N. 711 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 agosto 2000
Ordinanza emessa il 9 agosto 2000 dal tribunale di Livorno nel procedimento civile vertente tra Pernici Giovanna e E.N.P.A.C.L. Previdenza e assistenza sociale - Diritto a pensione di riversibilita' corrisposta dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) - Esclusione in caso di matrimonio celebrato posteriormente alla data di inizio del pensionamento - Disparita' di trattamento rispetto a norme di analogo contenuto oggetto di pronunce di illegittimita' costituzionale - Incidenza sui principi di tutela del matrimonio e della famiglia - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale numeri 189/1991, 450/1991, 1/1992 e 110/1999. - Legge 23 novembre 1971, n. 1100, art. 21, comma terzo. - Costituzione, artt. 3, 29 e 31.(GU n.48 del 22-11-2000 )
Tribunale Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 2220/1996 r.g. fra Pernici Giovanna rappresentata e difesa dall'avv. Barghini contro l'ente di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (E.N.P.A.C.L.) in persona del suo Presidente rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv. P. Finis e L. Grassi : Con ricorso depositato in data 26 novembre 1996, Pernici Giovanna chiedeva il riconoscimento, in suo favore, della pensione di reversibilita' a seguito del decesso del coniuge, Italo Lambardi che aveva svolto l'attivita' di consulente del lavoro sino alla data del pensionamento avvenuto il 1o febbraio 1984 e con il quale aveva contratto matrimonio in data 5 agosto 1992, dopo un periodo di convivenza more uxorio. Esponeva che il riconoscimento di detta pensione era stato negato in via amministrativa dall'istituto medesimo in base all'art. 21, terzo comma, legge n. 1100/1971 e chiedeva, pertanto, volersi sollevare questione di legittimita' costituzionale di detta norma nella parte in cui non riconosce il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilita', qualora il matrimonio sia stato contratto in epoca successiva alla data di inizio del pensionamento dell'iscritto all'ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro. Si costituiva in giudizio l'E.N.P.A.C.L. in persona del Presidente rilevando la infondatezza della questione sollevata. La questione non e' manifestamente infondata in quanto la norma impugnata - applicabile nella fattispecie, stante il disposto di cui all'art. 24 legge n. 249 del 5 agosto 1991, - precludendo la concessione della pensione di reversibilita' in favore del coniuge, allorquando il matrimonio sia stato contratto in epoca successiva al pensionamento, si pone in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto appare discriminatoria e carente di ragionevole giustificazione la presunzione, posta a fondamento della norma, di mancata rispondenza del matrimonio contratto in epoca successiva al pensionamento ai contenuti e a agli scopi del matrimonio. Ne deriverebbe una sorta di efficacia limitata del matrimonio, non ricollegandosi ad esso i normali diritti di natura previdenziale, come appunto la pensione di reversibilita', tutelati dall'art. 38 della Costituzione. Inoltre la previsione, contenuta nella norma, del riconoscimento della pensione di reversibilita' nella ipotesi in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma, costituisce un ulteriore profilo di irragionevole discriminazione, facendo discendere effetti giuridici diversi dalla circostanza che siano o meno nati figli dal matrimonio. Del resto, la norma impugnata, dettata per il regime previdenziale dei consulenti del lavoro, appare altresi' contrastante con gli artt. 29 e 31 della Costituzione poiche' costituisce un disincentivo alla formazione di un nucleo familiare nei confronti di una categoria di soggetti individuati solo in base all'eta e, dunque, incide indirettamente sul principio di liberta' matrimoniale, cui si ricollegano valori di rilevanza costituzionale. Del resto tale norma e' di contenuto sostanzialmente analogo a diverse altre gia' colpite da precedenti declaratorie di illegittimita' costituzionale (vedi fra le altre, le sentenze n. 189 del 1991, n. 450 del 1991, n. 1 del 1992, n. 110 del 1999). La questione assume rilevanza decisiva ai fini della causa giacche', ove venisse accolta dalla Corte la questione di costituzionalita' sollevata, ne deriverebbe l'accoglimento della domanda della Pernici.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai fini della decisione la questione di costituzionalita' dell'art. 21, terzo comma della legge del 23 novembre 1971, n. 1100; Dispone, per l'effetto, la sospensione del giudizio in corso e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Livorno, addi' 9 agosto 2000. Il giudice del lavoro: Tornesi 00c1245