N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 novembre 2000

Ricorso  per  questioni  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  l'8  novembre  2000  (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)

Amministrazione  pubblica  -  Norme  della  Regione  siciliana per il
censimento e la catalogazione dei beni culturali siciliani - Prevista
possibilita'  per l'Assessore competente di stipulare nuovi contratti
di  lavoro  a  tempo determinato con il personale della catalogazione
utilizzato sul territorio regionale in virtu' della legge n. 160/1988
-  Contrasto  con  il  principio  di  buon  andamento  della pubblica
amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto
con  la  garanzia  di  accesso  dei  cittadini  ai pubblici uffici in
condizioni  di  eguaglianza  -  Sostanziale  riproduzione della norma
regionale   dichiarata   costituzionalmente   illegittima  con  sent.
n. 59/1997.
- Delibera  legislativa  della  Regione  siciliana  approvata  il  24
  ottobre 2000, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 136.
(GU n.53 del 27-12-2000 )
    L'Assemblea  Regionale  siciliana, seduta del 24 ottobre 2000, ha
approvato  il  disegno  di  legge  n. 1092  dal titolo: "Norme per la
prosecuzione  dell'attivita'  di  censimento,  di  inventariazione  e
catalogazione  dei  beni  culturali  siciliani",  pervenuto  a questo
Commissariato  dello  Stato,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 28
dello Stato speciale il successivo 26 ottobre 2000.
    Il  provvedimento legislativo tende ad assicurare la prosecuzione
dell'istituzionale   attivita'   di   censimento,  inventariazione  e
catalogazione  dei  beni  culturali in attesa della conclusione delle
procedure  concorsuali  previste  dalla l.r. n. 8 del 27 aprile 1999,
protrattesi  a  causa dell'enorme numero di domande di partecipazione
presentate.
    A tal fine l'art. 2 del disegno di legge teste' approvato dispone
la  proroga  dei  contratti  di  diritto  privato  stipulati  con  il
personale  in  atto utilizzato ai sensi delle LL.RR nn. 8, 9 e 18 del
1999,  per un periodo non superiore a due anni, termine verosimile di
conclusione delle cennate procedure concorsuali.
    Il successivo articolo 3, oggetto del presente gravame, autorizza
unoltre  l'assessore  preposto  al  ramo,  "attesa  la  necessita' di
sopperire alla carenza di figure professionali specifiche nell'ambito
storico-artistico   ad   avvalersi   del   personale  utilizzato  sul
territorio  della  Regione siciliana per l'attivita' catalografica in
virtu'  della  legge  n. 160  del 1998 secondo le modalita' di cui al
precedente  articolo  2", ovverossia mediante la stipula di ulteriori
nuovi contratti di lavoro a tempo determinato.
    Orbene, la cennata disposizione appare confliggere con i principi
costituzionali  posti  dagli  articoli 3, 51, 97 e 136 per le ragioni
che di seguito si espongono.
    Senza  voler porre in discussione l'eventuale necessita', per una
completa  ed  efficace attivita' di catalogazione dei beni culturali,
del  ricorso  a  professionalita'  non  presenti  nel  contingente di
personale  precario  in  atto  utilizzato  ne'  tra  quello di ruolo,
appaiono  tuttavia  censurabili  i  criteri  di  individuazione delle
ulteriori  unita'  che si intendono impiegare definiti dalla norma in
questione.
    Sembra,  invero,  poco rispondente al principio di buon andamento
della  p.a.  limitare  l'ambito  dei  possibili destinatari dei nuovi
contratti  esclusivamente ai soggetti che hanno in passato svolto per
un  breve  periodo  analoga  attivita'  ai sensi della legge 160/1998
nell'apodittico   presupposto   che   gli   stessi   possiedano   una
qualificazione   professionale   superiore  a  quella  rinvenibile  e
verificabile in altri soggetti.
    Inoltre,  anche  a voler accedere alla tesi che l'avere espletato
in  passato  mansioni particolari di catalogazione attribuisca di per
se'   la   necessaria   competenza  professionale,  la  norma  appare
censurabile  sotto  il  profilo  della  violazione  del  principio di
eguaglianza rispetto tutti gli altri soggetti che hanno esercitato le
medesime   attivita'  in  virtu'  della  stessa  legge  160/1988  nel
rimanente territorio nazionale.
    Intento   del  legislatore  appare  essere  piuttosto  quello  di
individuare   predeterminati  destinatari  della  norma  in  evidente
contrasto  con l'art. 51 della Costituzione, che garantisce a tutti i
cittadini   di   accedere  agli  uffici  pubblici  in  condizioni  di
eguaglianza.
    Si  rileva,  infine,  che per effetto della predeterminazione dei
destinatari,   la  norma  riproduce  sostanzialmente,  in  violazione
dell'art.  136  della Costituzione, l'art. 3 dei ddl. legge nn. 1181-
1205  -  1209  -  1227  recante: Provvedimenti per il personale della
catalogazione  del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e
fruizione  dei  beni  culturali  e  ambientali  "impugnato  da questo
ufficio  con  ricorso del 1o aprile 1996 e dichiarato da codesta ecc.
ma Corte costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 59 del 1997.
                               P. Q M.
    Con  riserva  di  presentare  memorie illustrative nei termini di
legge,   il   sottoscritto   prefetto   dott.   Gianfranco  Romagnoli
Commissario  dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art.
28  dello Statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 3 del
ddl.  n. 1092 dal titolo: Norme per la prosecuzione dell'attivita' di
censimento,   inventariazione  e  catalogazione  dei  beni  culturali
siciliani"  approvato dall'Assemblea regionale Siciliana nella seduta
del  24  ottobre  2000, per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 136
della Costituzione.
        Palermo, addi' 27 ottobre 2000.
Il  Commissario  Dello  Stato  Per  La  Regione  Siciliana:  Prefetto
                        Gianfranco Romagnoli
00C1298