N. 466 ORDINANZA 23 ottobre - 3 novembre 2000
Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Ritenuta esclusione, in base al diritto vivente, dell'obbligo di motivare i giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici - Lamentata irragionevolezza, nonche' asserito contrasto con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e con il principio di buon andamento e di imparzialita' - Impropria attivazione del giudizio di legittimita' costituzionale, al fine di ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.(GU n.46 del 8-11-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), promossi con cinque ordinanze emesse il 25 novembre 1999, quindi il 27 gennaio 2000 con undici ordinanze, il 10 gennaio 2000 con quattro ordinanze, il 27 gennaio 2000 con sette ordinanze, il 10 gennaio 2000 con 13 ordinanze, il 27 gennaio 2000 con sei ordinanze, il 10 febbraio 2000 con sei ordinanze e il 9 marzo 2000 con sette ordinanze dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia rispettivamente iscritte ai nn. dal 117 al 121, dal 213 al 253, dal 417 al 421, 449 e dal 502 al 508 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13, 21, 30 e 31, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di costituzione di Russo Aldo, di De Grazia Antonio e di Angelillo Giustina, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice relatore Francesco Guizzi; Uditi gli avvocati Giovanni Cocco per Russo Aldo, Umberto Ghezzi per De Grazia Antonio e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - investito di ricorsi per l'annullamento di provvedimenti di non ammissione alle prove orali per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato - con cinquantanove ordinanze di identico contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); che ad avviso del rimettente l'enunciazione dei motivi del giudizio, ancorche' sintetica, e' indispensabile affinche' il candidato possa effettuare un riscontro fra il contenuto della prova e la valutazione sfavorevole, potendosi comprendere il "perche'" del voto soltanto quando esso e' accompagnato da un giudizio o trova illustrazione nella simbologia utilizzata nelle correzioni o, ancora, quando puo' essere compiuto il raffronto con criteri predeterminati; che secondo il diritto vivente, quale risulta dalle decisioni del Consiglio di Stato, l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 esime la commissione dall'obbligo di motivare i giudizi d'esame; ma il vincolo costituito dal diritto vivente - prosegue il Tribunale amministrativo regionale - non implica che su di esso non possano essere avanzati dubbi di legittimita' costituzionale, come chiarito dalla sentenza di questa Corte n. 350 del 1997; che il tribunale amministrativo dubita pertanto della conformita' a Costituzione di tale indirizzo interpretativo, sostenendo che non sarebbe ragionevole (art. 3) escludere l'obbligo di motivazione per i giudizi d'esame; che la tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113) si ridurrebbe al mero riscontro di profili estrinseci e formali, come quelli inerenti alle garanzie relative alla collegialita' dell'organo giudicante e alla sua composizione; e che, comunque, il principio di buon andamento e di imparzialita' (art. 97) richiede la piena trasparenza dell'azione amministrativa; che il giudice a quo chiede "in subordine", ove si ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241, quale risulta dal diritto vivente, che sia dichiarata l'illegittimita' di esso, in rapporto ai parametri costituzionali indicati; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso della inammissibilita' e comunque della infondatezza; che si sono costituite innanzi a questa Corte tre parti private, aderendo ai dubbi di legittimita' costituzionale avanzati dal tribunale amministrativo; che e' pervenuto, altresi', atto tardivo di costituzione di altro ricorrente innanzi al tribunale amministrativo. Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce dell'interpretazione di detta disposizione fornita dal Consiglio di Stato in pronunce che il rimettente reputa "diritto vivente": pronunce che hanno escluso l'obbligo di esplicita motivazione per i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione professionale; che il Tribunale amministrativo regionale chiede una pronuncia sulla conformita' a Costituzione di tale indirizzo interpretativo, con riguardo ai principi costituzionali sopra indicati; che "in subordine" si chiede la declaratoria di illegittimita' dell'art. 3, citato; che i giudizi, aventi a oggetto identica norma, vanno riuniti e decisi con unica pronuncia; che la questione e' palesemente inammissibile, perche' essa non e' in realta' diretta a risolvere un dubbio di legittimita' costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l'avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma, attivita', questa, rimessa al giudice di merito (v., tra le varie, le ordinanze nn. 70 del 1998 e 436 del 1996), tanto piu' in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati, si' che non e' congruente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 350 del 1997.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C1240