N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 novembre 2000
Ricorso per questioni di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 novembre 2000 (del Commissario dello Stato per la Regione siciliana) Amministrazione pubblica - Norme della Regione siciliana per il censimento e la catalogazione dei beni culturali siciliani - Prevista possibilita' per l'Assessore competente di stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato con il personale della catalogazione utilizzato sul territorio regionale in virtu' della legge n. 160/1988 - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto con la garanzia di accesso dei cittadini ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza - Sostanziale riproduzione della norma regionale dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 59/1997. - Delibera legislativa della Regione siciliana approvata il 24 ottobre 2000, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 136.(GU n.53 del 27-12-2000 )
L'Assemblea Regionale siciliana, seduta del 24 ottobre 2000, ha approvato il disegno di legge n. 1092 dal titolo: "Norme per la prosecuzione dell'attivita' di censimento, di inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Stato speciale il successivo 26 ottobre 2000. Il provvedimento legislativo tende ad assicurare la prosecuzione dell'istituzionale attivita' di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali in attesa della conclusione delle procedure concorsuali previste dalla l.r. n. 8 del 27 aprile 1999, protrattesi a causa dell'enorme numero di domande di partecipazione presentate. A tal fine l'art. 2 del disegno di legge teste' approvato dispone la proroga dei contratti di diritto privato stipulati con il personale in atto utilizzato ai sensi delle LL.RR nn. 8, 9 e 18 del 1999, per un periodo non superiore a due anni, termine verosimile di conclusione delle cennate procedure concorsuali. Il successivo articolo 3, oggetto del presente gravame, autorizza unoltre l'assessore preposto al ramo, "attesa la necessita' di sopperire alla carenza di figure professionali specifiche nell'ambito storico-artistico ad avvalersi del personale utilizzato sul territorio della Regione siciliana per l'attivita' catalografica in virtu' della legge n. 160 del 1998 secondo le modalita' di cui al precedente articolo 2", ovverossia mediante la stipula di ulteriori nuovi contratti di lavoro a tempo determinato. Orbene, la cennata disposizione appare confliggere con i principi costituzionali posti dagli articoli 3, 51, 97 e 136 per le ragioni che di seguito si espongono. Senza voler porre in discussione l'eventuale necessita', per una completa ed efficace attivita' di catalogazione dei beni culturali, del ricorso a professionalita' non presenti nel contingente di personale precario in atto utilizzato ne' tra quello di ruolo, appaiono tuttavia censurabili i criteri di individuazione delle ulteriori unita' che si intendono impiegare definiti dalla norma in questione. Sembra, invero, poco rispondente al principio di buon andamento della p.a. limitare l'ambito dei possibili destinatari dei nuovi contratti esclusivamente ai soggetti che hanno in passato svolto per un breve periodo analoga attivita' ai sensi della legge 160/1998 nell'apodittico presupposto che gli stessi possiedano una qualificazione professionale superiore a quella rinvenibile e verificabile in altri soggetti. Inoltre, anche a voler accedere alla tesi che l'avere espletato in passato mansioni particolari di catalogazione attribuisca di per se' la necessaria competenza professionale, la norma appare censurabile sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza rispetto tutti gli altri soggetti che hanno esercitato le medesime attivita' in virtu' della stessa legge 160/1988 nel rimanente territorio nazionale. Intento del legislatore appare essere piuttosto quello di individuare predeterminati destinatari della norma in evidente contrasto con l'art. 51 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza. Si rileva, infine, che per effetto della predeterminazione dei destinatari, la norma riproduce sostanzialmente, in violazione dell'art. 136 della Costituzione, l'art. 3 dei ddl. legge nn. 1181- 1205 - 1209 - 1227 recante: Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali e ambientali "impugnato da questo ufficio con ricorso del 1o aprile 1996 e dichiarato da codesta ecc. ma Corte costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 59 del 1997.
P. Q M. Con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Gianfranco Romagnoli Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 3 del ddl. n. 1092 dal titolo: Norme per la prosecuzione dell'attivita' di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani" approvato dall'Assemblea regionale Siciliana nella seduta del 24 ottobre 2000, per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 136 della Costituzione. Palermo, addi' 27 ottobre 2000. Il Commissario Dello Stato Per La Regione Siciliana: Prefetto Gianfranco Romagnoli 00C1298