N. 712 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2000

Ordinanza  emessa  il  22  maggio 2000 dal tribunale di La Spezia nel
procedimento penale a carico di Dada' Alberto

Processo  penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di
persona  imputata in procedimento connesso - Esercizio della facolta'
di  non  rispondere  -  Dichiarazioni  rese  nel corso delle indagini
preliminari   su   fatti   implicanti   responsabilita'  di  altri  -
Utilizzabilita',  in  mancanza di accordo delle parti - Contrasto con
il  principio  del  contraddittorio  nella  formazione  della prova -
Insussistenza  di  ipotesi  in  cui e' consentita la formazione della
prova al di fuori del contraddittorio.
- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione,  art.  111,  commi  4 e 5 (come novellato dalla legge
  costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).
(GU n.48 del 22-11-2000 )
                              TRIBUNALE
    All'udienza  del  22 maggio 2000, pronuncia la seguente ordinanza
  nel  procedimento  n. 426/97/16  contro  Dada' Alberto imputato dei
  reati  ascritti  come  nel  decreto  del g.u.p. del tribunale di La
  Spezia del 27 gennaio 1993.
    Premesso che all'odierna udienza il difensore dell'imputato, dopo
  aver  riproposto  la  questione della utilizzabilita' ai fini della
  contestazione  delle  dichiarazioni  spontanee rese dal coimputato,
  gia'  formulata  e decisa alla precedente udienza del 3 marzo 2000,
  ha   sollevato   la   questione   di   legittimita'  costituzionale
  dell'art. 513,  secondo  comma, c.p.p. con riferimento all'art. 111
  Costituzione,   nella   parte   in  cui  prevede  che,  qualora  il
  dichiarante  rifiuti  o  ometta, in tutto o in parte, di rispondere
  sui  fatti  concernenti  la responsabilita' di altri imputati, gia'
  oggetto  delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di accordo
  delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, secondo comma bis
  e  quarto c.p.p., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi
  previsti dall'art. 111, quinto comma, Costituzione;
    Il  p.m.  si e' associato alla richiesta subordinata del suddetto
  difensore;
                            O S S E R V A
    Il collegio con l'ordinanza del 3 marzo 2000 ha gia' ritenuto che
  la  contestazione  riguardi  anche  le  dichiarazioni spontanee, ai
  sensi  dell'art. 350  comma  7,  e  tale  motivazione  deve  essere
  ribadita.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale,  sollevata dalla
  difesa  in  linea  subordinata, e' rilevante nel presente giudizio,
  posto  che  non  e'  possibile  definirlo  senza  aver  previamente
  stabilito  se  il collegio possa utilizzare quale elemento di prova
  il  contenuto  dei  verbali  di  spontanee dichiarazioni rese il 22
  aprile   1992  al  commissariato  di  Sarzana,  gia'  contestati  a
  Bernardini   Alessandro,   ex   coimputato   esaminato   ai   sensi
  dell'art. 210  c.p.p.  e  che  si  e' avvalso della facolta' di non
  rispondere alle domande.
    La  questione  di  leggittimita'  costituzionale prospetta non e'
  manifestamente infondata.
    Invero,  a  seguito  della  sentenza  della  Corte costituzionale
  n. 361  del  2  novembre  1998,  l'art. 513,  secondo comma, c.p.p.
  consente  l'applicabilita',  anche nel caso di persona esaminata ai
  sensi  dell'art. 210 c.p.p., della contestazione disciplinata per i
  testimoni dell'art. 500, secondo comma bis e quarto, c.p.p..
    Non  pare  superabile  il  tenore letterale dell'art. 500, quarto
  comma,  c.p.p.,  secondo  cui  le  dichiarazioni  utilizzate per la
  contestazione  sono  acquisite  nel fascicolo per il dibattimento e
  sono valutate come prova dei fatti in essa affermati, se sussistono
  altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'.
    Non  appare manifestamente infondata la questione di legittimita'
  costituzionale   sollevata,   posto   che   la  disciplina  di  cui
  all'art. 513  secondo  comma  c.p.p.,  cosi'  come  delineata dalla
  sentenza  della Corte costituzionale n. 361/98, appare in contrasto
  con  il dettato costituzionale di cui all'art. 111 Cost. introdotto
  dalla  legge  costituzionale n. 2/1999, da cui peraltro traspare la
  specifica  volonta'  del legislatore di porre nel nulla la sentenza
  interpretativa  di  accoglimento  della  Corte costituzionale sopra
  citata.
    Ed  invero,  la  possibilita'  -  introdotta col meccanismo delle
  contestazioni   -  di  acquisire  ed  utilizzare  contra  alios  le
  dichiarazioni   in  precedenza  rese  dalla  persona  esaminata  ex
  art. 210  c.p.p., che si sia avvalsa in dibattimento della facolta'
  di non rispondere, pare inconciliabile:
        1)  con  il  quarto comma dell'art. 111 novellato, risultando
  violato  il  principio  costituzionale  del  contraddittorio  nella
  formazione della prova e ricorrendo, peraltro, la specifica ipotesi
  di  soggetto che si e' sottratto volontariamente all'esame da parte
  dell'imputato  e  del  suo  difensore  in  relazione  alla  propria
  posizione processuale;
        2)  con  il quinto comma dell'art.  111 Cost., non ricorrendo
  nessuna  delle  ipotesi  in  cui  e' consentita la formazione della
  prova   al   fuori  del  contraddittorio  (consenso  dell'imputato,
  accertata  impossibilita'  di  natura  oggettiva,  provata condotta
  illecita).
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della  legge  11 marzo 1953 n. 87;     Dichiara
  rilevante   e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 513  secondo  comma c.p.p.,
  come   interpretata   dalla   sentenza   n. 361/1998   della  Corte
  costituzionale, per contrasto con l'art. 111, quarto e quinto comma
  Cost.,  novellato  dalla  legge costituzionale n. 2 del 23 novembre
  1999,  nella  parte in cui consente la utilizzazione, nei confronti
  degli imputati, delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari
  dalla  persona  esaminata  ex  art. 210  c.p.p.,  a  seguito  della
  contestazione  effettuata  ai sensi dell'art. 500, secondo e quarto
  comma  bis,  c.p.p.,  qualora  il  dichiarante si sia avvalso della
  facolta'  di  non  rispondere, indipendentemente dal verificarsi di
  uno dei casi previsti dell'art. 111 quinto comma Cost.
    Sospende  il procedimento e dispone la trasmissione immediata del
  fascicolo alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a cura della concelleria, la presente ordinanza sia
  notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia
  comunicata al Presidente della camera dei deputati ed al Presidente
  del Senato della della Repubblica.
        La Spezia, addi' 22 maggio 2000.
                       Il Presidente: Faravino
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