N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 novembre 2000

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  6  novembre  2000  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Ambiente  (Tutela  dell') - Norme della Regione Liguria in materia di
aree   protette  -  Creazione  di  una  categoria  di  area  naturale
denominata  "paesaggio  protetto" - Denunciata sottrazione delle aree
cosi'  classificate  alla  protezione  ambientale  e  paesaggistica -
Elusione,  in  particolare,  del  divieto di esercizio dell'attivita'
venatoria  nelle  aree medesime - Violazione dei principi posti dalla
legislazione  nazionale  sulle  aree  protette  e sulla caccia, delle
convenzioni  internazionali  e della normativa comunitaria in materia
ambientale   -   Richiamo   alla   sent.   n. 20/2000   della   Corte
costituzionale.
- Delibera  legislativa  della  Regione  Liguria  riapprovata  il  10
  ottobre 2000, art. 1, commi 3 e 7.
- Costituzione,  artt.  9  e 117, primo comma; legge 6 dicembre 1991,
  n. 394, artt. 2 e 12; legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Ambiente  (Tutela  dell') - Norme della Regione Liguria in materia di
  aree  protette  -  Possibilita'  che il Piano del parco preveda una
  nuova  e  diversa perimetrazione del parco naturale regionale e del
  paesaggio  protetto,  con  effetto  vincolante e integrativo per la
  pianificazione  territoriale  di  livello  regionale, provinciale e
  comunale  -  Denunciato contrasto con il valore attribuito al Piano
  regionale dalla legislazione nazionale sulle aree protette.
- Delibera  legislativa  della  Regione  Liguria  riapprovata  il  10
  ottobre 2000, art. 1, comma 4.
- Costituzione,  artt.  9  e 117, primo comma; legge 6 dicembre 1991,
  n. 394, artt. 22 e ss.
(GU n.53 del 27-12-2000 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso  la  quale
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Contro  Regione  Liguria,  in persona del Presidente della giunta
regionale   in   carica   per   la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  della  delibera  legislativa:  "Modifiche  alla legge
regionale   22   febbraio   1995   n. 12  e  successive  modifiche  e
integrazioni  e  individuazione  di  ulteriori  forme  di  tutela del
territorio",   approvata   dal  Consiglio  regionale  della  Liguria,
riapprovata  a  maggioranza  assoluta  dal  medesimo  Consiglio nella
seduta del 10 ottobre 2000 e comunicata il 12 ottobre successivo.
    1.  -  La  delibera  legislativa  della  Regione Liguria, recante
modifiche  e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12
-  relativa  al  riordino  delle  aree protette - e individuazione di
ulteriori  forme  di  tutela  del territorio, approvata dal Consiglio
regionale  l'11  agosto  2000, e' stata oggetto di rinvio governativo
deliberato l'8 settembre 2000 del seguente tenore letterale:
        a) l'art. 1, comma 3 laddove crea una classificazione di area
protetta  denominata  "paesaggio  protetto"  (sostituendo  quello  di
"parco   regionale   paesistico-rurale"   utilizzata  nel  precedente
provvedimento  legislativo,  respinto  dal  Governo)  non trova alcun
riscontro  nella  vigente  normativa statale in materia, ponendosi in
contrasto  sia  con  l'art.  2 della legge quadro sulle aree protette
(394/1991) che individua specificamente la classificazione delle aree
naturali  protette  e  con  l'art.  12  che  esplicitamente indica la
zonizzazione  compresa  dal  Piano  del  parco,  sia  con  il  d.lgs.
n. 490/1999,  in quanto non prevede alcun tipo di tutela ambientale e
paesaggistica;
        b) l'art. 1 comma 4 laddove stabilisce che il Piano del parco
possa  prevedere  una nuova diversa perimetrazione del parco naturale
regionale  e del paesaggio protetto vincolando, nelle sue indicazioni
di  carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello
regionale,  provinciale  e comunale con effetto di integrazione della
stessa, contrasta con gli artt. 22 e seguenti della legge n. 394/1991
che  prescrive  invece  che  il Piano del parco abbia valore di piano
paesistico  e di piano urbanistico e sostituisca i piani paesistici e
i   piani   territoriali  o  urbanistici  di  qualsiasi  livello  (in
particolare, art. 25 comma 2 legge cit.);
        c)   l'art.  1,  comma  7  laddove  prevede  che  nelle  aree
classificate paesaggio protetto si applicano le norme di cui all'art.
42  e  47  comma 3 della legge regionale n. 12/1995 che non prevedono
ne'  limitazioni  generali  alla  caccia  ne' le limitazioni previste
dall'istituto  delle  aree  contigue  e'  in contrasto con l'art. 22,
comma  6  della  legge  n. 394/1991.  A  tal  fine  si precisa che la
mancanza   esplicita   di   ogni  rferimento  al  divieto  di  caccia
all'interno dell'area protetta e anche alla istituzione o presenza di
aree  contigue  se  finalizzate  a  consentire  l'attivita' venatoria
all'interno  dell'area protetta risulta in violazione della normativa
statale  (legge  n. 157/1992), cosi' come recentemente ribadito dalla
Corte  costituzionale nella sentenza 20/2000. Il Governo ha osservato
infine  che,  riguardo all'art. 2, comma 1 lett. a), la previsione di
incentivazione  delle  attivita'  e  degli interventi non puo' essere
comunque  rispettosa  delle  finalita' di salvaguardia e tutela delle
leggi    nazionali   (decreto   legislativo   n. 490/1999   e   legge
n. 394/1991)".
    Il   Consiglio   ha   riapprovato   a   maggioranza  assoluta  la
deliberazione  legislativa nel testo originario non tenendo conto del
rilievo governativo.
    Il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministro per gli
affari  regionali,  la  cui  relazione  e' allegata al verbale, nella
seduta  del  18  ottobre  2000  ha  deliberato  la impugnazione della
delibera legislativa ligure.
    2.  -  E'  da  rilevare,  sul  piano  storico,  che  la  delibera
legislativa impugnata risulta dalla separazione di una unica delibera
legislativa  approvata  il  18  luglio  2000, rinviata dal Governo ed
abbandonata  dal  Consiglio  regionale dividendola in due progetti di
legge.  Testimonianza  di cio' si ha nella previsione di cui all'art.
1,  comma  1  della  legge in esame, ove espressamente si richiama la
delibera  legislativa  approvata nella seduta dell'11 agosto 2000. La
separazione  dell'unica  delibera legislativa di modifica della legge
regionale  quadro  in  materia  di aree protette, che necessariamente
deve  omogenizzarsi con la legge 394/1991, che costituisce il termine
obbligato  di  riferimento, ai sensi dell'art. 117, primo comma della
Costituzione,   della   normativa   regionale,   rende  difficile  la
ricostruzione  della  esatta  valenza della modifica deliberata sulla
permanente  conformita'  della  legge  quadro  regionale  ai principi
fondamentali  dettati  dalla  legge  nazionale  sulle  aree protette.
Senonche'  la impugnazione anche della delibera legislativa approvata
nella   seduta   dell'11  agosto  2000,  permettera'  alla  Corte  di
apprezzare    nella    sua    globale   valenza   la   illegittimita'
costituzionale,  anche  sotto  il  profilo  dell'art. 9 Costituzione,
dell'assetto  normativo regionale in materia di tutela del territorio
che   discende  dalle  modifiche  apportatevi  con  le  due  delibere
legislative.  Conclusivamente,  le delibere legislative concretano un
sovvertimento  degli  equilibri  tra  potesta'  legislativa statale e
potesta'  legislativa  regionale in materia estremamente delicata, in
quanto  concerne la protezione ambientale, interesse preminente della
intera collettivita'.
    3.  -  La  integrazione  del  comma 1, dell'art. 3 della delibera
legislativa,  dopo  la  parola "destinazioni" con il riferimento alla
norma   quadro  della  legge  6  dicembre  1991,  n. 394  costituisce
riconoscimento   della   correttezza   del   riferimento  alla  norma
interposta,   che   in   attuazione  degli  articoli  9  e  32  della
Costituzione  e  nel  rispetto  degli accordi internazionali, detta i
principi  fondamentali  per  la  istituzione e la gestione delle aree
protette,  al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata,
la  conservazione  e  la  valorizzazione  del patrimonio naturale del
Paese.
    La creazione, in sede di normativa regionale, di una categoria di
area  tutelata  denominata  "paesaggio  protetto" (in sostituzione di
quella  di  "parco  regionale  paesistico  rurale"  utilizzato  nella
delibera  legislativa  approvata  il  18  agosto  2000,  rinviata dal
Governo)  si  pone  in  contrasto con l'art. 2 (Classificazione delle
aree  naturali  protette)  e con l'art. 12 (Piano per il parco) della
legge  quadro  394/1991  sottraendo  una  parte  del  territorio, che
oggettivamente presenta le caratteristiche che meritano la protezione
ambientale,  alla  protezione  medesima.  L'arbitrarieta' di una tale
frammentazione,   che   risulta  evidente  dalla  collocazione  della
disposizione  nell'articolo  di legge che classifica le aree protette
regionali  (art.  3),  e  quindi la sua illegittimita' per violazione
della  norma  interposta  e'  evidente.  Le  aree che rientrano nella
categoria  del  "paesaggio protetto" hanno la connotazione del pregio
ambientale,  e  quindi  gia' ricadono nelle "aree protette" di cui al
primo  comma,  e  di  "testimonianza  di  civilta'  quale equilibrata
iterazione   tra   natura   e  attivita'  umane  tradizionali".  Tale
precisazione  del  primo  termine  serve  a  dare  una  dignita' alla
volonta'  legislativa che e' enunciata nella rubrica ("altre forme di
tutela  del  territorio"),  ma  e'  solo  una  operazione  di cosmesi
legislativa  perche'  sostanzialmente il requisito costituisce un eco
della  finalita'  della  tutela  delle  aree specificata nel comma 3,
lettera  b)  dell'art. 1 della legge 394/1991, e conferma la volonta'
elusiva  della  legge  quadro,  e  quindi  la  violazione delle norme
costituzionali  e  degli  accordi  internazionali  dei  quali essa e'
attuazione.
    Il  riferimento  alle  linee  guida  per le categorie di gestione
delle  aree  protette  elaborate  dall'IUCN  - The world conservation
union  - e strumentale alla operazione di elusione delle prescrizioni
di  salvaguardia  e  promozione  contenute nella legge 394/1991. Tali
linee-guida  costituiscono strumento di armonizzazione non vincolante
per  la  gestione  delle  aree protette e, quindi, nonostante la loro
giuridicizzazione  con  la  disposizione  in  rassegna  attraverso il
meccanismo  del  rinvio  ricettizio  (tra  l'altro  formulato in modo
scorretto  in  quanto  manca  il  riferimento  al necessario elemento
cronologico identificante), non possono valere a costituire parametro
di riferimento del livello di tutela ambientale e paesaggistica - che
sarebbe  proprio delle aree protette, dalle quali le aree in discorso
sono  normativamente  differenziate  -  del quale e' stata contestata
l'assenza  (con  il  riferimento  nella  motivazione del rinvio della
delibera legislativa al decreto legislativo 490/1999) quale ulteriore
elemento  di  illegittimita' della delibera legislativa in esame. Non
vi  e',  conclusivamente,  una  elevazione  della  soglia  di  tutela
ambientale,  ma  invece  un  abbassamento per illegittima sottrazione
alla  normativa  di  tutela  di  aree  che  per la loro conformazione
rientravano  nella  previsione  del  comma  1 dell'art. 3 della legge
regionale 12/1995.
    Ma  vi  e' di piu'. L'art. 1, comma 3, della delibera legislativa
in  esame,  che  introduce  il  comma 6-bis dell'art. 47, attribuisce
all'elenco  ufficiale  delle  aree  protette un potere sostanziale di
deroga  ai  principi  fissati  dal  titolo  III  della legge 394/1991
riconoscendo  a  tale atto amministrativo una valenza discriminatoria
idonea  ad  escludere dal regime di protezione aree gia' classificate
"parco  naturale"  in base alla precedente legge. Ne' rileva che tale
previsione  sia dichiarata transitoria, posto che la indeterminatezza
dell'efficacia  della  norma  e'  di per se' elemento di elusione del
regime  protettivo  gia' riconosciuto a tali aree, in particolare per
quanto riguarda la caccia.
    4.  -  L'effetto  elusivo del divieto di esercizio dell'attivita'
venatoria  nelle  aree  protette  (sancito  dalla  legge  n. 394/1991
nonche'  dalla  legge  n. 157/1992 - che costituisce attuazione delle
direttive  79/409/Cee,  85/411/Cee, 91/244/Cee e delle Convenzioni di
Parigi  del  18  ottobre  1950  e di Berna del 19 settembre 1979 - e'
particolarmente   evidente   in  varie  disposizioni  della  delibera
legislativa  in  esame.  L'  art.  1,  comma 7 dispone che nelle aree
classificate  "paesaggio  protetto"  si  applicano  le  norme  di cui
all'art.  42  e  47  comma 3 della legge regionale n. 12/1995 che non
prevedono  ne'  limitazioni  generali alla caccia, ne' le limitazioni
previste  dall'istituto delle aree contigue. La mancanza esplicita di
ogni  riferimento  al  divieto  di caccia all'interno di tutta l'area
protetta  e  anche  alla  istituzione  o presenza di aree contigue se
finalizzata a consentire l'attivita' venatoria all'interno delle aree
protette   risulta  in  violazione  della  normativa  statale  (legge
157/1992).  Il  ritaglio  nell'ambito  dellle  aree  che posseggono i
requisiti  di  legge  per la classificazione quali "aree protette" di
una  categoria  denominata  altrimenti  per sottrarla alla disciplina
quadro  costituisce una evidente operazione illegittima, in quanto la
definizione legislativa della categoria rappresenta il riconoscimento
di  una  realta'  fattuale tutelata direttamente dalla costituzione e
dalle  convenzioni  internazionali  e  dalla normativa comunitaria in
materia ambientale.
    Se  la  delibera  legislativa  ligure  superasse  il  vaglio  del
giudizio  di  costituzionalita' con ogni probabilita' si aprirebbe un
procedimento  di  infrazione per violazione dell'art. 10 del Trattato
C.E.
    A  tanto  puo' aggiungersi, per la ricostruzione della operazione
elusiva  delle  norme  di  protezione  ambientale  e  della fauna, un
riferimento  alla  nuova  formulazione del comma 6 dell'art. 47 della
legge  regionale  n. 12/1995  che  stabilisce  che  i parchi naturali
regionali  di Monte Marcello Magra, Portofino, Aveto, Antola e Beigua
sono  classificati  "Parco  naturale  regionale"  ad  ogni  effetto a
decorrere  dal  1o  luglio 2001 e fino alla approvazione dei relativi
piani.   Con  il  che'  e'  evidente  che  tali  aree,  di  interesse
paesaggistico  eccezionalmente  rilevante, gia' peraltro classificate
parchi  regionali,  si  trovano ad essere private di qualsiasi tutela
ambientale  con  una  sorta di "congelamento" per un tempo allo stato
non  determinabile  posto  che, a decorrere dal 1o luglio 2001, sara'
l'approvazione  dei  relativi  piani,  la cui data non e' prevista, a
rendere  operante  una tutela ambientale di cui tali zone sono invece
gia' ora provviste. La finalizzazione della norma all'uso illegittimo
del territorio, e in particolare allo scopo di consentire l'attivita'
venatoria  nelle  aree  protette (per la loro conformazione naturale)
appare evidente. L'ipotesi sembra, dunque, del tutto analoga a quella
considerata nella sentenza n. 20/2000.
    5.  -  L'art.  1,  comma 4, della delibera impugnata stravolge la
gerarchia  delle  fonti  in  materia  di  disciplina  urbanistica del
territorio,  come  prevista nella legge n. 394/1991 in funzione della
realizzazione  della  disposta  salvaguardia  delle aree protette. La
disposizione  stabilisce  che  il  Piano del parco puo' prevedere una
nuova  perimetrazione  del  parco  naturale regionale e del paesaggio
protetto   (si  valuti  la  previsione  con  riferimento  alla  nuova
formulazione   del   comma  6  dell'art.  47  della  legge  regionale
n. 12/1995 per coglierne l'effetto dirompente), vincolando, nelle sue
indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale
di   livello   regionale,  provinciale  e  comunale  con  effetto  di
integrazione della stessa. La disposizione contrasta con gli articoli
22 e seguenti della legge n. 394/1991 che prescrivono, invece, che il
piano  del  parco  abbia  valore  di  piano  paesistico  e  di  piano
urbanistico e sostituisca i piani paesistici e i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello (in particolare, art. 25 comma 2).
                              P. Q. M.
    Chiede  che  la  Corte  dichiari la illegittimita' costituzionale
della delibera legislativa della Regione Liguria oggetto del presente
ricorso.
        Roma, addi' 24 ottobre 1996.
               Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli
00C1266