N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 novembre 2000

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  6  novembre  2000  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Ambiente  (Tutela  dell') - Norme della Regione Liguria in materia di
aree  protette  - Dilazione dell'operativita' del regime di tutela, e
in   particolare   del   divieto  di  attivita'  venatoria,  in  aree
classificate  come  parchi  naturali  regionali  -  Contrasto  con  i
principi  posti  dalla  legislazione  nazionale sulle aree protette e
sulla   caccia   -   Richiamo   alla  sent.  n. 20/2000  della  Corte
costituzionale.
- Delibera  legislativa  della  Regione  Liguria  riapprovata  il  10
  ottobre 2000, in particolare art. 1, commi 2 e 3.
- Legge  6  dicembre  1991,  n. 394, artt. 6, comma 4, e 22, comma 6;
  d.lgs.  29  ottobre  1999,  n. 490; legge 11 febbraio 1992, n. 157,
  art. 21, comma 1, lett. b).
(GU n.53 del 27-12-2000 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
  e  difeso  dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici,
  in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia;
    Contro  il  Presidente della giunta della Regione Liguria, per la
  declaratoria  della illegittimita' costituzionale della legge della
  Regione  Liguria  recante  "Modificazioni  ed  integrazioni urgenti
  della  legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree
  protette)  come  modificata  con la legge regionale 21 aprile 1995,
  n. 32"  riapprovata,  senza  modifiche ai sensi dell'art. 127 della
  Costituzione, dal Consiglio regionale della Regione Liguria in data
  10 ottobre 2000.
    La  legge  regionale, pervenuta al Commissario di Governo in data
  12 ottobre 2000, e' stata dichiarata urgente.
    Il presente ricorso si muove nell'ambito tracciato dalla sentenza
  n.20/2000  di  codesta  ecc.ma  Corte costituzionale, in attuazione
  della quale il Consiglio dei ministri nella seduta del 15 settembre
  2000  ha  rinviato  a nuovo esame la legge regionale sopra indicata
  rilevando  come  il provvedimento legislativo fosse censurabile nel
  suo  complesso  in quanto espressione di un intento dilatorio della
  regione  nell'applicazione  a  determinate  aree,  ricomprese tra i
  parchi  naturali  regionali,  della  disciplina  tipica  delle aree
  protette ed in particolare del divieto di attivita' venatoria.
    Tale  determinazione e' stata portata a conoscenza dei Presidenti
  del Consiglio regionale della giunta con nota del 15 settembre 2000
  n. 1395  del  Commissario  del  Governo  della Regione Liguria, con
  specifica  indicazione  dei  motivi per i quali il Governo centrale
  richiedeva il riesame.
    Il  Consiglio regionale della Liguria riapprovava senza modifiche
  in data 12 ottobre 2000 la legge regionale.
    Il  Consiglio  dei ministri, nella seduta del 18 ottobre 2000, ha
  deliberato  l'impugnazione della legge regionale dinanzi alla Corte
  costituzionale, che viene proposta con il presente atto e sostenuta
  dai seguenti motivi:
        la legge e' censurabile nel suo complesso in quanto il chiaro
  intento  dilatorio delle disposizioni regionali concernenti le aree
  protette  contrasta  con  la legge n. 394/1991 e legge n. 157/1992,
  operando  di  fatto  una  deroga  al divieto di caccia "in parti di
  territori  di  parchi  regionali"  che sono state gia' classificate
  dalla  regione  quali  "parchi  naturali  regionali" e sono tuttora
  destinate   ad   essere   disciplinate  dal  piano  del  parco.  In
  particolare:
          a)  art. 1, comma 2, laddove dispone che a decorrere dal 1o
  luglio  2001  e  fino all'approvazione dei relativi piani, i parchi
  naturali regionali di Montemarcello-Magra, Portofino, Aveto, Antola
  e  Beigua,  siano classificati ad ogni effetto come parchi naturali
  regionali, contrasta: 1) con art. 6, comma 4 e con l'art. 22, comma
  6,  della  legge  n. 394/1991, secondo cui operano dall'istituzione
  della singola area protetta e sino all'approvazione del regolamento
  - "divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11"
  nonche'  il  divieto  della  attivita'  venatoria; 2) con il d.lgs.
  n. 490/1999  in  quanto il territorio, fino alla data del 1o luglio
  2001, rimarrebbe privo della necessaria tutela paesistica;
          b) l'art. 1, comma 3, laddove prevede che, fino all'entrata
  in  vigore  dei  relativi piani, sono transitoriamente classificate
  parco  naturale  regionale,  le  parti  del  territorio  dei parchi
  regionali  di cui all'art. 14 della legge regionale n. 12/1995, per
  le  quali  sia  comunque  vigente un regime di tutela conforme alla
  legge  n. 394/1991,  riconosciute  nell'elenco ufficiale delle aree
  protette,  contrasta con gli artt. 22 e ss. della legge n. 394/1991
  e con art. 21, comma 1, lett. b) della legge n. 157/1992, in quanto
  non   opererebbe  il  regime  di  tutela  e  di  divieti,  compreso
  soprattutto il divieto di caccia nelle aree protette.
                              P. Q. M.
    Il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  sia
  dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale  della  legge  della
  Regione Liguria recante "Modificazioni ed integrazioni urgenti alla
  legge  regionale  22  febbraio  1995  n. 12  (Riordino  delle  aree
  protette)  come  modificata  con  la legge regionale 21 aprile 1995
  n. 32", con particolare riguardo ai commi 2 e 3 dell'art. 1.
    Saranno depositati il testo originario e quello riapprovato della
  legge  impugnata,  con  relativa comunicazione, il provvedimento di
  rinvio  e la delibera del Consiglio dei ministri in data 18 ottobre
  2000 con la relazione allegata al verbale.
    Roma, addi' 24 ottobre 2000
                Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
00C1265