N. 453 ORDINANZA 23 - 31 ottobre 2000
Ordinanza 23-31 ottobre 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Indennita' di buonuscita - Devoluzione mortis causa della indennita' agli eredi legittimi (nella specie, al fratello del titolare) - Requisiti di vivenza a carico e di eta' (inferiore ai 21 anni) - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza, per ingiustificata deroga alla regola generale valevole per i lavoratori del settore privato e alla disciplina applicabile ai dipendenti dello Stato - Erroneita' del presupposto assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 16, sesto comma. - Costituzione, art. 3.(GU n.46 del 8-11-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1999 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra le Ferrovie dello Stato S.p.a. e Pucci Giovanni, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di costituzione di Pucci Giovanni; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile d'appello - vertente in materia di corresponsione, al fratello di una dipendente delle Ferrovie dello Stato, dell'indennita' di buonuscita dovuta alla propria autrice, deceduta in servizio nel mese di aprile del 1992 - il tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 27 ottobre 1999, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), nella parte in cui "subordina la possibilita' della successione degli eredi legittimi, nella specie il fratello, alla vivenza a carico ed al requisito dell'eta' (21 anni), ove non vi sia inabilita' permanente a proficuo lavoro"; che, secondo il rimettente, in ragione della natura retributiva con funzione previdenziale dell'indennita' di buonuscita, la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla regola generale dettata dal codice civile per i lavoratori subordinati privati, nonche' alla disciplina prevista per i dipendenti dello Stato dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che nell'attribuzione, nella stessa situazione, dei diritti iure successionis, prescindono dai richiamati requisiti; che si e' costituita la parte privata, attrice nel giudizio a quo concludendo per l'inammissibilita' della sollevata questione, poiche' riguardante una norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, nel senso auspicato dal rimettente, con sentenza n. 195 del 1999. Considerato che questione sostanzialmente identica e' stata gia' decisa - nel senso della manifesta infondatezza - con ordinanza n. 223 del 1999, non conosciuta dal tribunale rimettente; che, in tale sede, e' stato ricordato come questa Corte, superando l'iniziale affermazione del carattere meramente previdenziale del complesso dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, ne abbia definitivamente riconosciuto l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale (v. sentenze n. 243 e n. 99 del 1993), precisando che il relativo trattamento fa parte integrante del patrimonio del de cuius e costituisce una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita, appunto in funzione previdenziale, al fine di agevolare la soluzione di eventuali difficolta' economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione; che e' stato ivi ulteriormente sottolineato come la Corte abbia, poi, piu' volte affermato che qualunque forma di devoluzione anomala dell'indennita', attribuita ai determinati soggetti indicati dalle varie normative, trova razionale fondamento e giustificazione esclusivamente nella evenienza della concorrente funzione previdenziale del trattamento, la quale assume rilievo in ragione della peculiare integrazione di dette persone nel nucleo familiare del dante causa, dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento venuto a cessare, in tutto o in parte, dopo la sua morte; che, viceversa, in assenza di tali soggetti, a favore dei quali opera una riserva legale di destinazione, la suddetta concorrente funzione previdenziale viene a perdere detta rilevanza tipica, riespandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva, per cui la devoluzione mortis causa dell'indennita' non puo' non essere soggetta alle generali regole successorie (v. le sentenze n. 106 del 1996 e n. 243 del 1997); che, in particolare, va qui posto in rilievo come la generale applicabilita' a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, di tali principi informatori della materia, ha altresi' portato alla declaratoria di illegittimita' costituzionale anche della stessa norma oggetto del presente giudizio "nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennita' di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge" (sentenza n. 195 del 1999, anch'essa, come le precedenti, ignorata dal rimettente); che tali considerazioni rendono dunque palese l'erroneita' del presupposto da cui muove il tribunale a quo la' dove - nel richiedere una pronuncia incidente sui requisiti dettati per beneficiare iure proprio dell'indennita' in questione - porta a comparazione discipline dirette a regolarne la trasmissibilita' iure successionis; che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C1224