N. 728 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 2000
Ordinanza emessa il 29 settembre 2000 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Perozzi Carlo Processo penale - Disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza - Termine per la proposizione, a pena di decadenza, della relativa eccezione - Correlazione di tale sanzione processuale ad uno specifico obbligo in capo al pubblico ministero di indicazione del giudice dinanzi al quale e' presentata la richiesta di rinvio a giudizio - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio del giusto processo, da svolgersi in contraddittorio tra le parti in condizioni di parita'. - Cod. proc. pen., combinato disposto degli artt. 330-quinquies, 416 e 417. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.48 del 22-11-2000 )
IL TRIBUNALE Sulla eccezione della difesa di Perozzi Carlo in ordine alla attribuzione al tribunale in composizione collegiale della cognizione del delitto (lesioni gravissime) cosi' come risulta contestato al capo A) del decreto di rinvio a giudizio; Rilevato che l'eccezione risulta oggi sollevata per la prima volta e che, pertanto, ai sensi dell'art. 33-quinquies c.p.p., la difesa andrebbe considerata decaduta da tale facolta'; Rilevato, peraltro, che come dichiarato dal difensore l'eccezione non e' stata proposta prima nei termini di cui al predetto art. 33-quinques poiche' il p.m. nella sua richiesta di rinvio a giudizio, non avendone alcun obbligo, non indicava la composizione del giudice davanti al quale chiedeva celebrarsi il dibattimento, sicche' la difesa stessa veniva a conoscenza della composizione del giudizio solo all'esito della emissione del decreto di rinvio a giudizio e, cioe', allorche' era gia' incorsa nella suindicata decadenza; Ritenuto che tale sanzione processuale, non correlata ad uno specifico obbligo imposto al p.m. di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio, comporta una palese violazione dei diritti della difesa ed appare contraria al principio di ragionevolezza oltre al principio del giusto processo da svolgersi in contraddittorio tra le parti in condizioni di parita'; Ritenuto, infine, che la risoluzione della presente questione appare rilevante in relazione al processo in corso in quanto si impone come necessaria per poter dare adeguata risposta alla eccezione difensiva in premesse ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 33-quinquies, 416, 417 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;
P. Q. M. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione dell'attuale processo in attesa della risoluzione della questione. Roma, addi' 29 settembre 2000. Il giudice: Michelini 00C1286