N. 732 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2000

Ordinanza  emessa  il  6  aprile  2000  dal  tribunale amministrativo
regionale  dell'Emilia-Romagna  sul  ricorso proposto da Societa' del
canale  Comune  di  Parma  ed  altro contro regione Emilia-Romagna ed
altro

Consorzi   -   Consorzi   di  bonifica  -  Regione  Emilia-Romagna  -
Soppressione di tutti gli enti, anche di natura privata, operanti nel
settore  della bonifica e trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica
delle  funzioni  e  dei  rapporti patrimoniali degli enti soppressi -
Violazione  dei  principi  fondamentali  stabiliti dalla legislazione
statale  in  materia,  che  riconoscono  alle regioni solo compiti di
riassetto  delle  funzioni  di  bonifica  e  non  anche  il potere di
soppressione  di  enti  privati  -  Mancata adozione del procedimento
previsto  dall'art.  16  c.c.  per  la  costituzione ed estinzione di
persone   giuridiche  -  Incidenza  sul  principio  di  tutela  della
proprieta'  privata - Illegittima legiferazione in materia di diritto
privato   -   Richiamo   alla  sentenza  della  Corte  costituzionale
n. 326/1998.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4.
- Costituzione, artt. 2, 18, 42, 43 e 117.
(GU n.48 del 22-11-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel giudizio promosso da
  Societa'  del canale Comune di Parma e marchese ing. Lupo Meli Lupi
  di  Soragna  in  proprio  quale  socio  aderente, parte ricorrente,
  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Arrigo Allegri ed elettivamente
  domiciliata in Bologna, strada Maggiore n. 53, presso la segreteria
  del Tribunale amministrativo regionale;
    Contro  Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata e
  difesa  dagli  avvocati  Stefano  Baccolini  e  Francesco  Rizzo ed
  elettivamente  domiciliata  in  Bologna,  via  San  Gervasio n. 10,
  nonche'  contro  Consorzio della bonifica parmense, non costituito,
  per  l'annullamento  della  delibera  del  consiglio  regionale  23
  novembre  1998  con  cui  e' stata deliberata la soppressione della
  ricorrente, nonche' degli atti presupposti e conseguenti;
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore il cons.
  Grazia Brini) gli avvocati A. Allegri e S. Baccolini;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    La  societa'  ricorrente  impugna  il  provvedimento  con  cui il
  consiglio   regionale  della  Regione  EmiliaRomagna,  su  conforme
  proposta della giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto
  dal  1o  gennaio  1999,  stabilendo altresi' che il Consorzio della
  bonifica  parmense  le  subentri nell'esercizio dei compiti e delle
  funzioni;
    Questi i motivi dell'impugnazione:
        1) - violazione,  erronea  e  falsa  applicazione dell'art. 7
  della  legge  n. 241/1990.  Eccesso  di  potere  per  illogicita' e
  difetto di istruttoria;
        2) - eccesso   di   potere   per   travisamento   dei  fatti;
  violazione,   falsa  applicazione  della  disciplina  attinente  ai
  consorsi irrigui e, particolarmente, dell'art. 4 l.r.E.R. n. 16 del
  23 aprile 1987.
    Eccesso   di   potere  per  difetto  di  motivazione.  Violazione
  dell'art.  918  c.c. La societa', che risale all'epoca dei Comuni e
  che  e'  composta  da  privati proprietari di fondi rustici, non e'
  assimilabile  ad  un consorzio pubblico di irrigazione e non poteva
  essere soppressa;
        3) - violazione,  erronea  e falsa applicazione dell'art. 27,
  legge 5 gennaio 1994, n. 36.
    Eccesso di potere per difetto di motivazione. Incostituzionalita'
  per  contrasto  con  la  citata  disposizione  dell'art.  4,  legge
  regionale n. 16/1984.
    Anche nella denegata ipotesi di assimilazione della ricorrente ai
  consorzi  di  bonifica,  la  legge statale, con valore di principio
  generale,   prevede   la  semplice  possibilita'  dei  consorsi  di
  realizzare  e  gestire le reti a prevalente scopo irriguo; nel caso
  si   e'   soppressa  invece  la  societa'  unicamente  per  imporre
  contributi meno onerosi ai soci che pagavano in economia ogni spesa
  per la derivazione e gestione dell'acqua;

        4) - in  ulteriore  subordine: violazione degli artt. 41 e 42
  della Costituzione. Nuova illegittimita' costituzionale dell'art. 4
  l.r.E.r. n. 16/1984.
    Sono  stati  espropriati  i  beni della societa' senza indennita'
  alcuna;  rientra  nell'autonomia dei cittadini proprietati di fondi
  rustici  autoorganizzarsi  in  societa' per la creazione e gestione
  del canale;

        5) - violazione  dei principi generali in tema di concessione
  di acque pubbliche: incompetenza, eccesso di potere per sviamento.
    Sopprimento  la  societa' la Regione si e' sostituita allo Stato,
  eliminando  di  fatto e trasversalmente una concessione statale per
  grande derivazione.
    Si  e'  costituita  in  giudizio  l'amministrazione  intimata che
  resiste al ricorso deducendone la infondatezza.

                            D i r i t t o

    1. - In  applicazione  dell'art.  4  della  legge  n. 16/1987  il
  consiglio   regionale,   su  conforme  proposta  della  giunta,  ha
  soppresso  la  societa'  ricorrente  assumendo,  principalmente,  a
  fondamento  della  decisione  le  seguenti circostanze: la societa'
  risulta  strutturata  come  ente  ad  autonomia  piena  con compiti
  irrigui,  in  analogia con l'attivita' svolta di norma dai consorzi
  di  bonifica;  le  suddette  funzioni  sono  oggi di competenza dei
  consorzi  di  bonifica,  essendo  intervenuta la classificazione di
  bonifica dell'intero territorio in cui opera il citato consorzio.
    Con  sentenza in data odierna sono stati rigettati tutti i motivi
  del  ricorso  ad eccezione di quello in cui e' stata prospettata la
  questione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
  regionale 23 aprile 1987, n. 16.

    2. - La  questione  e'  rilevante,  posto che, nel disattendere i
  motivi  di  ricorso,  la  sezione  ha  ravvisato  in  tale norma il
  presupposto  esclusivo  e  diretto  dell'impugnato provvedimento di
  soppressione.
    Con  la  legge  n. 16/1987  infatti la Regione Emilia-Romagna, al
  dichiarato  fine  "di  conseguire il necessario coordinamento degli
  interventi  pubblici e privati", ha ritenuto di sottoporre a regime
  di  bonifica  l'intero  territorio  regionale (art. 3, primo comma,
  gia'  ritenuto  dalla Corte costituzionale conforme agli artt. 117,
  97 e 18 della Costituzione con la sentenza n. 66/1992), ha previsto
  l'istituzione  per  ogni  ambito,  di un solo consorzio di bonifica
  destinato  a  succedere  in  tutti  i  diritti  e  gli  obblighi ai
  preesistenti   consorzi   ricadenti   in   tutto  o  in  parte  nel
  comprensorio  (art.  3,  quarto  comma),  e,  nell'ambito  di  tale
  riorganizzazione,  ha  ritenuto necessario (art. 4) sopprimere, per
  farle  confluire nei nuovi consorzi, tutte le preesistenti forme di
  gestione ("Sono soppressi i consorzi idraulici, di difesa, di scolo
  e   di  irrigazione  nonche'  ogni  altra  forma  di  gestione  non
  consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che ricadano nei
  comprensori  delimitati  ai  sensi del secondo comma del precedente
  art.   3").   E' evidente  pertanto  la  volonta'  del  legislatore
  regionale  di  ricomprendere  in  tale previsione tutte le gestioni
  riconducibili  alle  funzioni indicate, ancorche' di natura privata
  ed ancorche' titolari di concessioni statale di grande derivazione.
    La  sezione  ha altresi' ritenuto che la societa' soppressa abbia
  natura privata e sia riconducibile al genere delle associazioni non
  riconosciute.
    Essa,  costituita  in  epoca  remota, non e' mai stata oggetto di
  riconoscimento  pubblico,  ne'  con  le  modalita'  previste per le
  persone  giuridiche  private  dal  codice  civile  vigente, ne' con
  quelle  di  cui  agli  artt.  862  e  863  del  codice  civile  che
  disciplinano  i  consorzi  di  bonifica  e  quelli di miglioramento
  fondiario;  non  e'  previsto alcun intervento pubblico nelle varie
  fasi  attinenti  alla  costituzione,  alla  nomina degli organi, al
  funzionamento,   ed  il  finanziamento  della  societa'  stessa  e'
  interamente privato.
    La  stessa giunta regionale nel provvedimento impugnato riconosce
  che  la sopprimenda societa' non ha natura di consorzio di bonifica
  (le  deliberazioni  impugnate parlano di enti che si configurano di
  fatto  come consorzi irrigui; d'altra parte se la ricorrente avesse
  potuto  essere configurata quale consorzio di bonifica l'estinzione
  sarebbe  stata disposta in applicazione dell'art. 3, comma 4, della
  legge n. 16/1987).
    Infine  il  fatto  che, come sottolinea la regione, sia in dubbio
  anche  la  qualificazione della societa' ricorrente quale consorzio
  volontario  ai  sensi  dell'art.  918  del codice civile, non porta
  argomenti  a  favore  della  tesi  secondo  la  quale  la  societa'
  ricorrente  potrebbe  essere  assimilata ad un organismo di diritto
  pubblico,  ma  conferma solo la difficolta' di classificarla in una
  delle   figure   tipiche  disciplinate  dal  codice  civile,  e  la
  conseguente  necessita'  di inquadrare la stessa fra le associazini
  non riconosciute.

    3. - La sezione ritiene la questione non manifestamente infondata
  per le considerazioni di cui appresso.
    I  consorsi di bonifica, come ha avuto modo di precisare la Corte
  costituzionale  nella  sentenza  n. 326/1998,  sono  "enti pubblici
  locali  operanti  nelle  materie di competenza regionale e, dunque,
  enti   amministrativi   dipendenti   dalla   regione,   della   cui
  organizzazione  e  delle  cui  funzioni  la  Regione  puo' disporre
  nell'ambito e nei limiti della propria potesta' legislativa".
    Si puo' ritenere che il legislatore regionale, nella parte in cui
  ha  previsto  (art. 3, legge regionale n. 16/1987) la delimitazione
  del  territorio  regionale  in comprensori di bonifica e, in deroga
  all'art.  12  della  legge  regionale  n. 42/1984, l'istituzione su
  ciascuno  di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere in
  tutti  i  diritti ed obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in
  tutto  od  in parte nel comprensorio di nuova determinazione, abbia
  fatto  uso  della  propria  potesta' normativa, atteso che la Corte
  costituzionale,  con la precitata sentenza n. 326/1998, ha ritenuto
  che  la  materia della bonifica integrale e montana risulta inclusa
  in quella di agricoltura e foreste di cui all'art. 66, primo comma,
  del  d.P.R.  n. 616/1977  e  che  il  trasferimento  delle funzioni
  amministrative  completato  con  detta  norma ha anche l'effetto di
  rendere  esercitabile la potesta' legislativa regionale concorrente
  nella   materia   coi   soli   limiti  rappresentati  dai  principi
  fondamentali della legislazione statale in materia.
    Peraltro col successivo art. 4 il potere di soppressione e' stato
  esercitato  indistintamente  nei  confronti di tutti i soggetti che
  operano  nel settore della bonifica, anche di natura privata, ed e'
  stato  inoltre  previsto  il  trasferimento  ai  nuovi  consorzi di
  bonifica  delle funzioni e dei rapporti delle gestioni soppresse e,
  quindi,   in   sostanza,  di  tutto  il  patrimonio  dell'organismo
  soppresso.

    4. - Il  sospetto  di  incostituzionalita'  del suddetto articolo
  nasce   in   relazione,   in   primo   luogo,  all'art.  117  della
  Costituzione,  in  quanto  la  potesta' legislativa regionale nella
  materia  della  bonifica,  di natura concorrente, va esercitata nei
  limiti  derivanti  dai  principi  fondamentali  della  legislazione
  statale nella materia stessa.
    Tali principi sono tali di recente descritti con precisione dalla
  Corte  costituzionale  nella  sentenza n. 326/1998, con la quale e'
  stata  dichiarata l'incostituzionalita' parziale di una legge della
  Regione Marche in materia di bonifica.
    Per  la  parte  che qui interessa la suesposta sentenza riconosce
  carattere  di  norme  di  principio  a  quelle che disciplinano nei
  lineamenti   fondamentali   la  struttura  e  l'organizzazione  dei
  consorzi  di  bonifica  configurandoli  come  espressione, sia pure
  legislativamente  disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi
  dei proprietari dei fondi coinvolti nell'attivita' di bonifica.
    Riconosce  anche  che  la potesta' regionale di programmazione ed
  organizzazione   della  bonifica  si  estende  al  riassetto  delle
  funzioni  degli  enti  pubblici  che operano nel settore e, quindi,
  anche  alle  funzioni  pubblicistiche dei consorzi, con conseguente
  potere  in  capo  alla  regione  di trasferire i compiti propri dei
  consorzi   anche   ad   altri  enti  pubblici,  in  relazione  alla
  connessione  della  funzioni  di  bonifica con altre attinenti alla
  difesa   del   suolo,   alla   tutela   delle   risorse  idriche  e
  dell'ambiente.  Non  si  puo'  spingere  pero',  alla stregua delle
  stesse  norme di principio, all'eliminazione della figura giuridica
  del  consorzio  di  bonifica,  stante  la  combinazione che in esso
  peculiarmente  si realizza fra pubblico e privato per effetto della
  legislazione nazionale.
    In  relazione  a tali principi e con riferimento alla fattispecie
  all'esame,  si deve ritenere che la regione possa si' riorganizzare
  le  funzioni  di  bonifica  e,  con  esse,  quelle  dei consorzi di
  bonifica  (cosi' come ha fatto la Regione Emilia-Romagna con l'art.
  3  della  legge  regionale  n. 1671987),  ma  non  sopprimere  ogni
  organismo  di gestione a questi non riconducibile ed in particolare
  associazioni o soggetti di carattere privato.
    Tenuto  conto della natura concorrente della potesta' legislativa
  regionale non e' manifestamente infondato ipotizzare che in materia
  di   bonifica  la  facolta'  di  incidere  obbligatoriamente  sugli
  interessi  privati  debba  seguire  il procedimento previsto per la
  costituzione  dei  consorzi  di  bonifica  che,  nella legislazione
  statale  e,  quindi,  in  quella  regionale,  contempla,  sia  pure
  eccezionalmente   ed   in  via  residuale,  anche  la  costituzione
  d'ufficio,  vale  a dire ad iniziativa pubblica del consorzio fra i
  proprietari interessati.
    Al  di  fuori  di  tale  previsione  solo  il legislatore statale
  potrebbe   enunciare   il  principio  secondo  cui  l'attivita'  di
  bonifica,  anche  per gli aspetti gestionali, deve essere riservata
  esclusivamente  ai  consorzi  di  bonifica  e, quindi, prevedere la
  soppressione di ogni diversa gestione.
    Da  un  altro  punto  di  vista la violazione dell'art. 117 della
  Costituzione  puo' essere ipotizzata anche in relazione al disposto
  degli artt. 2 e 18 della Costituzione ed al diritto di associazione
  ivi  previsto,  posto  che nella materia del diritto privato, ed in
  particolare  in  quella delle associazioni, non esiste una potesta'
  legislativa   regionale   di   tipo  concorrente  e,  comunque,  la
  disciplina   recata   dal  codice  civile  (in  particolare  quella
  attinente alle modalita' di estinzione delle associazioni) ha senza
  dubbio  natura  di  principio  fondamentale  (Corte  costituzionale
  n. 154/1972 e n. 108/1983).
    Il  sospetto  di incostituzionalita' sorge infine con riferimento
  agli artt. 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione
  di  un  indennizzo  a fronte della devoluzione del patrimonio degli
  enti  da  sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l'ambito
  territoriale di riferimento.
                              P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestamene infondata nei termini di
  cui  in  motivazione  la  questione  di legittimita' costituzionale
  dell'art.  4  della  legge  regionale dell'Emilia-Romagna n. 16 del
  1987   in   relazione   agli   artt.  117,  2,  18,  42 e 43  della
  Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale  ed  ordina che la presente ordinanza sia notificata
  alle  parti  in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera dei deputati e del Senato
  della Repubblica;
    Da'  atto  che  con  sentenza in data odierna e' stato sospeso il
  giudizio in corso introdotto col ricorso in epigrafe.
    Cosi' deciso in Bologna in data 6 aprile 2000.
                       Il Presidente: Papiano
                         Il consigliere relatore estensore: Brini
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