, appaiono assai lontani dalla t.i.n. e soprattutto non prevedono lo sviluppo progressivamente crescente in relazione all'eta' del danneggiato: la sig.na Maria Montrone, di anni 21, avrebbe ricevuto il medesimo risarcimento se avesse avuto 41 anni o 91 anni; violazione dell'art. 3.1 della Costituzione ad opera dell'art. 3.1 lett. a del decreto legge in relazione alla non derogabilita' da parte del giudice, con specifica motivazione, dei limiti massimi definiti da tale norma. La Corte costituzionale, con sent. 174/1996 ha sottolineato l'esigenza di pervenire ad un sistema di liquidazione del danno alla persona con criteri che coniughino l'esigenza della uniformita' pecuniaria di base con l'adeguata valorizzazione soggettiva del caso di specie; inevitabile la correzione equitativa del ristoro pecuniario; violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 32 della Costituzione ad opera dell'art. 3.1 lett. a del decreto legge in relazione alla misura fissa del valore punto di invalidita'; le conseguenze menomative delle lesioni personali non hanno infatti natura lineare, ma crescono progressivamente in base al grado di menomazione funzionale; manifestamente illegittimo dunque un sistema che fissa un unico valore monetario per ciascun punto di invalidita' compreso tra l'1 e il 5%, come pure un identico valore economico di ogni punto compreso tra il 6 ed il 9, senza alcuna progressione con il progredire del grado invalidante: immediato l'effetto perverso nella pratica applicazione: nella ipotesi di numero di punti superiore al 5%, infatti i liquidatori tendono gia' ad applicare L. 800.000 per i punti da 1 a 5 e L. 1.500.000 per i punti eccedenti, con ulteriore sacrificio del ristoro economico del danneggiato; violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte dell'art. 3.1 lett. a del decreto per disparita' di trattamento tra danneggiati di eta' diversa: si e' gia' sottolineato come la sig.na Maria Montrone, di anni 21, avrebbe diritto, ben che le vada, a L. 13.052.400 e che la medesima somma avrebbe ricevuto se all'epoca del sinistro avesse compiuto 41 o 91 anni; violazione degli articoli 2 e 32 Cost. da parte dell'art. 3.1 lett. c del decreto legge in relazione alla misura massima del danno morale; la disposizione secondo la quale il danno non patrimoniale, ove risarcibile, non puo' superare il 25% dell'importo liquidato a titolo di danno biologico viola fondamentali precetti costituzionali; e codesta Corte costituzionale si e' ripetutamente pronunciata sulla non riconducibilita' del danno morale soggettivo (il transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso) alla tutela costituzionale dell'art. 32 (sentenze 356/1991; 37/1994; 293/1996): e l'assenza di protezione costituzionale giustificherebbe regimi risarcitori differenziati, con limitazione del risarcimento ai casi tassativamente richiamati nell'art. 2059 cc.; inopinatamente invece di superare tale limitazione, dalla migliore dottrina da tempo stigmatizzata, il d.l. in esame si e' limitato a contenere al massimo la misura del danno morale, che nel caso di ITT e di ITP non si discosta da una decina di migliaia di lire, e talvolta ancora meno. Non va omesso di sottolineare che per quanto limitati i casi di risarcimento del danno morale, l'art. 2059 c.c. e' posto a presidio di diritti inviolabili e fondamentali che godono della tutela costituzionale degli articoli 2 e 32 Cost. (cfr. sentenza 10606 della Corte di cassazione del 1996); violazione dell'art. 3 Cost.da parte dell'art. 3.1 lett. c del decreto legge in relazione alla coesistenza di diversi criteri per la liquidazione del danno morale da reato: infatti ulteriore profilo di violazione costituzionale si ravvisa tenendo presente che non tutte le liquidazioni del danno morale da reato sono sottratte all'equita' del giudice ma solo quelle che si collegano al danno biologico; tale distinzione e' priva di adeguata giustificazione in relazione alla gerarchia di valori riferita alla persona umana intesa nella sua integrita' biologica e psicologica: fattispecie giuridiche meno gravi restano affidate alla valutazione equitativa del giudice mentre il risarcimento del danno morale, collegato al danno biologico, ne viene sottratto. Operati tali rilievi sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita', e rilevato che un atto avente forza di legge puo', ex art. 134 Cost., essere sindacato dalla consulta, va osservato che la rilevanza della questione emerge dalla fase decisoria in cui la causa si trova e che, per le ragioni di soltanto apparente retroattivita' cui innanzi si e' fatto cenno, non puo' che applicarsi la nuova disciplina nella liquidazione del danno (peraltro, il decreto legge non contiene disposizioni transitorie, inopportune secondo lo schema delineato dalla migliore dottrina, data la applicabilita' della norma, immediatamente vigente nella sua apparente retroattivita'). La Montrone Maria verrebbe dunque gravemente penalizzata dalla nuova disciplina, vedendosi corrispondere, come si e' visto, una somma di gran lunga inferiore a quella che sarebbe risultata dal calcolo abitualmente effettuato dal giudice naturale
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: dell'art. 3.1 lett. a del d.l. 70/2000 nella parte in cui, stabilendo in L. 8.000.000 L. 1.500.000, rispettivamente il valore economico del punto di invalidita' permanente dal primo al quinto e dal sesto al nono, non realizza il serio ristoro economico del danno alla salute per lesioni di lieve entita'; della medesima disposizione nella parte in cui introduce un metodo di liquidazione caratterizzato dalla sola uniformita' pecuniaria di base, non adattabile alle peculiarita' dei casi concreti con integrazione equitativa; della medesima disposizione ove fissa lo stesso valore economico del punto di invalidita' per i punteggi di invalidita' permanente compresi tra l'1 e il 5%, e per quelli compresi fra il 6 e il 9%, dell'intero art. 3 del decreto legge nella parte in cui detta un'unica disciplina di calcolo del risarcimento del danno biologico, che non tiene in considerazione le diverse aspettative di vita dei danneggiati in base all'eta'; dell'art. 3.1 lett. c del decreto nella parte in cui determina la misura del danno morale collegato al danno biologico da invalidita' permanente e temporaneo; del medesimo art. 3.1 lett. c del decreto, nella parte in cui disciplina la misura dell'indennizzo del solo danno morale collegato al danno biologico, rispetto ai restanti casi di liquidazione equitativa del danno morale da condotta illecita. Ordina la sospensione della causa relativa alla sola Maria Montrone per pregiudizialita' costituzionale con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio, della sentenza emessa e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale in Roma, a cura della propria cancelleria; Dispone la notificazione della presente ordinanza, sempre a cura della propria cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa; Dispone la comunicazione della presente ordinanza ai sigg. ri Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Bari, nella propria Camera di Consiglio, addi' 1o maggio 2000. Il giudice: Ancona 00C1202