N. 495 ORDINANZA 27 ottobre - 14 novembre 2000
Ordinanza 27 ottobre-14 novembre 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Documentazione degli atti processuali - Obbligo di redazione esclusivamente manuale del processo verbale, senza ausilio di altri mezzi tecnici - Asserita violazione dei principî di eguaglianza e di ragionevolezza, anche al confronto con il "complesso" sistema introdotto nel processo penale, nonche' disparita' di trattamento tra i cittadini e incidenza sul corretto andamento della amministrazione della giustizia e sull'indipendenza del giudice - Carente motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. civ., artt. 126 e 130; disp. att. cod. proc. civ., art. 46. - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101 e 104.(GU n.48 del 22-11-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale di Padova nel procedimento civile Galeazzo Carla ed altri contro Roncolato Lia, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Fernanda Contri. Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Padova, con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2000, ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nella parte in cui prevedono che il processo verbale che documenta le attivita' svolte nei procedimenti civili debba essere scritto dall'ausiliario del giudice "in modo chiaro e leggibile ma non in modi diversi che a mano", per la violazione degli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione; che il giudice rimettente - premesso che l'obbligo di redigere i verbali a mano troverebbe conferma nell'eccezione prevista dall'art. 422 cod. proc. civ. per le controversie di lavoro - osserva che nel codice di procedura penale e' stato disciplinato un sistema "complesso e completo" di documentazione degli atti processuali, mentre nel codice di procedura civile nulla e' stato previsto al riguardo; cio' che determinerebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili dell'eguaglianza e della ragionevolezza; che secondo il giudice a quo le norme impugnate inciderebbero sul "corretto e spedito andamento dell'attivita' dell'amministrazione della giustizia" e creerebbero una disparita' di trattamento tale da pregiudicare la tutela degli interessi dei cittadini coinvolti in un processo civile, i quali non avrebbero la possibilita' di ottenere una documentazione degli atti processuali idonea in relazione ai mezzi tecnici oggi disponibili; che, sempre secondo il rimettente, la verbalizzazione manuale non puo' essere che sommaria, poco celere e soggetta a contestazioni e dubbi e violerebbe percio' anche la liberta' e l'indipendenza della magistratura sotto il profilo dell'adeguatezza dei mezzi necessari ad un esercizio dignitoso della funzione giudiziaria, perche' il giudice sarebbe costretto dalla cronica carenza di personale ausiliario alla verbalizzazione in prima persona o con l'ausilio delle parti; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata; che la difesa erariale rileva preliminarmente come il giudice rimettente si sia limitato ad enunciare la rilevanza della questione nel giudizio a quo indicando solo che "si tratta di valutare le istanze istruttorie delle parti" e senza fornire alcun elemento al riguardo, con conseguente inammissibilita' della questione; che, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe infondata, non potendosi parlare di lesione alla funzionalita' della amministrazione della giustizia o di irragionevolezza del metodo di verbalizzazione nel processo civile rispetto al processo penale, essendo evidente la non comparabilita' dei due giudizi ai fini del giudizio di eguaglianza, ed essendo non pertinente il richiamo agli artt. 101 e 104 Cost. Considerato che il giudice istruttore presso il tribunale di Padova dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nella parte in cui prevedono che nel processo civile il verbale debba essere redatto solamente a mano, esclusa la possibilita' di utilizzare altri mezzi tecnici, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione; che il giudice a quo ha omesso qualsiasi specifica indicazione riguardo alla rilevanza della questione nel giudizio in corso, essendosi limitato ad indicare che "si tratta di valutare le istanze istruttorie delle parti"; che, come questa Corte ha piu' volte ribadito, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza, ovvero che contengano un'insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, sono inammissibili (cfr., tra le ultime, le ordinanze n. 346, n. 358, n. 385 e n. 396 del 2000); che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C1296