N. 728 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 2000

Ordinanza  emessa  il  29  settembre  2000  dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Perozzi Carlo

Processo  penale  -  Disposizioni  sulla  composizione  collegiale  o
monocratica   del   tribunale   -   Inosservanza  -  Termine  per  la
proposizione,  a  pena  di  decadenza,  della  relativa  eccezione  -
Correlazione di tale sanzione processuale ad uno specifico obbligo in
capo  al  pubblico  ministero  di  indicazione del giudice dinanzi al
quale  e'  presentata  la  richiesta  di  rinvio  a giudizio - Omessa
previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio
di  ragionevolezza  - Contrasto con il principio del giusto processo,
da  svolgersi  in  contraddittorio  tra  le  parti  in  condizioni di
parita'.
- Cod.  proc. pen., combinato disposto degli artt. 330-quinquies, 416
  e 417.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.48 del 22-11-2000 )
                            IL TRIBUNALE

    Sulla  eccezione  della  difesa  di  Perozzi Carlo in ordine alla
  attribuzione   al   tribunale   in  composizione  collegiale  della
  cognizione  del  delitto  (lesioni  gravissime)  cosi' come risulta
  contestato al capo A) del decreto di rinvio a giudizio;
    Rilevato  che  l'eccezione  risulta  oggi  sollevata per la prima
  volta  e  che, pertanto, ai sensi dell'art. 33-quinquies c.p.p., la
  difesa andrebbe considerata decaduta da tale facolta';
    Rilevato, peraltro, che come dichiarato dal difensore l'eccezione
  non  e'  stata  proposta  prima nei termini di cui al predetto art.
  33-quinques  poiche'  il  p.m.  nella  sua  richiesta  di  rinvio a
  giudizio,  non avendone alcun obbligo, non indicava la composizione
  del  giudice  davanti al quale chiedeva celebrarsi il dibattimento,
  sicche' la difesa stessa veniva a conoscenza della composizione del
  giudizio  solo  all'esito  della  emissione del decreto di rinvio a
  giudizio  e,  cioe',  allorche'  era  gia' incorsa nella suindicata
  decadenza;
    Ritenuto  che  tale  sanzione  processuale,  non correlata ad uno
  specifico  obbligo  imposto  al  p.m.  di  indicazione  del giudice
  davanti  al  quale chiede il rinvio a giudizio, comporta una palese
  violazione   dei  diritti  della  difesa  ed  appare  contraria  al
  principio  di ragionevolezza oltre al principio del giusto processo
  da  svolgersi  in  contraddittorio  tra  le  parti in condizioni di
  parita';
    Ritenuto,  infine,  che  la  risoluzione della presente questione
  appare  rilevante  in  relazione  al processo in corso in quanto si
  impone  come  necessaria  per  poter  dare  adeguata  risposta alla
  eccezione   difensiva   in  premesse  ritenuta  non  manifestamente
  infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato
  disposto  degli  artt. 33-quinquies,  416,  417 c.p.p. in relazione
  agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;
                              P. Q. M.
    Ordina  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
  sospensione dell'attuale processo in attesa della risoluzione della
  questione.
        Roma, addi' 29 settembre 2000.
                        Il giudice: Michelini
00C1286