N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 novembre 2000
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 novembre 2000 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Liguria in materia di aree protette - Dilazione dell'operativita' del regime di tutela, e in particolare del divieto di attivita' venatoria, in aree classificate come parchi naturali regionali - Contrasto con i principi posti dalla legislazione nazionale sulle aree protette e sulla caccia - Richiamo alla sent. n. 20/2000 della Corte costituzionale. - Delibera legislativa della Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000, in particolare art. 1, commi 2 e 3. - Legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 6, comma 4, e 22, comma 6; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 1, lett. b).(GU n.53 del 27-12-2000 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia; Contro il Presidente della giunta della Regione Liguria, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria recante "Modificazioni ed integrazioni urgenti della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) come modificata con la legge regionale 21 aprile 1995, n. 32" riapprovata, senza modifiche ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, dal Consiglio regionale della Regione Liguria in data 10 ottobre 2000. La legge regionale, pervenuta al Commissario di Governo in data 12 ottobre 2000, e' stata dichiarata urgente. Il presente ricorso si muove nell'ambito tracciato dalla sentenza n.20/2000 di codesta ecc.ma Corte costituzionale, in attuazione della quale il Consiglio dei ministri nella seduta del 15 settembre 2000 ha rinviato a nuovo esame la legge regionale sopra indicata rilevando come il provvedimento legislativo fosse censurabile nel suo complesso in quanto espressione di un intento dilatorio della regione nell'applicazione a determinate aree, ricomprese tra i parchi naturali regionali, della disciplina tipica delle aree protette ed in particolare del divieto di attivita' venatoria. Tale determinazione e' stata portata a conoscenza dei Presidenti del Consiglio regionale della giunta con nota del 15 settembre 2000 n. 1395 del Commissario del Governo della Regione Liguria, con specifica indicazione dei motivi per i quali il Governo centrale richiedeva il riesame. Il Consiglio regionale della Liguria riapprovava senza modifiche in data 12 ottobre 2000 la legge regionale. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18 ottobre 2000, ha deliberato l'impugnazione della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale, che viene proposta con il presente atto e sostenuta dai seguenti motivi: la legge e' censurabile nel suo complesso in quanto il chiaro intento dilatorio delle disposizioni regionali concernenti le aree protette contrasta con la legge n. 394/1991 e legge n. 157/1992, operando di fatto una deroga al divieto di caccia "in parti di territori di parchi regionali" che sono state gia' classificate dalla regione quali "parchi naturali regionali" e sono tuttora destinate ad essere disciplinate dal piano del parco. In particolare: a) art. 1, comma 2, laddove dispone che a decorrere dal 1o luglio 2001 e fino all'approvazione dei relativi piani, i parchi naturali regionali di Montemarcello-Magra, Portofino, Aveto, Antola e Beigua, siano classificati ad ogni effetto come parchi naturali regionali, contrasta: 1) con art. 6, comma 4 e con l'art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991, secondo cui operano dall'istituzione della singola area protetta e sino all'approvazione del regolamento - "divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11" nonche' il divieto della attivita' venatoria; 2) con il d.lgs. n. 490/1999 in quanto il territorio, fino alla data del 1o luglio 2001, rimarrebbe privo della necessaria tutela paesistica; b) l'art. 1, comma 3, laddove prevede che, fino all'entrata in vigore dei relativi piani, sono transitoriamente classificate parco naturale regionale, le parti del territorio dei parchi regionali di cui all'art. 14 della legge regionale n. 12/1995, per le quali sia comunque vigente un regime di tutela conforme alla legge n. 394/1991, riconosciute nell'elenco ufficiale delle aree protette, contrasta con gli artt. 22 e ss. della legge n. 394/1991 e con art. 21, comma 1, lett. b) della legge n. 157/1992, in quanto non opererebbe il regime di tutela e di divieti, compreso soprattutto il divieto di caccia nelle aree protette.
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria recante "Modificazioni ed integrazioni urgenti alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (Riordino delle aree protette) come modificata con la legge regionale 21 aprile 1995 n. 32", con particolare riguardo ai commi 2 e 3 dell'art. 1. Saranno depositati il testo originario e quello riapprovato della legge impugnata, con relativa comunicazione, il provvedimento di rinvio e la delibera del Consiglio dei ministri in data 18 ottobre 2000 con la relazione allegata al verbale. Roma, addi' 24 ottobre 2000 Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo 00C1265